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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1362/24 R.G;.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Nicola Spadaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà XX Settembre n. 42;
appellante;
contro
:
CF ); CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ciccotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Valdagno (VI), Via Chiesa di Campotamaso n. 25;
appellato;
In punto a: appello avverso sentenza n. 1013/2024 del Tribunale di Vicenza, depositata il 15 maggio 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“In via principale e nel merito Disattese e respinte tutte le diverse e contrarie eccezioni proposte ex adverso, accogliersi per i motivi dedotti nell'atto di citazione d'appello del 29.7.24 proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, in riforma dei punti 1) 2) Parte_1
3) 5) 6) del dispositivo corrispondenti ai rispettivi capi di sentenza della parte motiva, della sentenza n. 1013/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza Sezione Civile, Giudice Dr.ssa Francesca Grassi a decisione del giudizio N.R.G. 5130/17, depositata in cancelleria il 15.5.2024 e notificata il 29.6.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Accertato che il sig. ha chiuso il cancello in legno e ha così CP_1 impedito l'accesso della sig.ra alla corte comune Parte_1 precludendone all'attrice l'uso e il relativo diritto ad essa spettante;
Accertato che il sig. ha fatto proprie le statuizioni di cui alla sentenza n. CP_1
67/78 del Pretore di Valdagno assumendo in capo a sè l'obbligo di astenersi da qualsiasi atto diretto ad impedire od ostacolare il passaggio esercitato attraverso il portico a piedi e con mezzi meccanici e in particolare di lasciare costantemente apribili entrambe le metà del cancello di legno installato a chiusura del portico;
Accertato che il sig. ha riconosciuto di essere tenuto a ripristinare CP_1 il passaggio attraverso il portico;
Condannarsi il sig. a ripristinare ponendo in essere tutte le opere CP_1
a ciò necessarie a favore della sig.ra entro trenta giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza o entro il termine che risulterà di giustizia il passaggio che l'attrice esercita a piedi e con mezzi meccanici attraverso il portico per l'accesso e il recesso da e per la corte di cui al mappale 666 per raggiungere il mappale 768 di proprietà attorea e di conseguenza condannarsi il sig. ad aprire il cancello in legno posto sotto l'arco rivolto verso CP_1 la via Castiglieri di Campotamaso. In caso di inosservanza del termine indicato per la realizzazione dei lavori di ripristino, condannarsi il sig. a pagare alla sig.ra CP_1 Parte_1
i costi occorrenti per la riapertura del cancello in legno e per il ripristino del passaggio nella misura che risulterà di giustizia. Condannarsi il sig. a risarcire a il danno per la CP_1 Parte_2 mancata fruizione dell'accesso dall'arco posto sulla via Castiglieri di Campotamaso la cui chiusura è in relazione causale con il fatto illecito e l'inerzia imputabili al convenuto. Accertato che la sig.ra esercita il possesso continuato Parte_1 ultraventennale del diritto di diritto di servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici anche unito a quello in precedenza esercitato dal proprio autore sig.
, dichiararsi acquisito per usucapione ai sensi dell'art. 1158 Parte_3
c.c. il diritto di servitù di passaggio a favore dell'unità immobiliare di cui al mapp. 768 di proprietà di a carico del fondo di cui al mappale 666 Parte_1 in cui insiste il percorso pedonale e carraio tra il mappale 768 e il cancello in legno posto sull'ingresso verso la Via Castiglieri di Campotamaso di Valdagno. In accoglimento dei motivi di appello avverso il capo 5 pag. 9 parte motiva con cui è stata accolta la domanda riconvenzionale ex art. 949 cpc di accertamento di turbative e molestie a tutela della proprietà del convenuto con annessa pretesa risarcitoria, riformarsi il capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata con cui è stata condannata a cessare ogni Parte_1 comportamento illecito sul mappale n. 666 di segnatamente il CP_1 parcheggio o la sosta con veicoli a motore ovvero qualsiasi altro ingombro che ne ostacoli il transito ed il godimento di e per l'effetto accertarsi CP_1 che non è stata raggiunta la prova di condotte lesive di del Parte_1 diritto dominicale di in misura e in grado sufficiente da dichiararne CP_1 la illegittimità e da disporne la cessazione. In riforma del capo 5 e 6) del dispositivo della sentenza impugnata di condanna di al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 di euro 7.617,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed euro 237,00 Iva e Cassa professionale come per legge e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e di c.t.p. di (di € 2.103,56), dichiararsi tenuto CP_1 [...] alla rifusione delle spese di lite oltre il rimborso forfettario per spese CP_1 generali più iva e epa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e a sostenere le spese della consulenza tecnica d'ufficio e quelle del proprio consulente di parte.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia adita, sulla esecutività del titolo a) rigettare l'istanza dell'appellante di sospensione dell'esecutività del titolo impugnato sent. 1013/2024, in quanto carente di tutti i presupposti previsti dalla legge;
nel merito b) rigettare l'appello principale dell'attrice in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta svolta in primo grado, nella prima memoria ex art. 183 n.6 cpc, e nelle successive difese del convenuto, tutte formulate nel proc. 5130/2017 RG Trib. Vi;
nonché per tutti i motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta dell'appellato del 8.11.2024 nel presente proc. 1362/2024 RG. C.A. Venezia e nelle note successive del 8.11.2024, 18.11.24 e 26.12.24 integrative della documentazione del primo grado, come depositate;
c) confermare la sentenza di primo grado del tribunale di Vicenza n. 1013/2024 del 12.5.24 e pubbl. il 15.5.2024, e ritualmente notificata dal procuratore attoreo il 29 luglio 2024, regolativa del proc. 5130/2017 RG Trib. Vicenza;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: nel denegato e non voluto caso di accoglimento nel merito delle domande dell'appellante come svolte e conseguente riforma della sentenza appellata, voglia l'ecc.ma Corte adita: nel merito:
1- in via riconvenzionale, subordinata all'accoglimento delle istanze dell'appellante. e salvo il gravame: nel denegato e non voluto caso che il Giudicante ritenesse fondata la domanda di accertamento dell'usucapione del diritto di passaggio svolta dall'attrice appellante, e riconoscesse quindi come costituita per usucapione la servitù di passaggio sul tracciato descritto dall'attrice (cioè dal m.n. 768 passando per il 666), voglia il Tribunale trasferire l'esercizio della servitù di passaggio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1068 comma 2, c.c., attraverso il m.n. 666 esclusivamente nel tragitto strettamente necessario per raggiungere, a piedi o con veicoli, dal m.n. 768 fg 14 (accedendo sul m.n. 666 dal m.n. 240 fg 14, come illustrato in atti difensivi: risultante quest'ultimo mappale in comproprietà dell'attrice con terzi, come da CT a pag. 14 e 15) la via Chiesa di Campotamaso di Valdagno, e per il tragitto inverso, e con espressa esclusione del tragitto preteso dall'attrice a piedi e con veicoli dal m.n. 768 fg 14 verso la via Castiglieri di Valdagno attraverso il portico di proprietà del convenuto sito nel m.n. 666, e viceversa;
2- in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, e salvo in ogni caso il gravame: a) nel denegato e non voluto caso che il Giudicante ritenesse fondata la domanda di accertamento dell'usucapione del passaggio svolta dall'attrice attraverso il portico di cui è causa e al contempo non accogliesse la domanda di trasferimento della servitù svolta al precedente punto n. 1: accertato e dichiarato che il mn 666 fg 14, C.U. del Comune di Valdagno, nella parte comprendente il portico de quo agitur, è inidoneo a consentire il passaggio a piedi e con veicoli a causa delle precarie condizioni statiche che lo rendono insicuro e pericolante, voglia altresì la Corte accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1069 c.c. o altra nonna applicabile, il convenuto non è obbligato ad effettuare gli interventi di ristrutturazione del portico e della porzione ad esso sovrastante del fabbricato mn 666 fg 14, di cui è causa, al fine di consentire l'esercizio del diritto di passaggio preteso dall'attrice, né tantomeno è tenuto a sobbarcarsene l'onere di spesa;
b) in via ulteriormente subordinata, nel denegato e non voluto caso che il convenuto appellato fosse invece ritenuto obbligato ad effettuare le opere di manutenzione straordinaria al porticato di cui è causa e alla porzione di immobile ad esso sovrastante nei limiti strettamente necessari al fine di portarli alla sicurezza strutturale per consentire in sicurezza il reclamato passaggio, accertare e dichiarare che l'attrice appellante, ai sensi dell'art. 1069 co 3 c.c., o altra norma applicabile, è obbligata a partecipare alle spese necessarie alla manutenzione straordinaria del portico e della sovrastante porzione di immobile m.n. 666 fg 14, C.U, comune di Valdagno, nella misura del 50% - o in quella diversa proporzione, anche maggiore, ritenuta di giustizia - dei costi che risulteranno in corso di causa occorrenti per la messa in sicurezza strutturale del portico e della porzione di immobile sovrastante il medesimo, o comunque in misura del 50% - o in quella diversa proporzione, anche maggiore, ritenuta di giustizia - del costo complessivo indicato in perizia asseverata di parte convenuta (doc. 13 fase, primo grado) come necessario per la ristrutturazione e messa in sicurezza del portico e della porzione di fabbricato ad esso sovrastante, tenuto conto degli interventi e dei relativi costi ivi descritti occorrenti per la messa in sicurezza del manufatto (costo complessivo indicato in CTP pari ad € 51.379,95, comprensivo della ristrutturazione del portico e del rifacimento della copertura in corrispondenza del portico de quo agitur), e tenendo in ogni caso conto del costo eventualmente superiore rispetto a quello indicato in perizia di parte convenuta (o risultante dalla CT) in conseguenza dei prevedibili aumenti di prezzi dei materiali e della manodopera necessari, quali si registreranno sul mercato fino alla pronuncia della sentenza;
condannare conseguentemente parte attrice appellante al pagamento al sig. della corrispondente somma, quale risultante in corso di causa, CP_1 necessaria per la ristrutturazione e messa in sicurezza della porzione di fabbricato 4 interessato dal reclamato passaggio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
c) in ogni caso accertare e dichiarare, salvo sempre il gravame nel denegato e non voluto caso di accoglimento della domanda attorea di accertamento dell'usucapione del passaggio dal m.n. 768 alla via Castiglieri transitando per il portico sito nel mn. 666 fg 14, e percorso inverso, che il convenuto ha l'incondizionato diritto di utilizzare il portico sito sul m.n. 666 fg 14, di cui è causa, come area di deposito delle attrezzature agricole ed altri attrezzi di sua proprietà, tra le quali quelle attualmente ivi parcheggiate e descritte in comparsa, e conseguentemente, limitare il reclamato diritto di passaggio dell'attrice appellante sotto il portico di cui è causa al solo passaggio pedonale, con espressa esclusione del passaggio di veicoli meccanici a motore o veicoli di qualsivoglia tipo;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE:
3- Ancora nel merito in via principale e riconvenzionale, accertare e dichiarare che tutti i comportamenti descritti in premessa al parag. L) della comparsa di costituzione (rif. alla comparsa formulata in primo grado e nei capitoli di prova da 15 a 19 formulati nella seconda memoria autorizzata ex art. 183 co 6 cpc), attuati dall'attrice appellante in via diretta, o indiretta tramite i suoi familiari o tramite gli avventori dell'autofficina di fatto esercitata sul m.n. 768 fg 14 con il consenso dell'attrice, hanno natura di disturbo e molestia nei confronti del convenuto appellato e costituiscono un illecito ostacolo al pieno, esclusivo, indisturbato e pacifico esercizio del diritto di proprietà del convenuto sui m.m.n. 666 e 218 fg 14 C.U., comune di Valdagno, in quanto attuati in violazione del principio del neminem laedere (art. 2043, art. 2051 c.c.),
o altra normativa applicabile (art. 949 c.c.); (ammettendosi nel processo tale domanda per gli effetti dell'art. 35 e 36 cpc, quale domanda riconvenzionale connessa con il titolo già dedotto in giudizio;
e dell'art. 104 cpc - cumulo oggettivo- che sancisce il solo rispetto della competenza per valore); conseguentemente condannare l'attrice appellante, e/o ordinare alla stessa, di cessare tutti i comportamenti illeciti descritti nella comparsa di costituzione del convenuto (rif. a quella formulata in primo grado) e inibire al contempo l'attrice appellante di parcheggiare o sostare - direttamente, o indirettamente per il tramite dei suoi familiari conviventi o degli avventori della officina di sua proprietà dalla stessa autorizzata di fatto sul m.n 768 fg 14 - sul mn. 666 con veicoli meccanici a motore, e con qualsivoglia altro ingombro che ne ostacoli il transito ed il godimento da parte del proprietario del mappale n. 666, foglio 14, odierno convenuto appellato;
4- Sulle spese di lite Condannare l'attrice appellante a rifondere all'appellato le spese e competenze di patrocinio nella causa di primo grado (nella misura liquidata in sentenza di prime cure) e le spese e competenze per la difesa nel secondo grado, che pure si 5 richiedono come da nota spese che ci si riserva di depositare con le difese successive. Si chiede porsi totalmente a carico dell'attrice appellante le spese di CT come liquidate in primo grado e di condannare la stessa attrice appellante alla integrale rifusione al convenuto appellato delle spese versate per la perizia dell'Ufficio (geom. ) e di quelle versate per la consulenza di parte CP_2
(CTP geom. Vallortigara), come da fatture di CT (tot. Versato dal convenuto
€ 527,00 + € 1.732,19) e CTP (tot. Costo della assistenza del CTP = € 3.993,56) quietanzate e già allegate alla replica alla conclusionale avversaria depositata in primo grado, e che si allegheranno nuovamente in conclusionale. In via istruttoria: Si confermano le allegazioni istruttorie per testi formulate per capitoli e già ammesse;
si conferma e si fa proprio l'esito dell'istruttoria testimoniale e documentale prodotta in primo grado.” Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
La sig.ra , quale proprietaria del mappale 768 foglio 14 del Parte_1 catasto fabbricati del Comune di Valdagno, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza il sig. proprietario del mappale n. 666, CP_1 lamentando che il avesse chiuso il passaggio che portava dalla corte CP_1 comune, tramite il mapp 666, al mapp 768, sicchè non poteva più esercitare il passaggio sul predetto mappale, già oggetto di statuizione possessoria a suo favore;
il titolo della domanda principale era fondato dall'attrice sul diritto al passaggio a piedi e con mezzi agricoli attraverso il portico e la corte mapp.666 per raggiungere il garage mapp. 768, che la parte convenuta sig. CP_1 aveva riconosciuto sussistere in capo a mediante assunzione Parte_1 del conforme obbligo a seguito dell'azione possessoria conclusasi con la Sentenza del Pretore di Valdagno n.67/78. Sosteneva inoltre l'attrice di aver esercitato, anche tramite i suoi danti causa, un possesso ultraventennale corrispondente all'esercizio del diritto di servitù su quel medesimo tracciato.
Essa chiedeva pertanto, l'accertamento del diritto al passaggio in forza dell'obbligo assunto dal o comunque l'accertamento dell'intervenuto CP_1 acquisto per usucapione della servitù di passaggio, con condanna di quest'ultimo a consentirne l'esercizio ed al risarcimento dei danni.
2. Resisteva in giudizio il sig. il quale contestava la fondatezza delle CP_1 domande attoree, deducendo che il passaggio richiesto era costituito da un voltone collabente che era stato chiuso per ordine del Comune di Valdagno con ordinanza n.102 del 4 aprile 2006, in quanto pericoloso e a pericolo di crollo;
che inoltre, il convenuto non aveva i mezzi finanziari per ripararlo offrendo pertanto all'attrice un percorso altrettanto comodo per il passaggio dalla corte comune alla strada pubblica e al mappale 768 di parte attrice.
Inoltre, parte convenuta rilevava che sul proprio mappale 666 parte attrice effettuava turbative dirette e indirette di cui chiedeva la cessazione, nonché il risarcimento dei danni.
3. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa con prove testimoniali, documentali e CT, dichiarava inammissibili le domande di parte attrice, accoglieva parzialmente la domanda ex art. 949 c.c. del convenuto e respingeva le domande di risarcimento del danno, ponendo le spese legali e tecniche a carico dell'attrice.
4. Contro la sentenza n. 1013/2024 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello la sig.ra . Pt_1
5. I motivi di appello dedotti sono tre:
“1) Avverso il capo 3) pag. 6 parte motiva di inammissibilità della domanda attorea ex art. 1079 cc per erronea applicazione di legge;
2) Avverso il capo 4) pag. 8 parte motiva di inammissibilità della domanda attorea ex art. 1158 cc per carenza di motivazione ed erronea valutazione logico-giuridica e violazione di legge;
3) Avverso il capo 5 pag. 9 parte motiva sulla domanda riconvenzionale ex art. 949 cc per erronea valutazione logico giuridica della prova”.
L'appellante critica la sentenza laddove ha omesso di rilevare che essa non aveva richiesto in via principale l'accertamento di una servitù prediale di passaggio, ma solo il riconoscimento di un diritto personale convenzionale pattuito col l'adempimento di tale obbligo. CP_1
Denuncia inoltre l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto che avrebbero dovuto essere chiamati in causa, quali litisconsorti necessari, i comproprietari del mappale 240, intermedio fra il mappale 666 di proprietà del e il mappale 768 di proprietà della , senza avvedersi che la CP_1 Pt_1 stessa era comproprietaria del mappale 240. Pt_1
Contesta infine la decisione per avere ritenuto provate le turbative lamentate dal ul mapp. 666. CP_1
6. Si è costituito il chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza di primo grado, nonché la condanna della controparte ex art. 96 cpc.
7. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'attrice ha dedotto in via principale a fondamento del proprio diritto di passaggio i fatti e l'accertamento reso con sentenza n. 67 del 31.10.1978 del Pretore di Valdagno (doc. 11 att.), che ha ordinato al sig. , Persona_1 padre dell'odierno convenuto di astenersi da qualunque atto CP_1 diretto ad impedire ed ostacolare il passaggio esercitato a piedi e con mezzi meccanici attraverso il suo portico dal sig. (nonno dell'attrice Parte_3
) ed ordinato a di lasciare costantemente Parte_1 Persona_1 apribili entrambe le metà del cancello in legno installato a chiusura del portico, nonché le missive intervenute fra le parti a seguito di tale sentenza.
In particolare, parte appellante individua nel contenuto della lettera del CP_1 del 2.8.2012 (doc.14 att.) il riconoscimento da parte del stesso del CP_1 diritto personale della , in quanto in essa si precisa che il passaggio Pt_1 sarebbe stato ripristinato una volta portati a termine i lavori nel portico (fintantochè verrà ripristinato il passaggio attraverso il portico chiuso con ordinanza del Comune di Valdagno).
L'appellante si duole inoltre, del fatto che erroneamente il Tribunale avrebbe considerato la necessità di rivolgere la domanda anche verso gli altri comproprietari del mappale intermedio n. 240 (di proprietà dell'attrice e dei sigg. e ), dal momento che essa aveva promosso in via CP_3 CP_4 principale l'azione personale per ottenere l'adempimento dell'obbligo negoziale assunto dal e non l'azione reale che avrebbe dovuto essere CP_1 coinvolgere gli altri proprietari del mappale intermedio 240.
Ora, è vero che l'appellante, essendo comproprietaria del mappale 240, ha comunque il diritto di passare su di esso, non avendo quindi alcuna necessità di chiamare in causa gli altri comproprietari, ma solo di provare il suo titolo di acquisto.
Tuttavia nella lettera del 02.08.2012 inviata alla , non Pt_1 CP_1 assume alcun obbligo di consentirle il passaggio attraverso il portico, ma si limita a riconoscere che il passaggio avverrà “attraverso l'intera citata corte fintantochè verrà ripristinato il passaggio attraverso il portico chiuso con ordinanza del Comune di Valdagno”.
Vi è dunque la ricognizione di una situazione di diritto (“il Vostro diritto come citato in sentenza”) il cui esercizio, si specifica, deve avvenire attraverso la corte, nonché di un fatto oggettivo, ovvero l'impossibilità materiale dell'esercizio del preteso passaggio come stabilito dal Pretore, a causa dello stato pericolante dell'immobile accertato con ordinanza comunale, senza l'assunzione di alcun impegno ad eseguire i lavori che risultano necessari per metterlo in sicurezza e far venire pertanto meno le condizioni che hanno imposto la chiusura del portico.
8. Il secondo motivo di gravame è infondato.
La domanda di usucapione del diritto di servitù di passaggio non può trovare accoglimento in assenza di opere apparenti ed univocamente funzionali all'esercizio di fatto della servitù.
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. n. 7004 del 17/03/2017; Cass. n. 25355 del 25/10/2017).
Nel caso in esame il ctu nominato in primo grado ha escluso, con valutazione che non è stata contestata, la presenza di segni o opere visibili che dimostrino la presenza del passaggio, il quale pertanto non risulta riconoscibile.
La semplice presenza del porticato non risulta univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù, essendo il medesimo sempre stato utilizzato dai suoi proprietari come ricovero dei mezzi agricoli, come incotestabilmente emerso dalle risultanze testimoniali.
9. Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto, dal momento che i testimoni escussi in primo grado hanno comunque confermato che, almeno alcune volte all'anno, venivano attuate sul mappale 666 di proprietà del CP_1 delle turbative;
non è necessario che le turbative siano permanenti o frequenti per riconoscere al l diritto di chiederne la cessazione. CP_1
10. La reiezione dei motivi di appello conduce alla conferma dell'appellata sentenza, seppur con diversa motivazione;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni;
viene negata la condanna ex art. 96 cpc dal momento che parte appellante non ha promosso l'appello con dolo o colpa grave, ma solamente per sottoporre le proprie ragioni alla Corte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 5.809,00 oltre 15% spese generali, cpa 4% ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 23 settembre 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
ll Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1362/24 R.G;.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Nicola Spadaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà XX Settembre n. 42;
appellante;
contro
:
CF ); CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ciccotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Valdagno (VI), Via Chiesa di Campotamaso n. 25;
appellato;
In punto a: appello avverso sentenza n. 1013/2024 del Tribunale di Vicenza, depositata il 15 maggio 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“In via principale e nel merito Disattese e respinte tutte le diverse e contrarie eccezioni proposte ex adverso, accogliersi per i motivi dedotti nell'atto di citazione d'appello del 29.7.24 proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, in riforma dei punti 1) 2) Parte_1
3) 5) 6) del dispositivo corrispondenti ai rispettivi capi di sentenza della parte motiva, della sentenza n. 1013/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza Sezione Civile, Giudice Dr.ssa Francesca Grassi a decisione del giudizio N.R.G. 5130/17, depositata in cancelleria il 15.5.2024 e notificata il 29.6.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Accertato che il sig. ha chiuso il cancello in legno e ha così CP_1 impedito l'accesso della sig.ra alla corte comune Parte_1 precludendone all'attrice l'uso e il relativo diritto ad essa spettante;
Accertato che il sig. ha fatto proprie le statuizioni di cui alla sentenza n. CP_1
67/78 del Pretore di Valdagno assumendo in capo a sè l'obbligo di astenersi da qualsiasi atto diretto ad impedire od ostacolare il passaggio esercitato attraverso il portico a piedi e con mezzi meccanici e in particolare di lasciare costantemente apribili entrambe le metà del cancello di legno installato a chiusura del portico;
Accertato che il sig. ha riconosciuto di essere tenuto a ripristinare CP_1 il passaggio attraverso il portico;
Condannarsi il sig. a ripristinare ponendo in essere tutte le opere CP_1
a ciò necessarie a favore della sig.ra entro trenta giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza o entro il termine che risulterà di giustizia il passaggio che l'attrice esercita a piedi e con mezzi meccanici attraverso il portico per l'accesso e il recesso da e per la corte di cui al mappale 666 per raggiungere il mappale 768 di proprietà attorea e di conseguenza condannarsi il sig. ad aprire il cancello in legno posto sotto l'arco rivolto verso CP_1 la via Castiglieri di Campotamaso. In caso di inosservanza del termine indicato per la realizzazione dei lavori di ripristino, condannarsi il sig. a pagare alla sig.ra CP_1 Parte_1
i costi occorrenti per la riapertura del cancello in legno e per il ripristino del passaggio nella misura che risulterà di giustizia. Condannarsi il sig. a risarcire a il danno per la CP_1 Parte_2 mancata fruizione dell'accesso dall'arco posto sulla via Castiglieri di Campotamaso la cui chiusura è in relazione causale con il fatto illecito e l'inerzia imputabili al convenuto. Accertato che la sig.ra esercita il possesso continuato Parte_1 ultraventennale del diritto di diritto di servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici anche unito a quello in precedenza esercitato dal proprio autore sig.
, dichiararsi acquisito per usucapione ai sensi dell'art. 1158 Parte_3
c.c. il diritto di servitù di passaggio a favore dell'unità immobiliare di cui al mapp. 768 di proprietà di a carico del fondo di cui al mappale 666 Parte_1 in cui insiste il percorso pedonale e carraio tra il mappale 768 e il cancello in legno posto sull'ingresso verso la Via Castiglieri di Campotamaso di Valdagno. In accoglimento dei motivi di appello avverso il capo 5 pag. 9 parte motiva con cui è stata accolta la domanda riconvenzionale ex art. 949 cpc di accertamento di turbative e molestie a tutela della proprietà del convenuto con annessa pretesa risarcitoria, riformarsi il capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata con cui è stata condannata a cessare ogni Parte_1 comportamento illecito sul mappale n. 666 di segnatamente il CP_1 parcheggio o la sosta con veicoli a motore ovvero qualsiasi altro ingombro che ne ostacoli il transito ed il godimento di e per l'effetto accertarsi CP_1 che non è stata raggiunta la prova di condotte lesive di del Parte_1 diritto dominicale di in misura e in grado sufficiente da dichiararne CP_1 la illegittimità e da disporne la cessazione. In riforma del capo 5 e 6) del dispositivo della sentenza impugnata di condanna di al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 di euro 7.617,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed euro 237,00 Iva e Cassa professionale come per legge e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e di c.t.p. di (di € 2.103,56), dichiararsi tenuto CP_1 [...] alla rifusione delle spese di lite oltre il rimborso forfettario per spese CP_1 generali più iva e epa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e a sostenere le spese della consulenza tecnica d'ufficio e quelle del proprio consulente di parte.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia adita, sulla esecutività del titolo a) rigettare l'istanza dell'appellante di sospensione dell'esecutività del titolo impugnato sent. 1013/2024, in quanto carente di tutti i presupposti previsti dalla legge;
