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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA RG 181/2019
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Lucia Gesummaria presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro consigliere avv. Eustacchio Roberto Sivilla giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 18.06.2025 comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 15 luglio 2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 181/2019
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott.ssa Lucia Gesummaria Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 181/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto
l'impugnazione della sentenza n. 213/2019 del Tribunale di MATERA pubblicata il
04.03.2019 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 2218/2015, non notificata, in materia di risarcimento danni per decesso a seguito di sinistro stradale.
TRA
Pag. 1 a 18 (c.f. ), in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la legale rappresentanza sulla figlia minore (c.f. Persona_1
), entrambe in proprio e quali eredi del minore C.F._2 Persona_2
(deceduto nel sinistro stradale del 18.8.2013 di cui è causa), rispettivamente figlio della prima e fratello della seconda;
(CF: ), e (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
) (quali nonni materni del minore ); C.F._4 Persona_2
(cf: (c.f. Parte_4 C.F._5 Parte_5 C.F._6
), (CF: ) quali zii materni del minore
[...] Parte_6 C.F._7
, Persona_2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Marchese con domicilio in Corigliano-Rossano, alla Via Trieste 14
APPELLANTI
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI SpA, con sede legale e direzione generale in Roma alla Via Abruzzi n.
10, (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Russi del Foro di Bari, con domicilio in Bari, al
Corso Vittorio Emanuele II n. 60
APPELLATA
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(CF: ) (nonno paterno del minore Controparte_1 CodiceFiscale_8 Per_2
), (cf: ),
[...] Parte_7 CodiceFiscale_9 Parte_8
(CF: (zii paterni del minore , tutti in proprio e quali successori C.F._10 Per_2 legittimi della de cuius (nonna AT del minore ) Persona_3 Per_2
APPELLATI CONTUMACI (già terzi chiamati in causa da HDI)
***
Conclusioni della parte in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 16.12.2015, , in proprio e Parte_1 nella qualità di genitore esercente la legale rappresentanza genitoriale sulla figlia minore , entrambe in proprio e quali eredi del minore Persona_1 Per_2
, nonché
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno proposto, nei confronti della Parte_5 Parte_6 società HDI assicurazioni Spa, azione diretta ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs.
209/2005 per il risarcimento dei danni loro derivati iure proprio a causa del decesso del loro congiunto, il minore , verificatosi il 18.08.2013 in conseguenza Persona_2 dell'incidente stradale accaduto lo stesso 18.08.2013, alle ore 22,00 circa, all'altezza della
Pag. 2 a 18 chilometrica 2+500, sulla strada Provinciale ex S.S.104, denominata “Saprica”, in località
Cerrolongo nel territorio del comune di Nova Siri (MT), fra l'autovettura Renault Clio targata BT104AG di proprietà di e condotta da , Parte_2 Controparte_2 assicurata con HDI Assicurazioni SpA, sulla quale era trasportato il predetto
[...]
e l'autocarro IVECO Magirus 260E35, targato BJ701ML, assicurato con l Per_2 [...]
, di proprietà della e condotta da Controparte_3 Controparte_4
. Esponevano gli attori che nel sinistro riportava le Controparte_5 Persona_2 seguenti lesioni: “...trauma cranico facciale con otorragia bilaterale, ferita lacera contusa al mento, avambraccio sx e mano sx, ferita lacera contusa spalla destra con frattura omero destro, politrauma maggiore...”, che ne hanno cagionato il decesso accertato dai soccorritori intervenuti sul luogo dell'incidente (Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco) che si impegnavano per estrarre con fatica dalle lamiere della Renault CLIO, il signor CP_2
e il piccolo rimasto intrappolato nell'abitacolo e che decedeva di
[...] Persona_2 lì appresso. in proprio e quale esercente la potestà sulla minore Parte_1
chiedevano inoltre, quali eredi di , il risarcimento del Persona_1 Persona_2 danno cosiddetto “tanatologico” non patrimoniale dallo stesso subito.
Gli attori davano atto di aver già ricevuto dalla HDI Assicurazioni s.p.a.. parziali risarcimenti offerti transattivamente e accettati in conto. Concludevano quindi affinché il
Tribunale di Matera volesse, “respinta ogni contraria ed avversa difesa, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 141 cod. ass. private la responsabilità risarcitoria della convenuta compagnia assicurativa del veicolo Renault Clio per il decesso del terzo trasportato e per l'effetto condannare essa convenuta per le Persona_2 motivazioni di cui in narrativa al risarcimento del danno come segue: a) In favore dell'attrice alla somma omnia comprensiva di € 2.279.202,58 (danno Parte_1 non patrimoniale + danno patrimoniale), ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse derivare di risulta o secondo equità, da cui devono detrarsi € 200.000,00 già corrisposte dalla convenuta ed accettate dall'istante a mero titolo di acconto sul maggior avere;
b) In favore dell'attrice , nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità sulla figlia minore alla somma omnia comprensiva di € Persona_1
1.730.460,00 a titolo di danno non patrimoniale (voce morale soggettiva + lesione del rapporto parentale / esistenziale), ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse derivare di risulta o secondo equità, da cui dovranno detrarsi € 80.000,00 già corrisposti dalla convenuta ed accettate dalla madre della minore, nella qualità, a titolo di acconto sul maggior avere;
c) In favore dell'attore , nonno materno del Parte_2 defunto , alla somma omnia comprensiva di € 500.000,00 a titolo di danno Persona_2 non patrimoniale ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse derivare di risulta o secondo equità; d) In favore dell'attrice , nonna materna del Parte_9
Pag. 3 a 18 defunto , alla somma omnia comprensiva di € 500.000,00 a titolo di danno Persona_2 non patrimoniale ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse derivare di risulta o secondo equità; e) In favore dell'attore zio materno del defunto Parte_4
, alla somma omnia comprensiva di € 300.000,00 a titolo di danno non Persona_4 patrimoniale ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse derivare di risulta
o secondo equità; f) In favore dell'attrice , zia materna del defunto Parte_5
, alla somma omnia comprensiva di € 200.000,00 a titolo di danno non Persona_2 patrimoniale ovvero alla diversa somma maggiore minore che dovesse derivare di risulta o secondo equità. F) In favore dell'attrice , zia di , alla Parte_6 Persona_2 somma omnia comprensiva di € 200.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse derivare di risulta o secondo equità. Il tutto, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità indicate in citazione. Il tutto sempre ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimb. forf., CPA ed iva come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Voglia, altresi, l'On.le Tribunale di Matera, respinta ogni contraria ed avversa difesa, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta compagnia assicuratrice per il danno da perdita della vita o tanatologico patito dal fu e, per l'effetto, Persona_2 condannarla al pagamento in favore della sig.ra , in proprio e nella Parte_10 qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore , quali Persona_1 eredi del predetto , della somma omnia comprensiva di € 900.000,00, Persona_2 ovvero in quella diversa maggiore o minore di risulta o da determinarsi secondo equità, da doversi ripartire tra i medesimi attori ai sensi dell'art. 581 c.c.; il tutto, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità indicate in citazione. Il tutto sempre ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimb. forf., CPA ed iva come per legge da distrarsi in favore sottoscritti procuratori antistatari.”
2. Si costituiva la HDI assicurazioni S.p.a, la quale, nel resistere nei riguardi della domanda degli attori, eccepiva inoltre che il massimale di polizza, pari a € 5.000.000,00, era insufficiente a coprire le pretese risarcitorie da quelli avanzate, pari complessivamente a € 6.379.662,58, ove mai le stesse potessero e dovessero trovare accoglimento e in tale misura.
Per cui, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 140 Codice delle Assicurazioni Private, in caso di incapienza del massimale assicurativo, che gli eventuali diritti nei confronti della HDI di tutte le persone danneggiate, se riconosciuti fondati, fossero proporzionalmente ridotti e soddisfatti fino alla concorrenza del detto massimale, previa rituale istanza formulata con la comparsa e previa consequenziale autorizzazione da parte del Giudice, provvide alla chiamata in causa dei terzi costituenti gli ulteriori parenti superstiti del piccolo
[...]
, e cioè la nonna AT , in vita al momento del decesso Per_2 Persona_3
Pag. 4 a 18 e per essa i suoi eredi, il nonno paterno e gli zii paterni Controparte_1 Parte_7
e , i quali avevano già avanzato, ciascuno, richieste
[...] Parte_8 stragiudiziali di risarcimento dei danni a ognuno di essi derivati dalla scomparsa del ridetto NI . Persona_2
3. Si costituivano i terzi chiamati che proponevano, nei riguardi della HDI, domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private.
4. Assunte prove testimoniale ed espletata CTU medico-legale, la causa veniva definita con sentenza n. 213/2019 pubblicata il 04.03.2019 con la quale il Tribunale di Matera così disponeva: “Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 16.12.2015 da , in proprio e quale genitore Parte_1 esercente la potestà sulla figlia minore , , Persona_1 Parte_2 Pt_3 Pt_3
, , e nei confronti della HDI
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Assicurazioni S.p.A., nonché su quella formulata nei confronti di quest'ultima dai chiamati in causa di , e , le rigetta e Controparte_1 Parte_7 Parte_8 condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla compagnia assicurativa convenuta, che liquida in € 20.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge. Compensa le spese di giudizio tra le restanti parti. Sentenza esecutiva.”
