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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 30175/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Morizio Alberto che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Maria Albanese che lo rappresenta e difende in Controparte_1 virtù di procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al figlio nato in [...] in data [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente depositato il 23/12/2024, e Parte_1 [...]
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data CP_1
17.7.2017, instando per la revoca del contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio
, attesa la maggiore età ed il raggiungimento dell'indipendenza economica. Per_1
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in parziale modifica del decreto emesso da questo
Tribunale in data 17.7.2017:
REVOCA, a far data dalla domanda giudiziale, l'obbligo a carico di di Controparte_1 contribuire al mantenimento del figlio;
Per_1
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 21.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 30175/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Morizio Alberto che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Maria Albanese che lo rappresenta e difende in Controparte_1 virtù di procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al figlio nato in [...] in data [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente depositato il 23/12/2024, e Parte_1 [...]
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data CP_1
17.7.2017, instando per la revoca del contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio
, attesa la maggiore età ed il raggiungimento dell'indipendenza economica. Per_1
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in parziale modifica del decreto emesso da questo
Tribunale in data 17.7.2017:
REVOCA, a far data dalla domanda giudiziale, l'obbligo a carico di di Controparte_1 contribuire al mantenimento del figlio;
Per_1
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 21.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.