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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3475 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
XVI CIVILE
Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice
3) Dott. ssa Cristina Pigozzo Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 78643 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019,
promossa da
( ) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell'avv. Giorgio Muccio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
APPELLANTE
nei confronti di
CP_1 P.IVA_1
1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Benedetti ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 87, presso lo studio dell'avv. Patrizio Vannutelli, giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18343/2019 del Giudice di
Pace di Roma, depositata in data 3/07/2019.
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in appello del 5.12.2019, ritualmente notificato, richiedeva la riforma della sentenza n. 18343/2019, Parte_1 pubblicata in data 3/07/2019 dal Giudice di Pace di Roma che aveva così pronunciato: “rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 14770/17, R.G.n. 44074/17, emesso dal Giudice di pace di Roma;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive euro 870,00, oltre accessori di legge e spese del monitorio.”
L'appellante premetteva che con atto di citazione in opposizione a decreto Contr ingiuntivo, aveva convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Roma la ART Co
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, qualora richiesta da controparte, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta;
- annullare o revocare l'opposto decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva della -annullare o revocare l'opposto decreto CP_1 ingiuntivo per essere il sprovvisto di legittimazione passiva;
in Parte_1 via principale: - accertare e dichiarare che non è debitore delle Parte_1 somme richieste dalla - conseguentemente annullare o revocare il CP_1 decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma in persona della
Dott.ssa Teresa Palladino – RG 44074/17- depositato il 6/07/17; - condannare la al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da distrarsi in CP_1 favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- in via subordinata accertare e dichiarare non dovuti tutti gli importi oltre il limite di e 4.900,00; dichiarare la compensazione delle spese della presente procedura”.
Il , già socio della società Race Srl, cancellata dal registro Parte_1 Pt_1
delle imprese in data 25/06/2014, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo
14770/17, emesso dal GdP, lamentava l'inutile duplicazione di titoli giudiziali, rappresentando che il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 4157/2016
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emessa dal Tribunale di Roma in favore della società e contro la CP_1
società era direttamente efficace verso gli ex soci, come successori CP_2
della società estinta. Per cui, la era già in possesso di un titolo da far CP_1 valere nei confronti dell'opponente.
Su tali premesse, aveva dedotto: 1) la carenza di interesse ad agire, perché il titolo acquisito con la sentenza emessa nei confronti della era Controparte_3
sufficiente per poter agire nei confronti del quale socio della società Pt_1
condannata, ora cancellata dal Registro delle Imprese, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo emesso era da considerarsi inutiliter datum, e avrebbe costituito una illegittima duplicazione per lo stesso credito;
2) la carenza di legittimazione passiva: ed infatti, a mente dell'art. 2495 c.c., i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Il aveva provveduto a corrispondere la somma liquidatagli Pt_1
dalla Race Srl alla ex dipendente SI,ra come dimostrato Pt_1 Persona_1
dalla documentazione allegata (verbale di conciliazione sindacale, assegno, estratto conto), tanto da non essere più obbligato nei confronti di altri creditori sociali della società estinta, quali la 3) il superamento del limite CP_1 legale previsto dall'art. 2495 c.c.: il aveva ricevuto la somma di euro Pt_1
4.900,00, mentre il decreto ingiuntivo portava la somma di euro 5.466,00 (sorte più spese della procedura), cosicché si superava la somma che l'opponente avrebbe potuto astrattamente corrispondere.
Si costituiva in giudizio , contestando ogni pretesa ed eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda attorea.
In particolare, lamentava l'infondatezza dei motivi di opposizione laddove, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, applicabile al caso concreto, era necessario, invece, accertare giudizialmente con autonomo titolo se vi fossero i presupposti per agire contro il socio come successore nei debiti della società estinta. Andavano, infatti, verificate la qualità di socio e la consistenza degli utili ricevuti secondo il bilancio finale di liquidazione.
Cosicché la aveva sia l'interesse ad agire che la legittimazione;
non era, CP_1
quindi, fondato parlare di duplicazione del titolo, proprio perché la sentenza del
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Tribunale di Roma pronunciata nei confronti della società non poteva essere fatta valere direttamente nei confronti del già socio. Infine, anche la circostanza per la quale il avesse, a suo, dire pagato un ex dipendente della società, così Pt_1
estinguendo il suo debito con i creditori sociali, non era rilevante perché di tale credito non vi era traccia nel bilancio di liquidazione, redatto guarda caso proprio dal Pt_1
Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza impugnata, respingeva la domanda.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, chiedeva, Parte_1
la riforma della sentenza, deducendo quale motivi di impugnazione:
1) mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3, D.L. n.
132/2014;
2) violazione del principio secondo il quale, il titolo esecutivo emesso nei confronti della società poi estinta, si estende ex lege anche nei confronti dei soci;
3) duplicazione del titolo esecutivo: non corrispondeva al vero, come invece affermato in sentenza, che con il ricorso monitorio veniva richiesto un diverso titolo rispetto alla sentenza del Tribunale (sia per un importo diverso che nei confronti di un soggetto diverso), perché in realtà il ricorso per decreto ingiuntivo si fondava sul medesimo credito e veniva richiesto nei confronti del medesimo soggetto (perché successore);
4) violazione dell'art. 2495 c.c., allorquando veniva affermato che il debito della società estinta verso l'ex dipendente sig.ra pagato dal nei limiti Per_1 Pt_1
di quanto allo stesso liquidato, non poteva essere considerato in quanto non era stato rappresentato nel bilancio finale di liquidazione. Nella pronuncia impugnata stabiliva infatti che, non essendo iscritto nel bilancio di liquidazione il debito relativo agli importi dovuti alla SI.ra lo stesso non sarebbe Per_1
caduto in successione. In verità, il aveva quindi già onorato le sue Pt_1
obbligazioni verso i creditori della società estinta, avendo corrisposto quanto previsto dal verbale di conciliazione sottoscritto con la lavoratrice, come documentalmente dimostrato;
5) l'art. 2495 c.c. veniva violato anche sotto un altro profilo: ed infatti, il credito richiesto superava il limite previsto dalla legge (entro i limiti del gli utili riscossi secondo il bilancio finale di liquidazione): le spese legali possono far superare
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detto limite solo a condizione che il giudizio sia dipeso dall'inadempimento del socio. Nel caso in esame, nessuna preventiva richiesta era stata rivolta dalla
[...]
al socio per cui il ricorso monitorio non era dipeso CP_1 Pt_1 dall'appellante;
6) il Giudice di Pace poi aveva omesso di statuire sull'eccezione di carenza di interesse e di legittimazione passiva.
Premesso ciò, l'appellante così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale ordinario in funzione del Giudice di Appello, contrariis reiectis in via principale, nel merito: -Riformare la sentenza n. 18343/19 resa inter partes dall'Ufficio del
Giudice di pace di Roma, sez. II Civile in persona del Giudice dott.ssa Claudia
Scalia, n.r.g. 75299/17, pubblicata in data 3.07.2019;-Accertare e dichiarare che non è debitore delle somme richieste dalla - Parte_1 CP_1
conseguentemente annullare o revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Roma in persona della Dott.ssa Teresa Palladino – Rg 44074/17- depositato il 6.07.2021; -condannare la al pagamento delle spese e dei CP_1
compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Con comparsa del 30.03.2020, si costituiva nel giudizio di appello CP_1 deducendo in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342, n. 1, c.p.c., e l'infondatezza dello stesso. In particolare, sosteneva:
-per la materia dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non era prevista a pena di improcedibilità, l'espletamento della negoziazione assistita;
-nessuna estensione dell'efficacia esecutiva del titolo contro la società estinta poteva esserci nei confronti dei soci, essendo, invece, necessario l'accertamento giudiziale della qualità di socio e delle somme conseguite in sede di bilancio finale;
cosicché non si poteva in alcun modo parlare di duplicazione del titolo;
-quanto al pagamento del presunto debito che la società estinta aveva nei confronti della SI.ra andava ribadito che lo stesso non risultava dal Per_1
bilancio di liquidazione e che, comunque, non si era verificata la successione ex art. 2495 c.c. perché non vi era stato l'accertamento giudiziale dei requisiti della
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qualità di socio e della consistenza del limite previsto dal bilancio finale di liquidazione;
-per quel che riguardava l'importo riconosciuto con il decreto ingiuntivo, che secondo l'appellante sarebbe superiore alla somma ricevuta con il bilancio di liquidazione, rilevava che la somma eccedente era costituita dalle spese di giudizio, giudizio causato dal rifiuto del di saldare il debito;
Pt_1
-con riferimento poi alla carenza di interesse ad agire, proprio l'insegnamento della Suprema Corte sorreggeva la necessità del ricorso per decreto ingiuntivo richiesto dall'appellata, al fine di accertare giudizialmente la qualità di socio e le somme consacrate nel bilancio finale di liquidazione a cui aveva diritto come tale;
-infine, per quel che riguardava la carenza di legittimazione passiva, andava evidenziato come non vi fosse la prova del rapporto di lavoro tra la CP_3
e la SI.ra e come le pretese della stessa erano prescritte. Inoltre, tale
[...] Per_1
passività non era rappresentata nel bilancio finale di liquidazione, redatto dal
SI. in qualità di liquidatore, e non si era verificata la successione del Pt_1 debito perché non vi era stato l'accertamento dei requisiti previsti (qualità di socio e utili conseguiti in base al bilancio di liquidazione).
Premesso ciò, l'appellato concludeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 18343/19 resa dall'Ufficio Parte_1
del Giudice di pace di Roma, Sezione II Civile, RGN 75299/17, pubblicata il
3.7.19 non notificata, in via preliminare perché inammissibile, nel merito perché infondato sia in fatto che in diritto, conseguentemente confermare la sentenza impugnata integralmente. Con vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”
La causa, acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 18.06.2024, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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In via preliminare, va rilevato che l'appello risulta adeguatamente conforme alle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c. (nuovo testo) e art. 348 bis c.p.c. (D.L.
83/2012, convertito con modificazioni nella L. 134/2012), in quanto, non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, risulta individuata la parte della sentenza specificatamente sottoposta a critica (in particolare la parte motiva in cui si era dato conto, a detta del GdP, della infondatezza della domanda attrice). Per giurisprudenza oramai consolidata, “gli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del
2012, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni acritica vincolata ( Cass. Sez. U., n. 36481 del 13/12/2022)”
(Cass. n. 1932/2024). Non coglie nel segno, dunque, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato, sul presupposto che il non avesse Pt_1
indicato la proposta di modifica della pronuncia impugnata, proprio perché non è necessario che venga redatto un progetto alternativo di sentenza per i capi ritenuti da riformare.
L'appello proposto da è fondato e andrà accolto nei termini che si Parte_1
vanno ad esporre.
Delimitazione del thema decidendum
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha Parte_1
chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma, che lo aveva condannato a pagare la somma di euro 4900,00, oltre spese, nella sua qualità di socio della società società estinta a seguito della Controparte_3
cancellazione dal Registro delle Imprese, nei confronti della la CP_1
quale aveva ottenuto la condanna della società estinta in forza di una sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato. Il aveva colà sostenuto che Pt_1
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non vi fosse interesse ad agire da parte della perché la stessa avrebbe CP_1
potuto agire in base alla citata sentenza emessa nei confronti della società estinta, in quanto tale titolo consentiva l'estensione della sua efficacia esecutiva anche nei confronti dei già soci della società estinta. Inoltre, essendo comunque egli responsabile dei debiti della società estinta solo fino all'ammontare del residuo attivo ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione, nulla era dovuto alla avendo lo stesso già pagato spontaneamente il debito CP_1 Pt_1
che la società aveva con una sua ex dipendente (nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione), in forza di un verbale di conciliazione sottoscritto innanzi alla Commissione Sindacale all'uopo prevista.
Per contro, la società opposta/appellata, ha eccepito l'impossibilità di poter agire solo in base alla sentenza emessa nei confronti della società e la necessità di ricorrere ad un accertamento giudiziale per stabilire la qualità di socio del Pt_1
e l'ottenimento da parte sua del residuo positivo previsto dal bilancio finale di liquidazione. Inoltre, non poteva avere valenza il pagamento da parte dell'appellante della somma corrisposta alla ex dipendente, perché il debito non era riportato nel bilancio finale di liquidazione, era prescritto e comunque, non vi era stato l'accertamento giudiziale necessario perché ricorresse la successione del debito.
Sulla competenza della sezione specializzata
Occorre preliminarmente rilevare che pur trattandosi di una domanda di pagamento rivolta da una società nei confronti di altra società, atteso che la società è stata cancellata e che si è verificato un fenomeno successorio nei confronti dei già soci, la causa petendi si fonda sul disposto di cui all'art. 2495
c.c. sicché la competenza è della sezione specializzata in quanto rileva l'accertamento della costituzione e dell'estinzione del rapporto societario.
Sul mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita
Quale questione preliminare di rito, si deve delibare l'eccezione in ordine al mancato rilievo della improcedibilità della causa ex art. 3 D.Lgs. n. 132/2014.
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Sostiene l'appellante che il Giudice di pace di Roma avrebbe errato nel ritenere che la negoziazione assistita non fosse condizione di procedibilità dell'azione intrapresa dalla CP_1
Secondo l'art. 3 del D.L. 132/2014, la procedura di negoziazione assistita di cui al precedente art. 1, non si applica nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione: con la conseguenza che nel caso di specie non poteva essere considerata condizione di procedibilità della domanda.
Sulla carenza di interesse ad agire e sulla duplicazione del titolo da eseguire
deduce che non vi fosse l'interesse ad agire di cui all'art. 100 Parte_1
c.p.c., e questo sulla scorta della considerazione che il titolo costituito dalla sentenza Tribunale di Roma n. 4157/2016 in favore dell'appellata, poteva estendere i suoi effetti esecutivi anche nei confronti dei soci della società estinta, così come stabilito dalla sentenza della Corte di cassazione del n. 18923/2013, sulla scorta delle S.U. non compresa dal giudice di prime cure.
Inoltre, l'emissione di un nuovo titolo nei confronti del socio, avrebbe costituito una duplicazione di quello esistente, essendo azionato il medesimo credito e contro lo stesso soggetto (seppur quale successore).
Tali prospettazioni sono infondate.
Invero, il titolo esecutivo dovrebbe consentire l'identificazione sia del soggetto creditore che di quello debitore;
secondo il principio nulla executio sine titulo, la possibilità di fondare un'azione esecutiva da parte o nei confronti di persone diverse da quelle che risultino dal titolo, in ragione del mutamento della titolarità della situazione giuridica per una vicenda successoria, deve essere prevista dalla legge. Dal lato attivo, la disposizione è quella generale di cui all'art. 475 c.p.c., ora novellato;
dal lato passivo, l'unica disposizione sul punto è quella di cui all'art. 477 c.p.c. che attesta l'efficacia del titolo formatosi contro il defunto anche contro gli eredi, senza la necessità di acquisire un nuovo titolo.
Come è stato affermato “Non vi sono norme che regolino tale fenomeno
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successorio quando si verifichi per atto tra vivi, a titolo universale (come nel caso della fusione societaria, ma anche - come si è detto - nel caso dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese) o a titolo particolare (nonché mortis causa a titolo particolare). In dottrina, vi è stato chi ha sottolineato il carattere eccezionale dell'art. 477 cod. proc. civ. - quale si desumerebbe dalla deroga al principio della cartolarità e dalla contrapposizione alla generica indicazione dell'art. 475 cod. civ. - sia per escludere che il titolo formatosi nei confronti di un soggetto plurimo (come il condominio o la società di persone) possa essere fatto valere contro ciascuno dei componenti del gruppo rimasti estranei al processo di formazione del titolo, sia per escludere l'estensione della norma per analogia alla successione a titolo particolare o universale inter vivos. (…). La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la portata dell'art. 477 cod. proc. civ. non sia limitata a quella risultante dalla lettera della norma. L'estensione soggettiva del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna è stata affermata sia nei confronti del successore a titolo particolare dell'obbligato indicato nel titolo (cfr. Cass. n.
8056/01, n. 601/03, n. 13914/05, nonché di recente Cass. n. 3643/13) che nei confronti dei componenti del soggetto plurimo contemplato nel titolo esecutivo
(cfr., per il condominio, Cass. n. 20304/04; per la società di persone, Cass. n. fi /
7353/97, n. 5884/99, n. 613/03, n. 19946/04, n. 6734/11, n. 11311/11, n.
23749/11, già citate). I precedenti da ultimo menzionati, tutti relativi al fenomeno dell'estensione ai soci illimitatamente responsabili del titolo esecutivo formatosi contro la società di persone, fanno leva sull'art. 477 cod. proc. civ., interpretato estensivamente. A maggior ragione questa interpretazione s'impone nella fattispecie oggetto del presente ricorso dopo che le Sezioni Unite hanno esteso al fenomeno estintivo delle società, pur volendo rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra
l'estinzione della società e la morte di una persona fisica (Cass. S.U. n. 6070/13 cit., in motivazione), la disciplina dell'art. 110 cod. proc. civ. in pendenza di processo”.
Sulla scorta di tale motivazione, la sentenza della Suprema Corte n. 18923/2013, aveva concluso che: “qualora l'evento si sia verificato quando si sia definitivamente formato il titolo esecutivo giudiziale nei confronti della società,
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il titolo esecutivo contro quest'ultima ha efficacia contro i soci, ai sensi dell'art.
477 cod. proc. civ.. Nei confronti dei soci l'azione esecutiva può essere intrapresa, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
nel caso di società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese dopo la formazione del titolo esecutivo, l'azione esecutiva da parte del creditore sociale potrà essere direttamente intrapresa, sulla base del medesimo titolo, contro i soci accomandanti nei limiti della quota di liquidazione”.
Tale orientamento per un verso risulta seguito dalla più recente giurisprudenza tributaria che ritiene che ai soci si trasmettano i rapporti debitori a prescindere dalla circostanza che gli stessi abbiano fruito di un riparto in sede di liquidazione. In caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, si afferma, infatti, che “deve ritenersi sempre ammissibile
l'accertamento nei confronti dei soci che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Gli ex soci della società estinta sono successori indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (cfr., Cass. 7 aprile 2017, n. 9094; Cass. 16 giugno 2017, n. 15035;
Cass. 21 gennaio 2018 n. 1713)”.
Si è, quindi, affermato che “il limite di responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c., comma 2, non incida sulla loro legittimazione processuale, ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci (cfr. Cass. 29 luglio 2022, n. 23730; 28 aprile 2022, n. 13247;
Cass. 4 gennaio 2022, n. 2; Cass. 16 gennaio 2019, n. 897; Cass. 5 giugno 2018,
n. 14446)”.
La qualità di successori ex lege ed in via automatica potrebbe far ritenere
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preferibile la tesi, propugnata dalla pronuncia n. 18923/2013 della Cassazione per la quale anche nei confronti degli accomandanti e, quindi, di soci limitatamente responsabili e nei limiti di quanto ricevuto in fase di liquidazione, possa essere speso il titolo giudiziale formatosi nei confronti della società.
A tale orientamento si è però opposta la successiva sentenza n. 4699/2014 che ha affermato come “Tanto secondo il regime dell'art. 2456 c.c. ( nel testo ante riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), quanto secondo il regime della norma di contenuto identico sul punto dell'art. 2495 c.c., il disposto per cui < dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono fa valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi>, si doveva e si deve ora rispettivamente interpretare nel senso che non consentiva e non consente al creditore della società di far valere il titolo esecutivo ottenuto contro la società nei confronti del liquidatore, ma lo onorava di formarsene uno nei suoi riguardi, tanto più essendo la responsabilità del medesimo derivante solo da sua colpa. La norma, infatti, non prevedeva affatto l'estensione dell'efficacia del titolo esecutivo de quo, ma si limitava a prevedere una fattispecie sostanziale in forza della quale i crediti contro la società, una volta avvenuta la cancellazione diventavano esercitabili dapprima contro i soci entro certi limiti e, quindi, contro i liquidatori in presenza di una loro colpa per il mancato pagamento e, quindi, sulla base di un ulteriore fatto costitutivo. La norma in tal modo aveva solo l'effetto di rendere esercitabile un diritto contro la società nei confronti del liquidatore e, tra l'altro non in via automatica, bensì ricorrendo altri fatti costituitivi riferibili allo stesso liquidatore. Ne derivava che, quando il credito verso la società fosse stato già accertato giudizialmente rispetto alla società anche con un giudicato, esso, se era di per sé opponibile ai soci ed ai liquidatori quanto al detto accertamento, non escludeva la necessità per il creditore- espressa dal
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estensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo contro la società si poteva configurare” ( Cass. n. 4699/2014; in termini Cass. n. 28401/2020).
Invero, tale sentenza ritiene identica la disciplina dell'art. 2495 c.c. rispetto a quella previgente di cui all'art. 2456 c.c., “essendo l'unico elemento innovativo quello sulla proclamazione espressa della estinzione della società, irrilevante ai fini della posizione di responsabilità di soci e liquidatori, disciplinata appunto in modo identico”, con ciò non cogliendo il portato delle S.U. in ordine alla successione automatica nei rapporti come, invece, espresso nella sentenza n.
6070/2013.
Tuttavia, sembra dirimente la considerazione che la prospettata esegesi “è ora nella nuova norma rafforzata dalla introduzione nell'attuale suo comma 2 del secondo inciso che dispone che la domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società: è, infatti, palese che, se il legislatore del 2003 ha espressamente disciplinato il luogo di notificazione della domanda non ha fatto altro che confermare che per far valere la responsabilità di soci e liquidatori è necessario svolgere una domanda, il che palesa che il titolo esecutivo contro la società non è azionabile contro detti soggetti”.
Si prevede, quindi, che la domanda – e non la notifica del titolo e del precetto - nei confronti del socio della società cancellata possa essere notificata presso l'ultima sede sociale entro un anno dalla cancellazione, il che rende evidente che debba essersi la formazione di un ulteriore e specifico titolo verso il socio.
Ecco dunque come, nonostante vi sia l'accertamento di un credito nei confronti della società estinta, con valore di giudicato, il creditore che vuole agire nei confronti dei soci quali successori, deve a sua volta costituirsi un autonomo titolo attraverso un procedimento giudiziale che accerti la qualità di socio e l'effettiva consecuzione delle somme emergenti dal bilancio finale di liquidazione.
La ha dunque correttamente agito per costituirsi un titolo da poter, CP_1
poi, azionare nei confronti del , quale socio della estinta Celani Parte_1
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Race Srl.
E non può nemmeno paventarsi l'ipotesi di duplicazione del titolo, proprio perché con il decreto ingiuntivo si vuole accertare la titolarità del soggetto quale socio successore, e la somma che può essere richiesta, limitatamente a quanto effettivamente ricevuto dopo la liquidazione della società.
Sulla carenza di legittimazione passiva
Sempre secondo quanto lamentato dall'appellante, il Giudice di Pace non si sarebbe espresso sulla carenza di legittimazione passiva contestata con la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Ora, la legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo però la prospettazione offerta dall'attore. Non si considera, dunque, l'effettiva titolarità del rapporto oggetto del giudizio, che attiene al merito della causa.
Pacifico tra le parti risulta che l'appellante sia stato socio, oltre che liquidatore, della società debitrice della appellata in astratto, il Controparte_3 CP_1
può essere tenuto al pagamento della somma ingiunta. Pt_1
Sul limite della responsabilità del socio Parte_1
A mente dell'art. 2495, terzo comma, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti delle società, fino alla concorrenza delle somme da loro riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Qualora, dunque, all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione del registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale, per quel che riguarda i debiti, le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, nel corso della vita della società, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
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Nel caso concreto, é incontroverso che i) il SI. fosse socio della Parte_1
società cancellata dal registro delle imprese il 25/06/2014, per Controparte_3
una quota pari al 50 %; e che ii) dal bilancio finale di liquidazione (all. n. 7 fascicolo appellante), approvato in data 18/06/2014 e depositato presso il registro delle imprese, emergeva un utile pari ad euro 9.800,00. Di talché, per i debiti sociali, l'appellante avrebbe potuto rispondere solo per una somma pari ad euro 4.900,00.
A tale proposito, risulta agli atti la seguente documentazione (già allegata al fascicolo di promo grado):
- a) verbale di conciliazione in sede sindacale e depositato presso l'Ispettorato del lavoro di Roma (all. n 5 fascicolo appellante), sottoscritto in data 9/10/2017 da in qualità di ex socio della e dalla SI.ra Parte_1 Controparte_3
Con tale verbale, le parti definivano la controversia di lavoro tra Persona_1
la ex dipendente e la società orami estinta, già oggetto di un precedente verbale di conciliazione in sede sindacale e depositato presso l'ispettorato del lavoro, sottoscritto in data 25/07/2013 (all. n. 4 fascicolo appellante) dalla società Celani
Race srl in Liquidazione in persona del Liquidatore e dalla medesima dipendente, ma non onorato dalla società, che aveva corrisposto solo quanto previsto per la prima rata (€1000 su €22.000 di cui all'accordo del 2013). Per mezzo del nuovo verbale, l'ex dipendente ed il si accordavano per la Pt_1
somma di euro 4.900,00 a tacitazione di tutto, e ciò proprio perché il Pt_1
poteva rispondere dei debiti sociali solo per un importo pari a quanto ricevuto con il bilancio finale di liquidazione;
si legge, infatti, “viene specificato che il sig. è presente nella qualità di ex socio della Parte_1 Controparte_3
cancellata dal registro delle imprese in data 25/06/2014 e dunque limitatamente alla sua responsabilità patrimoniale ex lege”.
-b) copia dell'assegno n. 1040968693-11 ( all. n. 3 fascicolo appellante), emesso da in favore di in data 9/10/2017 per l'importo di Parte_1 Persona_1
euro 4.900,00;
-c) copia estratto conto Banca BCC Credito Cooperativo intestato a Pt_1
(all. n. 6 fascicolo appellante), da cui risulta che in data 10/10/17 era
[...]
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stato pagato il citato assegno.
Si delinea, per tabulas, come il abbia onorato un debito della società a cui Pt_1
era tenuto in virtù del rapporto successorio, nei limiti delle previsioni di cui all'art. 2495 c.c.: con la conseguenza, dunque, che nulla sarà da lui dovuto alla
CP_1
Sul punto, non paiono pertinenti le eccezioni sollevate dall'appellante.
Per quel che riguarda la tempistica della redazione del verbale di conciliazione,
v'è che la circostanza che tale atto sia stato sottoscritto solo poco dopo la notifica del decreto ingiuntivo poi opposto, non sembra poter essere in alcun modo dirimente, anche in considerazione del fatto che, a tutto concedere, il credito della SI.ra era già stato cristallizzato nel verbale di Persona_1
conciliazione del luglio del 2013.
Non possono trovare apprezzamento nemmeno le generiche doglianze circa l'esistenza del rapporto di lavoro tra la società in bonis e la dipendente, proprio perché entrambi i verbali di conciliazione sono stati sottoscritti in sede sindacale con la presenza dei rappresentati delle parti e depositati presso l'ispettorato del lavoro, e non vi è motivo per dubitare della loro genuinità.
E non è convincente nemmeno l'ipotesi per la quale il debito nei confronti della dipendente sarebbe prescritto, proprio perché il rapporto di lavoro era concluso in data 3/01/2012, e vi era stata una prima conciliazione nel luglio del 2013 che aveva interrotto i termini prescrizionali: essendo quinquennale la prescrizione per i crediti da lavoro, nessuna estinzione del diritto poteva essere fatta valere dal socio nel 2017.
La società appellata- inoltre- sostiene che il debito nei confronti della SI.ra non sarebbe caduto in successione perché non vi sarebbe stato Persona_1
l'accertamento giudiziale volto a verificare, rispetto al soggetto obbligato, la sua qualità di socio e la consecuzione degli utili secondo il bilancio di liquidazione.
Tale accertamento però, diventa necessario in caso di mancato adempimento spontaneo dell'obbligo nascente dall'estinzione della società: in questo caso, il
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] ha onorato il debito, dichiarandosi socio della società estinta e non CP_4
essendoci contestazione circa il residuo attivo emergente dal bilancio finale e la loro distribuzione.
Infine, nella sentenza impugnata si legge che “ quanto all'eccezione di avvenuta estinzione del debito va osservato che nel bilancio finale di liquidazione prodotto tra le passività non vi è indicazione alcuna del debito esistente in favore della SI.ra e, quindi, per il debito non è stata fornita la Per_1
successione ex art. 2495 c.c., del socio ( odierno opponente) alla Parte_1
società cancellata ed estinta, risultando lo stesso, piuttosto, assunto in proprio dall'opponente in conseguente dell'accordo intervenuto con la SI.ra ( Per_1
vedasi pag. 3 sentenza impugnata).
La ricostruzione accolta in sede di giudizio di prime cure non può essere accettata: ed infatti, non vi è nessuna disposizione per la quale i soci succedono nei debiti della società estinta solo se gli stessi sono inseriti nel bilancio finale di liquidazione. Anzi, come si è detto, è chiara la giurisprudenza tributaria che individua sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata (Cass. 14 dicembre 2020 n.
27791).
Non ha, pertanto, alcun rilievo la circostanza che il che aveva sottoscritto Pt_1 quale liquidatore l'accordo conciliativo in sede sindacale nel luglio del 2013, con pagamento rateale non evaso, non abbia, poi, riportato tale passività nel bilancio finale approvato nel giugno del 2014, al più potendo rilevare come colpa del liquidatore, ma ciò non è sufficiente per ritenere inesistente il debito della società nei confronti della dipendente Controparte_3 Per_1
Il quindi, aveva già utilizzato quanto riscosso dal bilancio finale di Pt_1
liquidazione per pagare un debito della società estinta e, quindi, in assenza della prova di sopravvenienze attive, non potrà essere obbligato a saldare altri debiti sociali.
La sentenza andrà quindi riformata, e il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Roma n. 14770/2017, Rgn 44074/2017, revocato.
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Sulla liquidazione delle spese di giudizio
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
147/2022 e devono essere poste a carico dell'appellata in virtù del principio di soccombenza per entrambi i gradi di giudizio. Si osserva, peraltro, che la CP_1
non risulta avere mai richiesto in via stragiudiziale il pagamento al sig.
[...]
Pt_1
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
A) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto riforma integralmente la sentenza n. 18343/2019, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 3/07/2019, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 14770/2017, emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 6/07/2017, Rgn 44074/2017;
B) CONDANNA alla refusione in favore di e CP_1 Parte_1
per esso al procuratore avv. Giorgio Muccio, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida per entrambi i gradi di giudizio in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, cpa ed Iva come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Cristina Pigozzo Dott. Giuseppe Di Salvo
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