Ordinanza cautelare 14 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 5428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5428 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05428/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12179/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12179 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Ferla, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Coppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Mendicino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Cavalcanti, Piergiovanni Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Serracapriola, Comune di Gradoli, Comune di Oliveri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione cautelare degli effetti,
- del Decreto del 13 settembre 2021, ivi compresi gli allegati A, B e C, del Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che approva la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicati in data 13 settembre 2021 nella parte in cui esclude (“Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 207/2010.”) la domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall'allegato A contenente i progetti ammessi in graduatoria finanziati e non finanziati e lo include nell'allegato C contenente i progetti non ammessi;
- del verbale n. 24 del 19/4/2021 e relativo allegato della Commissione di Valutazione nella parte in cui all'esito dell'esame del progetto del Comune di Ferla lo ritiene inammissibile (non conforme a quanto previsto dall'art 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 2017/2010. Domanda di contributo priva della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6 del bando e/o non conforme”);
- del verbale n. 42 del 9/9/2021 e degli allegati n. 1 e 2 con il quale la Commissione di Valutazione conclude le operazioni di valutazione dei progetti e nella quale è riportato che il Presidente della Commissione comunica che trasmetterà al Dipartimento dello Sport la graduatoria dei progetti ammissibili, ovvero l'allegato 1 e dei progetti non ammissibili, ovvero l'allegato 2, nella parte in cui esclude la domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall'allegato 1 contenente i progetti ammessi in graduatoria e lo include nell'allegato 2 (“Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 207/2010.”) contenente i progetti non ammessi;
- del verbale n. 1 del 12/11/2020 della Commissione di Valutazione, ove occorra e nella parte in cui si determina ad escludere per motivi non previsti dal Bando i progetti validati ed approvati dall'organo competente dell'amministrazione proponente in conformità al D.lgs. n. 50/2016;
- del verbale n. 3 del 20/11/2020 della Commissione di Valutazione, ove occorra e nella parte in cui si determina ad escludere per motivi non previsti dal Bando i progetti validati ed approvati dall'organo competente dell'amministrazione proponente in conformità al D.lgs. n. 50/2016;
- della proposta (atto non conosciuta dal ricorrente) assunta agli atti del Dipartimento per lo sport con prot. n. 10228 del 13 settembre 2021 e degli atti ivi allegati, del Presidente della Commissione di valutazione, all'esito della procedura d'esame effettuata, della graduatoria di merito, nonché dell'elenco delle domande ritenute non ammissibili, con relativa motivazione comunicata il 10 settembre 2021 al Dipartimento per lo Sport, nella parte in cui esclude la domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall'allegato contenente i progetti ammessi in graduatoria e lo include nell'allegato dei progetti esclusi;
- della nota n. prot. DPS/0012705/P del 25/10/2021 del Coordinatore del Servizio II della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ivi compresi dei verbali e/o atti (non conosciuti dal ricorrente), per quanto di interesse sul progetto presentato e sulla documentazione prodotta da parte ricorrente, del Gruppo di Lavoro e/o della Commissione di Valutazione che riportano gli esiti delle attività al Capo del Dipartimento per lo Sport;
per la conseguente declaratoria e accertamento,
- del diritto del ricorrente alla correlata attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettategli nella graduatoria definitiva di merito pari a PUNTI 67,20 con la conseguente ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020;
nonché per la condanna
- dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'attribuzione in favore di parte ricorrente, da parte dell'Amministrazione resistente, del punteggio legittimamente spettante pari a PUNTI 67,20 e conseguente adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020,
- nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo quantificato nella misura di Euro 700.000,00.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Ferla il 24/12/2021:
per l’annullamento degli stessi atti già impugnati con il ricorso principale;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da. Comune di Mendicino il 13/1/2022:
per l’annullamento
- del decreto del 13 settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – e dell'allegato “A” di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020, con il quale veniva approvata la graduatoria finale, nella parte in cui ha attribuito al Comune deducente un punteggio di 35 punti, utile per accedere ai finanziamenti previsti nel bando ma messo in discussione dal ricorso qui opposto, nella misura in cui, potendo determinare una modificazione della graduatoria medesima, potrebbe porre in discussione la posizione del Comune di Mendicino e, quindi, il proprio diritto ad accedere ai finanziamenti del bando
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ed, in particolare, dei verbali, allo stato non conosciuti nel contenuto, della Commissione di valutazione riferiti all'esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Mendicino,
nonché per l’accertamento,
- del suo interesse a ottenere un punteggio pari a 45 e ad essere inserito in graduatoria con diversa collocazione;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Ferla il 7/6/2022:
per l’annullamento,
- del Decreto (decreto-approvazione-graduatoria-e-impegno-signed.pdf (governo.it)) del 25/3/2022 del Capo del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio pubblicato (Dipartimento per lo sport - Online la graduatoria definitiva del bando Sport e Periferie 2020 (governo.it)) il 25/3/2022 nella parte in cui esclude la domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall'allegato A contenente i progetti ammessi in graduatoria finanziati e non finanziati e lo include nell'allegato C contenente i progetti non ammessi;
- dell'allegato 1 (non conosciuto dal ricorrente) al verbale n. 43 del 26/01/2022 della Commissione di Valutazione, ove occorra e nella parte in cui il Capo del Dipartimento per lo sport, in qualità di responsabile del procedimento, non ha incluso la domanda di contributo del Comune di Ferla nell'elenco delle richieste relative a progetti ritenuti riammissibili alla valutazione della Commissione a seguito di ulteriori esiti dell'istruttoria tecnico amministrativa svolta dal Servizio II dello stesso Dipartimento;
- degli atti istruttori tecnici amministrativi (non conosciuti dal ricorrente) del Servizio II dello stesso Dipartimento, ove occorra e nella parte in cui non hanno incluso la domanda di contributo del Comune di Ferla con riferimento alle istanze di riammissione presentate dagli Enti i cui progetti sono risultati non ammissibili o non finanziabili nell'ambito della graduatoria provvisoria;
- delle note del 18 gennaio 2022 (non conosciuta dalla ricorrente) del 2 febbraio 2022 (non conosciuta dalla ricorrente) e 4 Febbraio 2022 (non conosciuta dalla ricorrente) e 3 Marzo 2022 (non conosciuta dalla ricorrente) del responsabile unico del procedimento oggetto della procedura selettiva, ove occorra e nella parte in cui non hanno incluso la domanda di contributo del Comune di Ferla con riferimento alle istanze di riammissione presentate dagli Enti i cui progetti sono risultati non ammissibili o non finanziabili nell'ambito della graduatoria provvisoria;
- della comunicazione del 14 Marzo 2022 (non conosciuta dal ricorrente) del Presidente della Commissione, ove occorra e nella parte in cui non ha incluso la domanda di contributo del Comune di Ferla, all'esito delle valutazioni, nella graduatoria definitiva di merito delle proposte pervenute nell'ambito del bando sport e periferie del 13 luglio 2020 rimodulata a seguito delle istanze di riesame;
per la declaratoria,
- del diritto del ricorrente alla correlata attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettategli nella graduatoria definitiva di merito pari a PUNTI 67,20 con la conseguente ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 dei decreti del 10/09/2021 e del 25/3/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020;
per la condanna
- dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'attribuzione in favore di parte ricorrente, da parte dell'Amministrazione resistente, del punteggio legittimamente spettante pari a PUNTI 67,20 e conseguente adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 dei decreti del 10/09/2021 e del 25/3/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo quantificato nella misura di Euro700.000,00.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Mendicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 marzo 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con distinti atti depositati in data 11 marzo 2026 e 17 luglio 2025 la parte ricorrente e il ricorrente incidentale, per il tramite del loro difensore, hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dei ricorsi proposti;
Considerato che al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Ritenuto che l’esito del contenzioso giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando, dichiara:
- improcedibile il ricorso principale e i motivi aggiunti;
- improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI UT, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | NI UT |
IL SEGRETARIO