nel merito b) rigettare l'appello principale dell'attrice in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta svolta in primo grado, nella prima memoria ex art. 183 n.6 cpc, e nelle successive difese del convenuto, tutte formulate nel proc. 5130/2017 RG Trib. Vi;
nonché per tutti i motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta dell'appellato del 8.11.2024 nel presente proc. 1362/2024 RG. C.A. Venezia e nelle note successive del 8.11.2024, 18.11.24 e 26.12.24 integrative della documentazione del primo grado, come depositate;
c) confermare la sentenza di primo grado del tribunale di Vicenza n. 1013/2024 del 12.5.24 e pubbl. il 15.5.2024, e ritualmente notificata dal procuratore attoreo il 29 luglio 2024, regolativa del proc. 5130/2017 RG Trib. Vicenza;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: nel denegato e non voluto caso di accoglimento nel merito delle domande dell'appellante come svolte e conseguente riforma della sentenza appellata, voglia l'ecc.ma Corte adita: nel merito:
1- in via riconvenzionale, subordinata all'accoglimento delle istanze dell'appellante. e salvo il gravame: nel denegato e non voluto caso che il Giudicante ritenesse fondata la domanda di accertamento dell'usucapione del diritto di passaggio svolta dall'attrice appellante, e riconoscesse quindi come costituita per usucapione la servitù di passaggio sul tracciato descritto dall'attrice (cioè dal m.n. 768 passando per il 666), voglia il Tribunale trasferire l'esercizio della servitù di passaggio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1068 comma 2, c.c., attraverso il m.n. 666 esclusivamente nel tragitto strettamente necessario per raggiungere, a piedi o con veicoli, dal m.n. 768 fg 14 (accedendo sul m.n. 666 dal m.n. 240 fg 14, come illustrato in atti difensivi: risultante quest'ultimo mappale in comproprietà dell'attrice con terzi, come da CT a pag. 14 e 15) la via Chiesa di Campotamaso di Valdagno, e per il tragitto inverso, e con espressa esclusione del tragitto preteso dall'attrice a piedi e con veicoli dal m.n. 768 fg 14 verso la via Castiglieri di Valdagno attraverso il portico di proprietà del convenuto sito nel m.n. 666, e viceversa;
2- in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, e salvo in ogni caso il gravame: a) nel denegato e non voluto caso che il Giudicante ritenesse fondata la domanda di accertamento dell'usucapione del passaggio svolta dall'attrice attraverso il portico di cui è causa e al contempo non accogliesse la domanda di trasferimento della servitù svolta al precedente punto n. 1: accertato e dichiarato che il mn 666 fg 14, C.U. del Comune di Valdagno, nella parte comprendente il portico de quo agitur, è inidoneo a consentire il passaggio a piedi e con veicoli a causa delle precarie condizioni statiche che lo rendono insicuro e pericolante, voglia altresì la Corte accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1069 c.c. o altra nonna applicabile, il convenuto non è obbligato ad effettuare gli interventi di ristrutturazione del portico e della porzione ad esso sovrastante del fabbricato mn 666 fg 14, di cui è causa, al fine di consentire l'esercizio del diritto di passaggio preteso dall'attrice, né tantomeno è tenuto a sobbarcarsene l'onere di spesa;
b) in via ulteriormente subordinata, nel denegato e non voluto caso che il convenuto appellato fosse invece ritenuto obbligato ad effettuare le opere di manutenzione straordinaria al porticato di cui è causa e alla porzione di immobile ad esso sovrastante nei limiti strettamente necessari al fine di portarli alla sicurezza strutturale per consentire in sicurezza il reclamato passaggio, accertare e dichiarare che l'attrice appellante, ai sensi dell'art. 1069 co 3 c.c., o altra norma applicabile, è obbligata a partecipare alle spese necessarie alla manutenzione straordinaria del portico e della sovrastante porzione di immobile m.n. 666 fg 14, C.U, comune di Valdagno, nella misura del 50% - o in quella diversa proporzione, anche maggiore, ritenuta di giustizia - dei costi che risulteranno in corso di causa occorrenti per la messa in sicurezza strutturale del portico e della porzione di immobile sovrastante il medesimo, o comunque in misura del 50% - o in quella diversa proporzione, anche maggiore, ritenuta di giustizia - del costo complessivo indicato in perizia asseverata di parte convenuta (doc. 13 fase, primo grado) come necessario per la ristrutturazione e messa in sicurezza del portico e della porzione di fabbricato ad esso sovrastante, tenuto conto degli interventi e dei relativi costi ivi descritti occorrenti per la messa in sicurezza del manufatto (costo complessivo indicato in CTP pari ad € 51.379,95, comprensivo della ristrutturazione del portico e del rifacimento della copertura in corrispondenza del portico de quo agitur), e tenendo in ogni caso conto del costo eventualmente superiore rispetto a quello indicato in perizia di parte convenuta (o risultante dalla CT) in conseguenza dei prevedibili aumenti di prezzi dei materiali e della manodopera necessari, quali si registreranno sul mercato fino alla pronuncia della sentenza;
condannare conseguentemente parte attrice appellante al pagamento al sig. della corrispondente somma, quale risultante in corso di causa, CP_1 necessaria per la ristrutturazione e messa in sicurezza della porzione di fabbricato 4 interessato dal reclamato passaggio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
c) in ogni caso accertare e dichiarare, salvo sempre il gravame nel denegato e non voluto caso di accoglimento della domanda attorea di accertamento dell'usucapione del passaggio dal m.n. 768 alla via Castiglieri transitando per il portico sito nel mn. 666 fg 14, e percorso inverso, che il convenuto ha l'incondizionato diritto di utilizzare il portico sito sul m.n. 666 fg 14, di cui è causa, come area di deposito delle attrezzature agricole ed altri attrezzi di sua proprietà, tra le quali quelle attualmente ivi parcheggiate e descritte in comparsa, e conseguentemente, limitare il reclamato diritto di passaggio dell'attrice appellante sotto il portico di cui è causa al solo passaggio pedonale, con espressa esclusione del passaggio di veicoli meccanici a motore o veicoli di qualsivoglia tipo;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE:
3- Ancora nel merito in via principale e riconvenzionale, accertare e dichiarare che tutti i comportamenti descritti in premessa al parag. L) della comparsa di costituzione (rif. alla comparsa formulata in primo grado e nei capitoli di prova da 15 a 19 formulati nella seconda memoria autorizzata ex art. 183 co 6 cpc), attuati dall'attrice appellante in via diretta, o indiretta tramite i suoi familiari o tramite gli avventori dell'autofficina di fatto esercitata sul m.n. 768 fg 14 con il consenso dell'attrice, hanno natura di disturbo e molestia nei confronti del convenuto appellato e costituiscono un illecito ostacolo al pieno, esclusivo, indisturbato e pacifico esercizio del diritto di proprietà del convenuto sui m.m.n. 666 e 218 fg 14 C.U., comune di Valdagno, in quanto attuati in violazione del principio del neminem laedere (art. 2043, art. 2051 c.c.),
o altra normativa applicabile (art. 949 c.c.); (ammettendosi nel processo tale domanda per gli effetti dell'art. 35 e 36 cpc, quale domanda riconvenzionale connessa con il titolo già dedotto in giudizio;
e dell'art. 104 cpc - cumulo oggettivo- che sancisce il solo rispetto della competenza per valore); conseguentemente condannare l'attrice appellante, e/o ordinare alla stessa, di cessare tutti i comportamenti illeciti descritti nella comparsa di costituzione del convenuto (rif. a quella formulata in primo grado) e inibire al contempo l'attrice appellante di parcheggiare o sostare - direttamente, o indirettamente per il tramite dei suoi familiari conviventi o degli avventori della officina di sua proprietà dalla stessa autorizzata di fatto sul m.n 768 fg 14 - sul mn. 666 con veicoli meccanici a motore, e con qualsivoglia altro ingombro che ne ostacoli il transito ed il godimento da parte del proprietario del mappale n. 666, foglio 14, odierno convenuto appellato;
4- Sulle spese di lite Condannare l'attrice appellante a rifondere all'appellato le spese e competenze di patrocinio nella causa di primo grado (nella misura liquidata in sentenza di prime cure) e le spese e competenze per la difesa nel secondo grado, che pure si 5 richiedono come da nota spese che ci si riserva di depositare con le difese successive. Si chiede porsi totalmente a carico dell'attrice appellante le spese di CT come liquidate in primo grado e di condannare la stessa attrice appellante alla integrale rifusione al convenuto appellato delle spese versate per la perizia dell'Ufficio (geom. ) e di quelle versate per la consulenza di parte CP_2
(CTP geom. Vallortigara), come da fatture di CT (tot. Versato dal convenuto
€ 527,00 + € 1.732,19) e CTP (tot. Costo della assistenza del CTP = € 3.993,56) quietanzate e già allegate alla replica alla conclusionale avversaria depositata in primo grado, e che si allegheranno nuovamente in conclusionale. In via istruttoria: Si confermano le allegazioni istruttorie per testi formulate per capitoli e già ammesse;
si conferma e si fa proprio l'esito dell'istruttoria testimoniale e documentale prodotta in primo grado.” Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
La sig.ra , quale proprietaria del mappale 768 foglio 14 del Parte_1 catasto fabbricati del Comune di Valdagno, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza il sig. proprietario del mappale n. 666, CP_1 lamentando che il avesse chiuso il passaggio che portava dalla corte CP_1 comune, tramite il mapp 666, al mapp 768, sicchè non poteva più esercitare il passaggio sul predetto mappale, già oggetto di statuizione possessoria a suo favore;
il titolo della domanda principale era fondato dall'attrice sul diritto al passaggio a piedi e con mezzi agricoli attraverso il portico e la corte mapp.666 per raggiungere il garage mapp. 768, che la parte convenuta sig. CP_1 aveva riconosciuto sussistere in capo a mediante assunzione Parte_1 del conforme obbligo a seguito dell'azione possessoria conclusasi con la Sentenza del Pretore di Valdagno n.67/78. Sosteneva inoltre l'attrice di aver esercitato, anche tramite i suoi danti causa, un possesso ultraventennale corrispondente all'esercizio del diritto di servitù su quel medesimo tracciato.
Essa chiedeva pertanto, l'accertamento del diritto al passaggio in forza dell'obbligo assunto dal o comunque l'accertamento dell'intervenuto CP_1 acquisto per usucapione della servitù di passaggio, con condanna di quest'ultimo a consentirne l'esercizio ed al risarcimento dei danni.
2. Resisteva in giudizio il sig. il quale contestava la fondatezza delle CP_1 domande attoree, deducendo che il passaggio richiesto era costituito da un voltone collabente che era stato chiuso per ordine del Comune di Valdagno con ordinanza n.102 del 4 aprile 2006, in quanto pericoloso e a pericolo di crollo;
che inoltre, il convenuto non aveva i mezzi finanziari per ripararlo offrendo pertanto all'attrice un percorso altrettanto comodo per il passaggio dalla corte comune alla strada pubblica e al mappale 768 di parte attrice.
Inoltre, parte convenuta rilevava che sul proprio mappale 666 parte attrice effettuava turbative dirette e indirette di cui chiedeva la cessazione, nonché il risarcimento dei danni.
3. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa con prove testimoniali, documentali e CT, dichiarava inammissibili le domande di parte attrice, accoglieva parzialmente la domanda ex art. 949 c.c. del convenuto e respingeva le domande di risarcimento del danno, ponendo le spese legali e tecniche a carico dell'attrice.