5. Il Tribunale ha così motivato la propria decisione:
a) ha dichiarato che la domanda principale, nonché quella formulata dai chiamati in causa, nella parte in cui si chiede il risarcimento del danno parentale iure proprio, è inammissibile. Il Tribunale ha affermato che gli attori hanno agito in giudizio al fine di vedersi riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno parentale e patrimoniale, che assumono aver subito a seguito del decesso del piccolo ai sensi Persona_2 dell'articolo 141 del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), ma tale norma prevede una legittimazione straordinaria che consente al solo terzo trasportato di agire, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo a bordo del quale era al momento del sinistro, per il risarcimento del danno subito a seguito dello stesso sinistro, anche se non imputabile al comportamento del conducente il medesimo autoveicolo. A soggetti diversi dal o dai terzi trasportati, compresi i prossimi parenti di questi ultimi, non è riservata uguale (e straordinaria) legittimazione, per cui un'eventuale azione dagli stessi intentata nei confronti della compagnia assicurativa citata è da considerarsi inammissibile
(richiamando Tribunale Caltanissetta, 24.4.2014). Ciò posto ha concluso che le domande avanzate dagli attori nonché dai chiamati in causa sono da ritenersi inammissibili
b) Il Tribunale ha poi affermato che va altresì disattesa anche la diversa domanda, formulata da in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia Parte_1 minore , tesa ad ottenere il risarcimento del danno da perdita della Persona_1
Pag. 5 a 18 vita e tanatologico, subito dal piccolo , diritto che i predetti attori assumono aver Per_2 acquisito iure hereditaris a seguito del decesso del loro citato congiunto. Sul punto il
Tribunale ha richiamato Cass. Civ. Sez. Unite, 22.7.2015, n. 15350, secondo cui “Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni derivanti da un fatto illecito, non è risarcibile agli eredi della vittima il danno da perdita della vita (c.d.
"tanatologico")”, richiamo che nella fattispecie assume particolare importanza in quanto, come emerge dagli atti prodotti, l'incidente avvenne alle ore 22:15 del 18.08.2013 ed il predetto minore decedeva sul luogo del sinistro, per cui può ritenersi che tra il verificarsi delle gravi lesioni subite dal minore e la morte dello stesso sia intercorso quel “brevissimo lasso di tempo” che non ha permesso il maturarsi del diritto al risarcimento danni in capo allo stesso minore.
c) In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, il Tribunale ha poi disposto la condanna in solido degli attori, parti soccombenti rispetto alla compagnia assicurativa convenuta, al pagamento delle spese di giudizio sostenute da quest'ultima, così come liquidate in dispositivo.
d) Tra la predetta compagnia e le parti dalla stessa chiamate in causa, il Tribunale ha ritenuto disporsi la compensazione delle spese, avendo la predetta compagnia, da un lato, chiesto ed ottenuto la chiamata in causa delle richiamate parti e queste ultime, dall'altro, hanno formulato domanda nei confronti della prima per ottenere il risarcimento dei danni.
6. Con atto tempestivamente notificato il 09.04.2019 , in proprio Parte_1
e nella qualità di genitore esercente la legale rappresentanza genitoriale sulla figlia minore , entrambe in proprio e quali eredi del minore Persona_1 Per_2
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e hanno impugnato la predetta sentenza così
[...] Parte_6 concludendo: " in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda avanzata in primo grado dagli odierni appellanti e accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 141 Cod.
ASS. Private la responsabilità risarcitoria della HDI Assicurazioni S.p.a., in p.L.r.p.t., compagnia assicurativa del veicolo Renault CLIO per il decesso del terzo trasportato
e per l'effetto, condannare la stessa — per le motivazioni di cui in atti — al Persona_2 risarcimento del danno come segue: 1) In favore di alla somma omnia Parte_1 comprensiva di € 2.279.202,58 (danno non patrimoniale + danno patrimoniale), ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse derivare di risulta o secondo equità, da cui devono detrarsi € 200.000,00 già corrisposte dalla HDI ed accettate dall'attrice- appellante a mero titolo di acconto sul maggior avere. 2) In favore di , Parte_1 nella qualità di genitore-legale rappresentante esercente la responsabilità sulla figlia minore alla somma omnia comprensiva di € 1.730.460,00 a titolo di Persona_1 danno non patrdmoniale (voce morale soggettiva + lesione del rapporto
Pag. 6 a 18 parentale/esistenziale), ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse derivare di risulta o secondo equità, da cui dovranno detrarsi € 80.000,00 gia corrisposti dalla ed CP_6 accettate dalla madre della minore, nella qualità, a titolo di acconto sul maggior avere. 3)
In favore di , nonno materno del defunto , alla somma Parte_2 Persona_2 omnia comprensiva di € 500.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse derivare di risulta o secondo equità 4) In favore di
, nonna materna del defunto , alla somma omnia Pt_3 Parte_3 Persona_2 comprensiva di € 500.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse derivare di risulta o secondo equità. 5) In favore di
, zio materno del defunto , alla somma omnia Parte_4 Persona_2 comprensiva di € 300.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse derivare di risulta o secondo equità. 6) In favore di
, zia materna del defunto , alla somma omnia Parte_5 Persona_2 comprensiva di € 200.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse derivare di risulta o secondo equità. 7) In favore di
, zia materna del defunto , alla somma omnia Parte_6 Persona_2 comprensiva di € 150.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse derivare di risulta o secondo equità. Il tutto, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità indicate in atti.
Voglia, altresì, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Potenza, respinta ogni contraria ed avversa difesa, accertare e dichiarare la responsabilità dell'assicuratrice HDI Assicurazioni di
Matera, respinta ogni contraria ed avversa difesa, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta compagnia assicuratrice per il danno da perdita della vita o tanatologico patito dal fu e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della Persona_2 sig.ra , in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_10 sulla figlia minore , quali eredi del predetto , della Persona_1 Persona_2 somma omnia comprensiva di € 900.000,00, ovvero in quella diversa maggiore o minore di risulta o da determinarsi secondo equità, da doversi ripartire tra i medesimi attori ai sensi dell'art. 581 c.c.; il tutto, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità indicate in atti. Il tutto sempre ed in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre, rimb. forf. IVA e CAP come per legge, anche per il grado d'appello.
7. Quale primo motivo di gravame viene censurato il capo della decisione del Tribunale di
Matera nella parte in cui ha rigettato in dispositivo e dichiarato l'inammissibilità in motivazione della domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. n.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), dagli attori nei confronti della Compagnia
HDI Assicurazioni S.p.A., con la quale era assicurato il proprietario della Renault Clio, su cui era trasportato il piccolo;
sul punto gli appellanti invocano Persona_2
Pag. 7 a 18 l'interpretazione estensiva dell'art. 141 cod ass. priv. con applicazione anche alle vittime cosiddette “di rimbalzo”.
8. Con il secondo motivo di gravame si censura il capo della decisione del Tribunale di
Matera nella parte in cui rigetta la domanda degli attori-appellanti in Parte_1 proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore Per_1
quali eredi del piccolo (figlio della prima e fratello della
[...] Persona_2 seconda), volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita della vita e tanatologico ovvero terminale, subito dal de cuius.
Affermano gli appellanti che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il
[...]
non è deceduto sul colpo. A seguito del sinistro, il piccolo rimase Per_2 Persona_2 in vita per un apprezzabile periodo di tempo, percependo con nettezza la situazione catastrofale in atto ed apprezzando appieno il terrore della fine imminente, sì da acquistare il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio.
La prova testimoniale ha dimostrato in maniera univoca, precisa e concordante che il de cuius, estratto dalle lamiere chiedeva incessantemente dell'acqua ai presenti, lamentandosi e piangendo.
9. Con il terzo motivo di gravame la sentenza viene censurata nella parte in cui ha condannato gli attori al rimborso delle spese in favore della convenuta e non ha invece provveduto alla compensazione delle spese in conseguenza del carattere innovativo della pronuncia giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 141 cod ass.
10. Con comparsa depositata tempestivamente il dì 8.10.2020 si è costituita CP_7
chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo tutte le difese di primo grado anche
[...] subordinate.
11. Non si sono costituiti , e Controparte_1 Parte_7 Parte_8
, chiamati in proprio e nella qualità di eredi di , onde ne va
[...] Persona_3 dichiarata la contumacia.
12. Con ordinanza del 15 novembre 2019, questa Corte ha sospeso la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ritenendo, coerentemente con la regola di giudizio sottesa ai procedimenti cautelari, ed impregiudicata ogni decisione all'esito finale della causa “integrati, nella fattispecie, i gravi motivi previsti dall'art. 283 c.p.c. legittimanti l'adozione del richiesto provvedimento “considerato, difatti, che al preliminare e sommario scrutinio dei motivi di appello, proprio di questa fase, emerge: a) la possibilità che il primo motivo sia infondato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che esclude l'estensione del campo di applicazione dell'art. 141 del D. Lgs. n. 209/2005 a danneggiati diversi dal terzo trasportato (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 Sent. n. 143 8/2019);
b) le necessità di approfondire il secondo motivo di appello, con specifico riferimento alla questione del cd. danno morale terminale;
c) la possibile fondatezza del terzo motivo di
Pag. 8 a 18 gravame, con riferimento alla disciplina delle spese del primo grado di giudizio, avuto precipuo riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo - 19 aprile 2018, n.
77 (in G.U. 1° s.s. 26/04/2018, n. 17), che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificalo dall'art. 13, comma
1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (..) nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; considerato, per altro verso, che sotto il profilo del periculum in mora, le deduzioni dell'appellante appaiono meritevoli di tutela;
rilevato, quanto ai mezzi istruttori di cui si è chiesta l'ammissione, che gli stessi appaiono irrilevanti ai fini della decisione della causa”
13. Già trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c, ma poi rimessa sul ruolo per mutamento dei componenti del collegio giudicante, con ordinanza del 25.3.2025,
è stata fissata l'udienza del 15 luglio 2025 per la discussione orale dinanzi al collegio ex art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
14. All'udienza del 15.07.2025, tenutasi in forma scritta, la causa è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
16. Quanto al primo motivo di appello va anzitutto chiarito che, all'esito della lettura del contenuto dell'atto introduttivo di primo grado, peraltro non sostanzialmente modificato nelle successive difese, emerge inequivocabilmente ed è pacifico che l'azione proposta da tutti gli istanti era diretta far valere nei confronti della la sola tutela Controparte_7 risarcitoria speciale di cui all'art. 141 del D. Lgs.209/2005 (codice delle assicurazioni private) il quale, giova ricordare, rubricato “Risarcimento del terzo trasportato”, prevede ai commi primo, secondo e terzo che “1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. 2.
Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era
a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione
Pag. 9 a 18 del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.”
17. La chiara delimitazione della domanda proposta emerge dal tenore degli atti che: a) richiamano e invocano testualmente la citata norma dell'art 141 cod. ass. e mai l'art. 144 del medesimo codice che prevede l'azione generale diretta di ogni danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, e quindi presuppone l'accertamento della responsabilità; b) assumono espressamente la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista e non anche, nemmeno in via concorrente ex art. 2054 comma secondo, la responsabilità del conducente del veicolo sul quale viaggiava la vittima;
c) invocano evidentemente l'esonero della prova della responsabilità esclusiva dell'altro conducente (ed infatti tutte le istanze probatorie formulate per interpello sono dirette solo a provare i danni invocati); d) citano in giudizio solo la società HDI che assicurava il veicolo sul quale viaggiava il trasportato e non anche la
Compagnia che assicurava l'altro veicolo, pur invocato come responsabile esclusivo.
18. Si riporta uno stralcio dell'atto di citazione in primo grado: “Tanto premesso, per quanto riguarda l'odierna domanda giudiziaria, gli attori precisano di agire ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 141 del Dlgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) — secondo cui «il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro» —, sicché promuovono azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo il piccolo , salvo Persona_2 quanto previsto dall'art. 140 del cdap e fermo restando il diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”. Con la precisazione che l'art. 140 richiamato si riferiva alla diversa questione della “Pluralità di danneggiati e supero del massimale”, mentre l'inciso “fermo restando il diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”, riproduce appunto l'inciso contenuto nell'art. 141 stesso e comunque proprio perché non era contestualmente azionata la relativa domanda in detto giudizio, dimostrava la chiara volontà di tenere distinte e separate le eventuali diverse azioni.
19. Va anche precisato, per completezza, che è vero che, come narrato nell'atto di appello, gli attori in primo grado nella memoria ex art. 183 cpc n. 1, a seguito dell'eccezione della convenuta circa l'inammissibilità della domanda ex art. 141 cod. ass, chiedevano anch'essi
- così come peraltro operato dalla stessa convenuta HDI - di poter chiamare in causa la compagnia assicurativa, il conducente e il responsabile civile del veicolo antagonista;
ma è anche vero che, da un lato, tale richiesta degli attori di chiamare in causa terzi era tardiva ed inammissibile poiché andava formulata a pena di decadenza ex art. 269 cpc nella prima
Pag. 10 a 18 udienza;
dall'altro ed in ogni caso in detta memoria, nelle conclusioni rese nei confronti della HDI, si insisteva comunque per l'azione ex art. 141 cod ass. A ciò va ulteriormente aggiunto che né tra i motivi di appello né nelle conclusioni del medesimo si reitera tale istanza di chiamata in causa di terzi, né si censura la sentenza nella parte in cui non la ha accolta;
infatti gli appellanti danno atto dell'ordinanza del Tribunale del 6.12.2017 di rigetto dell'istanza di chiamata in causa dei terzi formulata dalla HDI, per sostenere che nella relativa motivazione il Tribunale stesso aveva dato per presupposta l'ammissibilità ed autosufficienza (ritenuta in quella sede dal Tribunale) dell'azione ex art 141 cod. ass.. Va infatti rilevato che quale motivo di gravame gli appellanti insistono solo per la medesima interpretazione dell'art 141 cod ass. poi però mutata dallo stesso Tribunale nella sentenza.
20. Cosicché è confermato che l'azione proposta dagli attori in questo giudizio e così reiterata in appello è quella ex art. 141 cod ass. e a nessun altro titolo.
21. Quanto al contenuto di tale azione ex art. 141 cod. ass. va ricordato che la Cassazione ha in primo luogo chiarito che la ratio dell'introduzione dell'esperibilità dell'azione diretta nell'art. 141 C.d.A., sia quella di tutelare il terzo nonché sollevarlo dall'onere di dimostrare la responsabilità dell''uno piuttosto che dell'altro conducente. La Suprema Corte ha infatti evidenziato, come stabilito già in altre sue pronunce, che “L'azione diretta prevista dall'art.
141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”” (Cass. sez. U - , Sentenza n.
35318 del 30/11/2022).
Cosicché, nel caso dell'azione ex art. 141 cod. assicurazioni, ciò che rileva è il mero fatto del trasporto a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro, non dovendo l'attore provare altro che questa circostanza e il nesso causale tra di essa e il danno patito (tanto che, come vedremo, si tratta, secondo la Suprema Corte, di una fattispecie di carattere eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica); per contro, nel caso dell'azione ex art. 2054 cod. civ., la pretesa creditoria si ricollega non già al solo fatto dell'avvenuto trasporto, bensì allo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso. (si veda anche Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 10402 del 17.04.2024)
22. Va anche osservato che non potrebbe ovviamente questa Corte procedere d'Ufficio ad una nuova qualificazione della domanda proposta in primo grado, poiché, ancora una volta, atteso il chiaro contenuto della stessa, ciò determinerebbe l'introduzione di una nuova causa petendi ciò che è certamente inibito al Giudice. Si riporta, per tutte:. “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti
Pag. 11 a 18 costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art.
2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso). (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 10402 del
17.04.2024).
23. Confermato quindi che oggetto di questo giudizio è solo la speciale azione ex art. 141 cod. ass., proposta dagli attori nei confronti della HDI spa, va verificato se i congiunti del terzo trasportato, danneggiati in proprio dal sinistro per “perdita parentale”, siano legittimati ad esperire tale rimedio.
24. Sul tale questione va osservato che tale legittimazione deve ormai considerarsi esclusa alla luce dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 35318 del 30.11.2022). ha stabilito che “Per completezza di esame e per dare seguito a una espressa sollecitazione del P.G. (a pagg. 4 e 5 della requisitoria scritta), deve rimarcarsi che l'art. 141 cod. ass. (recante la rubrica “risarcimento del terzo trasportato”) disciplina un'azione di carattere eccezionale che non è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti; essa si applica pertanto in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro. In tal senso si è espressa Cass. n. 14388/2019 (anche con richiamo a Cass. n. 3729/2019), che ha escluso che «la norma si presti ad una interpretazione estensiva o ad un'applicazione analogica a casi diversi da quello espressamente previsto (danno subito in conseguenza del sinistro dal terzo trasportato) e segnatamente a quello [… di] danni subiti iure proprio dai prossimi congiunti del terzo trasportato, deceduto in conseguenza del sinistro». Va infatti considerato che, per quanto trovi causa nella morte del trasportato, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale è danno “proprio” del congiunto e che rispetto a quest'ultimo non appaiono sussistere (e, comunque, il legislatore non le ha considerate tali) le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento della disciplina dell'art. 141 cod. ass.. A diversa conclusione può giungersi, invece, per il danno (terminale
e/o catastrofale) eventualmente subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro, a seguito del quale sia poi deceduto e di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis. In tal caso, infatti, il danno, ancorché reclamato dagli eredi, è pur sempre maturato in capo al trasportato e la norma eccezionale dell'art. 141 cod. ass. può trovare
Pag. 12 a 18 applicazione senza necessità di ricorrere ad una (non consentita) interpretazione analogica.”
25. Detto principio è stato da ultimo anche riaffermato dalla già citata Cass. Sez.
3 - Ordinanza
n. 10402 del 17.04.2024 che, sul punto, si è così anche espressa: “è corretta la decisione dei giudici di merito – ma sul punto, per vero, non vi è contestazione – di escludere che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale potesse farsi valere, da parte degli eredi di (omissis), ai sensi dell'art. 141 cod. assicurazioni. Difatti, come affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte, “in tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 cod. assicurazioni disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti «iure proprio» dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro (Cass. Sez. Un., sent. 30 novembre 2022, n. 35318”.)
26. E' quindi confermato che non è ammissibile la domanda ex art 141 proposta nei confronti della HDI, e solo a questo titolo, per il risarcimento del “danno parentale” subito dai congiunti di . Persona_2
27. Va anche chiarito che è irrilevante la circostanza che la abbia già offerto CP_7 stragiudizialmente, a e a , un risarcimento del danno Parte_1 Persona_1 per il sinistro verificatosi che possa eventualmente comprendere anche il danno parentale,
(offerta che le stesse hanno ritenuto comunque non integralmente satisfattiva di ogni componente e quindi hanno trattenuto in conto). Infatti ciò che è escluso, secondo la sopra ricordata interpretazione, è l'obbligo giuridico della compagnia assicurativa del vettore e quindi nella specie della HDI, da poter far valere giudizialmente, di procedere al risarcimento integrale e diretto ex art. 141 cod ass. del danno parentale subito dai congiunti del trasportato, indipendentemente dall'accertamento di eventuale responsabilità o corresponsabilità del proprio assicurato. Nulla tuttavia escludeva ed esclude che la compagnia assicurativa HDI (prima ancora di eventuali accertamenti giudiziari e stanti gli obblighi stringenti posti dalla normativa di effettuare offerte risarcitorie congrue e tempestive) in quanto assicuratrice del vettore comunque coinvolto nel sinistro, potesse spontaneamente dar corso ad un'offerta risarcitoria stragiudiziale in favore dei danneggiati
(salvo eventuale rivalsa, totale o parziale, nei confronti della Compagnia assicurativa di quello che fosse risultato esclusivo o concorrente responsabile, all'esito di eventuali accertamenti o anche di ripartizioni interne transattive).
