Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00572/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2025, proposto dalla signora FR AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Internicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
Ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l'esecuzione
- del giudicato formatosi sulla sentenza numero 327/2024, emessa in data 15 ottobre 2024, dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa EL IN e nessuno comparso per la ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 1° maggio 2025 e depositato in pari data, la signora FR ON ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine - Sezione lavoro – n. 327/2024 in data 15 ottobre 2024, passata in giudicato, nella parte in cui è stato dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
2. Il Ministero intimato, seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Celebrata l’udienza camerale del 3 dicembre 2025, la causa è stata introitata per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a..
5. Il ricorso è fondato, analogamente al precedente definito da questo T.A.R. con sentenza n. 117 del 2024, da cui vengono mutuate le motivazioni, come già nei conformi ulteriori precedenti nn. da 412 a 420, da 401 a 409, 269, 268 e 240 del 2024 e nn. 495, 494, 487, 480, 478, 476, 475, 474, 469, 468, 466, 464, 461, da 336 a 349, da 323 a 326, da 315 a 321, 300, 289, da 33 a 39, da 29 a 31, da 22 a 26, 15, 14 e 12 del 2025.
Ai fini che qui interessano, consta che la sentenza di cui viene chiesta l’esecuzione è stata pronunciata ben oltre un anno fa; mentre la notifica del titolo all’Amministrazione è del 16 ottobre 2024: si tratta di un lasso temporale più che sufficiente per dare spontanea esecuzione al titolo giudiziale, così che l’inerzia del Ministero non appare giustificabile.
6. Sulla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale rilasciata in data 11 aprile 2025, prodotta in giudizio dalla ricorrente (all. 011 - fascicolo doc. ricorrente).
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale (all. da 006 a 008 - fascicolo doc. citato) e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
7. Il ricorso è – come detto - fondato, non essendo stato integralmente eseguito il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto in relazione alla parte di sentenza rimasta ineseguita, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
8. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare gli atti necessari al suo compiuto assolvimento, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso (T.A.R. Lombardia, n. 211/2024).
9. Non può essere accolta la richiesta della ricorrente di condanna dell’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), del cod.proc.amm., attesa la suindicata, stringente e celere, procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (T.A.R. F.V.G., n. 45/2024 e 440/2019).
10. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Nulla sarà, invece, tenuta a rimborsare a titolo di contributo unificato, atteso che la ricorrente ha dichiarato di esserne esente.
Le spese di lite devono distrarsi a favore a favore del difensore della medesima, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del cod.proc.civ. e dell’art. 39 del cod.proc.amm..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione, che provvederà all’esecuzione nei sensi e termini specificati nella motivazione stessa.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore, avvocato Antonino Internicola, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
EL IN, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IN | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO