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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/10/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2645/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di AN -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2645/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: Direttore Generale del Parte_2 reddito: euro 76.833,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_3 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: avvocato reddito: euro 37.164,00 lordi nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Ilaria Brandalese presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Canaro (RO) il 6.11.1999 (anno 1999, Numero 5, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 10.6.1999 Per_1 Per_2
e il 9.8.2015.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_3 genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione di residenza della madre;
3. il padre vedrà e starà, salvo diversi accordi più favorevoli, con la figlia Per_3
nel seguente modo:
[...]
- un fine settimana ogni 15 giorni (dal venerdì dalle ore 9.00 fino al lunedì mattina alle ore 9.00); tutti i lunedì (dalle ore 9.00 fino alle ore 9.00 del martedì) e i mercoledì (dalle ore 9.00 fino alle ore 9.00 del giovedì) quando trascorrerà i fine settimana con la madre;
- quanto alle vacanze natalizie e pasquali le stesse verranno ripartite tra i genitori come segue: a) durante le vacanze natalizie: il minore starà con ciascuno dei genitori sette giorni consecutivi alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno;
b) durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
c) Durante le vacanze estive: due settimane su accordo dei genitori, anche consecutive, con ciascuno di essi da concordare entro il 30 maggio di ciascun a mezzo messaggio whatsapp o pec. Le festività che cadono infrasettimanalmente verranno ripartite equamente tra i genitori e alternate di anno in anno. Fin da ora durante i periodi di vacanza il diritto di visita dell'altro genitore rimane sospeso, pur prevedendosi la possibilità dei genitori di sentire il figlio una volta al giorno. Nei giorni nei quali ciascun genitore avrà la figlia con sé, salvo diverso accordo, dovrà occuparsi di ogni sua necessità, scolastica, medica, sportiva e ricreativa.
4. la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, quindi le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle di lui capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Sulle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la madre viene sinora delegata ad assumerle senza necessità di interpellare l'altro genitore, così come autonomamente deciderà il padre per le stesse questioni nei giorni in cui rimarrà con lui, sempre nel Per_2 rispetto degli impegni e delle necessità del minore. In ogni caso i genitori dovranno mantenere coerenti scelte educative, così da consentire al figlio una corretta e serena crescita;
5. la casa coniugale, sita in Canaro (RO) via Papa Giovanni XXIII n. 189 (doc. 18 rogito notarile), verrà assegnata alla sig.ra unitamente al mobilio Parte_3 ed alle altre suppellettili che rimarranno in proprietà alla stessa;
6. il sig. a definizione dei reciproci rapporti economici dei coniugi si Parte_1 obbliga sin d'ora a trasferire:
2 1) senza corrispettivo alcuno, in favore della sig.ra , con rogito da Parte_3 stipulare avanti al Notaio che verrà designato dalla stessa, entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Canaro (RO), via Papa Giovanni XXIII n. 189 (ex 189/153), come di seguito identificato: a) immobili siti nel Comune di Canaro (Codice B578), al Foglio 25 Numero 534, sub 6, Categoria A/2, Classe 1, consistenza 8,0 vani, Superficie Catastale 245 mq (totale escluse aree scoperte: 217 mq, Rendita euro 537,12 (cfr. doc. 17 e 13). L'atto notarile deve intendersi esecuzione delle presenti condizioni di separazione per le quali si chiederà il regime fiscale di esenzione ex art. 19 L. 74/1987 e s.m.i.; tale trasferimento, unitamente alla somma di denaro di cui al punto 2), rappresenta la soluzione per dirimere le controversie di carattere patrimoniali insorte fra i coniugi e costituisce altresì elemento funzionale e indispensabile per risolvere la crisi coniugale. Le spese e tasse, tutte, relative a detta cessione sono da intendersi a carico della sig.ra . Parte_3
2) la somma di euro 82.000,00 (ottantaduemilaeuro/00), ad oggi già corrisposta, in favore della sig.ra . Parte_3
7. Il signor concorrerà al mantenimento della figlia minore Parte_1 Per_3
mediante la corresponsione della somma mensile di € 1.400,00
[...]
(millequattrocento/00), così determinato anche in considerazione del tempo trascorso con ciascun genitore, oltre alla corresponsione di un assegno di mantenimento alla moglie, signora , di € 200,00 (duecento/00) Parte_3 mensili;
somme tutte da corrispondersi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Somme che dovranno essere rivalutate annualmente, ed automaticamente corrisposte anche in assenza di formale richiesta, secondo gli indici Istat FOI come per legge.
8. Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia minore come di seguito specificate:
- spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto da intendersi quello presso l'abitazione della madre, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione della madre comprese le relative utenze, mensa, tasse scolastiche escluse quelle universitarie, materiale scolastico di cancelleria escluso il corredo iniziale, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e stagionali) esclusi quelli necessari per curare l'asma e che vengono richiesti nella cura quotidiana e non quotidiana dai relativi specialisti o altra patologia straordinaria che dovesse insorgere successivamente alla separazione, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici, prescuola e doposcuola come già esistenti nell'organizzazione familiari fino alla fine della scuola primaria;
Si precisa che quanto alle attività ricreative della minore e di quelle che la stessa svolgerà con amici (a titolo esemplificativo cinema, feste, pizzate, cene, giornate in piscina o al mare d'estate, partecipazione e regali per compleanni degli amici) le stesse verranno sostenute in via diretta ed esclusiva dal genitore presso cui il figlio risulterà collocato in quella giornata.
- spese extra assegno obbligatorie da documentare che non richiedono il preventivo accordo fra i coniugi: libri scolastici e materiale di corredo scolastico
3 richiesto ad inizio anno dalla scuola;
visite specialistiche prescritte, anche con ricette in bianco, dal medico curante tramite il SSN;
spese sanitarie urgenti;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
acquisto di farmaci prescritti dal medico ad eccezione di quelle comprese nel mantenimento obbligatorio;
abbonamenti a mezzi pubblici extraurbani rispetto alla residenza per raggiungere gli istituti scolastici;
spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
- spese extra assegno da documentare che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: mediche e sanitarie: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite SSN;
cure termali;
spese per interventi chirurgici, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- scolastiche: iscrizioni, rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza e frequentazione del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione ad esami abilitativi e/o concorsi (quindi l'acquisto di dispense, libri ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro che lo utilizza;
viaggi studio ed istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
- ludiche o parascolastiche: corsi o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi ed eventuale pasto;
vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
feste diploma, laurea, religiose e compleanni;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
acquisto/riparazione di cellulare;
- sportive: attività sportive comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento anche dell'eventuale attività agonistica;
Per la copertura delle spese mediche della minore la signora potrà Parte_3 stipulare una Polizza Sanitaria nel qual caso, il sig. , si obbliga sin Parte_1
d'ora a sostenere il relativo costo nella misura di un terzo. I rimborsi derivanti dalla copertura della polizza assicurativa e delle detrazioni fiscali verranno successivamente utilizzati per pagare le spese straordinarie della minore. La richiesta di spesa ed il relativo consenso dovranno risultare da messaggio scritto, inoltrato a mezzo pec o whatsapp, e contenere l'indicazione del costo globale di spesa e di tipologia della stessa;
messaggi che dovranno necessariamente essere scambiati fra i genitori, a mezzo pec o whatsapp, in data antecedente all'esborso di ciascuna spesa. Il mancato consenso o il silenzio del genitore a cui è stato richiesto non potrà mai essere inteso come consenso alla spesa. Il genitore che anticiperà la spesa straordinaria nella misura del 100% dovrà essere rimborsato dall'altro genitore, per la di lui quota del 50%, entro e non oltre la mensilità di mantenimento successiva dall'inoltro della relativa documentazione
4 fiscale, a mezzo bonifico bancario o con altra modalità decisa di comune accordo dai ricorrenti.
9. le detrazioni/deduzioni fiscali spetteranno nella misura del 100% al sig. Pt_1
;
[...]
10. l'assegno unico verrà percepito da ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno ovvero verrà depositato su un conto corrente che verrà utilizzata per il pagamento delle spese straordinarie;
11. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio e di ogni altro documento equipollente per sé stessi e per il figlio minore.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.8.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , minore Per_2
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
5 decidendo nel procedimento n. 2645/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_3
i quali hanno contratto matrimonio a Canaro (RO) il 6.11.1999, e
[...] li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canaro (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 29 ottobre 2025
Il Presidente estensore
OL Di AN
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di AN -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2645/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: Direttore Generale del Parte_2 reddito: euro 76.833,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_3 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: avvocato reddito: euro 37.164,00 lordi nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Ilaria Brandalese presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Canaro (RO) il 6.11.1999 (anno 1999, Numero 5, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 10.6.1999 Per_1 Per_2
e il 9.8.2015.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_3 genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione di residenza della madre;
3. il padre vedrà e starà, salvo diversi accordi più favorevoli, con la figlia Per_3
nel seguente modo:
[...]
- un fine settimana ogni 15 giorni (dal venerdì dalle ore 9.00 fino al lunedì mattina alle ore 9.00); tutti i lunedì (dalle ore 9.00 fino alle ore 9.00 del martedì) e i mercoledì (dalle ore 9.00 fino alle ore 9.00 del giovedì) quando trascorrerà i fine settimana con la madre;
- quanto alle vacanze natalizie e pasquali le stesse verranno ripartite tra i genitori come segue: a) durante le vacanze natalizie: il minore starà con ciascuno dei genitori sette giorni consecutivi alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno;
b) durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
c) Durante le vacanze estive: due settimane su accordo dei genitori, anche consecutive, con ciascuno di essi da concordare entro il 30 maggio di ciascun a mezzo messaggio whatsapp o pec. Le festività che cadono infrasettimanalmente verranno ripartite equamente tra i genitori e alternate di anno in anno. Fin da ora durante i periodi di vacanza il diritto di visita dell'altro genitore rimane sospeso, pur prevedendosi la possibilità dei genitori di sentire il figlio una volta al giorno. Nei giorni nei quali ciascun genitore avrà la figlia con sé, salvo diverso accordo, dovrà occuparsi di ogni sua necessità, scolastica, medica, sportiva e ricreativa.
4. la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, quindi le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle di lui capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Sulle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la madre viene sinora delegata ad assumerle senza necessità di interpellare l'altro genitore, così come autonomamente deciderà il padre per le stesse questioni nei giorni in cui rimarrà con lui, sempre nel Per_2 rispetto degli impegni e delle necessità del minore. In ogni caso i genitori dovranno mantenere coerenti scelte educative, così da consentire al figlio una corretta e serena crescita;
5. la casa coniugale, sita in Canaro (RO) via Papa Giovanni XXIII n. 189 (doc. 18 rogito notarile), verrà assegnata alla sig.ra unitamente al mobilio Parte_3 ed alle altre suppellettili che rimarranno in proprietà alla stessa;
6. il sig. a definizione dei reciproci rapporti economici dei coniugi si Parte_1 obbliga sin d'ora a trasferire:
2 1) senza corrispettivo alcuno, in favore della sig.ra , con rogito da Parte_3 stipulare avanti al Notaio che verrà designato dalla stessa, entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Canaro (RO), via Papa Giovanni XXIII n. 189 (ex 189/153), come di seguito identificato: a) immobili siti nel Comune di Canaro (Codice B578), al Foglio 25 Numero 534, sub 6, Categoria A/2, Classe 1, consistenza 8,0 vani, Superficie Catastale 245 mq (totale escluse aree scoperte: 217 mq, Rendita euro 537,12 (cfr. doc. 17 e 13). L'atto notarile deve intendersi esecuzione delle presenti condizioni di separazione per le quali si chiederà il regime fiscale di esenzione ex art. 19 L. 74/1987 e s.m.i.; tale trasferimento, unitamente alla somma di denaro di cui al punto 2), rappresenta la soluzione per dirimere le controversie di carattere patrimoniali insorte fra i coniugi e costituisce altresì elemento funzionale e indispensabile per risolvere la crisi coniugale. Le spese e tasse, tutte, relative a detta cessione sono da intendersi a carico della sig.ra . Parte_3
2) la somma di euro 82.000,00 (ottantaduemilaeuro/00), ad oggi già corrisposta, in favore della sig.ra . Parte_3
7. Il signor concorrerà al mantenimento della figlia minore Parte_1 Per_3
mediante la corresponsione della somma mensile di € 1.400,00
[...]
(millequattrocento/00), così determinato anche in considerazione del tempo trascorso con ciascun genitore, oltre alla corresponsione di un assegno di mantenimento alla moglie, signora , di € 200,00 (duecento/00) Parte_3 mensili;
somme tutte da corrispondersi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Somme che dovranno essere rivalutate annualmente, ed automaticamente corrisposte anche in assenza di formale richiesta, secondo gli indici Istat FOI come per legge.
8. Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia minore come di seguito specificate:
- spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto da intendersi quello presso l'abitazione della madre, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione della madre comprese le relative utenze, mensa, tasse scolastiche escluse quelle universitarie, materiale scolastico di cancelleria escluso il corredo iniziale, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e stagionali) esclusi quelli necessari per curare l'asma e che vengono richiesti nella cura quotidiana e non quotidiana dai relativi specialisti o altra patologia straordinaria che dovesse insorgere successivamente alla separazione, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici, prescuola e doposcuola come già esistenti nell'organizzazione familiari fino alla fine della scuola primaria;
Si precisa che quanto alle attività ricreative della minore e di quelle che la stessa svolgerà con amici (a titolo esemplificativo cinema, feste, pizzate, cene, giornate in piscina o al mare d'estate, partecipazione e regali per compleanni degli amici) le stesse verranno sostenute in via diretta ed esclusiva dal genitore presso cui il figlio risulterà collocato in quella giornata.
- spese extra assegno obbligatorie da documentare che non richiedono il preventivo accordo fra i coniugi: libri scolastici e materiale di corredo scolastico
3 richiesto ad inizio anno dalla scuola;
visite specialistiche prescritte, anche con ricette in bianco, dal medico curante tramite il SSN;
spese sanitarie urgenti;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
acquisto di farmaci prescritti dal medico ad eccezione di quelle comprese nel mantenimento obbligatorio;
abbonamenti a mezzi pubblici extraurbani rispetto alla residenza per raggiungere gli istituti scolastici;
spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
- spese extra assegno da documentare che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: mediche e sanitarie: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite SSN;
cure termali;
spese per interventi chirurgici, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- scolastiche: iscrizioni, rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza e frequentazione del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione ad esami abilitativi e/o concorsi (quindi l'acquisto di dispense, libri ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro che lo utilizza;
viaggi studio ed istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
- ludiche o parascolastiche: corsi o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi ed eventuale pasto;
vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
feste diploma, laurea, religiose e compleanni;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
acquisto/riparazione di cellulare;
- sportive: attività sportive comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento anche dell'eventuale attività agonistica;
Per la copertura delle spese mediche della minore la signora potrà Parte_3 stipulare una Polizza Sanitaria nel qual caso, il sig. , si obbliga sin Parte_1
d'ora a sostenere il relativo costo nella misura di un terzo. I rimborsi derivanti dalla copertura della polizza assicurativa e delle detrazioni fiscali verranno successivamente utilizzati per pagare le spese straordinarie della minore. La richiesta di spesa ed il relativo consenso dovranno risultare da messaggio scritto, inoltrato a mezzo pec o whatsapp, e contenere l'indicazione del costo globale di spesa e di tipologia della stessa;
messaggi che dovranno necessariamente essere scambiati fra i genitori, a mezzo pec o whatsapp, in data antecedente all'esborso di ciascuna spesa. Il mancato consenso o il silenzio del genitore a cui è stato richiesto non potrà mai essere inteso come consenso alla spesa. Il genitore che anticiperà la spesa straordinaria nella misura del 100% dovrà essere rimborsato dall'altro genitore, per la di lui quota del 50%, entro e non oltre la mensilità di mantenimento successiva dall'inoltro della relativa documentazione
4 fiscale, a mezzo bonifico bancario o con altra modalità decisa di comune accordo dai ricorrenti.
9. le detrazioni/deduzioni fiscali spetteranno nella misura del 100% al sig. Pt_1
;
[...]
10. l'assegno unico verrà percepito da ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno ovvero verrà depositato su un conto corrente che verrà utilizzata per il pagamento delle spese straordinarie;
11. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio e di ogni altro documento equipollente per sé stessi e per il figlio minore.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.8.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , minore Per_2
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
5 decidendo nel procedimento n. 2645/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_3
i quali hanno contratto matrimonio a Canaro (RO) il 6.11.1999, e
[...] li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canaro (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 29 ottobre 2025
Il Presidente estensore
OL Di AN
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