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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.10107/2020
TRA
Il in Parte_1
persona dei Curatori e dei legali rappresentanti pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo D'Attore elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Napoli alla Via Agostino Depretis 51 giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
E Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante, Controparte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Amaducci e Rocco Fina elettivamente domiciliati presso lo studio il loro studio in Cesena in Piazza del Popolo n 30. giusta procura in atti;
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente quanto segue:
- che con sentenza del 4 aprile 2013, su ricorso della il Controparte_4
Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della società
[...]
; Parte_1
- che la Curatela accertava il compimento di una serie di atti di mala gestio da parte degli amministratori e dei liquidatori succedutisi, avallati dal collegio sindacale, che singolarmente e complessivamente esaminati determinavano un grave pregiudizio alla società ed ai creditori sociali;
- che con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 26 giugno 2013 , il incardinava l'azione di responsabilità ex art. Parte_1
146 L. Fall. nei confronti, tra gli altri, del Sig. al fine di:” 1) Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti, nelle loro rispettive qualità, per le violazioni di legge e di statuto meglio descritte in narrativa;
2) accertare e dichiarare che, in conseguenza di tali violazioni, la società fallita ha subito un danno pari complessivamente ad € 53.262.932,00, per le ragioni di cui in narrativa;
3) per l'effetto condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento in favore del della somma di € 53.262.932,00 o alla maggiore o minore Parte_1
somma che l'Ill.mo Tribunale Vorrà accertare anche in via equitativa;
4) In subordine, condannare i convenuti al pagamento in favore del , in Parte_1
relazione alla parte di responsabilità in concreto a ciascuno imputabile, della somma di € 53.262.932,00 o alla maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale
Vorrà accertare anche in via equitativa”;
- che il giudizio veniva rubricato al numero 18964/2013 del ruolo generale del
Tribunale delle Imprese di Napoli;
- con atto per Notar del 5 maggio 2015 (rep./racc. Persona_1
144371/30084), stipulato successivamente all'instaurazione dell'azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall. e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Forlì in data 20 maggio 2015 (ai nn. 7049/5021), il Sig. CP_1
e la Sig.ra cedevano alla
[...] CP_2 Controparte_3
ciascuno per la propria quota pari ad ½ (un mezzo),
[...]
l'intera proprietà di un appezzamento di terreno edificabile, senza fabbricati, sito in Cesena, alla Via Vicinale Madonna della superficie catastale complessiva di mq.
2970, riportato al Catasto Terreni del Comune di Cesena, al Foglio 112 M.N. 555
- mq. 1485 - R.D. Euro 14,39 R.A.Euro 9,59; M.N. 556 - mq. 1485 - R.d.Euro
14,39 R.A.Euro 9,59;
- che l'atto dispositivo posto in essere dal Sig. e dalla Sig.ra Controparte_1
dissimula una donazione ed è nullo e/o comunque inefficace ai CP_2
sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti del Parte_1
Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare che il contratto di compravendita per Notar del 5 maggio 2015 (Rep. Persona_1
144371/racc. 30084), trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Forlì in data 20 maggio 2015 (ai nn. 7049/5021) – meglio descritto in premessa – dissimulava un atto di donazione;
chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la nullità del negozio dissimulato per mancanza dei requisiti di forma richiesti dalla legge e, pertanto, accertare e dichiarare la permanenza del cespite per cui è causa nel patrimonio dei Sigg.ri e In subordine chiedeva di CP_1 CP_2
accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 e seguenti cod.civ., l'inefficacia nei confronti del , dell'atto per Parte_1
Notar del 5 maggio 2015 (Rep. 144371/racc. 30084), trascritto Persona_1
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Forlì in data 20 maggio 2015
(ai nn. 7049/5021), con cui il Sig. ha trasferito alla Controparte_1 [...]
la quota di ½ della proprietà di Controparte_3
un appezzamento di terreno edificabile, senza fabbricati, sito in Cesena, alla Via
Vicinale Madonna della superficie catastale complessiva di mq. 2970, riportato al
Catasto Terreni del Comune di Cesena, al Foglio 112 M.N. 555 - mq. 1485 - R.D.
Euro 14,39 R.A.Euro 9,59; M.N. 556 - mq. 1485 - R.d.Euro 14,39 R.A.Euro 9,59 e per l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. l'annotazione della emananda sentenza ex art. 2655 cod. civ. Nella denegata ipotesi in cui la
[...]
avesse trasferito (o trasferisse) a terzi il diritto di Controparte_3
proprietà sul cespite oggetto di causa, condannare i convenuti al pagamento dell'equivalente monetario del valore dello stesso al momento della compravendita o, in subordine, dalla data di notifica del presente atto di citazione, il tutto oltre interessi, anche anatocistici, a decorrere dal 5 maggio 2015, nonché rivalutazione monetaria ed eventuale maggior danno.
Si costituivano i sigg. ri e Controparte_1 CP_2 [...]
i quali in via preliminare eccepivano l'intervenuta Controparte_3
prescrizione dell'azione revocatoria per il decorso del termine di cinque anni a norma dell'art. 2903 c.c., decorrente dalla data dell'atto dispositivo del 5.5.2015, e non interrotto prima della notifica dell'atto di citazione in giudizio, nei confronti dei convenuti da parte del . Parte_1
Chiedevano di sospendere il giudizio a norma dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento di appello proposto avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli accertativa del debito per cui si agiva in questa sede e richiesta di risarcimento danni in capo al sig. e a favore del Controparte_1
. Nel merito chiedevano di Parte_1
respingere le tutte le domande in via principale e in via subordinata formulate da parte attrice in quanto infondate.
Prodotta documentazione, espletata ctu, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 24.10.2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo e di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per la mancata definizione del giudizio di impugnazione, pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, avente ad oggetto l'esistenza dell'illecito addebitato a , nella qualità di Controparte_1
consigliere di amministrazione della , ed il Parte_1 credito risarcitorio maturato, nonché la relativa quantificazione.
La decisione sul punto presuppone, evidentemente, di stabilire se la formula adottata dall'art. 2901 c.c., secondo cui può agire in revocatoria il creditore “anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”, possa essere estensivamente interpretata sino a ricomprendervi qualunque fattispecie di “credito eventuale” e, quindi, anche quella oggetto di accertamento giudiziale.
Sul punto, è sufficiente richiamare il più recente orientamento giurisprudenziale - cui questo Giudice aderisce - secondo cui “deve escludersi che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In particolare, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non
è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 del c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. III, 28/08/2023, n.
25331).
Pertanto, in considerazione della predetta nozione lata di credito che rileva in tema di azione revocatoria, credito la cui potenzialità si mostra, in ogni caso, sensibilmente mitigata nell'ipotesi sub iudice dalla pubblicazione, in data 9/06/2020, della sentenza n. 3897, intervenuta a definire in primo grado il presupposto giudizio di responsabilità ex art. 146 l. fall. a carico del convenuto
, tenuto conto che già solo tale circostanza, avendo ritenuto Controparte_1
fondata la pretesa della Curatela, determina l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, l'eccezione va rigettata.
Del pari non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione della domanda revocatoria proposta dalla Parte_2
nei confronti dei coniugi e dell'
[...] CP_1 Controparte_3
terzo acquirente, per decorso del quinquennio dalla stipula
[...]
dell'atto revocando.
Al riguardo, si premette che la predetta eccezione risulta tempestivamente sollevata dai convenuti, costituitisi con comparsa di risposta depositata in data 25.11.2020 e, dunque, nei termini di cui agli artt.166 e 167 c.p.c. (nella formulazione vigente prima del 28 febbraio 2023 e pertanto applicabile ratione temporis alla fattispecie) di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Analizzando poi nel merito l'eccezione sollevata, sebbene parte convenuta correttamente richiami l'art. 2903 c.c., a mente del quale l'azione tesa a revocare l'atto compiuto in frode si intende prescritta con il decorso di cinque anni dal compimento del medesimo, tale disposizione deve essere interpretata, in conformità ai principi costantemente rievocati dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, attraverso un coordinamento con la regola contenuta nell'art.2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. Cass. civ, sez. III,
23/08/2023, n. 25103; Cass. civ., sez. III, 09/02/2023, n. 4049; Cass. civ., sez. II,
23/09/2021, n. 25855; Cass. Civile, sez. III, 15/05/2018, n. 11758; Cass. civ., sez.
III, 24/03/2016, n. 5889). Sulla scorta dei rilievi che precedono, tenuto conto che l'atto di cui è causa è stato trascritto il 20/05/2015 presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Forlì, ai nn. 7049/5021 (cfr. All.
9 - ispezione ipotecaria del 31/03/2017 allegata al fascicolo di parte attrice) e che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato a mezzo p.e.c. agli odierni convenuti in data 13/05/2020, il diritto assunto dall'attrice deve ritenersi non prescritto.
Risolte come sopra indicato le questioni preliminari, occorre poi valutare la fondatezza nel merito delle domande proposte.
È innanzitutto opportuno indagare, anche al fine di verificare il regime normativo applicabile alla fattispecie, con particolare riguardo all'individuazione degli oneri probatori gravanti sull'attrice, la natura dell'atto traslativo in contestazione.
Segnatamente, avendo la Curatela, con le note ex art.183, 6° comma, n. 1, c.p.c., rinunciato alla domanda di simulazione relativa in seguito all'intervenuto deposito, da parte dei convenuti, di copia degli assegni circolari attestanti il pagamento del corrispettivo della cessione, quantificato nell'importo di € 190.000,00, nonché
l'attestazione contabile dell'incasso dei medesimi, l'istanza giudiziale va analizzata unicamente sotto il diverso profilo dell'azione revocatoria ex at.2901 c.c., anche questa introdotta dalla Controparte_5
. Peraltro, non risultando più contestata la qualificazione giuridica del
[...]
trasferimento quale atto di compravendita, deve altresì trovare applicazione il più gravoso regime giuridico previsto dall'art. 2901, 1° comma, n. 2, c.c. per la revoca del contratto a titolo oneroso, il quale postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori istanti fosse conosciuto oltreché dal debitore ( Controparte_1
anche dal terzo acquirente (convenuto Controparte_3
.
[...]
Tanto precisato, giova evidenziare che l'azione revocatoria, avente finalità cautelare e conservativa del credito, è uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo della sua pretesa (cfr. Cass. civ., sentenza 23/09/2004, n.
19131).
Più specificamente, non si tratta di un'azione di nullità, bensì d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa, difatti, il creditore istante domanda solamente che siano dichiarati improduttivi di effetti gli atti di disposizione che risultino per lui pregiudizievoli, sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore che agisce nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni.
A tale ultimo riguardo, prima di procedere all'esame della domanda, va preliminarmente osservato che l'azione ex art.2901 c.c. risulta proposta tanto nei confronti di quanto di avendo entrambi ceduto, Controparte_1 CP_2
ciascuno per la propria quota pari ad ½, l'intera proprietà di un appezzamento di terreno edificabile, senza fabbricati, sito in Cesena, alla Via Vicinale Madonna della superficie catastale complessiva di mq. 2970; riportato al Catasto Terreni del
Comune di Cesena, al Foglio 112 M.N. 555 - mq. 1485 - R.D. Euro 14,39 R.A.Euro
9,59; M.N. 556 - mq. 1485 - R.d.Euro 14,39 R.A.Euro 9,59.
Sia pure per mera completezza espositiva, va precisato che sul punto la Suprema
Corte ha a più riprese ribadito - soprattutto con riguardo all'ipotesi, analoga ma non identica a quella sub iudice, del giudizio intrapreso ex art.2901 c.c. verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi (cfr. Cass. civ., sez. III, 20/08/2015; n. 17021, Cass. civ., sez. VI,
1/07/2021, n. 18707) - che “anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento dell'azione revocatoria, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell'ipotesi che solo uno o alcuno degli (ex) comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e per la quota di loro spettanza” (cfr. Cass. civ., sez. I, 18/02/2000, n. 1804). Da ciò consegue, pertanto, che l'eventuale accoglimento della domanda avanzata dalla Curatela non determinerebbe alcun effetto restitutorio né traslativo destinato a modificare la sfera giuridica della convenuta ma comporterebbe esclusivamente CP_2
l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del comunista debitore (cioè ) e nei confronti del solo creditore che ha Controparte_1
promosso l'azione, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione.
Va altresì osservato che, in tema di azione revocatoria, gli atti con i quali il debitore dispone del suo patrimonio, arrecando pregiudizio alle ragioni creditorie, si distinguono a seconda che siano anteriori o posteriori alla genesi del credito.
In questa sede, in particolare, sotto il profilo della collocazione cronologica della fattispecie controversa, va chiarito che, tenuto conto pure dell'orientamento giurisprudenziale che ha statuito che “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato con sentenza” (cfr. Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n.19899), il trasferimento di cui si richiede la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901
c.c., oggetto dell'atto per Notar del 5/05/2015, va considerato successivo Per_1
al sorgere del credito risarcitorio, traendo origine dalle condotte di “mala gestio” risalenti, secondo quanto risulta dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.
3897/2020, ai primi anni 2000, e cioè ad una data precedente.
In considerazione di quanto premesso, si rende dunque imprescindibile l'indagine sul concorso, nella fattispecie in esame, dei requisiti previsti dall'art.2901 c.c. per l'actio pauliana.
Deve innanzitutto considerarsi pienamente integrato l'elemento dell'esistenza del credito risarcitorio, atteso che - come già precisato in premessa - quand'anche sia litigioso è comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria.
Esprimendosi poi in termini di pregiudizio arrecato alle ragioni di credito dell'attrice (cd. “eventus damni”), il legislatore ha voluto alludere ad un significato di tale presupposto oggettivo come integrato non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa od anche soltanto qualitativa del patrimonio, da cui consegua una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Quanto alla ripartizione del regime probatorio, grava sul creditore l'onere di provare le predette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spettando invece al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, dimostrare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/06/2019, n.16221;
Cass. civ., sez. III, 28/06/2023, n. 18513).
Con particolare riguardo poi all'ipotesi - analoga a quella sub iudice - in cui la revocatoria ordinaria sia esercitata dal fallimento ex art.66 l. fall., pur avendo natura derivata rispetto a quella di cui all'art.2901 c.c. e soggiacendo dunque a presupposti identici, ai fini della prova dell'eventus damni incombe sul curatore l'onere di provare che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. civ., sez. I, 25/07/2024, n. 20764;
Cassazione civile, sez. III , 09/10/2023, n. 28286; Cass. civ., sez. III, ordinanza
19/07/2019, 19515; Cass. civ., sez. I, ordinanza del 18/04/2018, n. 9565). A tal fine, atteso che il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito - e quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa - per giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. III, 18/03/2024, n.7201; Cass. civ., sez. I,
02/03/2021, n. 5657) egli è tenuto a provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto;
conseguentemente, la sussistenza dell'eventus damni può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre i predetti elementi emerge che, per effetto dell'atto pregiudizievole, è divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori.
Venendo dunque alla fattispecie in esame, tenuto conto del complessivo ammontare del credito risarcitorio vantato dalla Curatela, quantificato dalla già citata sentenza del Tribunale di Napoli in € 12.449.096,88 (cfr. pag. 3 note di parte attrice ex art.183, 6° comma, n. 1, c.p.c.), nonché dell'anteriorità all'alienazione dell'immobile del giudizio presupposto di responsabilità (essendo stato il relativo atto di citazione notificato in data 26/06/2013), la circostanza - non contestata, ed anzi ammessa dagli stessi convenuti - che abbia disposto, Controparte_1
mediante l'atto di trasferimento del 5/05/2015, dell'unico cespite nella sua proprietà fa di certo presumere che l'alienazione abbia, sia pure non annullato del tutto, reso evidentemente più ostico il soddisfacimento delle pretese creditorie.
Né l'eventus damni può ritenersi escluso dalla corresponsabilità, accertata con la predetta sentenza del Tribunale di Napoli, di taluni fra gli amministratori, sindaci e liquidatori della società fallita (tra i quali vi era ), convenuti nel Controparte_1
giudizio presupposto recante n. rg. 18964/2013 per gli illeciti discendenti da condotte di mala gestio: come difatti chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. II, 22/03/2011, n. 6486) “nel caso di solidarietà passiva, si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, sicché il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 c.c., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto, qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio in modo da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art. 2740 c.c.”.
Quanto poi all'elemento soggettivo della conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che, mediante il compimento dell'atto, veniva arrecato alle ragioni del creditore (cd. consilium fraudis), richiesto dall'art.2901, 1° comma, n. 1, c.c. quando trattasi - come nel caso dello - di atto successivo al sorgere del credito, è CP_1
integrato dalla consapevolezza - che può essere ricavata presuntivamente pure dalla ricostruzione della cronologia degli eventi - di voler diminuire la generale garanzia del credito ex art. 2740 c.c., così da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del medesimo.
Nella specie, non può seriamente dubitarsi del fatto che il convenuto fosse consapevole del pregiudizio che l'atto in esame recava alle ragioni dei creditori.
Ed invero lo membro del consiglio di amministrazione della CP_1 Parte_1
era ben edotto - proprio per il ruolo da questi ricoperto - delle gravi
[...]
difficoltà finanziarie in cui la stessa società versava già nel 2005 e delle rilevanti irregolarità lamentate durante la sua attività di gestione.
È dunque ragionevole supporre, essendo stato chiamato a rispondere dell'amministrazione della società e dei danni ad essa conseguenti per effetto dell'azione di responsabilità proposta dalla Curatela ex art.146 l. fall. ben prima del trasferimento dell'immobile, che lo stesso abbia intenzionalmente operato proprio al fine di spogliarsi di ogni bene, anche considerando che già dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio presupposto era significativamente evincibile che le condotte potessero essere pregiudizievoli nei confronti dei creditori del fallimento.
Né peraltro risulta allegata una valida motivazione per giustificare il trasferimento in questione.
Tanto precisato, venendo in rilievo un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, è infine necessario verificare anche l'elemento psicologico della scientia damni in capo all'acquirente. Tale requisito consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, senza che tuttavia sia necessario che il terzo sia a conoscenza dello specifico credito per il quale è proposta l'azione (cfr. Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 28423 del 15/10/2021; Cass. Civ., sent., n. 16825 del 05/07/2013).
Applicando i predetti principi, sebbene questo Giudice non ignori che detto elemento psicologico possa essere desunto anche da elementi indiziari o presunzioni (Cass. civ., 23/05/2008, n. 13404; Cass. civ., sez. II, 11/02/2005,
n.2748), ciò non può avvenire nel caso di specie, non avendo parte attrice compiutamente dedotto, né tantomeno provato, circostanze idonee a ritenere sussistente la scientia damni dell'acquirente convenuto in revocatoria.
Ed invero, al di fuori dell'asserita sproporzione tra il prezzo di vendita dell'immobile e quello di mercato, di cui di seguito si dirà, l'unico elemento dedotto sul punto dalla Curatela istante è quello relativo alla circostanza che “il Sig.
[...]
legale rapp.te della (la cui CP_3 Controparte_3
sede è proprio in provincia di Forlì-Cesena), all'atto della compravendita, non poteva non conoscere il coinvolgimento nel fallimento della del Parte_3
Sig. (anch'egli con origini, residenza e domicilio nella provincia Controparte_1
di Forlì-Cesena e noto avvocato del foro di Forlì)”. Si tratta questo di un rilievo di estrema vaghezza, tale da non consentire minimamente di ritenere dimostrata la predetta scientia damni, non essendo gli elementi della residenza e del domicilio congiunti ad altra presunzione di verosimiglianza della conoscenza della situazione di indebitamento del venditore, così da poterne desumere un quadro univoco in ordine alla integrazione di una consapevolezza effettiva del terzo acquirente della diminuzione della garanzia patrimoniale, da cui la dismissione dell'immobile in danno della Curatela.
Appaiono altresì inconferenti, perché non supportate da alcun concreto riscontro, le doglianze sollevate da parte attrice secondo cui “il Sig. si fosse spogliato CP_1
dell'unico cespite facente parte del suo patrimonio e, per di più, ad un prezzo nettamente inferiore ai valori di mercato e, comunque, inferiore al valore riportato in una perizia giurata di ben 13 anni prima della stipula dell'atto”.
Va infatti osservato che dalla consulenza tecnica espletata è emerso - con conclusioni rimaste immutate anche in seguito ai chiarimenti richiesti all'udienza del
29/05/2023 che si richiamano soprattutto in ordine alla stima della superficie edificabile- che il prezzo di vendita dichiarato nell'atto di € 190.000,00 era inferiore a quello di mercato, indicato nella relazione in € 225.287,67, nella misura del
18,57%, percentuale tuttavia descritta dal consulente (CTU Ing. Persona_2
) come rientrante “nel margine di trattativa (inteso come scarto percentuale tra
[...]
il prezzo di mercato e quello finale di vendita) e che, in genere, si attesta intorno al
15,00%” (cfr. pag. 25 della relazione tecnica).
Preliminarmente, con particolare riguardo alla forza probatoria della richiamata perizia giurata, è sufficiente evidenziare che, secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 33503 del 27/12/2018; Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 34450 del 23/11/2022), “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto”.
Del resto, vale la pena evidenziare che l'esistenza di una diversità - di portata, come nel caso di specie, non estremamente rilevante - tra il valore stimato di mercato dell'immobile e quello indicato nell'atto di vendita, assumerebbe eventualmente carattere solo indiziario, costituendo quindi un elemento che, da solo, non potrebbe di certo avvalorare la tesi di parte istante, essendo risultati del tutto generici, anche in considerazione della rinuncia alla domanda di simulazione, gli ulteriori scarni elementi dedotti in giudizio dalla Curatela a sostegno della medesima. Sulla scorta di quanto premesso, non venendosi a sostanziare l'elemento soggettivo della scientia damni in capo al terzo acquirente, la domanda ex art. 2901 c.c. deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite le stesse alla luce delle circostanze emerse in corso di causa si pongono a carico della parte soccombente compensandole nella misura del 50% .
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto del
23/11/2023, devono essere poste definitivamente a carico della
[...]
Controparte_5
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando ogni contraria eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c.;
b) condanna la al pagamento Controparte_5
delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in € 14.103,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge compensandole nella misura del 50%;
c) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della Controparte_5
Napoli, 16.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.10107/2020
TRA
Il in Parte_1
persona dei Curatori e dei legali rappresentanti pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo D'Attore elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Napoli alla Via Agostino Depretis 51 giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
E Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante, Controparte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Amaducci e Rocco Fina elettivamente domiciliati presso lo studio il loro studio in Cesena in Piazza del Popolo n 30. giusta procura in atti;
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente quanto segue:
- che con sentenza del 4 aprile 2013, su ricorso della il Controparte_4
Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della società
[...]
; Parte_1
- che la Curatela accertava il compimento di una serie di atti di mala gestio da parte degli amministratori e dei liquidatori succedutisi, avallati dal collegio sindacale, che singolarmente e complessivamente esaminati determinavano un grave pregiudizio alla società ed ai creditori sociali;
- che con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 26 giugno 2013 , il incardinava l'azione di responsabilità ex art. Parte_1
146 L. Fall. nei confronti, tra gli altri, del Sig. al fine di:” 1) Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti, nelle loro rispettive qualità, per le violazioni di legge e di statuto meglio descritte in narrativa;
2) accertare e dichiarare che, in conseguenza di tali violazioni, la società fallita ha subito un danno pari complessivamente ad € 53.262.932,00, per le ragioni di cui in narrativa;
3) per l'effetto condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento in favore del della somma di € 53.262.932,00 o alla maggiore o minore Parte_1
somma che l'Ill.mo Tribunale Vorrà accertare anche in via equitativa;
4) In subordine, condannare i convenuti al pagamento in favore del , in Parte_1
relazione alla parte di responsabilità in concreto a ciascuno imputabile, della somma di € 53.262.932,00 o alla maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale
Vorrà accertare anche in via equitativa”;
- che il giudizio veniva rubricato al numero 18964/2013 del ruolo generale del
Tribunale delle Imprese di Napoli;
- con atto per Notar del 5 maggio 2015 (rep./racc. Persona_1
144371/30084), stipulato successivamente all'instaurazione dell'azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall. e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Forlì in data 20 maggio 2015 (ai nn. 7049/5021), il Sig. CP_1
e la Sig.ra cedevano alla
[...] CP_2 Controparte_3
ciascuno per la propria quota pari ad ½ (un mezzo),
[...]
l'intera proprietà di un appezzamento di terreno edificabile, senza fabbricati, sito in Cesena, alla Via Vicinale Madonna della superficie catastale complessiva di mq.
2970, riportato al Catasto Terreni del Comune di Cesena, al Foglio 112 M.N. 555
- mq. 1485 - R.D. Euro 14,39 R.A.Euro 9,59; M.N. 556 - mq. 1485 - R.d.Euro
14,39 R.A.Euro 9,59;
- che l'atto dispositivo posto in essere dal Sig. e dalla Sig.ra Controparte_1
dissimula una donazione ed è nullo e/o comunque inefficace ai CP_2
sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti del Parte_1
Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare che il contratto di compravendita per Notar del 5 maggio 2015 (Rep. Persona_1
144371/racc. 30084), trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Forlì in data 20 maggio 2015 (ai nn. 7049/5021) – meglio descritto in premessa – dissimulava un atto di donazione;
chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la nullità del negozio dissimulato per mancanza dei requisiti di forma richiesti dalla legge e, pertanto, accertare e dichiarare la permanenza del cespite per cui è causa nel patrimonio dei Sigg.ri e In subordine chiedeva di CP_1 CP_2
accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 e seguenti cod.civ., l'inefficacia nei confronti del , dell'atto per Parte_1
Notar del 5 maggio 2015 (Rep. 144371/racc. 30084), trascritto Persona_1
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Forlì in data 20 maggio 2015
(ai nn. 7049/5021), con cui il Sig. ha trasferito alla Controparte_1 [...]
la quota di ½ della proprietà di Controparte_3
un appezzamento di terreno edificabile, senza fabbricati, sito in Cesena, alla Via
Vicinale Madonna della superficie catastale complessiva di mq. 2970, riportato al
Catasto Terreni del Comune di Cesena, al Foglio 112 M.N. 555 - mq. 1485 - R.D.
Euro 14,39 R.A.Euro 9,59; M.N. 556 - mq. 1485 - R.d.Euro 14,39 R.A.Euro 9,59 e per l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. l'annotazione della emananda sentenza ex art. 2655 cod. civ. Nella denegata ipotesi in cui la
[...]
avesse trasferito (o trasferisse) a terzi il diritto di Controparte_3
proprietà sul cespite oggetto di causa, condannare i convenuti al pagamento dell'equivalente monetario del valore dello stesso al momento della compravendita o, in subordine, dalla data di notifica del presente atto di citazione, il tutto oltre interessi, anche anatocistici, a decorrere dal 5 maggio 2015, nonché rivalutazione monetaria ed eventuale maggior danno.
Si costituivano i sigg. ri e Controparte_1 CP_2 [...]
i quali in via preliminare eccepivano l'intervenuta Controparte_3
prescrizione dell'azione revocatoria per il decorso del termine di cinque anni a norma dell'art. 2903 c.c., decorrente dalla data dell'atto dispositivo del 5.5.2015, e non interrotto prima della notifica dell'atto di citazione in giudizio, nei confronti dei convenuti da parte del . Parte_1
Chiedevano di sospendere il giudizio a norma dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento di appello proposto avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli accertativa del debito per cui si agiva in questa sede e richiesta di risarcimento danni in capo al sig. e a favore del Controparte_1
. Nel merito chiedevano di Parte_1
respingere le tutte le domande in via principale e in via subordinata formulate da parte attrice in quanto infondate.
Prodotta documentazione, espletata ctu, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 24.10.2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo e di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per la mancata definizione del giudizio di impugnazione, pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, avente ad oggetto l'esistenza dell'illecito addebitato a , nella qualità di Controparte_1
consigliere di amministrazione della , ed il Parte_1 credito risarcitorio maturato, nonché la relativa quantificazione.
La decisione sul punto presuppone, evidentemente, di stabilire se la formula adottata dall'art. 2901 c.c., secondo cui può agire in revocatoria il creditore “anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”, possa essere estensivamente interpretata sino a ricomprendervi qualunque fattispecie di “credito eventuale” e, quindi, anche quella oggetto di accertamento giudiziale.
Sul punto, è sufficiente richiamare il più recente orientamento giurisprudenziale - cui questo Giudice aderisce - secondo cui “deve escludersi che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In particolare, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non
è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 del c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. III, 28/08/2023, n.
25331).
Pertanto, in considerazione della predetta nozione lata di credito che rileva in tema di azione revocatoria, credito la cui potenzialità si mostra, in ogni caso, sensibilmente mitigata nell'ipotesi sub iudice dalla pubblicazione, in data 9/06/2020, della sentenza n. 3897, intervenuta a definire in primo grado il presupposto giudizio di responsabilità ex art. 146 l. fall. a carico del convenuto
, tenuto conto che già solo tale circostanza, avendo ritenuto Controparte_1
fondata la pretesa della Curatela, determina l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, l'eccezione va rigettata.
Del pari non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione della domanda revocatoria proposta dalla Parte_2
nei confronti dei coniugi e dell'
[...] CP_1 Controparte_3
terzo acquirente, per decorso del quinquennio dalla stipula
[...]
dell'atto revocando.
Al riguardo, si premette che la predetta eccezione risulta tempestivamente sollevata dai convenuti, costituitisi con comparsa di risposta depositata in data 25.11.2020 e, dunque, nei termini di cui agli artt.166 e 167 c.p.c. (nella formulazione vigente prima del 28 febbraio 2023 e pertanto applicabile ratione temporis alla fattispecie) di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Analizzando poi nel merito l'eccezione sollevata, sebbene parte convenuta correttamente richiami l'art. 2903 c.c., a mente del quale l'azione tesa a revocare l'atto compiuto in frode si intende prescritta con il decorso di cinque anni dal compimento del medesimo, tale disposizione deve essere interpretata, in conformità ai principi costantemente rievocati dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, attraverso un coordinamento con la regola contenuta nell'art.2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. Cass. civ, sez. III,
23/08/2023, n. 25103; Cass. civ., sez. III, 09/02/2023, n. 4049; Cass. civ., sez. II,
23/09/2021, n. 25855; Cass. Civile, sez. III, 15/05/2018, n. 11758; Cass. civ., sez.
III, 24/03/2016, n. 5889). Sulla scorta dei rilievi che precedono, tenuto conto che l'atto di cui è causa è stato trascritto il 20/05/2015 presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Forlì, ai nn. 7049/5021 (cfr. All.
9 - ispezione ipotecaria del 31/03/2017 allegata al fascicolo di parte attrice) e che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato a mezzo p.e.c. agli odierni convenuti in data 13/05/2020, il diritto assunto dall'attrice deve ritenersi non prescritto.
Risolte come sopra indicato le questioni preliminari, occorre poi valutare la fondatezza nel merito delle domande proposte.
È innanzitutto opportuno indagare, anche al fine di verificare il regime normativo applicabile alla fattispecie, con particolare riguardo all'individuazione degli oneri probatori gravanti sull'attrice, la natura dell'atto traslativo in contestazione.
Segnatamente, avendo la Curatela, con le note ex art.183, 6° comma, n. 1, c.p.c., rinunciato alla domanda di simulazione relativa in seguito all'intervenuto deposito, da parte dei convenuti, di copia degli assegni circolari attestanti il pagamento del corrispettivo della cessione, quantificato nell'importo di € 190.000,00, nonché
l'attestazione contabile dell'incasso dei medesimi, l'istanza giudiziale va analizzata unicamente sotto il diverso profilo dell'azione revocatoria ex at.2901 c.c., anche questa introdotta dalla Controparte_5
. Peraltro, non risultando più contestata la qualificazione giuridica del
[...]
trasferimento quale atto di compravendita, deve altresì trovare applicazione il più gravoso regime giuridico previsto dall'art. 2901, 1° comma, n. 2, c.c. per la revoca del contratto a titolo oneroso, il quale postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori istanti fosse conosciuto oltreché dal debitore ( Controparte_1
anche dal terzo acquirente (convenuto Controparte_3
.
[...]
Tanto precisato, giova evidenziare che l'azione revocatoria, avente finalità cautelare e conservativa del credito, è uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo della sua pretesa (cfr. Cass. civ., sentenza 23/09/2004, n.
19131).
Più specificamente, non si tratta di un'azione di nullità, bensì d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa, difatti, il creditore istante domanda solamente che siano dichiarati improduttivi di effetti gli atti di disposizione che risultino per lui pregiudizievoli, sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore che agisce nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni.
A tale ultimo riguardo, prima di procedere all'esame della domanda, va preliminarmente osservato che l'azione ex art.2901 c.c. risulta proposta tanto nei confronti di quanto di avendo entrambi ceduto, Controparte_1 CP_2
ciascuno per la propria quota pari ad ½, l'intera proprietà di un appezzamento di terreno edificabile, senza fabbricati, sito in Cesena, alla Via Vicinale Madonna della superficie catastale complessiva di mq. 2970; riportato al Catasto Terreni del
Comune di Cesena, al Foglio 112 M.N. 555 - mq. 1485 - R.D. Euro 14,39 R.A.Euro
9,59; M.N. 556 - mq. 1485 - R.d.Euro 14,39 R.A.Euro 9,59.
Sia pure per mera completezza espositiva, va precisato che sul punto la Suprema
Corte ha a più riprese ribadito - soprattutto con riguardo all'ipotesi, analoga ma non identica a quella sub iudice, del giudizio intrapreso ex art.2901 c.c. verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi (cfr. Cass. civ., sez. III, 20/08/2015; n. 17021, Cass. civ., sez. VI,
1/07/2021, n. 18707) - che “anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento dell'azione revocatoria, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell'ipotesi che solo uno o alcuno degli (ex) comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e per la quota di loro spettanza” (cfr. Cass. civ., sez. I, 18/02/2000, n. 1804). Da ciò consegue, pertanto, che l'eventuale accoglimento della domanda avanzata dalla Curatela non determinerebbe alcun effetto restitutorio né traslativo destinato a modificare la sfera giuridica della convenuta ma comporterebbe esclusivamente CP_2
l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del comunista debitore (cioè ) e nei confronti del solo creditore che ha Controparte_1
promosso l'azione, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione.
Va altresì osservato che, in tema di azione revocatoria, gli atti con i quali il debitore dispone del suo patrimonio, arrecando pregiudizio alle ragioni creditorie, si distinguono a seconda che siano anteriori o posteriori alla genesi del credito.
In questa sede, in particolare, sotto il profilo della collocazione cronologica della fattispecie controversa, va chiarito che, tenuto conto pure dell'orientamento giurisprudenziale che ha statuito che “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato con sentenza” (cfr. Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n.19899), il trasferimento di cui si richiede la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901
c.c., oggetto dell'atto per Notar del 5/05/2015, va considerato successivo Per_1
al sorgere del credito risarcitorio, traendo origine dalle condotte di “mala gestio” risalenti, secondo quanto risulta dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.
3897/2020, ai primi anni 2000, e cioè ad una data precedente.
In considerazione di quanto premesso, si rende dunque imprescindibile l'indagine sul concorso, nella fattispecie in esame, dei requisiti previsti dall'art.2901 c.c. per l'actio pauliana.
Deve innanzitutto considerarsi pienamente integrato l'elemento dell'esistenza del credito risarcitorio, atteso che - come già precisato in premessa - quand'anche sia litigioso è comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria.
Esprimendosi poi in termini di pregiudizio arrecato alle ragioni di credito dell'attrice (cd. “eventus damni”), il legislatore ha voluto alludere ad un significato di tale presupposto oggettivo come integrato non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa od anche soltanto qualitativa del patrimonio, da cui consegua una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Quanto alla ripartizione del regime probatorio, grava sul creditore l'onere di provare le predette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spettando invece al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, dimostrare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/06/2019, n.16221;
Cass. civ., sez. III, 28/06/2023, n. 18513).
Con particolare riguardo poi all'ipotesi - analoga a quella sub iudice - in cui la revocatoria ordinaria sia esercitata dal fallimento ex art.66 l. fall., pur avendo natura derivata rispetto a quella di cui all'art.2901 c.c. e soggiacendo dunque a presupposti identici, ai fini della prova dell'eventus damni incombe sul curatore l'onere di provare che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. civ., sez. I, 25/07/2024, n. 20764;
Cassazione civile, sez. III , 09/10/2023, n. 28286; Cass. civ., sez. III, ordinanza
19/07/2019, 19515; Cass. civ., sez. I, ordinanza del 18/04/2018, n. 9565). A tal fine, atteso che il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito - e quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa - per giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. III, 18/03/2024, n.7201; Cass. civ., sez. I,
02/03/2021, n. 5657) egli è tenuto a provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto;
conseguentemente, la sussistenza dell'eventus damni può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre i predetti elementi emerge che, per effetto dell'atto pregiudizievole, è divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori.
Venendo dunque alla fattispecie in esame, tenuto conto del complessivo ammontare del credito risarcitorio vantato dalla Curatela, quantificato dalla già citata sentenza del Tribunale di Napoli in € 12.449.096,88 (cfr. pag. 3 note di parte attrice ex art.183, 6° comma, n. 1, c.p.c.), nonché dell'anteriorità all'alienazione dell'immobile del giudizio presupposto di responsabilità (essendo stato il relativo atto di citazione notificato in data 26/06/2013), la circostanza - non contestata, ed anzi ammessa dagli stessi convenuti - che abbia disposto, Controparte_1
mediante l'atto di trasferimento del 5/05/2015, dell'unico cespite nella sua proprietà fa di certo presumere che l'alienazione abbia, sia pure non annullato del tutto, reso evidentemente più ostico il soddisfacimento delle pretese creditorie.
Né l'eventus damni può ritenersi escluso dalla corresponsabilità, accertata con la predetta sentenza del Tribunale di Napoli, di taluni fra gli amministratori, sindaci e liquidatori della società fallita (tra i quali vi era ), convenuti nel Controparte_1
giudizio presupposto recante n. rg. 18964/2013 per gli illeciti discendenti da condotte di mala gestio: come difatti chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. II, 22/03/2011, n. 6486) “nel caso di solidarietà passiva, si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, sicché il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 c.c., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto, qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio in modo da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art. 2740 c.c.”.
Quanto poi all'elemento soggettivo della conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che, mediante il compimento dell'atto, veniva arrecato alle ragioni del creditore (cd. consilium fraudis), richiesto dall'art.2901, 1° comma, n. 1, c.c. quando trattasi - come nel caso dello - di atto successivo al sorgere del credito, è CP_1
integrato dalla consapevolezza - che può essere ricavata presuntivamente pure dalla ricostruzione della cronologia degli eventi - di voler diminuire la generale garanzia del credito ex art. 2740 c.c., così da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del medesimo.
Nella specie, non può seriamente dubitarsi del fatto che il convenuto fosse consapevole del pregiudizio che l'atto in esame recava alle ragioni dei creditori.
Ed invero lo membro del consiglio di amministrazione della CP_1 Parte_1
era ben edotto - proprio per il ruolo da questi ricoperto - delle gravi
[...]
difficoltà finanziarie in cui la stessa società versava già nel 2005 e delle rilevanti irregolarità lamentate durante la sua attività di gestione.
È dunque ragionevole supporre, essendo stato chiamato a rispondere dell'amministrazione della società e dei danni ad essa conseguenti per effetto dell'azione di responsabilità proposta dalla Curatela ex art.146 l. fall. ben prima del trasferimento dell'immobile, che lo stesso abbia intenzionalmente operato proprio al fine di spogliarsi di ogni bene, anche considerando che già dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio presupposto era significativamente evincibile che le condotte potessero essere pregiudizievoli nei confronti dei creditori del fallimento.
Né peraltro risulta allegata una valida motivazione per giustificare il trasferimento in questione.
Tanto precisato, venendo in rilievo un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, è infine necessario verificare anche l'elemento psicologico della scientia damni in capo all'acquirente. Tale requisito consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, senza che tuttavia sia necessario che il terzo sia a conoscenza dello specifico credito per il quale è proposta l'azione (cfr. Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 28423 del 15/10/2021; Cass. Civ., sent., n. 16825 del 05/07/2013).
Applicando i predetti principi, sebbene questo Giudice non ignori che detto elemento psicologico possa essere desunto anche da elementi indiziari o presunzioni (Cass. civ., 23/05/2008, n. 13404; Cass. civ., sez. II, 11/02/2005,
n.2748), ciò non può avvenire nel caso di specie, non avendo parte attrice compiutamente dedotto, né tantomeno provato, circostanze idonee a ritenere sussistente la scientia damni dell'acquirente convenuto in revocatoria.
Ed invero, al di fuori dell'asserita sproporzione tra il prezzo di vendita dell'immobile e quello di mercato, di cui di seguito si dirà, l'unico elemento dedotto sul punto dalla Curatela istante è quello relativo alla circostanza che “il Sig.
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legale rapp.te della (la cui CP_3 Controparte_3
sede è proprio in provincia di Forlì-Cesena), all'atto della compravendita, non poteva non conoscere il coinvolgimento nel fallimento della del Parte_3
Sig. (anch'egli con origini, residenza e domicilio nella provincia Controparte_1
di Forlì-Cesena e noto avvocato del foro di Forlì)”. Si tratta questo di un rilievo di estrema vaghezza, tale da non consentire minimamente di ritenere dimostrata la predetta scientia damni, non essendo gli elementi della residenza e del domicilio congiunti ad altra presunzione di verosimiglianza della conoscenza della situazione di indebitamento del venditore, così da poterne desumere un quadro univoco in ordine alla integrazione di una consapevolezza effettiva del terzo acquirente della diminuzione della garanzia patrimoniale, da cui la dismissione dell'immobile in danno della Curatela.
Appaiono altresì inconferenti, perché non supportate da alcun concreto riscontro, le doglianze sollevate da parte attrice secondo cui “il Sig. si fosse spogliato CP_1
dell'unico cespite facente parte del suo patrimonio e, per di più, ad un prezzo nettamente inferiore ai valori di mercato e, comunque, inferiore al valore riportato in una perizia giurata di ben 13 anni prima della stipula dell'atto”.
Va infatti osservato che dalla consulenza tecnica espletata è emerso - con conclusioni rimaste immutate anche in seguito ai chiarimenti richiesti all'udienza del
29/05/2023 che si richiamano soprattutto in ordine alla stima della superficie edificabile- che il prezzo di vendita dichiarato nell'atto di € 190.000,00 era inferiore a quello di mercato, indicato nella relazione in € 225.287,67, nella misura del
18,57%, percentuale tuttavia descritta dal consulente (CTU Ing. Persona_2
) come rientrante “nel margine di trattativa (inteso come scarto percentuale tra
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il prezzo di mercato e quello finale di vendita) e che, in genere, si attesta intorno al
15,00%” (cfr. pag. 25 della relazione tecnica).
Preliminarmente, con particolare riguardo alla forza probatoria della richiamata perizia giurata, è sufficiente evidenziare che, secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 33503 del 27/12/2018; Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 34450 del 23/11/2022), “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto”.
Del resto, vale la pena evidenziare che l'esistenza di una diversità - di portata, come nel caso di specie, non estremamente rilevante - tra il valore stimato di mercato dell'immobile e quello indicato nell'atto di vendita, assumerebbe eventualmente carattere solo indiziario, costituendo quindi un elemento che, da solo, non potrebbe di certo avvalorare la tesi di parte istante, essendo risultati del tutto generici, anche in considerazione della rinuncia alla domanda di simulazione, gli ulteriori scarni elementi dedotti in giudizio dalla Curatela a sostegno della medesima. Sulla scorta di quanto premesso, non venendosi a sostanziare l'elemento soggettivo della scientia damni in capo al terzo acquirente, la domanda ex art. 2901 c.c. deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite le stesse alla luce delle circostanze emerse in corso di causa si pongono a carico della parte soccombente compensandole nella misura del 50% .
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto del
23/11/2023, devono essere poste definitivamente a carico della
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Controparte_5
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando ogni contraria eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c.;
b) condanna la al pagamento Controparte_5
delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in € 14.103,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge compensandole nella misura del 50%;
c) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della Controparte_5
Napoli, 16.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio