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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/11/2025, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6695/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al nr. 6695/2018 R.G. del Ruolo Generale degli affari Contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa come da procura allegata alla memoria di costituzione Parte_1 dall'Avv. Stefania Spagnuolo presso il cui studio in Bari a Via Fanelli n.313 è domiciliata( indirizzo
Pec: ; Email_1
- Attore -
Contro
sito in Bari al , in persona del suo Controparte_1 Controparte_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore Controparte_2
come in atti, elettivamente domiciliato in Bari a Via Salvatore Matarrese n. 10,
[...] presso lo studio dell'Avv. Paolo Cafagna, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa (indirizzo di posta elettronica certificata;
Email_2
- Convenuto -
Le parti hanno concluso come da deduzione a verbale di udienza del 10.6.2025 e note conclusionali.
Con atto in riassunzione del 2.5.2018 esponeva di avere impugnato la delibera Parte_1 condominiale del 26.11.2016 in quanto attribuiva ad essa attrice il pagamento di quote condominiali per la partecipazione alle spese non imputabili giacché le unità immobiliari di essa attrice non erano riportate nelle tabelle millesimali del né vi era stato un mutamento Controparte_1 da approvarsi all'unanimità dal Condominio attesa la natura contrattuale delle tabelle formate dal venditore-costruttore per cui doveva considerarsi affetto da nullità anche il bilancio consuntivo del
2015 adottato in deroga dei criteri di cui all'art. 1123 c.c.. Concludeva chiedendo di “Sospendere, inaudita altera parte, o in subordine, all'esito della prima udienza di comparizione, l'efficacia della delibera assembleare del 26.11.2016 nella parte in cui approva il bilancio consuntivo 2015 ed impone quindi alla sig.ra l'obbligo di pagare la somma portata a titolo di suo presunto Parte_1 debito;
nel merito revocare , dichiarare nulla e/o annullabile la delibera del 26.11.2026; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A sostegno dell'impugnativa della predetta delibera assembleare, l'attrice assumeva l'insussistenza della propria obbligazione portata in bilancio per la mancata inclusione nelle tabelle millesimali dei locali di sua proprietà nonché per la presunta assenza di criteri convenzionali in ordine alle modalità di attribuzione dei millesimi, nonché di quantificazione dei costi addebitati.
Si costituiva il convenuto opponendosi all'azione spiegata. Eccepiva sostanzialmente: CP_1
- che l'attrice avrebbe dovuto azionare il procedimento disciplinato dall'art. 69 disp.att. c.c. anziché impugnare la delibera;
- che anche se il suo nominativo o quello del dante causa non erano indicati nelle tabelle millesimali per una scelta risalente nel tempo, di fatto doveva considerarsi condomino, considerazione deducente dall'utilizzo di impianti comuni;
- che erano state proposte azioni giudiziarie in cui la stessa non aveva contestato di essere condomino.
Concludeva chiedendo: “ in via preliminare accogliersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa, stante l'incompatibilità della pretesa azionata con il procedimento scelto;
nel merito rigettare l'impugnativa spiegata dalla sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto Parte_1 oltreché non suffragata da alcun idoneo elemento di prova per le ragioni ampiamente esposte e per
l'effetto confermare il contenuto della delibera del 26.11.2016; infine condannare l'opponente la sig.ra al pagamento in favore del delle spese e delle Parte_1 Controparte_1 competenze del presente giudizio.”
La causa è stata trattenuta per la decisione non avendo le parti chiesto termini per la decisione già depositate.
Nessun esito ha avuto il sollecito alla definizione conciliativa almeno per la determinazione delle spese del giudizio attesa la concludente richiesta di cessazione della materia del contendere.
Il condominio attestando di avere annullato le precedenti richieste secondo quanto risultante dal rendiconto consuntivo 2023 e la relativa delibera ha ritenuto doversi ritenere venuto meno l'interesse dell'attrice all'annullamento della delibera impugnata.
L'attrice, a sua volta, ha evidenziato la motivazione assunta dal Tribunale di Bari con sentenza del
05.3.2021 ( r.g. 6100/2019), confermata dalla Corte in grado di Appello con sentenza n.240/2023 con cui era stata acclarata l'illegittima approvazione del bilancio consuntivo del 2017 per carenza del quorum deliberativo per la modifica di un Regolamento avente natura contrattuale. E' evidente che sia venuta a cessare la materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, che presuppone il sopraggiungere, nel corso del processo, della carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. a seguito di un evento fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti che si danno reciproco atto dell'essere venuta meno la ragione della lite.
Invero si ritiene di condividere e richiamare testualmente una parte della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, n. 240/2023 pubbl. il 16/02/2023 RG n.
531/2021 in cui si afferma.. “ pur dovendosi riconoscere, in astratto, l'onere della di Parte_1 contribuire alle spese per la conservazione ed il godimento delle parti e dei servizi comuni, deve tuttavia confermarsi la invalidità della deliberazione impugnata, laddove ha introdotto “un criterio convenzionale per colmare la lacuna del regolamento e delle annesse tabelle millesimali” (come riconosciuto dall'appellante a pag.7 dell'atto di impugnazione), in deroga dei criteri legali ex art.1123 c.c. e di quelli stabiliti Regolamento senza l'unanimità dei consensi “(cfr. Cass. S.U. n.
18477/10; Cass. civ. n. 6714/2010; Cass. n. 17101/2006; Cass. civ. n. 126/2000)
La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. ( Ord, 17 gennaio 2023| n. 1257)
Le parti nulla hanno statuito in ordine alla spese di lite ed anzi, a seguito delle precisazioni sulla vicenda, parte attrice ha insistito a ché vi fosse pronuncia anche sulla nullità della delibera.
In conseguenza di tanto, seppure condividendo i principi enunciati dalle sentenze innanzi richiamate, deve darsi solo atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere e pronunciarsi sulla liquidazione delle spese processuali secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale che si ritiene di liquidarle in rapporto al valore dichiarato della causa in €.1786, 40 – compensi ridotti del
30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)- così determinati in assenza di nota specifica ai sensi del DM n.147/2022 oltre oneri e accessori :
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
RIDUZIONI ( in 30% sul compenso ) €. 1786, 40
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1 Controparte_3
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore come in atti, così
[...] provvede:
1) Preso atto dell'intervenuta annullamento della delibera assembleare impugnata del 26.11.2016 nella parte in cui ha approvato il bilancio consuntivo del 2015 dichiara cessata la materia del contendere del presente giudizio;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali dell'attrice che liquida in CP_1
€. 1.786,40 oltre €.545,00 per spese oltre maggiorazione spese generali, IVA e Cap come per legge
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari, 25.11.2025
Il Giudice
Avv. Giovanna Lucia Testini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al nr. 6695/2018 R.G. del Ruolo Generale degli affari Contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa come da procura allegata alla memoria di costituzione Parte_1 dall'Avv. Stefania Spagnuolo presso il cui studio in Bari a Via Fanelli n.313 è domiciliata( indirizzo
Pec: ; Email_1
- Attore -
Contro
sito in Bari al , in persona del suo Controparte_1 Controparte_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore Controparte_2
come in atti, elettivamente domiciliato in Bari a Via Salvatore Matarrese n. 10,
[...] presso lo studio dell'Avv. Paolo Cafagna, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa (indirizzo di posta elettronica certificata;
Email_2
- Convenuto -
Le parti hanno concluso come da deduzione a verbale di udienza del 10.6.2025 e note conclusionali.
Con atto in riassunzione del 2.5.2018 esponeva di avere impugnato la delibera Parte_1 condominiale del 26.11.2016 in quanto attribuiva ad essa attrice il pagamento di quote condominiali per la partecipazione alle spese non imputabili giacché le unità immobiliari di essa attrice non erano riportate nelle tabelle millesimali del né vi era stato un mutamento Controparte_1 da approvarsi all'unanimità dal Condominio attesa la natura contrattuale delle tabelle formate dal venditore-costruttore per cui doveva considerarsi affetto da nullità anche il bilancio consuntivo del
2015 adottato in deroga dei criteri di cui all'art. 1123 c.c.. Concludeva chiedendo di “Sospendere, inaudita altera parte, o in subordine, all'esito della prima udienza di comparizione, l'efficacia della delibera assembleare del 26.11.2016 nella parte in cui approva il bilancio consuntivo 2015 ed impone quindi alla sig.ra l'obbligo di pagare la somma portata a titolo di suo presunto Parte_1 debito;
nel merito revocare , dichiarare nulla e/o annullabile la delibera del 26.11.2026; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A sostegno dell'impugnativa della predetta delibera assembleare, l'attrice assumeva l'insussistenza della propria obbligazione portata in bilancio per la mancata inclusione nelle tabelle millesimali dei locali di sua proprietà nonché per la presunta assenza di criteri convenzionali in ordine alle modalità di attribuzione dei millesimi, nonché di quantificazione dei costi addebitati.
Si costituiva il convenuto opponendosi all'azione spiegata. Eccepiva sostanzialmente: CP_1
- che l'attrice avrebbe dovuto azionare il procedimento disciplinato dall'art. 69 disp.att. c.c. anziché impugnare la delibera;
- che anche se il suo nominativo o quello del dante causa non erano indicati nelle tabelle millesimali per una scelta risalente nel tempo, di fatto doveva considerarsi condomino, considerazione deducente dall'utilizzo di impianti comuni;
- che erano state proposte azioni giudiziarie in cui la stessa non aveva contestato di essere condomino.
Concludeva chiedendo: “ in via preliminare accogliersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa, stante l'incompatibilità della pretesa azionata con il procedimento scelto;
nel merito rigettare l'impugnativa spiegata dalla sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto Parte_1 oltreché non suffragata da alcun idoneo elemento di prova per le ragioni ampiamente esposte e per
l'effetto confermare il contenuto della delibera del 26.11.2016; infine condannare l'opponente la sig.ra al pagamento in favore del delle spese e delle Parte_1 Controparte_1 competenze del presente giudizio.”
La causa è stata trattenuta per la decisione non avendo le parti chiesto termini per la decisione già depositate.
Nessun esito ha avuto il sollecito alla definizione conciliativa almeno per la determinazione delle spese del giudizio attesa la concludente richiesta di cessazione della materia del contendere.
Il condominio attestando di avere annullato le precedenti richieste secondo quanto risultante dal rendiconto consuntivo 2023 e la relativa delibera ha ritenuto doversi ritenere venuto meno l'interesse dell'attrice all'annullamento della delibera impugnata.
L'attrice, a sua volta, ha evidenziato la motivazione assunta dal Tribunale di Bari con sentenza del
05.3.2021 ( r.g. 6100/2019), confermata dalla Corte in grado di Appello con sentenza n.240/2023 con cui era stata acclarata l'illegittima approvazione del bilancio consuntivo del 2017 per carenza del quorum deliberativo per la modifica di un Regolamento avente natura contrattuale. E' evidente che sia venuta a cessare la materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, che presuppone il sopraggiungere, nel corso del processo, della carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. a seguito di un evento fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti che si danno reciproco atto dell'essere venuta meno la ragione della lite.
Invero si ritiene di condividere e richiamare testualmente una parte della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, n. 240/2023 pubbl. il 16/02/2023 RG n.
531/2021 in cui si afferma.. “ pur dovendosi riconoscere, in astratto, l'onere della di Parte_1 contribuire alle spese per la conservazione ed il godimento delle parti e dei servizi comuni, deve tuttavia confermarsi la invalidità della deliberazione impugnata, laddove ha introdotto “un criterio convenzionale per colmare la lacuna del regolamento e delle annesse tabelle millesimali” (come riconosciuto dall'appellante a pag.7 dell'atto di impugnazione), in deroga dei criteri legali ex art.1123 c.c. e di quelli stabiliti Regolamento senza l'unanimità dei consensi “(cfr. Cass. S.U. n.
18477/10; Cass. civ. n. 6714/2010; Cass. n. 17101/2006; Cass. civ. n. 126/2000)
La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. ( Ord, 17 gennaio 2023| n. 1257)
Le parti nulla hanno statuito in ordine alla spese di lite ed anzi, a seguito delle precisazioni sulla vicenda, parte attrice ha insistito a ché vi fosse pronuncia anche sulla nullità della delibera.
In conseguenza di tanto, seppure condividendo i principi enunciati dalle sentenze innanzi richiamate, deve darsi solo atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere e pronunciarsi sulla liquidazione delle spese processuali secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale che si ritiene di liquidarle in rapporto al valore dichiarato della causa in €.1786, 40 – compensi ridotti del
30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)- così determinati in assenza di nota specifica ai sensi del DM n.147/2022 oltre oneri e accessori :
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
RIDUZIONI ( in 30% sul compenso ) €. 1786, 40
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1 Controparte_3
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore come in atti, così
[...] provvede:
1) Preso atto dell'intervenuta annullamento della delibera assembleare impugnata del 26.11.2016 nella parte in cui ha approvato il bilancio consuntivo del 2015 dichiara cessata la materia del contendere del presente giudizio;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali dell'attrice che liquida in CP_1
€. 1.786,40 oltre €.545,00 per spese oltre maggiorazione spese generali, IVA e Cap come per legge
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari, 25.11.2025
Il Giudice
Avv. Giovanna Lucia Testini