Analoga considerazione valga per l'offerta risarcitoria effettuata dalla HDI in corso di causa, sia ad integrazione di quella già operata prima del giudizio in favore della madre del piccolo , , sia in favore dei nonni materni. Per_2 Parte_1
28. Resta fermo che, per quanto sopra detto e come chiarito dalla Suprema Corte, i congiunti del terzo trasportato, per ottenere il risarcimento del danno parentale subito, ovvero la sua
Pag. 13 a 18 integrazione rispetto a quanto già ricevuto spontaneamente, non hanno azione giudiziaria diretta nei confronti dell'assicuratrice del vettore, in quanto tale, e senza accertamento della relativa responsabilità, in forza dell'art. 141 cod ass., che, come visto, opera solo ed eccezionalmente in favore del terzo trasportato (o suoi eredi) e non di ulteriori terzi danneggiati in proprio dal sinistro.
29. Deve anche precisarsi che non si ravvede in questa interpretazione la paventata incostituzionalità dell'art 141 cod. ass. per ipotizzata violazione degli articoli 3 e 24 della
Costituzione proprio in ragione della specialità del rimedio offerto al terzo trasportato e della circostanza che gli altri soggetti hanno comunque a disposizione i numerosi strumenti di tutela dei propri diritti.
30. Quanto al secondo motivo di appello, inerente al danno invocato iure hereditatis dagli attori- appellanti, che, per quanto sopra chiarito, invece ben può esser azionato ex art 141 cod. ass., va osservato quanto appresso.
31. Va innanzitutto precisato che in tema di morte conseguente a sinistro o comunque a fatto di terzi, la Suprema Corte ha da ultimo precisato, anche terminologicamente, le varie ipotesi e componenti di danno non patrimoniale che possono esser a ciò correlate e azionate dai superstiti affermando in estrema sintesi quanto segue:
a) in caso di morte immediata conseguente all'evento, non è configurabile e quindi non è risarcibile iure hereditatis, il danno tanatologico puro e cioè il danno da perdita della vita che si assume subito dal de cuius invocato quale proprio dante causa, essendo in tal caso risarcibile solo iure proprio il danno cosiddetto “parentale” spettante ai congiunti in quanto tali e non in quanto eredi, per la perdita subita. Si riporta, per tutte, da ultimo: “In ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023). E, ancora prima, le sezioni unite avevano chiarito che “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di
Pag. 14 a 18 uno spazio di vita brevissimo. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015).
Nel caso in cui invece la morte non sia immediata si distinguono due categorie di danni risarcibili questa volta iure hereditatis ai superstiti;
b) il danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, ma indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso;
c) il danno biologico terminale, costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e sussiste per il tempo della permanenza in vita;
tale danno, al contrario del primo, prescinde dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ma è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Si riporta per tutte: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 7923 del
23/03/2024).
32. Ciò premesso si deve osservare che all'esito del riesame del materiale probatorio come sollecitato dagli appellanti, nella nostra fattispecie è emerso che il piccolo , che in Per_2 conseguenza dello scontro riportava “...trauma cranico facciale con otorragia bilaterale, ferita lacera contusa al mento, avambraccio sx e mano sx, ferita lacera contusa spalla destra con frattura omero destro, politrauma maggiore...”, sebbene al momento dell'intervento dei Carabinieri e dei soccorsi, fosse già deceduto, non è spirato nell'immediatezza del sinistro, considerato che i testimoni all'udienza del Testimone_1
6 febbraio 2018 e e all'udienza del 5 giugno Controparte_8 Controparte_9
2018 hanno confermato che egli sia sopravvissuto, sebbene per pochi minuti, all'evento lamentandosi e chiedendo acqua. Ed infatti , “indifferente”, ha dichiarato Testimone_1
“...ADR: sono arrivata sul Iuogo dell'incidente dopo che si era verificato “ADR: confermo la circostanza n. 6” e cioè “Vero che il piccolo terzo trasportato Persona_2
Pag. 15 a 18 CP dell'antovettura a seguito dell'incidente si lamentava e chiedeva dell'acqua”;
, “indifferente”, ha dichiarato “... ADR: “nell'immediatezza del Controparte_8 sinistro il piccolo , terzo trasportato dell'autovettura Clio, a seguito Persona_2 dell'incidente si lamentava e chiedeva dell'acqua”; , “indifferente”, ha Controparte_9 CP dichiarato “...ADR: Vero che il piccolo terzo trasportato dell'autovettura Persona_2
a seguito dell'incidente si lamentava ed altri passanti gli davano dell'acqua”.