4. Contro la sentenza n. 1013/2024 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello la sig.ra . Pt_1
5. I motivi di appello dedotti sono tre:
“1) Avverso il capo 3) pag. 6 parte motiva di inammissibilità della domanda attorea ex art. 1079 cc per erronea applicazione di legge;
2) Avverso il capo 4) pag. 8 parte motiva di inammissibilità della domanda attorea ex art. 1158 cc per carenza di motivazione ed erronea valutazione logico-giuridica e violazione di legge;
3) Avverso il capo 5 pag. 9 parte motiva sulla domanda riconvenzionale ex art. 949 cc per erronea valutazione logico giuridica della prova”.
L'appellante critica la sentenza laddove ha omesso di rilevare che essa non aveva richiesto in via principale l'accertamento di una servitù prediale di passaggio, ma solo il riconoscimento di un diritto personale convenzionale pattuito col l'adempimento di tale obbligo. CP_1
Denuncia inoltre l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto che avrebbero dovuto essere chiamati in causa, quali litisconsorti necessari, i comproprietari del mappale 240, intermedio fra il mappale 666 di proprietà del e il mappale 768 di proprietà della , senza avvedersi che la CP_1 Pt_1 stessa era comproprietaria del mappale 240. Pt_1
Contesta infine la decisione per avere ritenuto provate le turbative lamentate dal ul mapp. 666. CP_1
6. Si è costituito il chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza di primo grado, nonché la condanna della controparte ex art. 96 cpc.
7. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'attrice ha dedotto in via principale a fondamento del proprio diritto di passaggio i fatti e l'accertamento reso con sentenza n. 67 del 31.10.1978 del Pretore di Valdagno (doc. 11 att.), che ha ordinato al sig. , Persona_1 padre dell'odierno convenuto di astenersi da qualunque atto CP_1 diretto ad impedire ed ostacolare il passaggio esercitato a piedi e con mezzi meccanici attraverso il suo portico dal sig. (nonno dell'attrice Parte_3
) ed ordinato a di lasciare costantemente Parte_1 Persona_1 apribili entrambe le metà del cancello in legno installato a chiusura del portico, nonché le missive intervenute fra le parti a seguito di tale sentenza.
In particolare, parte appellante individua nel contenuto della lettera del CP_1 del 2.8.2012 (doc.14 att.) il riconoscimento da parte del stesso del CP_1 diritto personale della , in quanto in essa si precisa che il passaggio Pt_1 sarebbe stato ripristinato una volta portati a termine i lavori nel portico (fintantochè verrà ripristinato il passaggio attraverso il portico chiuso con ordinanza del Comune di Valdagno).
L'appellante si duole inoltre, del fatto che erroneamente il Tribunale avrebbe considerato la necessità di rivolgere la domanda anche verso gli altri comproprietari del mappale intermedio n. 240 (di proprietà dell'attrice e dei sigg. e ), dal momento che essa aveva promosso in via CP_3 CP_4 principale l'azione personale per ottenere l'adempimento dell'obbligo negoziale assunto dal e non l'azione reale che avrebbe dovuto essere CP_1 coinvolgere gli altri proprietari del mappale intermedio 240.
Ora, è vero che l'appellante, essendo comproprietaria del mappale 240, ha comunque il diritto di passare su di esso, non avendo quindi alcuna necessità di chiamare in causa gli altri comproprietari, ma solo di provare il suo titolo di acquisto.
Tuttavia nella lettera del 02.08.2012 inviata alla , non Pt_1 CP_1 assume alcun obbligo di consentirle il passaggio attraverso il portico, ma si limita a riconoscere che il passaggio avverrà “attraverso l'intera citata corte fintantochè verrà ripristinato il passaggio attraverso il portico chiuso con ordinanza del Comune di Valdagno”.
Vi è dunque la ricognizione di una situazione di diritto (“il Vostro diritto come citato in sentenza”) il cui esercizio, si specifica, deve avvenire attraverso la corte, nonché di un fatto oggettivo, ovvero l'impossibilità materiale dell'esercizio del preteso passaggio come stabilito dal Pretore, a causa dello stato pericolante dell'immobile accertato con ordinanza comunale, senza l'assunzione di alcun impegno ad eseguire i lavori che risultano necessari per metterlo in sicurezza e far venire pertanto meno le condizioni che hanno imposto la chiusura del portico.
8. Il secondo motivo di gravame è infondato.
La domanda di usucapione del diritto di servitù di passaggio non può trovare accoglimento in assenza di opere apparenti ed univocamente funzionali all'esercizio di fatto della servitù.
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. n. 7004 del 17/03/2017; Cass. n. 25355 del 25/10/2017).
Nel caso in esame il ctu nominato in primo grado ha escluso, con valutazione che non è stata contestata, la presenza di segni o opere visibili che dimostrino la presenza del passaggio, il quale pertanto non risulta riconoscibile.
La semplice presenza del porticato non risulta univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù, essendo il medesimo sempre stato utilizzato dai suoi proprietari come ricovero dei mezzi agricoli, come incotestabilmente emerso dalle risultanze testimoniali.
9. Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto, dal momento che i testimoni escussi in primo grado hanno comunque confermato che, almeno alcune volte all'anno, venivano attuate sul mappale 666 di proprietà del CP_1 delle turbative;
non è necessario che le turbative siano permanenti o frequenti per riconoscere al l diritto di chiederne la cessazione. CP_1
10. La reiezione dei motivi di appello conduce alla conferma dell'appellata sentenza, seppur con diversa motivazione;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni;
viene negata la condanna ex art. 96 cpc dal momento che parte appellante non ha promosso l'appello con dolo o colpa grave, ma solamente per sottoporre le proprie ragioni alla Corte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 5.809,00 oltre 15% spese generali, cpa 4% ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 23 settembre 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
ll Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi