Art. 18.
In attesa della legge di riordino del sistema pensionistico, la misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' fissata per l'anno 1979, in via convenzionale, a 2,9 punti e si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalita' in esso stabilite, anche alle pensioni di cui all' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .
In attesa della legge di riordino del sistema pensionistico, la misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' fissata per l'anno 1979, in via convenzionale, a 2,9 punti e si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalita' in esso stabilite, anche alle pensioni di cui all' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .