CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2747/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI PE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4677/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401510217 AR E TE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1352/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17 gennaio 2025 e depositato il 14 febbraio 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401510217, notificato il 19 novembre 2024, relativo alla Tassa sui Rifiuti (AR) e al Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TE) per le annualità 2018, 2019 e 2020.
Il ricorrente deduceva:
il difetto del presupposto soggettivo del tributo, avendo cessato la detenzione dell'immobile in data 30 giugno 2018 per risoluzione del contratto di locazione, l'illegittimità della sanzione per omessa dichiarazione, la decadenza per l'anno 2018.
Nel corso del giudizio, Roma Capitale, con comunicazione n. U250300144810 del 19 marzo 2025, trasmessa a mezzo PEC, disponeva l'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento, riconoscendo la risoluzione del contratto di locazione in data 30.06.2018 e il conseguente difetto del presupposto impositivo.
Il ricorrente depositava memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che Roma Capitale ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, riconoscendo espressamente il difetto del presupposto impositivo
AR e TE per effetto della risoluzione del contratto di locazione intervenuta in data 30 giugno 2018.
L'annullamento integrale dell'atto impositivo nelle more del giudizio determina il venir meno dell'interesse alla decisione, con conseguente cessazione della materia del contendere. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dei principi generali del processo tributario.
Ai fini della regolamentazione delle spese occorre fare applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, secondo cui, in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto impugnato, il giudice deve valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'annullamento. Nel caso di specie:
l'annullamento è intervenuto a seguito delle deduzioni del ricorrente già formulate sia nell'istanza di autotutela sia nel ricorso introduttivo, l'Ufficio ha riconosciuto il difetto del presupposto impositivo,
l'instaurazione del giudizio si è resa necessaria in assenza di tempestivo riscontro all'istanza di autotutela.
Deve quindi ritenersi che il ricorso sarebbe stato accolto nel merito. Sussistono pertanto i presupposti per porre le spese di giudizio a carico di Roma Capitale.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, condanna il
Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 270,00 oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI PE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4677/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401510217 AR E TE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1352/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17 gennaio 2025 e depositato il 14 febbraio 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401510217, notificato il 19 novembre 2024, relativo alla Tassa sui Rifiuti (AR) e al Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TE) per le annualità 2018, 2019 e 2020.
Il ricorrente deduceva:
il difetto del presupposto soggettivo del tributo, avendo cessato la detenzione dell'immobile in data 30 giugno 2018 per risoluzione del contratto di locazione, l'illegittimità della sanzione per omessa dichiarazione, la decadenza per l'anno 2018.
Nel corso del giudizio, Roma Capitale, con comunicazione n. U250300144810 del 19 marzo 2025, trasmessa a mezzo PEC, disponeva l'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento, riconoscendo la risoluzione del contratto di locazione in data 30.06.2018 e il conseguente difetto del presupposto impositivo.
Il ricorrente depositava memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che Roma Capitale ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, riconoscendo espressamente il difetto del presupposto impositivo
AR e TE per effetto della risoluzione del contratto di locazione intervenuta in data 30 giugno 2018.
L'annullamento integrale dell'atto impositivo nelle more del giudizio determina il venir meno dell'interesse alla decisione, con conseguente cessazione della materia del contendere. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dei principi generali del processo tributario.
Ai fini della regolamentazione delle spese occorre fare applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, secondo cui, in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto impugnato, il giudice deve valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'annullamento. Nel caso di specie:
l'annullamento è intervenuto a seguito delle deduzioni del ricorrente già formulate sia nell'istanza di autotutela sia nel ricorso introduttivo, l'Ufficio ha riconosciuto il difetto del presupposto impositivo,
l'instaurazione del giudizio si è resa necessaria in assenza di tempestivo riscontro all'istanza di autotutela.
Deve quindi ritenersi che il ricorso sarebbe stato accolto nel merito. Sussistono pertanto i presupposti per porre le spese di giudizio a carico di Roma Capitale.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, condanna il
Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 270,00 oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.