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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9398 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: , con gli avv. BELOTTI ALEX e Parte_1 C.F._1
PARAFIORITI GIOVANNI, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
-attore-
CONTRO
CF/PI: Controparte_1
; P.IVA_1
-convenuto contumace-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 6 novembre 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avere acquistato in data 15 dicembre 2021 una tessera skipass del comprensorio sciistico “3 Cime Dolomiti”, facente parte del noto circuito “Dolomiti Superski”; di avere sciato in compagnia del sig. in data 20 Parte_2 dicembre 2021, partendo dalle piste della “Croda Rossa” e raggiungendo il “Passo Montecroce
Comelico”; di essere ivi stato informato dagli addetti agli impianti che per tornare alle piste “Croda
Rossa” era necessario utilizzare un bus navetta, raggiungibile “sci ai piedi” costeggiando e lasciando alla propria sinistra i campi da tennis visibili a valle;
di avere quindi preso lo skilift che risale il versante posto «al di sotto del Monte Popera» per percorrere la pista “Marc LI, in comune di Sesto;
di avere quindi proseguito la discesa in direzione dei campi da tennis sino a imbattersi inaspettatamente in una scarpata con dislivello di oltre due metri, situata a confine del
1 tracciato sciabile e per nulla distinguibile da esso;
di avere subito un grave danno alla salute a causa della caduta nella scarpata.
L'attore, ritenendo responsabile del sinistro il gestore dell'impianto e della pista, individuato nel convenuto, ha dedotto di avergli domandato il risarcimento in via stragiudiziale, senza ottenere positivo riscontro nonostante il coinvolgimento dell'assicuratore.
L'attore ha dunque concluso, in citazione, perché in forza di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, il convenuto sia chiamato a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale, indicato nella somma di € 2.457.145,50.
Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dall'attore all'udienza del 6 novembre
2024, previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sull'infondatezza della domanda dell'attore.
La domanda dell'attore deve essere respinta per le ragioni che seguono.
La domanda si fonda infatti, nella sua duplice articolazione di domanda da responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e domanda da responsabilità extracontrattuale ai sensi degli art. 2043 e 2051 c.c., comunque sul presupposto che il convenuto fosse gestore sia dell'impianto sia della pista che, a dire dell'attore, gli causò il danno.
Al riguardo, in termini generali, è stato sostenuto che «Il contratto di "ski-pass" - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento […]»
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007).
Occorre dunque verificare, in primo luogo, che il soggetto convenuto quale gestore dell'impianto e della pista fosse effettivamente gravato di tali incarichi.
Il ruolo di gestore dell'impianto e della pista, allegato in capo al convenuto, è rimasto, invero, del tutto sfornito di prova.
Il nome del convenuto non si rinviene, infatti, né sulla tessera skipass prodotta, né sul sito del comprensorio delle Tre Cime di Lavaredo (doc. 1 e 2 attore).
2 La perizia di parte fatta redigere nell'interesse dell'attore (che, come noto, non costituisce prova, ma va considerata alla stregua di semplice allegazione difensiva di carattere tecnico;
doc. 4 attore) si esprime in termini chiaramente dubitativi, con l'uso del modo condizionale, indicando come «a seguito di una sommaria ricerca […] la pista e l'impianto di risalita risulterebbe gestito dalla società» convenuta. Il consulente di parte non ha indicato la fonte del suo convincimento né le caratteristiche della sommaria ricerca condotta: trattasi quindi di affermazione che, oltre che dubitativa, non è nemmeno razionalmente verificabile, sì che essa non può essere elevata a presunzione grave e precisa ai sensi dell'art. 2729 c.c..
Indicazioni in merito alla titolarità, lato passivo, del rapporto non si ricavano dalla visura camerale prodotta (doc. 8), ove è peraltro indicato che, a rigore, l'oggetto della società è la gestione di impianti a fune, e non anche delle piste cui tali impianti sono posti a servizio.
In questo quadro, il dato, pur suggestivo, della ragione sociale della società in nome collettivo convenuta ) non è certo sufficiente a ritenere che il convenuto fosse Controparte_1 gestore sia dello specifico impianto posto a servizio della pista “Marc LI (uno fra i tanti siti in prossimità del passo) sia della pista, e lo fosse, ciò che soltanto conta, anche nelle date in cui l'attore concluse il contratto di skipass e subì l'infortunio. La ragione sociale fa, peraltro, riferimento all'impianto di “sciovia”, altresì detto skilift, e non anche al percorso battuto dagli sciatori servito da tale impianto.
La contumacia del convenuto impedisce l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.: l'atteggiamento inerte del convenuto non vale dunque dare per ammessa la titolarità, lato passivo, del rapporto controverso, il cui difetto è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021).
La lacuna non può, infine, essere colmata a mezzo della prova per testimoni dedotta dall'attore, in quanto essa verte su circostanze diverse. La pretesa di confermare, tramite un unico capitolo di prova per testimoni (n. 11), tutto il variegato contenuto dell'ampia relazione tecnica redatta dal perito di parte dott. è, poi, evidentemente inammissibile, in quanto Persona_1 contraria al dettato dell'art. 244 c.p.c., che prevede la formulazione dei fatti in articoli separati.
In questo quadro, l'accertamento della titolarità del rapporto contrattuale o dell'obbligo di manutenzione a mezzo di CTU costituirebbe certo un improprio utilizzo del potere officioso, volto in concreto a sanare un deficit di prova il cui onere grava chiaramente sull'attore.
In definitiva, non essendo stato dimostrato in giudizio che, alla data del sinistro, fosse il convenuto il gestore dell'impianto e della pista che, a dire dell'attore, gli causò il danno alla salute, la domanda dell'attore, che ne invoca la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale proprio quale gestore, deve essere respinta.
3 §
A ciò si aggiunga che anche la descrizione del sinistro, così come si evince dalle allegazioni dell'attore, dal contenuto della relazione tecnica prodotta e dalle fotografie, non consente, in verità, di attribuire alcuna responsabilità al gestore della pista, chiunque egli sia.
Risulta infatti che gli sciatori e desiderosi di raggiungere “sci ai piedi” la fermata Pt_1 Parte_2 del bus navetta, uscirono dal tracciato della pista che stavano percorrendo per raggiungere i campi da tennis oltre i quali, tramite un ulteriore lungo tratto non servito da alcun impianto, essi avrebbero raggiunto la strada statale e la stazione di fermata (si vedano le fotografie a pag. 6 di 10 e l'allegato
“cartografia” della perizia di parte prodotta come doc. 4 attore).
L'attore lamenta in particolare un rapido cambio di dislivello che, tuttavia, secondo la sua stessa prospettazione non fa parte della pista, bensì è posto al di fuori di essa.
Come si evince dalle fotografie prodotte come doc. 3 attore, il fatto che i due sportivi stessero lasciando il tracciato era immediatamente percepibile: gli sciatori, di cui almeno l'attore era esperto, come da lui stesso allegato in atti, passarono infatti a fianco di una staccionata in legno non protetta, posta a protezione di un terrazzamento. Tale elemento, da un lato, denota chiaramente la prossimità
a un brusco dislivello;
dall'altro lato, è tale da rendere manifesto che tale manufatto, palese ostacolo alla pratica dello sci, si situa al di fuori della pista dedicata agli sciatori e fa parte, invece, dell'ambiente alpino circostante.
La scelta degli sciatori di dirigersi, per la via più breve e “tagliando” una curva a gomito, verso i campi da tennis, con ciò passando in prossimità del terrazzo protetto da staccionata in legno, va dunque letta quale consapevole decisione di lasciare, seppure per un breve tratto, il percorso battuto.
A parere del Tribunale, non può dunque essere individuata una responsabilità del gestore della pista, che l'attore indica nel convenuto, non essendo egli obbligato a neutralizzare le insidie che derivano dagli elementi naturali o artificiali posti chiaramente al di fuori del tracciato da lui gestito.
Ritenuto in conclusione che
La domanda dell'attore deve essere respinta.
Non sussistono spese ripetibili in favore del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 27 febbraio 2023, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
1) respinge le domande dell'attore;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 4 aprile 2025.
4 Il Giudice
(Giovanni Grassi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: , con gli avv. BELOTTI ALEX e Parte_1 C.F._1
PARAFIORITI GIOVANNI, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
-attore-
CONTRO
CF/PI: Controparte_1
; P.IVA_1
-convenuto contumace-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 6 novembre 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avere acquistato in data 15 dicembre 2021 una tessera skipass del comprensorio sciistico “3 Cime Dolomiti”, facente parte del noto circuito “Dolomiti Superski”; di avere sciato in compagnia del sig. in data 20 Parte_2 dicembre 2021, partendo dalle piste della “Croda Rossa” e raggiungendo il “Passo Montecroce
Comelico”; di essere ivi stato informato dagli addetti agli impianti che per tornare alle piste “Croda
Rossa” era necessario utilizzare un bus navetta, raggiungibile “sci ai piedi” costeggiando e lasciando alla propria sinistra i campi da tennis visibili a valle;
di avere quindi preso lo skilift che risale il versante posto «al di sotto del Monte Popera» per percorrere la pista “Marc LI, in comune di Sesto;
di avere quindi proseguito la discesa in direzione dei campi da tennis sino a imbattersi inaspettatamente in una scarpata con dislivello di oltre due metri, situata a confine del
1 tracciato sciabile e per nulla distinguibile da esso;
di avere subito un grave danno alla salute a causa della caduta nella scarpata.
L'attore, ritenendo responsabile del sinistro il gestore dell'impianto e della pista, individuato nel convenuto, ha dedotto di avergli domandato il risarcimento in via stragiudiziale, senza ottenere positivo riscontro nonostante il coinvolgimento dell'assicuratore.
L'attore ha dunque concluso, in citazione, perché in forza di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, il convenuto sia chiamato a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale, indicato nella somma di € 2.457.145,50.
Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dall'attore all'udienza del 6 novembre
2024, previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sull'infondatezza della domanda dell'attore.
La domanda dell'attore deve essere respinta per le ragioni che seguono.
La domanda si fonda infatti, nella sua duplice articolazione di domanda da responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e domanda da responsabilità extracontrattuale ai sensi degli art. 2043 e 2051 c.c., comunque sul presupposto che il convenuto fosse gestore sia dell'impianto sia della pista che, a dire dell'attore, gli causò il danno.
Al riguardo, in termini generali, è stato sostenuto che «Il contratto di "ski-pass" - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento […]»
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007).
Occorre dunque verificare, in primo luogo, che il soggetto convenuto quale gestore dell'impianto e della pista fosse effettivamente gravato di tali incarichi.
Il ruolo di gestore dell'impianto e della pista, allegato in capo al convenuto, è rimasto, invero, del tutto sfornito di prova.
Il nome del convenuto non si rinviene, infatti, né sulla tessera skipass prodotta, né sul sito del comprensorio delle Tre Cime di Lavaredo (doc. 1 e 2 attore).
2 La perizia di parte fatta redigere nell'interesse dell'attore (che, come noto, non costituisce prova, ma va considerata alla stregua di semplice allegazione difensiva di carattere tecnico;
doc. 4 attore) si esprime in termini chiaramente dubitativi, con l'uso del modo condizionale, indicando come «a seguito di una sommaria ricerca […] la pista e l'impianto di risalita risulterebbe gestito dalla società» convenuta. Il consulente di parte non ha indicato la fonte del suo convincimento né le caratteristiche della sommaria ricerca condotta: trattasi quindi di affermazione che, oltre che dubitativa, non è nemmeno razionalmente verificabile, sì che essa non può essere elevata a presunzione grave e precisa ai sensi dell'art. 2729 c.c..
Indicazioni in merito alla titolarità, lato passivo, del rapporto non si ricavano dalla visura camerale prodotta (doc. 8), ove è peraltro indicato che, a rigore, l'oggetto della società è la gestione di impianti a fune, e non anche delle piste cui tali impianti sono posti a servizio.
In questo quadro, il dato, pur suggestivo, della ragione sociale della società in nome collettivo convenuta ) non è certo sufficiente a ritenere che il convenuto fosse Controparte_1 gestore sia dello specifico impianto posto a servizio della pista “Marc LI (uno fra i tanti siti in prossimità del passo) sia della pista, e lo fosse, ciò che soltanto conta, anche nelle date in cui l'attore concluse il contratto di skipass e subì l'infortunio. La ragione sociale fa, peraltro, riferimento all'impianto di “sciovia”, altresì detto skilift, e non anche al percorso battuto dagli sciatori servito da tale impianto.
La contumacia del convenuto impedisce l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.: l'atteggiamento inerte del convenuto non vale dunque dare per ammessa la titolarità, lato passivo, del rapporto controverso, il cui difetto è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021).
La lacuna non può, infine, essere colmata a mezzo della prova per testimoni dedotta dall'attore, in quanto essa verte su circostanze diverse. La pretesa di confermare, tramite un unico capitolo di prova per testimoni (n. 11), tutto il variegato contenuto dell'ampia relazione tecnica redatta dal perito di parte dott. è, poi, evidentemente inammissibile, in quanto Persona_1 contraria al dettato dell'art. 244 c.p.c., che prevede la formulazione dei fatti in articoli separati.
In questo quadro, l'accertamento della titolarità del rapporto contrattuale o dell'obbligo di manutenzione a mezzo di CTU costituirebbe certo un improprio utilizzo del potere officioso, volto in concreto a sanare un deficit di prova il cui onere grava chiaramente sull'attore.
In definitiva, non essendo stato dimostrato in giudizio che, alla data del sinistro, fosse il convenuto il gestore dell'impianto e della pista che, a dire dell'attore, gli causò il danno alla salute, la domanda dell'attore, che ne invoca la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale proprio quale gestore, deve essere respinta.
3 §
A ciò si aggiunga che anche la descrizione del sinistro, così come si evince dalle allegazioni dell'attore, dal contenuto della relazione tecnica prodotta e dalle fotografie, non consente, in verità, di attribuire alcuna responsabilità al gestore della pista, chiunque egli sia.
Risulta infatti che gli sciatori e desiderosi di raggiungere “sci ai piedi” la fermata Pt_1 Parte_2 del bus navetta, uscirono dal tracciato della pista che stavano percorrendo per raggiungere i campi da tennis oltre i quali, tramite un ulteriore lungo tratto non servito da alcun impianto, essi avrebbero raggiunto la strada statale e la stazione di fermata (si vedano le fotografie a pag. 6 di 10 e l'allegato
“cartografia” della perizia di parte prodotta come doc. 4 attore).
L'attore lamenta in particolare un rapido cambio di dislivello che, tuttavia, secondo la sua stessa prospettazione non fa parte della pista, bensì è posto al di fuori di essa.
Come si evince dalle fotografie prodotte come doc. 3 attore, il fatto che i due sportivi stessero lasciando il tracciato era immediatamente percepibile: gli sciatori, di cui almeno l'attore era esperto, come da lui stesso allegato in atti, passarono infatti a fianco di una staccionata in legno non protetta, posta a protezione di un terrazzamento. Tale elemento, da un lato, denota chiaramente la prossimità
a un brusco dislivello;
dall'altro lato, è tale da rendere manifesto che tale manufatto, palese ostacolo alla pratica dello sci, si situa al di fuori della pista dedicata agli sciatori e fa parte, invece, dell'ambiente alpino circostante.
La scelta degli sciatori di dirigersi, per la via più breve e “tagliando” una curva a gomito, verso i campi da tennis, con ciò passando in prossimità del terrazzo protetto da staccionata in legno, va dunque letta quale consapevole decisione di lasciare, seppure per un breve tratto, il percorso battuto.
A parere del Tribunale, non può dunque essere individuata una responsabilità del gestore della pista, che l'attore indica nel convenuto, non essendo egli obbligato a neutralizzare le insidie che derivano dagli elementi naturali o artificiali posti chiaramente al di fuori del tracciato da lui gestito.
Ritenuto in conclusione che
La domanda dell'attore deve essere respinta.
Non sussistono spese ripetibili in favore del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 27 febbraio 2023, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
1) respinge le domande dell'attore;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 4 aprile 2025.
4 Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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