Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2003, n. 14623
CASS
Sentenza 1 ottobre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento alla domanda con la quale un ente di formazione ed addestramento professionale (nella specie, l'ENFAP), convenuto in giudizio da un insegnante per il pagamento di spettanze retributive, chiami in garanzia la Regione, deducendo l'obbligo di quest'ultima di tenerlo indenne dalla pretesa dell'attore, in forza di una convenzione di finanziamento, in quanto il fatto costitutivo allegato a fondamento della domanda avanzata nei confronti della Regione è un tipico atto negoziale, soggetto, come tale, alla cognizione del giudice ordinario, mentre è questione di merito e non di giurisdizione l'individuazione dei contenuti propri del negozio, allo scopo di stabilire la fondatezza della deduzione in ordine all'esistenza di un impegno di finanziamento esteso all'anno durante il quale si sono svolti i corsi.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2003, n. 14623
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14623
    Data del deposito : 1 ottobre 2003

    Testo completo