33. È quindi certamente provata l'agonia, la sofferenza fisica e morale della vittima, nell'approssimarsi della fine, e quindi il relativo danno subito, trasferito iure hereditatis alla madre ed alla sorella . Parte_1 Persona_1
34. In relazione poi alla quantificazione del predetto danno, soccorrono da ultimo le tabelle redatte dall'Osservatorio del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale e pubblicate il 15 giugno 2024, esito dell'analisi della giurisprudenza ed al fine di proporre criteri omogenei utilizzabili in via equitativa, e che ha elaborato tra le altre, anche la tabella che tiene conto in particolare del danno non patrimoniale c.d. terminale (Tabelle "Edizione 2024” pagine 56 e seguenti)
35. Sul punto sia sufficiente ricordare quanto anche di recente insegnato dalla Suprema Corte di Cassazione la quale tende a riconoscere come interesse primario quello dell'uniformità su tutto il territorio nazionale della valutazione dei danni non patrimoniali. Si riporta: “Per la liquidazione del danno non patrimoniale, inteso come categoria unitaria che comprende le sottocategorie di danno biologico, morale ed esistenziale, devono essere utilizzate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, affinché su tutto il territorio nazionale venga adottato un criterio che garantisca equità, e l'eccezione circa l'applicazione di tabelle diverse può essere sollevata anche in sede di appello.” (Cass. civ. Sez. III Ordinanza,
14/11/2017, n. 26805)
36. In base a dette tabelle, il decesso avvenuto nei primi tre giorni di agonia, conduce ad una liquidazione pari euro 35.247,00. Tale importo, già calcolato all'attualità, andrebbe ripartito tra le eredi e . Parte_1 Persona_1
37. Sta di fatto che, sebbene in astratto sussistente il relativo diritto, non può accogliersi la relativa domanda di condanna del relativo pagamento a tale titolo.
38. È infatti pacifico che le predette eredi e hanno già Parte_1 Persona_1 ricevuto dalla HDI, ed accettato in conto del loro complessivo danno, reclamato espressamente sia in proprio, sia quali eredi di (si vedano le missive agli Persona_2 atti del fascicolo di primo grado delle appellanti documenti 1, 3 e 4), la somma rispettivamente di euro 200.000,00 (oltre ad euro 50.000,00 in corso di causa) e di euro
80.000,00. Cosicché l'importo come sopra versato in via spontanea alle predette dalla
Compagnia HDI, non può che imputarsi anche al danno iure hereditatis che quindi, essendo, come visto, qui accertato in minore entità rispetto a quanto complessivamente
Pag. 16 a 18 ricevuto, resta quindi totalmente assorbito.
39. E' fondato il terzo motivo di appello con il quale si contesta la mancata compensazione delle spese di primo grado anche in relazione agli attori in Parte_1 proprio e nella qualità di genitore esercente la legale rappresentanza genitoriale sulla figlia minore , , Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e (operata invece dal Tribunale solo
[...] Parte_5 Parte_6 nei confronti dei chiamati in causa e Controparte_11 [...]
) Parte_8
40. Si osserva infatti che nella fattispecie sussistono anche nei confronti degli attori i presupposti richiesti dall'art. 92 cpc comma secondo, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che, oltre alla soccombenza reciproca, richiede l'assoluta novità della questione o il mutamento di giurisprudenza, e così come ulteriormente corretto dalla sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 (in G.U.
26/04/2018, n. 17), che a tali elementi aggiunge altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed infatti nella fattispecie per la soluzione della prima e più rilevante questione che coinvolge tutte le parti processuali, la Corte di Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite, per risolverla, solo nel 2022 con la sopra citata sentenza n. 35318 e quindi dopo l'introduzione del giudizio di primo grado ed anche dell'appello; prima di tale data solo nel
2019 con le sentenze n. 14388 e 3729/2019, e quindi comunque dopo l'introduzione del giudizio di primo grado, la stessa si era espressa circa la non applicabilità di tale norma ai cosiddetti danneggiati di rimbalzo, rispetto al decesso del terzo trasportato, soluzione evidentemente ritenuta non univoca tanto da sollecitare su di essa l'intervento delle Sezioni
Unite. A ciò si aggiunga che nel nostro caso, in prima battuta, lo stesso Tribunale di Matera aveva analogamente interpretato la norma a conferma che la sua inapplicabilità è stata affermata con sorpresa solo nel 2019 e poi confermata nel 2022.
41. Cosicché tra gli attori e la HDI sussistevano i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
42. Nulla per le spese di questo grado di giudizio nei confronti dei contumaci chiamati ex art
332 c.p.c., che comunque non hanno sostenuto spese di difesa e ferma la compensazione nei loro confronti per il primo grado, già disposta dal Tribunale e non oggetto di impugnazione da alcuno.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in proprio e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la legale rappresentanza sulla figlia minore Persona_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_1
Pag. 17 a 18 e avverso la sentenza n. 213/2019 del Tribunale di Pt_5 Parte_6
MATERA pubblicata il 04.03.2019, così provvede:
I. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza
n. 213/2019 del Tribunale di Matera compensa interamente le spese del giudizio di primo grado anche tra in proprio e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la legale rappresentanza sulla figlia minore Per_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e da una parte e la HDI Assicurazioni Parte_5 Parte_6 spa dall'altra.
II. Compensa integralmente tra le parti anche le spese di questo grado di giudizio
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente
Eustacchio Roberto Sivilla Lucia Gesummaria
Pag. 18 a 18