Articolo 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Articolo 24Articolo 26
Versione
29 dicembre 1978
>
Versione
1 marzo 1980
Art. 25.
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita' commerciali, ai sensi dell' articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160 , e' raddoppiato.
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' stabilito nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attivita' commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843 , restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente