Sentenza 27 novembre 2015
Massime • 1
In sede di esecuzione, riconosciuta, la continuazione tra più reati oggetto, alcuni, di condanna all'esito di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata, - qualora il reato più grave sia stato giudicato con il rito speciale - sulla pena finale determinata dopo l'aumento disposto per i reati satellite, anche se definiti con il rito ordinario; qualora invece il giudice procedente individui, quale reato più grave, quello giudicato con rito ordinario, la riduzione di pena dovrà essere disposta per i soli reati satellite giudicati con rito abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2015, n. 20113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20113 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2015 |
Testo completo
2 0 1 1 3/ 1 6 Ас REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. STEFANO PALLA N. 1689/2015 Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO - N. 14658/2015 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO OB N. IL 22/08/1981 avverso l'ordinanza n. 126/2014 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del 15/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. . Udit i difensor Avv.; : i RITENUTO IN FATTO 1.Con provvedimento in data 15.1.2015 il G.i.p. del Tribunale di Rimini, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 14.7.2014, in accoglimento dell'istanza di RE RO applicava la disciplina del reato continuato alle sentenze: 1) della Corte d'appello di Bologna in data 10.10.2010 irr. il 18.4.2012 e 2) del Gip del Tribunale di Pesaro del 14.10.2009 irr. il 23.6.2010, pronunciate nei confronti del predetto, rideterminando in relazione a dette pronunce la pena complessiva di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro 3.400.00 di multa, confermando le pene accessorie già applicate al RE con la sentenza di cui al punto 1. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b), c) ed e) c.p.p., evidenziando che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena ha violato i principi della sentenza di annullamento ai quali doveva attenersi, nonché ha violato il disposto dell'art. 442 c.p.p., non avendo operato la riduzione di un terzo per il rito quanto ai reati satellite;
in particolare, contrariamente a quanto evidenziato nella sentenza di annullamento, l'ordinanza impugnata non dà conto in base ai quali criteri è stata determinata la pena, anche con riguardo agli aumenti (peraltro non ridotti di un terzo per il rito), ponendosi invece a carico del ricorrente aumenti privi di giustificazione, tra cui quello relativo al capo a) della sentenza di cui al punto 1) e, comunque, pur sommando gli stessi non si addiviene alla pena affettivamente comminata.
3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giulio Romano, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1.Ed invero, la sentenza di annullamento di questa Corte aveva, tra l'altro, alla stregua di un indirizzo di legittimità, evidenziato come nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dar conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. I, 10/06/2013, n. 32870). Nel caso in esame, invece, alcuna motivazione sui vari aumenti di pena applicati è dato evincere dalla sentenza impugnata, provvedendo il giudice dell'esecuzione ad indicare solo il dato numerico per ciascuno degli aumenti, richiamando in linea generale i parametri di cui all'art. 133 c.p., richiamo questo non idoneo a dar conto di quanto indicato nella sentenza di annullamento. 1 2. Illogico di presenta, poi, l'aumento di pena di anni uno di reclusione ed euro 800 di multa per il reato sub A) della sentenza di cui al punto 1), reato, invece, considerato più grave, partendo dal quale sono stati considerati gli aumenti.
3.Per quanto concerne invece la sentenza di cui al punto 2) non si comprende quale sia stato l'aumento per il capo A) del quale non vi è menzione.
4.Va poi rilevato che nell'ordinanza impugnata viene fatta menzione della riduzione per il rito ex art. 442 c.p.p. esclusivamente con riguardo al reato di cui al capo A) del punto 1, mentre alcune menzione della riduzione di pena risulta effettuata per gli altri reati. Sul punto giova richiamare un indirizzo di questa Corte, secondo cui nell'ipotesi in cui venga riconosciuta, in fase di cognizione, la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna all'esito di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata, - qualora il reato più grave sia stato giudicato con il rito speciale - sulla pena finale determinata dopo l'aumento disposto per i reati satellite, anche se definiti con il rito ordinario;
qualora, invece, giudice procedente individui, quale reato più grave, quello giudicato con rito ordinario, la riduzione di pena dovrà essere disposta per i soli reati satellite giudicati con rito abbreviato (Sez. III, 19/05/2015, n. 37848).
5.L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al G.i.p. di Rimini.
p.q.m.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al G.i.p. di Rimini Così deciso in Roma il 27.11.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa Pezzullo Stefano Palla Sifan Така DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 13 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIEMPIO Canhela Lanzuise un 2