Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 21.1.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10816/2022 R.G,
PROMOSSA DA
con sede in Misterbianco Piazza Falcone n. 7, Parte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania, P.IVA_1
via Carmelo Patanè Romeo n. 28, presso lo studio dell'avv. Orazio Stefano Esposito, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Opponente
CONTRO
, c.f. , con sede in Roma, in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede provinciale rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per mandato CP_1
generale alle liti n. rep. 37590 del 23.1.2023, in Notaio di Roma;
Opposto Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59320220004463275000, notificato in data 29.9.2022, con cui si richiede il pagamento dell'importo di € 133.476,15, per contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 12/2019 – 02/2022, comprensivo di somme aggiuntive.
Parte opponente, rilevando la decadenza ex art. 25 d.lgs n. 46/99 per tardiva iscrizione a ruolo dei contributi ingiunti, ha così concluso: “- In via preliminare, sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato ex art. 24 Dlgs n.46/99 ricorrendone i gravi motivi;
- Nel merito accogliere la presente
Parte opponente ha rilevato: a) che l'art. 25 comma 1 lett. a) d.lgs n. 46/1999 prevede che i contributi o premi non versati dal debitore e dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
b) che, avendo l'art. 4 legge 24.12.2003 n. 350 stabilito che le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data dell'1.1.2004, per i contributi relativi all'anno 2004, l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere resa esecutiva entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
c) che tale termine di decadenza, originariamente previsto per l'iscrizione a ruolo CP_ dei contributi nel sistema che prevedeva la notifica della cartella di pagamento successiva all'iscrizione a ruolo, si applica anche nel vigore della nuova disciplina che prevede il nuovo sistema CP_ di recupero dei crediti con l'abbandono della cartella esattoriale e l'introduzione dell'avviso d'addebito con valore di titolo esecutivo, atteso che l'art. 30 comma 14 d.l. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni in l. 30.7.2010 n. 122, estende all'avviso di addebito tutti i riferimenti al ruolo contenuti in norme vigenti;
d) che, poiché l'avviso di addebito è stato notificato solo in data CP_ 29/09/2022, ne discende che l' fosse già decaduta dal diritto a riscuotere a mezzo avviso di addebito i periodi contributivi relativi al 2019 e al 2020.
Con decreto depositato il 27.11.2022 è stata fissata l'udienza per il 2.5.2023 e contestualmente è stata disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati. CP_ Con memoria depositata il 19.4.2023 si è tempestivamente costituito l' il quale ha eccepito: 1)
l'inammissibilità del ricorso tardivamente proposto oltre il termine di venti giorni (art. 617 c.p.c.) dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 29.9.2022; 2) nel merito, l'infondatezza dell'opposizione per l'inapplicabilità agli avvisi di addebito dell'25 d.lgs n. 46/1999 che riguarda le cartelle esattoriali;
3) il carattere procedimentale della decadenza in esame, che preclude la CP_ riscossione ma non determina l'estinzione del credito, per cui l' ha formulato una domanda subordinata di condanna dell'opponente al pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive, come quantificati nell'atto opposto;
4) la carenza di prova in relazione ai fatti esposti in ricorso.
Il resistente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale, previo rigetto della richiesta sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso, ove non venga fornita prova della sua tempestività ex art. 24, d. lgs. n. 46/99
e/o ex art. 617 c.p.c. In via principale, previo rigetto della richiesta sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare lo stesso. In via subordinata, previo rigetto della richiesta sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito ivi citato, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
L'udienza del 21.1.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso. CP_ L' costituitosi in giudizio ha rilevato che l'opposizione, in quanto avente ad oggetto la sola doglianza relativa all'intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs n. 46/1999, è riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 617 c.p.c. (applicabile in virtù della previsione di cui all'art. 29 comma 2 d.lgs n. 46/1999), con la conseguenza che il ricorso è stato tardivamente depositato l'8.11.2022, oltre il termine perentorio, previsto dalla predetta disposizione, di venti giorni dalla notifica dell'atto opposto, pacificamente perfezionatasi il 29.9.2022.
Al riguardo, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui “l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.; cfr,
Cass., nn. 25757/2008; 18207/2003; 9912/2001). Secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo, di cui a D.Lgs. n. 46 del
1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dal cit. D.Lgs., art. 24, che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi nel termine perentorio (quale previsto dall'art. 617 c.p.c.) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art.
49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art.49, come modificato dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16 (cfr, Cass., n. 21863/2004). Inoltre la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 25757/2008; 9912/2001; 11251/1996)” (Cass.
4.5.2012 n. 6756; nello stesso senso v. anche, tra le tante, Corte d'Appello Catania – Sez. Lav.
6.2.2018 n. 123; Trib.
Catania – Sez. Lav.
7.11.2017 n. 4431; Trib. Catania – Sez. Lav. 14.6.2016 n. 2515; Corte d'Appello Roma – Sez. Lav. 24.10.2019 n. 3470; Corte d'Appello Lecce 26.4.2021 n. 377; Trib. Caltanissetta
16.1.2025 n. 12).
Considerato che l'opposto avviso di addebito è stato notificato il 29.9.2022, l'opposizione, volta a far valere soltanto il vizio formale della decadenza dall'iscrizione a ruolo, è stata tardivamente proposta con ricorso depositato l'8.11.2022, oltre il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. di venti giorni dalla notifica dell'atto opposto.
L'opposizione è pertanto inammissibile, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate CP_ dall' e della domanda subordinata dallo stesso proposta per la condanna del ricorrente al pagamento della stessa somma di cui all'avviso di addebito opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base le tariffe previste dal DM 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 per le cause in materia di previdenza, secondo lo scaglione di valore applicabile per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320220004463275000; condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2
CP_ rifondere all' le spese processuali, che si liquidano in € 8.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Catania, 24.1.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi