Articolo 450 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 449Articolo 451
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9 ottobre 2010
Art. 450. Rifiuto di prestazione di servizi 1. Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un ordine legalmente dato di compiere un servizio individuale o collettivo, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a euro 516,00. 2. Si applica l'ammenda fino a euro 516,00 ai dirigenti, impiegati, operai che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 385, comma 4 e di cui all'articolo 393.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010