Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2005, n. 6639
CASS
Sentenza 30 marzo 2005

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In tema di sovvenzioni o finanziamenti erogati da parte della P.A. a privati per la promozione d'attività di formazione professionale, la controversia insorta a seguito delle determinazioni dell'amministrazione (nella specie, la Regione) di riduzione dell'importo del disposto finanziamento in ragione dell'inosservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi relativi alla rendicontazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacchè quelle determinazioni non si pongono come esercizio del potere d'autotutela per vizi di legittimità del provvedimento attributivo ovvero per il suo contrasto, sin dall'origine, con il pubblico interesse, e non sono pertanto idonee a degradare il diritto soggettivo del beneficiario ad interesse legittimo. Nè la riconducibilità di dette determinazioni al potere di autotutela può fondarsi sulla circostanza che tali provvedimenti amministrativi di riduzione del finanziamento siano adottati nell'esercizio dei poteri di verifica e di controllo demandati al soggetto pubblico erogatore (e nella specie sollecitati da organismi comunitari), giacchè tale attività di verifica e di controllo attiene unicamente alla fase di adempimento degli obblighi assunti dal privato una volta ottenuto il finanziamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2005, n. 6639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6639
    Data del deposito : 30 marzo 2005

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