Articolo 22 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Articolo 21Articolo 23
Versione
29 dicembre 1978
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Versione
1 marzo 1980
Art. 22.
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 , ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari sono elevati a:
lire settecento, per retribuzioni effettive non superiori a lire mille;
lire mille, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e fino a lire mille e cinquecento;
lire mille e cinquecento, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e cinquecento.
Le retribuzioni convenzionali di cui al precedente comma variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.
E' abrogato il penultimo comma dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 . ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843 , restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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