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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1172/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1172/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI Parte_1 C.F._1
MADDALENA ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 resistente contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ovverosia: parte ricorrente come da ricorso.
pagina 1 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la sig.ra ha l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di vedere accogliere, nei confronti della società (d'ora in avanti Controparte_1 anche solo ”), le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che i danni subiti dalla CP_1
Sig.ra a seguito dell'operato svolto dalla di proprietà della Parte_1 CP_2 CP_1
così come risultante dalla consulenza tecnica preventiva ad opera della dott.ssa nel CP_3
procedimento RG. n. 4160/2024, ammontano ad € 22.750,00 (ventiduemilasettecentocinquanta/00) e, per l'effetto, condannare la alla refusione di tale somma;
CP_1
In ogni caso: rifusione delle spese e dei compensi di avvocato, oltre accessori di legge”.
2. In particolare, la ricorrente espone:
- che nell'agosto del 2020 si è rivolta allo studio medico dentistico Dottor D, sito in Bologna, di proprietà della , per sottoporsi a cure dentistiche;
CP_1
- che in data 19 agosto 2020 ha effettuato la prima visita presso la , a seguito della quale le è CP_2
stato prospettato un piano medico per n. 7 estrazioni con conseguente riposizionamento di elementi per un importo preventivato di € 7.868,70;
- che gli interventi dentistici e le cure si sono protratte nel corso degli anni sino al novembre 2022;
- di soffrire ancora oggi gravemente per i dolori derivanti dall'operato dei medici operanti nello studio dentistico;
- che nel dicembre 2022 si è rivolta ad uno specialista odontoiatrico, dott.ssa Prof. Persona_1
per ottenere un parere medico legale sul lavoro svolto dalla e su eventuali danni subiti;
CP_2
Per_
- dalla relazione di valutazione odontoiatrica ad opera della dott.ssa datata 30 gennaio 2023 è emerso che una condotta idonea e un processo diagnostico più puntuale e documentato avrebbero
Per_ escluso le sofferenze della sig.ra e i danni patiti. La dott.ssa ha quindi ritenuto che si debba Pt_1 riconoscere alla sig.ra ● la ripetizione di quanto inutilmente versato (pari ad € 5.418,70); ● il Pt_1
risarcimento delle spese oggi necessarie o quanto meno il maggior costo che dovrà affrontare
(complessivamente pari ad € 10.000,00); ● le spese per valutazione e assistenza odontoiatrico-legale
(pari ed € 305,00 + € 1.220,00 tot. € 1.525,00). Per un totale di € 16.943,70. In relazione alla perdita dentale e di supporto osseo, in considerazione della preesistenza di 8 denti e dell'impossibilità di Per_ emendare totalmente il danno subito, la dott.ssa ha riconosciuto la persistenza di postumi valutati in 5 punti percentuali (DB 5 %). In relazione ai tempi di intervento, agli interventi odontoiatrici subiti e subendi, ai dolori e ai disagi alla vita personale e al periodo di difficoltà estetico-funzionali-relazionali, ha riconosciuto un periodo di ITP al 75% pari a 10 gg, al 50% per 50 gg (interventi odontoiatrici subiti e subendi), uno al 25% per ulteriori giorni 40; pagina 2 di 18 - di non essere oggi nelle possibilità economiche di risolvere il danno cagionatole e di non aver effettuato cure o modifiche agli impianti;
- che in data 21 marzo 2024 ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e
696 bis c.p.c., conclusosi in data 25 novembre 2024 con il deposito della CTU da parte della dott.ssa dalla relazione di CTU ex art. 696 bis c.p.c. è emerso che l'intero operato erogato dai CP_3
sanitari operanti presso Dottor D configura un inadempimento, foriero di un danno;
quanto al danno patrimoniale, la CTU ha riconosciuto il diritto alla ripetizione di quanto inutilmente versato pari ad €
5.418,70, nonché il diritto al risarcimento del danno pari ai costi fin qui sostenuti e documentati per supportare la richiesta risarcitoria ( € 1.525,00) e agli ulteriori costi che la paziente dovrà affrontare per risanare la sua condizione dentale superiore (ammontanti forfettariamente in € 10.000,00); quanto al danno non patrimoniale, la CTU ha valutato un danno biologico permanente del 4% e, in relazione alle cure subite e da effettuare, i tempi di intervento, ai dolori e ai disagi alla vita personale e alle difficoltà estetico-funzionali-relazionali, ha ritenuto equo valutare un periodo di IT al 50% di giorni 30 + ITP al
25% di giorni 60;
- che la non ha partecipato né al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. né al procedimento di CP_1
mediazione;
- che sussiste il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito delle operazioni e cure odontoiatriche di trattamento eseguite presso la struttura Dottor D, per il lavoro eseguito dai medici che ivi vi operano;
- che i pregiudizi arrecati sono conseguenza immediata e diretta dell'inesatta esecuzione della prestazione pattuita dalle parti ossia della mancata corretta realizzazione di quanto preventivato.
2. La non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace dalla Giudice CP_1 all'udienza del 29 maggio 2025.
3. A seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come da ricorso.
4. La domanda di parte ricorrente è fondata, nei termini e per le ragioni che seguono.
La presente controversia concerne la richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, reclamati dalla sig.ra per effetto delle prestazioni di natura odontoiatrica effettuate Pt_1 presso il centro Dottor D, di proprietà della , a partire dall'agosto 2020 fino al novembre CP_1
2022.
5. Al fine di stabilire la sussistenza o meno della responsabilità risarcitoria in capo a parte resistente occorre riepilogare i trattamenti odontoiatrici a cui la ricorrente si è sottoposta.
pagina 3 di 18 Per_ Dagli atti di causa, e in particolare dalla relazione di parte redatta dalla dott.ssa e dalla CTU espletata in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., è emerso che la sig.ra si è sottoposta alla prima visita odontoiatrica presso la clinica Dottor D nel mese di Pt_1
agosto del 2020 per completare i lavori eseguiti in Romania.
La ricorrente dal 2018 si era sottoposta in Romania all'estrazione di alcuni elementi superiori in sede posteriore, oltre ad interventi di rigenerazione dell'osso propedeutico all'inserimento di cinque impianti endossei nell'arcata superiore (in particolare nei settori posteriori edentuli).
In seguito, non essendo potuta tornare in Romania per finalizzare gli impianti posteriori già posizionati,
a causa della pandemia da Covid 19, la sig.ra nell'agosto del 2020, si è recata presso il centro Pt_1
Dottor D per portare a termine la riabilitazione dell'arcata superiore, e cioè finalizzare protesicamente gli impianti superiori già inseriti nel 2018.
La sig.ra è stata visitata dal dr. il quale, dopo l'esecuzione di una Rx-grafia panoramica Pt_1 Per_2
(che mostrava i cinque impianti endossei superiori già inseriti nelle zone molari, oltre ai sette denti già protesizzati nella zona frontale superiore e l'intera arcata dentale mandibolare inferiore già protesizzata in modo fisso), ha proposto un progetto terapeutico consistente nella bonifica totale di tutti i sette denti superiori protesizzati mediante protesi fisse, nell'inserimento di nuovi impianti superiori nella sede frontale (da lui resa edentula), nella estrazione di un elemento dentale inferiore a suo dire irrecuperabile
(ancorché facente parte di un ponte preesistente), nell'inserimento di due impianti inferiori in emi- arcata sinistra e nella relativa protesizzazione.
I denti superiori sono stati estratti dal dr. in un'unica seduta ed è stata fornita alla paziente una Per_2
protesi fissa provvisoria che ricostruiva l'intera arcata superiore, momentaneamente cementata agli impianti posteriori preesistenti. Veniva anche estratto il dente premolare inferiore di sinistra e nel mese di settembre 2020 un diverso operatore (il dr. inseriva un impianto in sede inferiore di Per_3
sinistra, in attesa della guarigione del mascellare superiore.
A fronte del dolore lamentato dalla sig.ra derivante dalla protesi provvisoria superiore, gli Pt_1
operatori del centro Dottor D, per cercare di correggere il problema, hanno costruito un nuovo provvisorio superiore, questa volta separato in due parti, ma la situazione non è migliorata.
In seguito, la sig. è stata trattata anche da altri sanitari del centro Dottor D. Pt_1
Nel mese di ottobre 2020 il dr. ha inserito i tre nuovi impianti endossei nella zona frontale Per_4 dell'arcata superiore e, nel dicembre 2020, una seconda fixture implantare in emi-arcata inferiore sinistra (sede molare 36).
Nell'estate del 2021, l'operatore di turno ha posizionato la prima protesi fissa definitiva superiore cementata agli impianti, ma la sig.ra lamentava sempre fastidio e dolore in sede incisale. Pt_1
pagina 4 di 18 Verso il Natale del 2021, gli operatori del centro Dottor D hanno deciso di rifare tutto il lavoro superiore, sostituendo i monconi implantari cementabili con monconi avvitabili.
La nuova protesi superiore avvitata con lavori svolti tra maggio e novembre del 2022 non ha migliorato la situazione, continuando a sussistere le solite problematiche: il doloroso e fastidioso senso di compressione sulla mucosa della zona incisale frontale e le difficoltà di masticazione.
L'ultimo intervento risulta essere stato effettuato il 14 novembre 2022.
Attualmente, la sig.ra riferisce di essere ancora portatrice della protesi fissa superiore definitiva Pt_1
avvitata sugli impianti a seguito delle prestazioni eseguite presso il centro Dottor D, nonché di patire disagi, fastidi e dolori, soprattutto con riguardo a problemi di masticazione e senso di compressione mucosa da parte della travata protesica sulle sue gengive.
Tanto premesso, si evidenzia che la responsabilità della struttura sanitaria, nella specie la società
quale proprietaria del centro Dottor D presso cui sono state svolte le prestazioni CP_1 odontoiatriche in esame, rientra nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, nella specie la sig.ra determina la conclusione del contratto atipico Pt_1
di spedalità, da cui insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
La struttura sanitaria risponde nei confronti del paziente sia quando il danno cagionato discende da una responsabilità diretta a sé imputabile, sia quanto lo stesso discende da un errore medico imputabile invece ad uno dei medici o sanitari operanti presso la struttura medesima, del cui operato quest'ultima si sia avvalsa, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da questi effettuata e la sua organizzazione aziendale, trovando così applicazione l'art. 1228 c.c.
In particolare, la struttura sanitaria che nell'adempimento della propria obbligazione, come nella fattispecie qui in esame, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228, c.c., delle loro condotte dolose o colpose (cfr. art. 7, L. n. 24/2017).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 29001/2021), la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale.
pagina 5 di 18 Una volta stabilito che si tratta di responsabilità contrattuale, occorre individuare i criteri di riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti.
E' noto che, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali,
è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito, ovvero il contratto o negozio giuridico, il nesso di causalità tra la condotta del debitore-professionista e il danno lamentato, mentre spetta al debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, provando quindi che l'inesatto adempimento sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo (cfr. ex multis Cass. n. 10050/2022).
Con specifico riferimento alla responsabilità in materia sanitaria e agli oneri allegatori, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr., tra le tante, Cass. n. 18392/2017).
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. n. 27606/2019).
6. Ciò posto, venendo al caso di specie, dagli atti di causa emerge pacificamente la conclusione di un contratto tra la sig.ra e il , come risulta dal preventivo del 19 agosto 2020 e dalla Pt_1 Parte_2
fattura del 20 agosto 2020, peraltro recanti il medesimo importo.
Quanto alla dedotta responsabilità della , quale proprietaria del centro Dottor D, dalle CP_1
argomentazioni esposte e dalla documentazione prodotta risulta che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante, sia in ordine all'inadempimento di parte resistente, sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra lo stesso e i danni riportati dalla paziente.
Difatti, alla luce della CTU espletata in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo dal consulente nominato dal giudice ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., (i cui esiti sono pienamente da condividere, in quanto svolta con metodo e rigore scientifici e supportata da adeguata e logica motivazione), è pacificamente emersa la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento della struttura sanitaria e il danno patito dalla paziente.
pagina 6 di 18 Al riguardo, giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella materia della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecnico-specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (cfr. Cass. n. 3717/2019).
Non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dalla CTU di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., atteso il livello di tecnicismo della questione oggetto della presente controversia e il rigore scientifico dell'elaborato peritale.
Ed invero, il procedimento per accertamento tecnico preventivo incardinato dalla ricorrente al fine di determinare le cause, la valutazione e la quantificazione dei danni subiti a seguito degli interventi odontoiatrici eseguiti presso il centro Dottor D, si è concluso con il deposito di elaborato peritale che ha accertato l'inidonea esecuzione delle operazioni erogate alla sig.ra dai sanitari operanti presso la Pt_1
struttura.
Giova evidenziare che nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il seguente quesito, come da ricorso introduttivo:
“Voglia il CTU procedere all'accertamento tecnico preventivo sulla persona di , anche Parte_1
auspicabilmente conciliativo, volto alla descrizione dell'anamnesi patologica odierna e delle sintomatologie riscontrate, con particolare riguardo allo stato psico-fisico della stessa, nonché all'individuazione dell'origine e della causa dei gravi pregiudizi lamentati dalla stessa, quantificando i danni riportati dalla sig.ra a seguito e in dipendenza del descritto lavoro svolto dalla Parte_1 clinica odontoiatrica, la propria incapacità e l'inabilità – sia totale che parziale – previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di ; CP_1
il tutto:
“Esaminati gli atti e la documentazione medica prodotta, visitato il soggetto periziando, esperiti ogni altro accertamento del caso (ivi compresa l'acquisizione di supporti strumentali relativi ai referti prodotti), richiamato il disposto dell'art 696bis cpc laddove prevede che il ctu, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta ove possibile la conciliazione delle parti”.
Il consulente ha eseguito le operazioni peritali assumendo dalla perizianda sig.ra l'anamnesi Pt_1 patologica remota e l'anamnesi odontoiatrica recente. Ha poi esaminato la documentazione sanitaria di pertinenza odontoiatrica in atti, rappresentata da:
- Preventivo del 19 agosto 2020;
- Fattura del 20 agosto 2020;
pagina 7 di 18 - Tabella di ammortamento del finanziamento erogato da Compass;
Per_
- Relazione di valutazione odontoiatrica del 30 gennaio 2022 della dott.ssa
- Documentazione rx-grafica.
Infine, ha svolto sulla sig.ra un esame obiettivo clinico-odontoiatrico. Pt_1
Nell'elaborato peritale il CTU ha spiegato che alla prima visita erogata la paziente aveva chiesto unicamente di procedere con la riabilitazione protesica dei cinque impianti endossei già posizionati (nel
2018 in Romania) che erano nei settori posteriori dell'arcata superiore, ma che non erano stati ancora finalizzati protesicamente (e per questo producevano fastidio).
La condizione dentale iniziale della paziente prima di affidarsi al centro Dottor D è risultata la seguente:
- in arcata superiore: preesistenza di n.5 impianti endossei in sede molare destra (17 e 16) e sinistra (24-26-27) – in buono stato di integrazione ma NON ancora finalizzati protesicamente e con monconi implantari esposti e privi di protesi;
frontalmente permanevano le vecchie protesi fisse sui denti naturali residui superiori (ponte 15-14-13-X-11 e ponte 21-22-23);
- in arcata inferiore: preesistenza dell'intera protesizzazione fissa su elementi naturali dell'arcata mandibolare rappresentata da tre dispositivi adiacenti: ponte 48-47-46-45 + ponte 43-42-x-x-
32-33-34 + ponte 35-X-37.
Tutti i denti superiori protesizzati erano già stati devitalizzati in precedenza, necessitavano di rimaneggiamento (ritrattamenti endodontici e ricostruzioni e/o build-up) e presentavano un supporto osseo parzialmente ridotto, anche se l'obiettività rx-grafica non deponeva per una o più indicazione estrattiva. Anche in arcata inferiore, l'elemento premolare 35, pur essendo già stato devitalizzato e ricostruito mediante un perno metallico endo-canalare, non presentava segni di indicazione alla sua avulsione.
Invece, a fronte della semplice richiesta iniziale della sig. di finalizzare protesicamente solo i Pt_1
cinque impianti superiori, il progetto terapeutico proposto dai sanitari della clinica Dottor D è stato diverso, esteso e più corposo.
Infatti, alla sig. è stata proposta una assai diversa tipologia di intervento riabilitativo, che Pt_1 prevedeva sì l'utilizzo e la protesizzazione dei cinque impianti preesistenti, ma che passava anche attraverso la non richiesta bonifica e l'estrazione di tutti i denti superiori residui in arcata (sette elementi dentari, già portatori di protesi fissa: ponte 15-14-13-x-11 + ponte 21-22-23 che secondo il progetto dovevano venire interamente rimossi), l'inserimento di tre nuovi impianti endossei nella zona frontale superiore, la costruzione di un unico dispositivo protesico superiore del tipo Toronto poggiante sugli impianti (otto in totale).
pagina 8 di 18 Il progetto terapeutico proposto dal centro Dottor D prevedeva anche: la rimozione del ponte del terzo quadrante 34-35-x-37, l'estrazione del premolare 35 (già pilastro di protesi fissa), l'implantologia della sede edentula 35 e 36 con relative corone protesiche su impianti e la conservazione della corona protesica singola (sezionata dal preesistente ponte) sul molare 37.
Nel corso delle terapie erogate dal 2020 al 2022 presso il centro Dottor D si sono avvicendati sulla paziente numerosi diversi operatori:
- dott. prima visita, estrazioni superiori;
Persona_5
- dott. estrazione 35 + impianto 36 + controlli clinici;
Persona_6
- dott. : inserimento impianti sup. sede 14-12-21 e Imp. inf. sede 35; Per_4
- dott. scopertura imp. 35-36 + controlli + impronte e prove protesiche Persona_7
superiori;
- dott. controlli clinici e rx-grafici di idoneità a procedere;
Persona_8
- dott. : prova fusione protesi + prove e consegna protesi + controllo occlusione;
Per_9
- dott. non chiaro l'operato svolto;
CP_4
- dott. impronta di precisione inferiore (35-36); Per_10
- dott. visite di controllo con rilievo di modifiche protesiche per incongruità. Persona_11
Il preventivo iniziale del 19 agosto 2020 stilato in occasione della prima visita elenca le prestazioni erogate alla paziente, coi relativi singoli costi previsti e sostenuti dalla stessa:
“ablazione tartaro (€ 52) + estrazione con sutura 15-14-13-11-21-22-23 (€ 115 x 7 = € 805) + Promo
Impianto 14 – 12 – 22 - (€ 600 x 3 = €1.800) + n.3 moncone di connessione su impianto 22-14-12 (€
198 x 3 = € 596,70) + n.14 elemento armato da 17 a 27 (€ 150 x 14 = € 2.100) + estrazione con sutura
35 (€ 115) + Promo Impianto 35-36 (€ 600 x 2 = € 1.200) + Promo moncone e capsula su Imp, 35-36
(€ 600 x 2= €1.200) + prima visita + ortopantomografia”;
Ad eccezione della seduta dedicata all'igiene orale (ablazione tartaro = € 52,00) ed agli impianti endossei posizionati inferiormente in sede 35 e 36 con relative corone protesiche (€ 2.400), le rimanenti prestazioni erogate alla sig.ra (ammontanti ad € 5.418,70) risultano non indicate ed Pt_1
effettuate inidoneamente.
La odierna riabilitazione implanto-protesica presente nelle due arcate, che rappresenta l'esito delle prestazioni svolte presso il centro Dottor D, risulta incongrua, inadeguata e precaria.
La valutazione della documentazione ha consentito al consulente di valutare non indicata né la estrazione dei sette denti residui dall'arcata superiore (che potevano tutti venire ritrattati e mantenuti in arcata, con eventuale solo nuova protesizzazione), né la rimozione del ponte del terzo quadrante (34-
35-x-37) e né l'estrazione del premolare 35.
pagina 9 di 18 La CTU ha quindi rilevato che:
- alla paziente sono stati ingiustamente estratti sette denti superiori e un dente inferiore, senza alcuna indicazione, con conseguente grave indebolimento dell'organo della masticazione;
- la riabilitazione implanto-protesica erogata all'arcata superiore non è gradita, né adeguata e né funzionale, anche a causa delle tensioni/compressioni da parte della travata sulle mucose frontali e per il fondato sospetto di peri-implantite a livello dell'impianto 22;
- la riabilitazione implanto-protesica inferiore non è del tutto congrua, specie per quanto riguarda alcune criticità della parte protesica;
- dal diario clinico sono state estrapolate alcune critiche all'operato svolto sulla paziente anche da parte degli stessi Curanti intervenuti nelle varie sedute;
Il perito ha quindi accertato che l'intero operato erogato dai sanitari operanti presso il centro Dottor D risulta ad oggi fallimentare e configura un inadempimento, foriero di un danno.
L'ingiusta perdita di ben otto elementi dentali non risulta essere stata emendata in maniera efficace: posto che il mantenimento dei denti residui avrebbe escluso la necessità di inserire impianti endossei, la travata protesica su impianti dell'arcata superiore è incongrua e produttiva ancora oggi di disagi e discomfort masticatorio, oltre che di dolori ed algie, dovuti a franco disallineamento tra gli impianti e la travata protesica (problema più volte descritte anche nel diario clinico, ma mai risolto) ed a dolorosa e patologica compressione sulle mucose in zona frontale. Inoltre, anche le corone protesiche inferiori posizionate sugli impianti 35 e 36 sono discromiche e grossolanamente modellate.
La paziente pertanto dovrà oggi procedere a nuove terapie riabilitative (e a sostenere nuovi costi), mirate alla rimozione della travata protesica superiore, alla rivalutazione degli impianti inseriti ed alla altamente probabile avulsione chirurgica di almeno un impianto endosseo superiore (sede 22), con successive significative modificazioni protesiche.
La CTU ha, infine, evidenziato ulteriori criticità circa la gestione documentale del centro Dottor D: gli impianti endossei posizionati (vedi etichette implantari fornite) sono di marca e di tipologie diverse e non sempre bene identificate:
- K3608 – 3,6mm x 0,8mm per quanto riguarda l'Imp. 22 – posto dal dr. CP_5
Per_3
- BioteM – 3,5mm x 10mm per quanto riguarda l'Imp. 12 – posto dal dr. ; Per_4
- BioteM – 3,5mm x 11,5mm per quanto riguarda l'Imp. 14 – posto dal dr. ; Per_4
- Biotech Dental K4208 – 4,2mm x 0,8mm per quanto riguarda l'Imp. 35 – posto dal dr. ; Per_4
- Biotech Dental K4210 – 4,2mm x 10mm per quanto riguarda l'Imp. 36 – posto dal dr.
Per_3
pagina 10 di 18 Sono state quindi confermate le perplessità già espresse dalla ctp nella sua relazione di parte, relativamente allo scarso dettaglio dei riferimenti implantari esistenti in cartella clinica, con anonime annotazioni scritte a mano dalla scarsa valenza, spesso non conformi alle norme di legge di riferimento e a volte con numeri di lotto discrepanti rispetto alle etichette.
Risultando, quindi, dimostrata la complessiva imperizia nell'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche a cui la paziente è stata sottoposta presso il centro Dottor D, idonea a determinare un aggravamento delle sue condizioni di salute secondo il principio di causalità adeguata, sarebbe stato onere di parte resistente fornire la prova contraria, e cioè che le cure effettuate, per quanto inutilmente svolte, e comunque denotanti una complessiva negligenza degli operatori intervenuti sotto il profilo dell'ars medica, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse che il personale sanitario ha potuto sin dall'inizio constatare e apprezzare, tenuto conto anche del principio di vicinanza della prova.
In difetto di detta prova, dunque, considerata la documentazione in atti e le risultanze dell'espletato procedimento di accertamento tecnico preventivo, deve essere affermata la responsabilità di parte resistente in ordine a tutti i danni patiti dalla ricorrente in conseguenza dell'accertato inadempimento contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c., per aver sottoposto la sig.ra ad interventi che ne hanno Pt_1
modificato in pejus la situazione precedente.
7. Accertata la responsabilità della , occorre procedere alla liquidazione dei danni. CP_1
7.1 Quanto al danno patrimoniale, la CTU ha riconosciuto in favore della sig.ra Pt_1
- la ripetizione di quanto inutilmente versato al centro Dottor D, pari a euro 5.418,70;
- i costi fin qui sostenuti e documentati per supportare la richiesta risarcitoria, pari a euro
1.525,00;
- gli ulteriori costi che la paziente dovrà affrontare per risanare la sua condizione dentale superiore, quantificati forfettariamente in euro 10.000,00.
Per quanto riguarda la richiesta di restituzione di quanto inutilmente versato per l'errato trattamento sanitario, essa deve ritenersi fondata nei limiti indicati nella CTU e, quindi, al netto dei compensi pagati per quelle prestazioni che non sono state considerate inidoneamente effettuate.
Preme evidenziare che a tale restituzione non osta la circostanza che parte ricorrente non abbia invocato in questa sede la risoluzione del contratto, la cui domanda deve ritenersi implicita in quella restitutoria.
Ed invero, il costo di una prestazione medica rivelatasi inutile o dannosa costituisce di certo una perdita patrimoniale per il paziente che lo ha pagato, quindi un danno risarcibile. pagina 11 di 18 Come di recente chiarito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 36497/2023, in una controversia analoga alla presente in tema di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell'errato trattamento odontoiatrico, la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.
L'inadempimento, come fatto illecito, può provocare concrete perdite di utilità da riattribuire al contraente fedele tendenzialmente nella loro integralità.
Pertanto, nell'ambito della responsabilità contrattuale derivante da erronea esecuzione di prestazione professionale, pur in assenza di una domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. da parte del creditore adempiente, il quale si limiti invece a chiedere il risarcimento del danno, il corrispettivo versato può essergli restituito quale perdita patrimoniale derivante dall'inadempimento della prestazione professionale da parte del debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 1223 c.c. , dal momento che il danno emergente è rappresentato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, o il fatto illecito non fosse stato realizzato.
Ebbene, qualora il contraente non inadempiente, senza chiedere la risoluzione del contratto, quindi ferma l'efficacia dello stesso, agisca per ottenere il risarcimento del danno, l'oggetto del credito risarcitorio deve intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo, nel senso che il contraente fedele deve essere messo non nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non avesse concluso il contratto (interesse contrattuale negativo), bensì nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli (interesse contrattuale positivo).
Ferma la distinzione tra azione restitutoria e azione risarcitoria (anche sul piano processuale, nel senso che devono essere oggetto di domande separate), in considerazione del fatto che giocano su terreni non coincidenti (la caducazione del titolo, in un caso, la permanenza del vincolo, nell'altro) e che la restituzione è l'effetto del venir meno del titolo contrattuale e quindi della causa che aveva giustificato lo spostamento patrimoniale (peraltro, la restituzione coinvolge anche la parte fedele, tenuta, a sua volta, a restituire quanto eventualmente ricevuto, benché nessuna inadempienza possa esserle ascritta), non è escluso che la parte che domandi il risarcimento del danno, senza chiedere la risoluzione del contratto, possa in concreto ottenere risultati contenutisticamente analoghi a quelli che otterrebbe con la domanda restitutoria.
pagina 12 di 18 In definitiva, il corrispettivo pagato inutilmente alla struttura sanitaria per prestazioni inidoneamente eseguite e foriere di danni costituisce un parametro di valutazione di cui il giudice deve tener conto al fine di liquidare il danno nella sua integralità.
Nel caso di specie, come sopra esposto, è stato accertato l'inadempimento del centro Dottor D, il danno cagionato alla sig.ra nonché il nesso di causalità tra il primo e il secondo. Pt_1
La domanda di ripetizione, seppur ricondotta da parte ricorrente nell'ambito della complessiva domanda risarcitoria e in mancanza di un'espressa domanda di risoluzione contrattuale, deve ritenersi fondata nella misura di euro 5.418,70 che, per quanto accertato in sede di CTU, costituisce l'importo versato per la parte di prestazioni inidoneamente eseguite.
Del resto, se si ritenesse irripetibile quanto versato per una prestazione foriera di danni, il paziente verrebbe costretto a pagare una prestazione non solo inutile, ma addirittura dannosa. Al riguardo, si osserva come il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente (come nel caso di specie) non può che essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe in realtà dovuto alcun compenso.
Si precisa che non è configurabile un ingiusto arricchimento in favore di parte ricorrente per effetto del riconoscimento sia del diritto alla restituzione del corrispettivo, che del diritto al risarcimento dei costi di futuri interventi, tenuto conto che in quest'ultimo sono ricompresi gli esborsi per gli interventi necessari ad emendare, parzialmente, il danno biologico causato dall'inadempimento di parte resistente.
Risultano, altresì, dovuti, come riconosciuto in sede di CTU, i costi ad oggi sostenuti dalla ricorrente per supportare la richiesta risarcitoria, pari a euro 1.525,00.
7.2. Con riferimento agli ulteriori costi che la sig.ra dovrà sostenere per risanare l'attuale Pt_1
condizione dentale superiore, occorre premettere che, in applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., il giudice può liquidare, anche in via equitativa, a titolo di danno emergente, le spese future che siano ragionevolmente certe nell'an ma incerte nel quantum (cfr. in tal senso Tribunale Rieti, Sent.,
19/10/2023, n. 525 e Tribunale Roma, Sez. XIII, Sent., 30/01/2023, n. 1424); tuttavia, le spese future possono essere risarcite a condizione che siano specifiche e verosimili e siano direttamente ricollegabili all'inadempimento, ovverosia siano funzionali a risolvere la situazione peggiorativa, determinata dalla condotta tenuta dai sanitari operanti presso il centro dentistico.
Orbene, nel caso in esame, le spese future, quantificate forfettariamente nella CTU in complessivi euro
10.000,00, risultano verosimili e sono volte ad eliminare proprio gli esiti peggiorativi causati dall'inadempimento di parte resistente e cioè a consentire il risanamento della condizione dentale superiore.
pagina 13 di 18 7.3. Quanto al danno non patrimoniale, sulla base delle evidenze (mancata indicazione alla avulsione e perdita di otto elementi dentari, solo parzialmente emendata dalla criticata riabilitazione implanto- proteica), la CTU ha valutato un danno biologico permanente del 4 (quattro) %.
In relazione alle cure subite e da effettuare, i tempi di intervento, ai dolor e ai disagi alla vita personale e alle difficoltà estetico-funzionali-relazionali, ha ritenuto equo valutare un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e al 25% di giorni 60.
Al riguardo, si deve prendere atto delle conclusioni della CTU, sulla scorta di valutazioni e ponderazioni non solo condivisibili, ma anche rimaste prive di alcuna confutazione.
Rientrando il pregiudizio accertato tra le lesioni micropermanenti di lieve entità, il criterio di liquidazione da utilizzare è quello della tabella di cui all'art. 139, D. Lgs. n. 209/2005, in forza del richiamo operato dall'art. 7, comma 4, L. n. 24/2017 (Punto Base: euro 947,30 Indennità Giornaliera: euro 55,24).
Viene fatta applicazione del principio per cui nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, in quanto solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (cfr. Cass. n. 3121/20217).
Ne consegue che il danno non patrimoniale patito da parte ricorrente deve essere liquidato come segue:
- euro 3.595,95 per il danno biologico permanente, calcolato nella misura del 4% come indicato dalla
CTU, per un soggetto avente 64 anni d'età al momento della cessazione dell'inabilità temporanea (v. anche Cass.. L - , Ordinanza n. 13701 del 16/05/24 secondo cui “La liquidazione equitativa del danno alla salute in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano impone al giudice di merito di seguire esattamente i criteri ivi dettati, anche con riferimento al parametro dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro e, quindi, del verificarsi del danno, sicché eventuali scostamenti ritenuti necessari per tener conto di aspetti particolari (come l'età della persona danneggiata al momento della stabilizzazione degli esiti) devono essere adeguatamente motivati sotto il profilo della maggiore rispondenza ai principi generali in tema di risarcimento ed altresì al criterio dell'equità”: nel caso di specie, sussistono i presupposti per differire l'età della vittima di riferimento al termine dell'inabilità temporanea, visto il prolungarsi degli inutili e dannosi trattamenti per circa 3 anni, con successiva stabilizzazione del danno biologico in esame).
pagina 14 di 18 ;
- euro 1.657,20 per il danno da inabilità temporanea parziale così calcolato: inabilità temporanea parziale al 50% pari a euro 828,60 e invalidità temporanea parziale al 25% pari a euro 828,60.
Non può applicarsi alcuna maggiorazione in forza di personalizzazione del danno, in quanto parte ricorrente non ha allegato alcuna circostanza volta a dimostrare specifiche condizioni eccezionali e ulteriori rispetto a quelli ordinariamente conseguenti alla menomazione e quindi eventualmente non già comprese nella liquidazione del danno biologica.
Analogamente, non viene riconosciuta e liquidata alcuna somma a titolo di danno morale. Benché, infatti, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico.
7.4. In definitiva, accertata la responsabilità contrattuale della , quale titolare del centro CP_1
Dottor D, la stessa è tenuta al pagamento in favore di parte ricorrente dei seguenti importi:
- euro 5.418,70 a titolo di danno patrimoniale per corrispettivo inutilmente versato;
- euro 1.525,00 a titolo di danno patrimoniale per i costi ad oggi sostenuti per supportare la richiesta risarcitoria;
- euro 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale per spese future in relazione agli ulteriori costi che la paziente dovrà affrontare per risanare la sua condizione dentale superiore;
- euro 3.595,95 a titolo di danno non patrimoniale per il danno biologico permanente;
- euro 1.657,20 a titolo di danno non patrimoniale per il danno da invalidità temporanea parziale. per un totale complessivo pari a euro 22.196,85.
8. Le somme riconosciute in favore di parte ricorrente, con esclusione delle spese future, e quindi su euro 12.196,85, come sopra calcolate, liquidate all'attualità, devono essere maggiorate di interessi di legge da una data intermedia tra la presente liquidazione e la data dell'evento, rinvenibile nel
15.2.2023, sino alla data della presente decisione;
gli importi così calcolati (divenuti debito di valuta per effetto della presente liquidazione) devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito.
Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla
pagina 15 di 18 somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3,
Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv.
651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che
"L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.
(Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi
"compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)."].
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per la quantificazione delle spese occorre fare riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, applicando la tabella prevista per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, individuato in base al valore della domanda (nei limiti del suo accoglimento) e dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ex art. 130, D.P.R. n.
115/2002 [Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a
pagina 16 di 18 quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del
03701/2020); v. da ultimo anche C.Cost. 64/24]. Valore medio per le prime 2 fasi di studio e introduttiva, valore minimo per le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione della natura documentale della causa e della ridotta attività difensiva espletata.
Le spese di ATP devono essere poste a carico di parte resistente, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la responsabilità della società in persona del l.r.p.t., per i danni Controparte_1
derivati alla sig.ra per le ragioni ed i titoli indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna Pt_1
in persona del l.r.p.t., a versare in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1
- euro 5.418,70 a titolo di danno patrimoniale per corrispettivo inutilmente versato;
- euro 1.525,00 a tutolo di danno patrimoniale per i costi ad oggi sostenuti per supportare la richiesta risarcitoria;
- euro 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale per spese future in relazione agli ulteriori costi che la paziente dovrà affrontare per risanare la sua condizione dentale superiore;
- euro 3.595,95 a titolo di danno non patrimoniale per il danno biologico permanente;
- euro 1.657,20 a titolo di danno non patrimoniale per il danno da invalidità temporanea parziale;
Le somme riconosciute in favore di parte ricorrente, con esclusione delle spese future, e quindi su euro
12.196,85, come sopra calcolate, devono essere maggiorate di interessi di legge dal 15.2.2023 alla data della presente decisione;
gli importi così calcolati devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
pagina 17 di 18 Pone le spese di ATP a carico di parte resistente con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte. condanna parte in persona del l.r.p.t., altresì al pagamento delle spese di lite del presente CP_1
giudizio che si liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti e nelle misure di legge a favore dell'Erario.
Bologna, lì 1.8.25
Il Giudice
Anna Lisa Marconi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1172/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI Parte_1 C.F._1
MADDALENA ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 resistente contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ovverosia: parte ricorrente come da ricorso.
pagina 1 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la sig.ra ha l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di vedere accogliere, nei confronti della società (d'ora in avanti Controparte_1 anche solo ”), le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che i danni subiti dalla CP_1
Sig.ra a seguito dell'operato svolto dalla di proprietà della Parte_1 CP_2 CP_1
così come risultante dalla consulenza tecnica preventiva ad opera della dott.ssa nel CP_3
procedimento RG. n. 4160/2024, ammontano ad € 22.750,00 (ventiduemilasettecentocinquanta/00) e, per l'effetto, condannare la alla refusione di tale somma;
CP_1
In ogni caso: rifusione delle spese e dei compensi di avvocato, oltre accessori di legge”.
2. In particolare, la ricorrente espone:
- che nell'agosto del 2020 si è rivolta allo studio medico dentistico Dottor D, sito in Bologna, di proprietà della , per sottoporsi a cure dentistiche;
CP_1
- che in data 19 agosto 2020 ha effettuato la prima visita presso la , a seguito della quale le è CP_2
stato prospettato un piano medico per n. 7 estrazioni con conseguente riposizionamento di elementi per un importo preventivato di € 7.868,70;
- che gli interventi dentistici e le cure si sono protratte nel corso degli anni sino al novembre 2022;
- di soffrire ancora oggi gravemente per i dolori derivanti dall'operato dei medici operanti nello studio dentistico;
- che nel dicembre 2022 si è rivolta ad uno specialista odontoiatrico, dott.ssa Prof. Persona_1
per ottenere un parere medico legale sul lavoro svolto dalla e su eventuali danni subiti;
CP_2
Per_
- dalla relazione di valutazione odontoiatrica ad opera della dott.ssa datata 30 gennaio 2023 è emerso che una condotta idonea e un processo diagnostico più puntuale e documentato avrebbero
Per_ escluso le sofferenze della sig.ra e i danni patiti. La dott.ssa ha quindi ritenuto che si debba Pt_1 riconoscere alla sig.ra ● la ripetizione di quanto inutilmente versato (pari ad € 5.418,70); ● il Pt_1
risarcimento delle spese oggi necessarie o quanto meno il maggior costo che dovrà affrontare
(complessivamente pari ad € 10.000,00); ● le spese per valutazione e assistenza odontoiatrico-legale
(pari ed € 305,00 + € 1.220,00 tot. € 1.525,00). Per un totale di € 16.943,70. In relazione alla perdita dentale e di supporto osseo, in considerazione della preesistenza di 8 denti e dell'impossibilità di Per_ emendare totalmente il danno subito, la dott.ssa ha riconosciuto la persistenza di postumi valutati in 5 punti percentuali (DB 5 %). In relazione ai tempi di intervento, agli interventi odontoiatrici subiti e subendi, ai dolori e ai disagi alla vita personale e al periodo di difficoltà estetico-funzionali-relazionali, ha riconosciuto un periodo di ITP al 75% pari a 10 gg, al 50% per 50 gg (interventi odontoiatrici subiti e subendi), uno al 25% per ulteriori giorni 40; pagina 2 di 18 - di non essere oggi nelle possibilità economiche di risolvere il danno cagionatole e di non aver effettuato cure o modifiche agli impianti;
- che in data 21 marzo 2024 ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e
696 bis c.p.c., conclusosi in data 25 novembre 2024 con il deposito della CTU da parte della dott.ssa dalla relazione di CTU ex art. 696 bis c.p.c. è emerso che l'intero operato erogato dai CP_3
sanitari operanti presso Dottor D configura un inadempimento, foriero di un danno;
quanto al danno patrimoniale, la CTU ha riconosciuto il diritto alla ripetizione di quanto inutilmente versato pari ad €
5.418,70, nonché il diritto al risarcimento del danno pari ai costi fin qui sostenuti e documentati per supportare la richiesta risarcitoria ( € 1.525,00) e agli ulteriori costi che la paziente dovrà affrontare per risanare la sua condizione dentale superiore (ammontanti forfettariamente in € 10.000,00); quanto al danno non patrimoniale, la CTU ha valutato un danno biologico permanente del 4% e, in relazione alle cure subite e da effettuare, i tempi di intervento, ai dolori e ai disagi alla vita personale e alle difficoltà estetico-funzionali-relazionali, ha ritenuto equo valutare un periodo di IT al 50% di giorni 30 + ITP al
25% di giorni 60;
- che la non ha partecipato né al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. né al procedimento di CP_1
mediazione;
- che sussiste il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito delle operazioni e cure odontoiatriche di trattamento eseguite presso la struttura Dottor D, per il lavoro eseguito dai medici che ivi vi operano;
- che i pregiudizi arrecati sono conseguenza immediata e diretta dell'inesatta esecuzione della prestazione pattuita dalle parti ossia della mancata corretta realizzazione di quanto preventivato.
2. La non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace dalla Giudice CP_1 all'udienza del 29 maggio 2025.
3. A seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come da ricorso.
4. La domanda di parte ricorrente è fondata, nei termini e per le ragioni che seguono.
La presente controversia concerne la richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, reclamati dalla sig.ra per effetto delle prestazioni di natura odontoiatrica effettuate Pt_1 presso il centro Dottor D, di proprietà della , a partire dall'agosto 2020 fino al novembre CP_1
2022.
5. Al fine di stabilire la sussistenza o meno della responsabilità risarcitoria in capo a parte resistente occorre riepilogare i trattamenti odontoiatrici a cui la ricorrente si è sottoposta.
pagina 3 di 18 Per_ Dagli atti di causa, e in particolare dalla relazione di parte redatta dalla dott.ssa e dalla CTU espletata in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., è emerso che la sig.ra si è sottoposta alla prima visita odontoiatrica presso la clinica Dottor D nel mese di Pt_1
agosto del 2020 per completare i lavori eseguiti in Romania.
La ricorrente dal 2018 si era sottoposta in Romania all'estrazione di alcuni elementi superiori in sede posteriore, oltre ad interventi di rigenerazione dell'osso propedeutico all'inserimento di cinque impianti endossei nell'arcata superiore (in particolare nei settori posteriori edentuli).
In seguito, non essendo potuta tornare in Romania per finalizzare gli impianti posteriori già posizionati,
a causa della pandemia da Covid 19, la sig.ra nell'agosto del 2020, si è recata presso il centro Pt_1
Dottor D per portare a termine la riabilitazione dell'arcata superiore, e cioè finalizzare protesicamente gli impianti superiori già inseriti nel 2018.
La sig.ra è stata visitata dal dr. il quale, dopo l'esecuzione di una Rx-grafia panoramica Pt_1 Per_2
(che mostrava i cinque impianti endossei superiori già inseriti nelle zone molari, oltre ai sette denti già protesizzati nella zona frontale superiore e l'intera arcata dentale mandibolare inferiore già protesizzata in modo fisso), ha proposto un progetto terapeutico consistente nella bonifica totale di tutti i sette denti superiori protesizzati mediante protesi fisse, nell'inserimento di nuovi impianti superiori nella sede frontale (da lui resa edentula), nella estrazione di un elemento dentale inferiore a suo dire irrecuperabile
(ancorché facente parte di un ponte preesistente), nell'inserimento di due impianti inferiori in emi- arcata sinistra e nella relativa protesizzazione.
I denti superiori sono stati estratti dal dr. in un'unica seduta ed è stata fornita alla paziente una Per_2
protesi fissa provvisoria che ricostruiva l'intera arcata superiore, momentaneamente cementata agli impianti posteriori preesistenti. Veniva anche estratto il dente premolare inferiore di sinistra e nel mese di settembre 2020 un diverso operatore (il dr. inseriva un impianto in sede inferiore di Per_3
sinistra, in attesa della guarigione del mascellare superiore.
A fronte del dolore lamentato dalla sig.ra derivante dalla protesi provvisoria superiore, gli Pt_1
operatori del centro Dottor D, per cercare di correggere il problema, hanno costruito un nuovo provvisorio superiore, questa volta separato in due parti, ma la situazione non è migliorata.
In seguito, la sig. è stata trattata anche da altri sanitari del centro Dottor D. Pt_1
Nel mese di ottobre 2020 il dr. ha inserito i tre nuovi impianti endossei nella zona frontale Per_4 dell'arcata superiore e, nel dicembre 2020, una seconda fixture implantare in emi-arcata inferiore sinistra (sede molare 36).
Nell'estate del 2021, l'operatore di turno ha posizionato la prima protesi fissa definitiva superiore cementata agli impianti, ma la sig.ra lamentava sempre fastidio e dolore in sede incisale. Pt_1
pagina 4 di 18 Verso il Natale del 2021, gli operatori del centro Dottor D hanno deciso di rifare tutto il lavoro superiore, sostituendo i monconi implantari cementabili con monconi avvitabili.
La nuova protesi superiore avvitata con lavori svolti tra maggio e novembre del 2022 non ha migliorato la situazione, continuando a sussistere le solite problematiche: il doloroso e fastidioso senso di compressione sulla mucosa della zona incisale frontale e le difficoltà di masticazione.
L'ultimo intervento risulta essere stato effettuato il 14 novembre 2022.
Attualmente, la sig.ra riferisce di essere ancora portatrice della protesi fissa superiore definitiva Pt_1
avvitata sugli impianti a seguito delle prestazioni eseguite presso il centro Dottor D, nonché di patire disagi, fastidi e dolori, soprattutto con riguardo a problemi di masticazione e senso di compressione mucosa da parte della travata protesica sulle sue gengive.
Tanto premesso, si evidenzia che la responsabilità della struttura sanitaria, nella specie la società
quale proprietaria del centro Dottor D presso cui sono state svolte le prestazioni CP_1 odontoiatriche in esame, rientra nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, nella specie la sig.ra determina la conclusione del contratto atipico Pt_1
di spedalità, da cui insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
La struttura sanitaria risponde nei confronti del paziente sia quando il danno cagionato discende da una responsabilità diretta a sé imputabile, sia quanto lo stesso discende da un errore medico imputabile invece ad uno dei medici o sanitari operanti presso la struttura medesima, del cui operato quest'ultima si sia avvalsa, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da questi effettuata e la sua organizzazione aziendale, trovando così applicazione l'art. 1228 c.c.
In particolare, la struttura sanitaria che nell'adempimento della propria obbligazione, come nella fattispecie qui in esame, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228, c.c., delle loro condotte dolose o colpose (cfr. art. 7, L. n. 24/2017).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 29001/2021), la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale.
pagina 5 di 18 Una volta stabilito che si tratta di responsabilità contrattuale, occorre individuare i criteri di riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti.
E' noto che, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali,
è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito, ovvero il contratto o negozio giuridico, il nesso di causalità tra la condotta del debitore-professionista e il danno lamentato, mentre spetta al debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, provando quindi che l'inesatto adempimento sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo (cfr. ex multis Cass. n. 10050/2022).
Con specifico riferimento alla responsabilità in materia sanitaria e agli oneri allegatori, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr., tra le tante, Cass. n. 18392/2017).
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. n. 27606/2019).
6. Ciò posto, venendo al caso di specie, dagli atti di causa emerge pacificamente la conclusione di un contratto tra la sig.ra e il , come risulta dal preventivo del 19 agosto 2020 e dalla Pt_1 Parte_2
fattura del 20 agosto 2020, peraltro recanti il medesimo importo.
Quanto alla dedotta responsabilità della , quale proprietaria del centro Dottor D, dalle CP_1
argomentazioni esposte e dalla documentazione prodotta risulta che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante, sia in ordine all'inadempimento di parte resistente, sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra lo stesso e i danni riportati dalla paziente.
Difatti, alla luce della CTU espletata in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo dal consulente nominato dal giudice ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., (i cui esiti sono pienamente da condividere, in quanto svolta con metodo e rigore scientifici e supportata da adeguata e logica motivazione), è pacificamente emersa la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento della struttura sanitaria e il danno patito dalla paziente.
pagina 6 di 18 Al riguardo, giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella materia della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecnico-specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (cfr. Cass. n. 3717/2019).
Non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dalla CTU di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., atteso il livello di tecnicismo della questione oggetto della presente controversia e il rigore scientifico dell'elaborato peritale.
Ed invero, il procedimento per accertamento tecnico preventivo incardinato dalla ricorrente al fine di determinare le cause, la valutazione e la quantificazione dei danni subiti a seguito degli interventi odontoiatrici eseguiti presso il centro Dottor D, si è concluso con il deposito di elaborato peritale che ha accertato l'inidonea esecuzione delle operazioni erogate alla sig.ra dai sanitari operanti presso la Pt_1
struttura.
Giova evidenziare che nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il seguente quesito, come da ricorso introduttivo:
“Voglia il CTU procedere all'accertamento tecnico preventivo sulla persona di , anche Parte_1
auspicabilmente conciliativo, volto alla descrizione dell'anamnesi patologica odierna e delle sintomatologie riscontrate, con particolare riguardo allo stato psico-fisico della stessa, nonché all'individuazione dell'origine e della causa dei gravi pregiudizi lamentati dalla stessa, quantificando i danni riportati dalla sig.ra a seguito e in dipendenza del descritto lavoro svolto dalla Parte_1 clinica odontoiatrica, la propria incapacità e l'inabilità – sia totale che parziale – previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di ; CP_1
il tutto:
“Esaminati gli atti e la documentazione medica prodotta, visitato il soggetto periziando, esperiti ogni altro accertamento del caso (ivi compresa l'acquisizione di supporti strumentali relativi ai referti prodotti), richiamato il disposto dell'art 696bis cpc laddove prevede che il ctu, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta ove possibile la conciliazione delle parti”.
Il consulente ha eseguito le operazioni peritali assumendo dalla perizianda sig.ra l'anamnesi Pt_1 patologica remota e l'anamnesi odontoiatrica recente. Ha poi esaminato la documentazione sanitaria di pertinenza odontoiatrica in atti, rappresentata da:
- Preventivo del 19 agosto 2020;
- Fattura del 20 agosto 2020;
pagina 7 di 18 - Tabella di ammortamento del finanziamento erogato da Compass;
Per_
- Relazione di valutazione odontoiatrica del 30 gennaio 2022 della dott.ssa
- Documentazione rx-grafica.
Infine, ha svolto sulla sig.ra un esame obiettivo clinico-odontoiatrico. Pt_1
Nell'elaborato peritale il CTU ha spiegato che alla prima visita erogata la paziente aveva chiesto unicamente di procedere con la riabilitazione protesica dei cinque impianti endossei già posizionati (nel
2018 in Romania) che erano nei settori posteriori dell'arcata superiore, ma che non erano stati ancora finalizzati protesicamente (e per questo producevano fastidio).
La condizione dentale iniziale della paziente prima di affidarsi al centro Dottor D è risultata la seguente:
- in arcata superiore: preesistenza di n.5 impianti endossei in sede molare destra (17 e 16) e sinistra (24-26-27) – in buono stato di integrazione ma NON ancora finalizzati protesicamente e con monconi implantari esposti e privi di protesi;
frontalmente permanevano le vecchie protesi fisse sui denti naturali residui superiori (ponte 15-14-13-X-11 e ponte 21-22-23);
- in arcata inferiore: preesistenza dell'intera protesizzazione fissa su elementi naturali dell'arcata mandibolare rappresentata da tre dispositivi adiacenti: ponte 48-47-46-45 + ponte 43-42-x-x-
32-33-34 + ponte 35-X-37.
Tutti i denti superiori protesizzati erano già stati devitalizzati in precedenza, necessitavano di rimaneggiamento (ritrattamenti endodontici e ricostruzioni e/o build-up) e presentavano un supporto osseo parzialmente ridotto, anche se l'obiettività rx-grafica non deponeva per una o più indicazione estrattiva. Anche in arcata inferiore, l'elemento premolare 35, pur essendo già stato devitalizzato e ricostruito mediante un perno metallico endo-canalare, non presentava segni di indicazione alla sua avulsione.
Invece, a fronte della semplice richiesta iniziale della sig. di finalizzare protesicamente solo i Pt_1
cinque impianti superiori, il progetto terapeutico proposto dai sanitari della clinica Dottor D è stato diverso, esteso e più corposo.
Infatti, alla sig. è stata proposta una assai diversa tipologia di intervento riabilitativo, che Pt_1 prevedeva sì l'utilizzo e la protesizzazione dei cinque impianti preesistenti, ma che passava anche attraverso la non richiesta bonifica e l'estrazione di tutti i denti superiori residui in arcata (sette elementi dentari, già portatori di protesi fissa: ponte 15-14-13-x-11 + ponte 21-22-23 che secondo il progetto dovevano venire interamente rimossi), l'inserimento di tre nuovi impianti endossei nella zona frontale superiore, la costruzione di un unico dispositivo protesico superiore del tipo Toronto poggiante sugli impianti (otto in totale).
pagina 8 di 18 Il progetto terapeutico proposto dal centro Dottor D prevedeva anche: la rimozione del ponte del terzo quadrante 34-35-x-37, l'estrazione del premolare 35 (già pilastro di protesi fissa), l'implantologia della sede edentula 35 e 36 con relative corone protesiche su impianti e la conservazione della corona protesica singola (sezionata dal preesistente ponte) sul molare 37.
Nel corso delle terapie erogate dal 2020 al 2022 presso il centro Dottor D si sono avvicendati sulla paziente numerosi diversi operatori:
- dott. prima visita, estrazioni superiori;
Persona_5
- dott. estrazione 35 + impianto 36 + controlli clinici;
Persona_6
- dott. : inserimento impianti sup. sede 14-12-21 e Imp. inf. sede 35; Per_4
- dott. scopertura imp. 35-36 + controlli + impronte e prove protesiche Persona_7
superiori;
- dott. controlli clinici e rx-grafici di idoneità a procedere;
Persona_8
- dott. : prova fusione protesi + prove e consegna protesi + controllo occlusione;
Per_9
- dott. non chiaro l'operato svolto;
CP_4
- dott. impronta di precisione inferiore (35-36); Per_10
- dott. visite di controllo con rilievo di modifiche protesiche per incongruità. Persona_11
Il preventivo iniziale del 19 agosto 2020 stilato in occasione della prima visita elenca le prestazioni erogate alla paziente, coi relativi singoli costi previsti e sostenuti dalla stessa:
“ablazione tartaro (€ 52) + estrazione con sutura 15-14-13-11-21-22-23 (€ 115 x 7 = € 805) + Promo
Impianto 14 – 12 – 22 - (€ 600 x 3 = €1.800) + n.3 moncone di connessione su impianto 22-14-12 (€
198 x 3 = € 596,70) + n.14 elemento armato da 17 a 27 (€ 150 x 14 = € 2.100) + estrazione con sutura
35 (€ 115) + Promo Impianto 35-36 (€ 600 x 2 = € 1.200) + Promo moncone e capsula su Imp, 35-36
(€ 600 x 2= €1.200) + prima visita + ortopantomografia”;
Ad eccezione della seduta dedicata all'igiene orale (ablazione tartaro = € 52,00) ed agli impianti endossei posizionati inferiormente in sede 35 e 36 con relative corone protesiche (€ 2.400), le rimanenti prestazioni erogate alla sig.ra (ammontanti ad € 5.418,70) risultano non indicate ed Pt_1
effettuate inidoneamente.
La odierna riabilitazione implanto-protesica presente nelle due arcate, che rappresenta l'esito delle prestazioni svolte presso il centro Dottor D, risulta incongrua, inadeguata e precaria.
La valutazione della documentazione ha consentito al consulente di valutare non indicata né la estrazione dei sette denti residui dall'arcata superiore (che potevano tutti venire ritrattati e mantenuti in arcata, con eventuale solo nuova protesizzazione), né la rimozione del ponte del terzo quadrante (34-
35-x-37) e né l'estrazione del premolare 35.
pagina 9 di 18 La CTU ha quindi rilevato che:
- alla paziente sono stati ingiustamente estratti sette denti superiori e un dente inferiore, senza alcuna indicazione, con conseguente grave indebolimento dell'organo della masticazione;
- la riabilitazione implanto-protesica erogata all'arcata superiore non è gradita, né adeguata e né funzionale, anche a causa delle tensioni/compressioni da parte della travata sulle mucose frontali e per il fondato sospetto di peri-implantite a livello dell'impianto 22;
- la riabilitazione implanto-protesica inferiore non è del tutto congrua, specie per quanto riguarda alcune criticità della parte protesica;
- dal diario clinico sono state estrapolate alcune critiche all'operato svolto sulla paziente anche da parte degli stessi Curanti intervenuti nelle varie sedute;
Il perito ha quindi accertato che l'intero operato erogato dai sanitari operanti presso il centro Dottor D risulta ad oggi fallimentare e configura un inadempimento, foriero di un danno.
L'ingiusta perdita di ben otto elementi dentali non risulta essere stata emendata in maniera efficace: posto che il mantenimento dei denti residui avrebbe escluso la necessità di inserire impianti endossei, la travata protesica su impianti dell'arcata superiore è incongrua e produttiva ancora oggi di disagi e discomfort masticatorio, oltre che di dolori ed algie, dovuti a franco disallineamento tra gli impianti e la travata protesica (problema più volte descritte anche nel diario clinico, ma mai risolto) ed a dolorosa e patologica compressione sulle mucose in zona frontale. Inoltre, anche le corone protesiche inferiori posizionate sugli impianti 35 e 36 sono discromiche e grossolanamente modellate.
La paziente pertanto dovrà oggi procedere a nuove terapie riabilitative (e a sostenere nuovi costi), mirate alla rimozione della travata protesica superiore, alla rivalutazione degli impianti inseriti ed alla altamente probabile avulsione chirurgica di almeno un impianto endosseo superiore (sede 22), con successive significative modificazioni protesiche.
La CTU ha, infine, evidenziato ulteriori criticità circa la gestione documentale del centro Dottor D: gli impianti endossei posizionati (vedi etichette implantari fornite) sono di marca e di tipologie diverse e non sempre bene identificate:
- K3608 – 3,6mm x 0,8mm per quanto riguarda l'Imp. 22 – posto dal dr. CP_5
Per_3
- BioteM – 3,5mm x 10mm per quanto riguarda l'Imp. 12 – posto dal dr. ; Per_4
- BioteM – 3,5mm x 11,5mm per quanto riguarda l'Imp. 14 – posto dal dr. ; Per_4
- Biotech Dental K4208 – 4,2mm x 0,8mm per quanto riguarda l'Imp. 35 – posto dal dr. ; Per_4
- Biotech Dental K4210 – 4,2mm x 10mm per quanto riguarda l'Imp. 36 – posto dal dr.
Per_3
pagina 10 di 18 Sono state quindi confermate le perplessità già espresse dalla ctp nella sua relazione di parte, relativamente allo scarso dettaglio dei riferimenti implantari esistenti in cartella clinica, con anonime annotazioni scritte a mano dalla scarsa valenza, spesso non conformi alle norme di legge di riferimento e a volte con numeri di lotto discrepanti rispetto alle etichette.
Risultando, quindi, dimostrata la complessiva imperizia nell'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche a cui la paziente è stata sottoposta presso il centro Dottor D, idonea a determinare un aggravamento delle sue condizioni di salute secondo il principio di causalità adeguata, sarebbe stato onere di parte resistente fornire la prova contraria, e cioè che le cure effettuate, per quanto inutilmente svolte, e comunque denotanti una complessiva negligenza degli operatori intervenuti sotto il profilo dell'ars medica, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse che il personale sanitario ha potuto sin dall'inizio constatare e apprezzare, tenuto conto anche del principio di vicinanza della prova.
In difetto di detta prova, dunque, considerata la documentazione in atti e le risultanze dell'espletato procedimento di accertamento tecnico preventivo, deve essere affermata la responsabilità di parte resistente in ordine a tutti i danni patiti dalla ricorrente in conseguenza dell'accertato inadempimento contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c., per aver sottoposto la sig.ra ad interventi che ne hanno Pt_1
modificato in pejus la situazione precedente.
7. Accertata la responsabilità della , occorre procedere alla liquidazione dei danni. CP_1
7.1 Quanto al danno patrimoniale, la CTU ha riconosciuto in favore della sig.ra Pt_1
- la ripetizione di quanto inutilmente versato al centro Dottor D, pari a euro 5.418,70;
- i costi fin qui sostenuti e documentati per supportare la richiesta risarcitoria, pari a euro
1.525,00;
- gli ulteriori costi che la paziente dovrà affrontare per risanare la sua condizione dentale superiore, quantificati forfettariamente in euro 10.000,00.
Per quanto riguarda la richiesta di restituzione di quanto inutilmente versato per l'errato trattamento sanitario, essa deve ritenersi fondata nei limiti indicati nella CTU e, quindi, al netto dei compensi pagati per quelle prestazioni che non sono state considerate inidoneamente effettuate.
Preme evidenziare che a tale restituzione non osta la circostanza che parte ricorrente non abbia invocato in questa sede la risoluzione del contratto, la cui domanda deve ritenersi implicita in quella restitutoria.
Ed invero, il costo di una prestazione medica rivelatasi inutile o dannosa costituisce di certo una perdita patrimoniale per il paziente che lo ha pagato, quindi un danno risarcibile. pagina 11 di 18 Come di recente chiarito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 36497/2023, in una controversia analoga alla presente in tema di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell'errato trattamento odontoiatrico, la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.
L'inadempimento, come fatto illecito, può provocare concrete perdite di utilità da riattribuire al contraente fedele tendenzialmente nella loro integralità.
Pertanto, nell'ambito della responsabilità contrattuale derivante da erronea esecuzione di prestazione professionale, pur in assenza di una domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. da parte del creditore adempiente, il quale si limiti invece a chiedere il risarcimento del danno, il corrispettivo versato può essergli restituito quale perdita patrimoniale derivante dall'inadempimento della prestazione professionale da parte del debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 1223 c.c. , dal momento che il danno emergente è rappresentato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, o il fatto illecito non fosse stato realizzato.
Ebbene, qualora il contraente non inadempiente, senza chiedere la risoluzione del contratto, quindi ferma l'efficacia dello stesso, agisca per ottenere il risarcimento del danno, l'oggetto del credito risarcitorio deve intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo, nel senso che il contraente fedele deve essere messo non nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non avesse concluso il contratto (interesse contrattuale negativo), bensì nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli (interesse contrattuale positivo).
Ferma la distinzione tra azione restitutoria e azione risarcitoria (anche sul piano processuale, nel senso che devono essere oggetto di domande separate), in considerazione del fatto che giocano su terreni non coincidenti (la caducazione del titolo, in un caso, la permanenza del vincolo, nell'altro) e che la restituzione è l'effetto del venir meno del titolo contrattuale e quindi della causa che aveva giustificato lo spostamento patrimoniale (peraltro, la restituzione coinvolge anche la parte fedele, tenuta, a sua volta, a restituire quanto eventualmente ricevuto, benché nessuna inadempienza possa esserle ascritta), non è escluso che la parte che domandi il risarcimento del danno, senza chiedere la risoluzione del contratto, possa in concreto ottenere risultati contenutisticamente analoghi a quelli che otterrebbe con la domanda restitutoria.
pagina 12 di 18 In definitiva, il corrispettivo pagato inutilmente alla struttura sanitaria per prestazioni inidoneamente eseguite e foriere di danni costituisce un parametro di valutazione di cui il giudice deve tener conto al fine di liquidare il danno nella sua integralità.
Nel caso di specie, come sopra esposto, è stato accertato l'inadempimento del centro Dottor D, il danno cagionato alla sig.ra nonché il nesso di causalità tra il primo e il secondo. Pt_1
La domanda di ripetizione, seppur ricondotta da parte ricorrente nell'ambito della complessiva domanda risarcitoria e in mancanza di un'espressa domanda di risoluzione contrattuale, deve ritenersi fondata nella misura di euro 5.418,70 che, per quanto accertato in sede di CTU, costituisce l'importo versato per la parte di prestazioni inidoneamente eseguite.
Del resto, se si ritenesse irripetibile quanto versato per una prestazione foriera di danni, il paziente verrebbe costretto a pagare una prestazione non solo inutile, ma addirittura dannosa. Al riguardo, si osserva come il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente (come nel caso di specie) non può che essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe in realtà dovuto alcun compenso.
Si precisa che non è configurabile un ingiusto arricchimento in favore di parte ricorrente per effetto del riconoscimento sia del diritto alla restituzione del corrispettivo, che del diritto al risarcimento dei costi di futuri interventi, tenuto conto che in quest'ultimo sono ricompresi gli esborsi per gli interventi necessari ad emendare, parzialmente, il danno biologico causato dall'inadempimento di parte resistente.
Risultano, altresì, dovuti, come riconosciuto in sede di CTU, i costi ad oggi sostenuti dalla ricorrente per supportare la richiesta risarcitoria, pari a euro 1.525,00.
7.2. Con riferimento agli ulteriori costi che la sig.ra dovrà sostenere per risanare l'attuale Pt_1
condizione dentale superiore, occorre premettere che, in applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., il giudice può liquidare, anche in via equitativa, a titolo di danno emergente, le spese future che siano ragionevolmente certe nell'an ma incerte nel quantum (cfr. in tal senso Tribunale Rieti, Sent.,
19/10/2023, n. 525 e Tribunale Roma, Sez. XIII, Sent., 30/01/2023, n. 1424); tuttavia, le spese future possono essere risarcite a condizione che siano specifiche e verosimili e siano direttamente ricollegabili all'inadempimento, ovverosia siano funzionali a risolvere la situazione peggiorativa, determinata dalla condotta tenuta dai sanitari operanti presso il centro dentistico.
Orbene, nel caso in esame, le spese future, quantificate forfettariamente nella CTU in complessivi euro
10.000,00, risultano verosimili e sono volte ad eliminare proprio gli esiti peggiorativi causati dall'inadempimento di parte resistente e cioè a consentire il risanamento della condizione dentale superiore.
pagina 13 di 18 7.3. Quanto al danno non patrimoniale, sulla base delle evidenze (mancata indicazione alla avulsione e perdita di otto elementi dentari, solo parzialmente emendata dalla criticata riabilitazione implanto- proteica), la CTU ha valutato un danno biologico permanente del 4 (quattro) %.
In relazione alle cure subite e da effettuare, i tempi di intervento, ai dolor e ai disagi alla vita personale e alle difficoltà estetico-funzionali-relazionali, ha ritenuto equo valutare un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e al 25% di giorni 60.
Al riguardo, si deve prendere atto delle conclusioni della CTU, sulla scorta di valutazioni e ponderazioni non solo condivisibili, ma anche rimaste prive di alcuna confutazione.
Rientrando il pregiudizio accertato tra le lesioni micropermanenti di lieve entità, il criterio di liquidazione da utilizzare è quello della tabella di cui all'art. 139, D. Lgs. n. 209/2005, in forza del richiamo operato dall'art. 7, comma 4, L. n. 24/2017 (Punto Base: euro 947,30 Indennità Giornaliera: euro 55,24).
Viene fatta applicazione del principio per cui nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, in quanto solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (cfr. Cass. n. 3121/20217).
Ne consegue che il danno non patrimoniale patito da parte ricorrente deve essere liquidato come segue:
- euro 3.595,95 per il danno biologico permanente, calcolato nella misura del 4% come indicato dalla
CTU, per un soggetto avente 64 anni d'età al momento della cessazione dell'inabilità temporanea (v. anche Cass.. L - , Ordinanza n. 13701 del 16/05/24 secondo cui “La liquidazione equitativa del danno alla salute in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano impone al giudice di merito di seguire esattamente i criteri ivi dettati, anche con riferimento al parametro dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro e, quindi, del verificarsi del danno, sicché eventuali scostamenti ritenuti necessari per tener conto di aspetti particolari (come l'età della persona danneggiata al momento della stabilizzazione degli esiti) devono essere adeguatamente motivati sotto il profilo della maggiore rispondenza ai principi generali in tema di risarcimento ed altresì al criterio dell'equità”: nel caso di specie, sussistono i presupposti per differire l'età della vittima di riferimento al termine dell'inabilità temporanea, visto il prolungarsi degli inutili e dannosi trattamenti per circa 3 anni, con successiva stabilizzazione del danno biologico in esame).
pagina 14 di 18 ;
- euro 1.657,20 per il danno da inabilità temporanea parziale così calcolato: inabilità temporanea parziale al 50% pari a euro 828,60 e invalidità temporanea parziale al 25% pari a euro 828,60.
Non può applicarsi alcuna maggiorazione in forza di personalizzazione del danno, in quanto parte ricorrente non ha allegato alcuna circostanza volta a dimostrare specifiche condizioni eccezionali e ulteriori rispetto a quelli ordinariamente conseguenti alla menomazione e quindi eventualmente non già comprese nella liquidazione del danno biologica.
Analogamente, non viene riconosciuta e liquidata alcuna somma a titolo di danno morale. Benché, infatti, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico.
7.4. In definitiva, accertata la responsabilità contrattuale della , quale titolare del centro CP_1
Dottor D, la stessa è tenuta al pagamento in favore di parte ricorrente dei seguenti importi:
- euro 5.418,70 a titolo di danno patrimoniale per corrispettivo inutilmente versato;
- euro 1.525,00 a titolo di danno patrimoniale per i costi ad oggi sostenuti per supportare la richiesta risarcitoria;
- euro 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale per spese future in relazione agli ulteriori costi che la paziente dovrà affrontare per risanare la sua condizione dentale superiore;
- euro 3.595,95 a titolo di danno non patrimoniale per il danno biologico permanente;
- euro 1.657,20 a titolo di danno non patrimoniale per il danno da invalidità temporanea parziale. per un totale complessivo pari a euro 22.196,85.
8. Le somme riconosciute in favore di parte ricorrente, con esclusione delle spese future, e quindi su euro 12.196,85, come sopra calcolate, liquidate all'attualità, devono essere maggiorate di interessi di legge da una data intermedia tra la presente liquidazione e la data dell'evento, rinvenibile nel
15.2.2023, sino alla data della presente decisione;
gli importi così calcolati (divenuti debito di valuta per effetto della presente liquidazione) devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito.
Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla
pagina 15 di 18 somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3,
Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv.
651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che
"L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.
(Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi
"compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)."].
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per la quantificazione delle spese occorre fare riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, applicando la tabella prevista per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, individuato in base al valore della domanda (nei limiti del suo accoglimento) e dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ex art. 130, D.P.R. n.
115/2002 [Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a
pagina 16 di 18 quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del
03701/2020); v. da ultimo anche C.Cost. 64/24]. Valore medio per le prime 2 fasi di studio e introduttiva, valore minimo per le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione della natura documentale della causa e della ridotta attività difensiva espletata.
Le spese di ATP devono essere poste a carico di parte resistente, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la responsabilità della società in persona del l.r.p.t., per i danni Controparte_1
derivati alla sig.ra per le ragioni ed i titoli indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna Pt_1
in persona del l.r.p.t., a versare in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1
- euro 5.418,70 a titolo di danno patrimoniale per corrispettivo inutilmente versato;
- euro 1.525,00 a tutolo di danno patrimoniale per i costi ad oggi sostenuti per supportare la richiesta risarcitoria;
- euro 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale per spese future in relazione agli ulteriori costi che la paziente dovrà affrontare per risanare la sua condizione dentale superiore;
- euro 3.595,95 a titolo di danno non patrimoniale per il danno biologico permanente;
- euro 1.657,20 a titolo di danno non patrimoniale per il danno da invalidità temporanea parziale;
Le somme riconosciute in favore di parte ricorrente, con esclusione delle spese future, e quindi su euro
12.196,85, come sopra calcolate, devono essere maggiorate di interessi di legge dal 15.2.2023 alla data della presente decisione;
gli importi così calcolati devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
pagina 17 di 18 Pone le spese di ATP a carico di parte resistente con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte. condanna parte in persona del l.r.p.t., altresì al pagamento delle spese di lite del presente CP_1
giudizio che si liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti e nelle misure di legge a favore dell'Erario.
Bologna, lì 1.8.25
Il Giudice
Anna Lisa Marconi
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