Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 3101/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3101/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'abg. Parte_1 C.F._1
, con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Via A. Gilardelli Parte_2
16
e da
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._2 dell'Avv. LANZARONE CALOGERO, con domicilio eletto presso il suo studio in
Menfi (AG), Via Leonardo Cacioppo, n. 100
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Piacenza, in data 11/03/2017, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Piacenza alla
Parte I , n. 20, dell'anno 2017;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“procuratori delle Parti danno atto che i propri Assistiti hanno raggiunto un accordo nei termini che seguono:
- stabilire l'affidamento condiviso in favore di entrambi i coniugi, con collocazione della minore presso la casa materna;
- disporre che i periodi di frequentazione/permanenza della minore con i genitori siano disciplinati come segue:
1) la minore trascorrerà in forma alternata due interi week-end con la madre (da venerdì a domenica) nonché due week-end ridotti con il padre (dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 18.30 della domenica), nonché altro/i periodo/giorni infrasettimanali che i coniugi di volta in volta concorderanno, dandosene un congruo preavviso di almeno 48 ore;
2) la minore trascorrerà le ferie estive (con ciò intendendo il periodo che va dalla fine dell'anno scolastico sino all'inizio del nuovo anno scolastico) compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore, 15/20 giorni ciascuno;
detti periodi saranno da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno. Ove il suddetto termine non venisse rispettato da entrambi i genitori, avrà priorità la comunicazione avanzata dal genitore più sollecito e solerte;
3) la minore trascorrerà le vacanze natalizie (con ciò intendendo il periodo che va dal
23 dicembre al 6 gennaio), un periodo di 7 giorni continuativi con ciascun genitore.
Pertanto laddove il periodo dal 23 al 30 dicembre sarà trascorso con la madre, il successivo periodo (dal 31 dicembre al 6 gennaio) sarà trascorso con il padre. L'anno successivo la permanenza avverrà in modo inverso;
4) la minore trascorrerà tutte le altre festività (pasquali ecc…) nel rispetto dell'alternanza e sempre secondo il criterio della ripartizione del periodo festivo in questione in modo paritario;
5) nel caso in cui uno dei genitori ometta di rispettare il proprio periodo di collocamento/permanenza della minore, non avrà in nessun caso facoltà di
“recuperare” il periodo non goduto avvalendosi del successivo periodo di spettanza dell'altro coniuge;
- disporre che il Sig. versi direttamente alla Sig.ra Parte_3 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 400,00 Pt_1
Pag. 2 di 6 mensili, entro la fine di ogni mese (da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat)
a far tempo dal mese di febbraio 2025;
- disporre che le spese extra assegno relative ai figli siano ripartite nella misura del
50% fra le Parti, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Pavia e dalla Corte d'appello di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
Pag. 3 di 6 a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- concedere il godimento e l'attribuzione in via integrale in favore della Sig.ra
[...]
dell'Assegno Unico Familiare e/o di ogni altro analogo beneficio che nel Pt_1
tempo sarà previsto dalla legge a sostegno delle famiglie per i figli a carico;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piacenza nonché all'Ufficiale
Stato Civile dei rispettivi comuni di residenza, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- relativamente ai c.d. “giorni speciali” (es. compleanni, onomastici ecc..) rilevi la circostanza che il padre della bambina appartiene alla fede dei “Testimoni di Geova” e pertanto non festeggia le suddette ricorrenze. In ragione di detta circostanza, i c.d.
“giorni speciali” saranno trascorsi dalla bambina con la madre (fatta salva la facoltà del padre di prendervi parte);
- nel rispetto delle volontà della piccola , anche al fine di favorire Per_1
l'integrazione nel tessuto sociale dei propri coetanei e compagni di classe della stessa, i genitori prestano sin d'ora consenso alla partecipazione della bambina ad una attività sportiva a scelta di quest'ultima, alla fruizione della mensa scolastica, alla frequentazione estiva del GREST, nonché all'organizzazione delle festicciuole di compleanno della bambina. All'uopo le Parti concordano espressamente di ripartire le relative spese nella misura del 50%;
- la Sig.ra in ragione del raggiunto accordo, rinuncia espressamente al recupero Pt_1
delle somme da ella anticipate sino ad ora - in via esclusiva - per il mantenimento della figlia nonché rinuncia espressamente alla proposizione di qualsivoglia
Pag. 4 di 6 denuncia/querela nei confronti del Sig. per il mancato contributo di Parte_3 quest'ultimo al mantenimento della figlia, per il periodo Marzo 2021/Gennaio 2025.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte depositate in data
30.01.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle Parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabilite dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse della prole, di cui pertanto non si ritiene necessario l'ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.).
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 11/03/2017, in Parte_3
Piacenza (atto n.20, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4. Spese compensate.
Così deciso in Pavia, il 05/03/2025
Il Giudice estensore
La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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