Versione
29 dicembre 1978
29 dicembre 1978
>
Versione
1 marzo 1980
1 marzo 1980
Art. 25.
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita' commerciali, ai sensi dell' articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160 , e' raddoppiato.
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' stabilito nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attivita' commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843 , restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita' commerciali, ai sensi dell' articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160 , e' raddoppiato.
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' stabilito nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attivita' commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843 , restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2005, n. 6639Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. - Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione - Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione - Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere - Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere - Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso …Leggi di più...
- provvedimento della p.a. di riduzione del finanziamento già concesso·
- fondamento·
- finanziamenti e sovvenzioni pubbliche·
- controversia relativa·
- devoluzione·
- provvidenze per la formazione professionale·
- esclusione·
- inosservanza, da parte del beneficiario del finanziamento, degli obblighi di rendicontazione·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
- autorizzazioni e concessioni