Sentenza 10 marzo 2015
Massime • 1
In tema di "ne bis in idem", nel caso in cui la sentenza già irrevocabile riguardi un reato permanente contestato con l'indicazione soltanto della data iniziale del fatto o di quella di accertamento, spetta al giudice dinanzi al quale sia stata sollevata l'eccezione di giudicato verificare, attraverso l'interpretazione della sentenza, quando si sia interrotta la permanenza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente la sentenza impugnata, con riferimento a condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso accertata in un precedente processo, avesse individuato il termine finale della stessa in data anteriore a quella della relativa sentenza di primo grado ed avesse poi escluso la violazione del divieto di "bis in idem" in relazione ad analoga condotta sottoposta al suo giudizio, contestata come consumata in epoca sì successiva a quella esaminata nel primo processo, ma comunque antecedente alla data della pronuncia che in questo aveva emesso il giudice di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2015, n. 14994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14994 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/03/2015
Dott. DI TOMASSI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 250
Dott. BONITO AN - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 39503/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS GI N. IL 20/02/1969;
SS SI N. IL 18/12/1974;
SC ZO N. IL 19/03/1978;
avverso la sentenza n. 28/2013 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 01/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Baldascino Alfonso.
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'ambito del più complesso procedimento penale, cd. Spartacus 3^, che ha coinvolto 58 imputati a carico dei quali è stato contestato il reato di partecipazione camorristica e numerosi altri reati a questo connessi, veniva separata la posizione processuale di cinque imputati, tra i quali quella degli attuali ricorrenti, IS GI, SS IM e ON ZO, giacché a loro carico contestato il reato di omicidio ai danni di AN CO. Detti imputati venivano pertanto giudicati dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere per il reato associativo, per l'omicidio di AN CO, per l'ulteriore contestazione, nel frattempo maturata, di tentato omicidio di DE LP AF e per i reati collegati a quelli omicidiari in tema di armi e ricettazione. Con sentenza del 30 ottobre 2012 la Corte di primo grado assolveva gli imputati, con ampia formula, da ogni reato diverso da quello associativo, per il quale viceversa riconosceva la colpevolezza condannando: IS GI alla pena di anni tre di reclusione in continuazione con la condanna, per reato ritenuto più grave, giudicato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 6.10.2006, SS ZO alla pena di anni sei di reclusione e ON ZO alla pena di anni uno di reclusione in continuazione con altra condanna, per reato più grave, di cui alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17.12.2004. I giudici di primo grado fondavano il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni di dodici collaboratori di giustizia, valutati attendibili intrinsecamente quanto all'accusa relativa all'appartenenza degli imputati all'associazione camorristica dei casalesi, tenuto conto della sostanziale concordanza di tale riferimento. Per IS GI la corte di primo grado richiamava le dichiarazioni dei seguenti collaboranti: LO AF, AL ON, NT AN, GA ER, AN CO e quelle, definite meno puntuali, di Di RA IC e Di RA OL. Per ON ZO la sentenza di prime cure valorizzava le dichiarazioni di: TT ES, NN IM, IA GI, AL ON, AN CO, LO AF, NT AN, GA ER, IN ON e quelle di Di RA IC, anche queste ultime definite meno puntuali. Per SS IM la motivazione di primo grado richiamava le dichiarazioni collaborative di: IA GI, IN ON, LO AF, NT AN, LO CH e quelle, ancora una volta definite meno puntuali, di AL ON, GA ER, TT ES, Di RA IC. Dette dichiarazioni collaborative sono poi state giudicate riscontrate, in termini individualizzanti esterni, dall'inserimento degli imputati nelle cd. "liste di copertone" e cioè in elenchi tratti da supporti informatici sequestrati presso l'abitazione di ON ZO, classe 1974, persona diversa dall'imputato omonimo, soprannominato appunto "copertone", elenchi nei quali sono riportati i nomi degli affiliati al clan, la loro suddivisione in sottogruppi con l'indicazione dei soggetti referenti e le somme versate mensilmente a ciascuno di loro.
In riferimento ai ricorrenti, in tale documento IS GI, soprannominato "caricaleggio" risulta inserito nel primo gruppo col nominativo di "caricai peppe", con l'indicazione del suo stato di detenuto e con l'importo di Euro 2000,00 versatogli, secondo i contenuti di tale elenco, come stipendio mensile;
SS IM, soprannominato "paperino", risulta inserito nel secondo gruppo con il nominativo di "IM", con l'indicazione del suo stato "libero" e la precisazione dello stipendio mensile pari ad Euro 2000,00;
ON ZO, cl. 1978, soprannominato "petillo", risulta inserito nel primo gruppo con il nominativo di ZO "petill", con l'indicazione del suo stato di detenuto e di quella relativa allo stipendio mensile di Euro 2000.
2. Avverso la sentenza di prime cure proponevano appello il P.M., il P.G. e tutti gli imputati e la corte adita, con la sentenza deliberata il 1 aprile 2014, dichiarava inammissibile l'impugnazione del P.M., accoglieva quella del P.G., indirizzata al trattamento sanzionatorio, nei termini che appresso verranno chiariti e confermava il giudizio di colpevolezza a carico degli appellanti. In particolare la corte di secondo grado:
A. riteneva provata la permanenza della condotta associativa fino ad epoca precedente al giorno 8 dicembre 2005, giorno di entrata in vigore della 1. 251/2005 la quale, come è noto, ha introdotto un regime sanzionatorio più severo per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., con la conseguenza che ai prevenuti ha ritenuto applicabile le pene stabilite dalla normativa previgente;
B. considerava fondato l'appello del P.G. nella parte in cui aveva rilevato la illegittima determinazione della pena a carico, per quanto di interesse, degli imputati IS e ON, per i quali il giudice di primo grado non aveva provveduto ad indicare, con l'applicazione della continuazione, il reato più grave, limitandosi ad indicare la pena in aumento ai sensi dell'art. 81 c.p.;
C. confermava il giudizio di colpevolezza a carico di IS, SS e ON quanto alla loro affiliazione al clan dei casalesi, i primi due quali semplici partecipi, lo ON come dirigente/organizzatore, preliminarmente rigettando le eccezioni pregiudiziali, di natura processuale, proposte dai predetti imputati;
D.1 in particolare al riguardo, per quanto di interesse, rigettava la corte territoriale di secondo grado l'eccezione proposta dalle difese di IS e ON circa la violazione, da parte del giudice di primo grado, del principio che vieta il bis in idem, dappoiché condannati con precedenti sentenze per il medesimo reato, contestato temporalmente con condotta perdurante, eppertanto per un tempo in qualche misura sovrapponibile a quello per cui è causa. Al riguardo la corte argomentava distinguendo il valore processuale della cd. contestazione aperta da quello sostanziale, da quello cioè legato al concreto accertamento del tempo della permanenza allorché da siffatto accertamento derivino conseguenze giuridiche, di poi argomentando la diversità del tempus commissi delicti riferibile alle due sentenze di condanna, quella passata in giudicato e quella impugnata.
D.2 Rigettava altresì la corte di secondo grado l'eccezione con la quale la difesa del SS denunciava la inutilizzabilità "della documentazione estrapolata dal p.c. sequestrato il 13.12.2004" contenente la già menzionata "lista di copertone", sul rilievo che trattavasi di accertamento niente affatto irripetibile come difensivamente sostenuto.
E. Quanto al merito, ripercorreva la sentenza impugnata le ragioni di accusa e le indicazioni probatorie del giudice di primo grado, riproponendo le dichiarazioni collaborative di contenuto accusatorio acquisite al processo per ciascuno degli imputati, delibandone la affidabilità intrinseca ed il valore di riscontro esterno individualizzante dell'inserimento dei rispettivi nominativi nelle citate "liste di copertone". Ulteriori riscontri esterni individualizzanti venivano indicati dalla sentenza impugnata in quella di condanna per la estorsione, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 commessa dallo ON il 3.2.3004 ed in quella deliberata in data 15.7.2005, ancora per una estorsione, anch'essa aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 commessa dall'imputato il 31.10.2003.
G. Negava ancora la corte di secondo grado rilievo alla tesi difensiva del SS circa la qualificazione dei fatti ascrittigli, che l'imputato domandava di riferire al reato di cui all'art. 648 c.p. e non già a quello di cui all'art. 416-bis c.p..
Veniva altresì negata dalla sentenza impugnata l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche in favore dello stesso SS e dello ON.
H. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, il giudice a quo argomentava e statuiva: per IS, il reato più grave tra quelli compresi nella riconosciuta continuazione è il reato per cui è causa, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure e come da impugnazione sul punto del P.G. ricorrente, di guisa che, da una pena base di anni quattro, si perviene alla pena definitiva di anni sette di reclusione con aumento determinato ai sensi dell'art. 133 c.p.. Per SS IM: appare del tutto equa la pena stabilita dal giudice di primo grado in anni sei di reclusione. Per ON ZO: preso atto del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 671 c.p. dal giudice dell'esecuzione che ha fissato la pena di anni 13 e mesi 7 di reclusione ed Euro 2350,00 di multa ed individuato, in tale contesto, il reato più grave e la relativa sanzione già in precedenza indicata come pena base, appare di giustizia, ai sensi dell'art. 133 c.p., fissare un aumento in continuazione, per il reato in esame, pari ad anni 4 di reclusione. Determinando le pene nella misura appena detta, la corte di secondo grado ha escluso per tutti gli imputati l'aggravante dell'art. 416- bis c.p., comma 6. 3. Impugnano per cassazione la sentenza di secondo grado tutti gli imputati.
3.1 IS GI, con l'assistenza del difensore di fiducia, sviluppa due motivi di ricorso.
3.1.1. Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione ed erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p., in particolare osservando:
il reato permanente non può sfuggire alla regola della contestazione ed in assenza di una diversa determinazione della sentenza rispetto a quanto contestato, la condotta giudicata si protrae fino alla sentenza di primo grado;
l'insegnamento delle ss.uu., come è noto, è nel senso che nella ipotesi in cui il P.M. non abbia indicato la data finale della condotta delittuosa permanente, la stessa deve intendersi persistente nel tempo e contestata fino alla sentenza di primo grado;
la distinzione tra valore processuale e sostanziale del giudicato in tema di reato permanente è artificiosa e non può certo il giudice valutare successivamente una sentenza passata in giudicato e la condotta con essa giudicata;
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza del 6.10.2006, in presenza di una contestazione cd. "aperta", non aveva alcun onere di precisazione in ordine al perché la condotta criminosa non veniva limitata ad un periodo precedente la decisione;
è l'imputato che deve provare un tempo minore della sua condotta delittuosa al fine di rendere meno grave la condotta stessa a lui riferibile;
d'altra parte il reato contestato punisce, come è noto, l'adesione all'associazione, l'appartenenza ad essa, che vengono meno soltanto in costanza di un recesso volontario, della distruzione dell'associazione, della interruzione giudiziale della permanenza;
la sentenza del 2006 è dunque un ostacolo giuridico insormontabile in relazione alla proposta eccezione.
3.1.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., in particolare osservando ed argomentando: la sentenza impugnata non ha tenuto conto della necessità di provare condotte successive a quelle giudicate con la sentenza del 2006; il reato risulta provato con il sintetico richiamo delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, ma in assenza di una adeguata valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca di ciascuno di essi. Si da atto che la difesa passa in rassegna le dichiarazioni collaborative richiamate in sentenza a carico dell'imputato, evidenziandone quelle che ritiene essere limiti di genericità e contraddizioni e lamentando la mancanza di motivazione su tali rilievi in riferimento al disposto dell'art. 192 c.p.p.. 3.2 SS IM, assistito dal difensore di fiducia, sviluppa tre motivi di impugnazione.
3.2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente, ai sensi dell'art. 606, lett. b), violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 191, 359 e 360 c.p.p., in relazione alla mancata declaratoria di inutilizzabilità della documentazione informatica estrapolata dal PC sequestrato il 13.12.2004, in particolare osservando: i giudici di merito hanno ritenuto utilizzabili ai fini del giudizio il materiale estrapolato dal PC sequestrato il 13.12.2004 (la più volte evocata "lista di copertone") e la corte ha condiviso sul punto la infondatezza delle doglianze difensive circa il mancato espletamento della procedura ex art. 360 c.p.p.; la motivazione a sostegno di tale tesi si appalesa del tutto riduttiva e comunque omissiva rispetto al contrario contributo tecnico fornito dal consulente della difesa, che ha dimostrato la irripetibilità degli accertamenti tecnici di cui innanzi;
il consulente di parte ha depositato una relazione ed ha deposto diffusamente e le sue dichiarazioni sono state evidenziate nell'atto di appello, ancorché inutilmente (si da atto che l'atto difensivo riporta testualmente ampi stralci delle dichiarazioni dibattimentali del consulente di parte e delle testimonianze rese da personale dell'amministrazione pubblica); le dichiarazioni del CT dimostrano che sull'originale dell'HD non sono ripetibili accertamenti tecnici e l'orientamento di legittimità richiamato dalla sentenza è unico;
al momento del sequestro del computer vi era un indagato, ON ZO, detto "copertone", di guisa che l'attività investigativa su di esso andava eseguita nel rispetto dell'art. 360 c.p.p. e dei diritti difensivi del predetto ON;
di qui la inutilizzabilità degli esiti di tale attività investigativa e tecnico-investigativa.
3.2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente vizio della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., in particolare osservando: la motivazione di accusa a carico del SS si avvale delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e del riscontro esterno ad esse dato dalla "lista di copertone"; manca però una analisi dell'attendibilità soggettiva dei chiamanti in correità o reità; i principi giurisprudenziali al riguardo sono stati ignorati dalla corte di merito;
per SS nessuno dei collaboratori ha fatto riferimento a condotte sintomatiche è l'affectio societatis (si da atto che il ricorso riporta in sintesi i contributi collaborativi a carico del SS valutandoli criticamente); i collaboranti hanno semplicemente affermato la partecipazione del SS al sodalizio senza alcuna ulteriore indicazione;
i collaboranti non hanno indicato le modalità attraverso le quali sarebbe stato consegnato lo stipendio al SS;
non è accertato che il "IM" indicato nella lista fosse l'imputato; nessuna motivazione risulta, infine, sviluppata in ordine alla qualificazione diversa, proposta dalla difesa, in relazione alla condotta del SS (art. 648 c.p. in luogo dell'art. 416-bis c.p.).
3.2.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente vizio della motivazione in relazione agli artt. 81, 62- bis, 116 e 133 c.p., in particolare osservando: non v'è motivazione sulla quantificazione della pena ed è stato ignorato il ruolo marginale dell'imputato; neppure motivate appaiono le ragioni del diniego delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e dell'applicazione del minimo edittale.
3.3. ON ZO, assistito dal difensore di fiducia, sviluppa tre motivi di impugnazione.
3.3.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), violazione dell'art. 649 c.p.p. e art. 597 c.p.p., comma 3 e art. 416-bis c.p., comma 2, in particolare osservando: la sentenza merita censura in riferimento alla reformatio in peius della sanzione inflitta in assenza di una impugnativa sul punto del P.M. ovvero del P.G. ed in riferimento alla violazione del bis in idem;
quanto, nello specifico, alla violazione dell'art. 649 c.p.p., l'individuazione del termine finale della sentenza deliberata il 17 dicembre 2004 è rimasto ancorato al criterio presuntivo, giacché la corte di prime cure non ha affatto analizzato in concreto il contenuto della pronuncia in oggetto, come pure ha avuto cura di fare in relazione alle posizioni processuali di SS, Bianco e Verde;
in sostanza il giudice di prime cure ha richiamato la precedente sentenza di condanna dello ON del 17 dicembre 2004 (primo grado) per poi concludere che, in quanto contestato il reato associativo nel successivo processo fino al 2005, l'imputato rispondeva per il segmento di condotta successivo al 17 dicembre 2004; detto punto della decisione non è stato impugnato ne' dal P.M. ne' dal P.G., di guisa che su di esso si è formato il giudicato;
la Corte di appello ha negato che nel presente processo sia stata acquisita la prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio dei casalesi fino al 2005, fissando il tempus commissi delicti al 4 febbraio 2004, ultimo arresto del prevenuto;
ciò implica che la sentenza impugnata ha violato il principio di cui all'art. 649 c.p.p.. 3.3.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), violazione dell'art. 416-bis c.p., commi 1 e 2 e art. 192 c.p.p., in particolare denunciando l'assenza di prova in ordine al ruolo associativo contestato al ricorrente e, quindi, la omessa riqualificazione della sua condotta ai sensi dell'art. 416-bis c.p., comma 1. 3.3.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione denuncia infine la difesa ricorrente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e) ed e), violazione degli artt. 62-bis e 69 c.p. e art. 416-bis c.p., comma 4,artt. 132, 133 e 81 c.p., in particolare osservando che il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena risulta non sostenuto da motivazione e che sul punto la corte di secondo grado ha del tutto ignorato le ragioni difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sulla violazione del principio di cui all'art. 649 c.p.p. denunciata da IS GI e ON ZO nel primo motivo sviluppato nei rispettivi ricorsi.
L'eccezione difensiva è infondata.
La situazione processuale determinatasi in concreto è la seguente:
sia il IS che lo ON sono stati processati in passato per condotte partecipative al clan dei casalesi e per questo condannati definitivamente;
il IS con sentenza del Tribunale di SMC Vetere del 6.10.2006, lo ON con sentenza dello stesso tribunale del 17.12.2004. Le contestazioni di reato in entrambi i casi si articolavano nella forma cd. "aperta", utilizzando la formula: "con condotta perdurante".
Nel processo in corso agli imputati viene contestata la partecipazione al clan dei casalesi "fino al 2005".
A. La tesi difensiva del IS è che, attesa la contestazione aperta della condotta partecipativa giudicata nel precedente processo, egli è stato condannato per la stessa condotta attualmente contestatagli. "Fino al 2005" è infatti indicazione temporale ricompresa nella data della precedente sentenza di primo grado, il 6.10.2006.
Di qui, per la difesa, la violazione del principio che vieta il bis in idem.
B. La tesi difensiva dello ON è invece la seguente: il giudice di prime cure ha richiamato la precedente sentenza di prime cure che condannò l'imputato, quella del 17 dicembre 2004, per il reato associativo, per concludere che, in quanto contestato il reato associativo nel successivo processo fino al 2005, l'imputato rispondeva per il segmento di condotta successivo al 17 dicembre 2004; detto punto della decisione non è stato impugnato ne' dal P.M. nè dal P.G., di guisa che su di esso si è formato il giudicato;
la Corte di appello ha negato che nel presente processo sia stata acquisita la prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio dei casalesi fino al 2005, fissando il tempus commissi delicti al 4 febbraio 2004, ultimo arresto del prevenuto;
ciò implicherebbe che la sentenza impugnata ha violato il principio di cui all'art. 649 c.p.p.. La corte distrettuale replica alle eccezioni difensive opponendo: la regola per cui in costanza di contestazione aperta la permanenza della condotta si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore processuale e non sostanziale ed è fondata su un criterio formale e presuntivo, di guisa che, qualora dalla data della cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede di cognizione, un qualsiasi effetto giuridico (come l'eventuale dichiarazione ai sensi dell'art. 649 c.p.p. eppertanto relativa al divieto di un secondo giudizio per un medesimo fatto) non può bastare il mero riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se, implicitamente ovvero esplicitamente, l'accertamento della condotta risulti soddisfatto oltre la relativa data e, se del caso, fino alla sentenza di primo grado. Critica la difesa del IS la motivazione appena sintetizzata sul rilievo che essa risulterebbe artificiosa e che sarebbe inibito al giudice della cognizione valutare i contenuti di una sentenza successivamente al suo passaggio in giudicato.
C. La tesi sviluppata dalla corte distrettuale è coerente con la lezione ermeneutica del giudice di legittimità alla quale il Collegio aderisce.
Orbene, va innanzitutto chiarito che, quando il capo di imputazione relativo ad un reato permanente si limiti ad indicare soltanto la data iniziale del fatto o quella della denuncia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, secondo superiore insegnamento l'intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che l'imputato sia conseguentemente chiamato a difendersi, fin dall'origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva, perdurante fino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado, senza che sia necessaria un'ulteriore specifica contestazione da parte del p.m. (così: Cass., Sez. Unite, 11/11/1994, n. 11930, Polizzi). Tale principio, hanno poi chiarito numerose pronunce di legittimità sempre costanti sul punto, ha valore esclusivamente processuale e non certamente sostanziale, di inversione dell'onere della prova: "quasi che debba essere l'imputato, sol perché accusato di un reato di carattere permanente, a dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna in primo grado" (per tutte, Cass. sez. U. 13.7.1998 n. 11029, Montanari;
sez. 1, 1 3.9.1999 n. 10640, Valerio). S'è pertanto ribadito che, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, sia in sede di cognizione che in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, "non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare ... ove si sia trattato di contestazione aperta, se il Giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento" ed, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza (Sez. 1, Sentenza del 14.12.2004, n. 774, Lucarelli;
nello stesso senso Sez. 1, 17/11/2005, n. 46583, LO, rv. 232966 e, più di recente, Sez. 5, 15/5/2007, n. 25578, rv. 237707; Sez. 1, 12/7/2011, n. 33053, rv. 250828). Orbene, nel caso di specie i giudici di merito hanno dato atto che la precedente condanna, sul piano sostanziale, in riferimento al IS, ha giudicato condotte associative temporalmente collocate fino alla seconda metà degli anni novanta (pagg. 30-32 della sentenza di secondo grado), mentre in riferimento a ON ZO, ha giudicato condotte che non hanno superato l'agosto del 1999 (pag. 32/33 della stessa sentenza) di guisa che, in applicazione del principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata e qui riconfermato, non risulta violato nella fattispecie la statuizione di cui all'art. 649 c.p.p. e, con essa, il principio del ne bis in idem.
In riferimento alla tesi difensiva sviluppata dallo ON giova altresì evidenziare che, sulla ricostruzione dei dati processuali, la sentenza di secondo grado fissa alla data dell'ultimo arresto dell'imputato il termine ad quem della condotta associativa. Tale sentenza infatti, per un verso analizza la precedente sentenza di condanna per dimostrare che in essa si fa riferimento a condotte provate nel 1997, nel 1998 e nel 1999, e tanto per corroborare, come detto, il superamento del valore processuale della permanenza fino alla data della sentenza di primo grado in favore della lettura viceversa sostanziale di tale dato cronologico. Per altro verso la sentenza in scrutinio, alle pagine 33 e 34 richiama esiti processuali volti ad evidenziare situazioni fattuali sempre anteriori all'entrata in vigore della disciplina sanzionatoria più severa (dicembre 2005). Quanto al giudicato ed all'appello del P.G., il rappresentante della pubblica accusa ha proposto impugnazione sostenendo la tesi che la permanenza del reato è stata contestata fino al 31 dicembre 2005 e che pertanto si imponeva l'applicazione del regime sanzionatorio più severo di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251 di guisa che palese di evidenzia il travisamento della difesa dello ON in ordine al devolutum desumibile dalla impugnazione del rappresentante della pubblica accusa.
IA ha, in ogni caso, fissato la corte di prime cure, alla data della sentenza di primo grado del 17 dicembre 2004 il termine entro il quale si è formato il giudicato circa la precedente condotta dello ON, la cui difesa ha tratto tale dato da una forzata interpretazione della sentenza di prime cure, peraltro in un passo riferito al IS.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso IS. Trattasi infatti di doglianza del tutto generica giacché volta a contestare la consistenza probatoria posta dai giudicanti a fondamento del riconoscimento di colpevolezza del prevenuto. In tale direzione la difesa censura, giova rammentarlo, la mancata valutazione circa la attendibilità dei numerosi collaboranti le cui dichiarazioni sono state valorizzate dai giudici di merito ed argomenta causidicamente elencando contraddizioni, piccole e grandi, rinvenute nel confronto tra esse.
Orbene, la censura circa la valutazione dell'attendibilità dei propalanti è all'evidenza apodittica e facilmente confutabile con il richiamo alle pagine da 48 a 51 della sentenza di secondo grado nelle quali la corte affronta con diffuso argomentare proprio i temi indicati dalla difesa.
Quanto, invece, alle esposte contraddizioni, ineludibili in una fattispecie complessa come quella in esame, di esse non è stata dimostrata la decisiva incidenza sul contenuto essenziale della chiamata di correo (ovvero in reità) in riferimento alla condotta contestata, la partecipazione al clan dei casalesi, e sul valore probatorio del riscontro a tali dichiarazioni dato dalla cd. "lista di copertone", dove l'imputato compare come sodale fruitore di uno stipendio mensile di Euro 2000,00. 2. Infondato è, altresì, il ricorso SS.
2.1 Infondata si appalesa, preliminarmente, l'eccezione processuale sviluppata diffusamente dalla difesa ricorrente, col primo motivo di doglianza, in materia di inutilizzabilità del supporto informatico sequestrato a ON ZO, cl. 1974, utilizzato dagli inquirenti al fine di enucleare la "lista copertone", nella quale, giova ribadirlo, l'imputato compare come affiliato al clan e come fruitore di uno stipendio mensile di Euro 2000,00.
La tesi difensiva si fonda su una lunga disquisizione tecnica volta a dimostrare che è stata analizzata una copia dell'originale in assenza di una certificazione di conformità, che una delle due copie utilizzate dagli inquirenti non è certamente conforme all'originale, che mancano nelle copie analizzate 361 archivi elettronici, che nel computer c'era un virus, che i files presenti in una copia non sono presenti in altra copia, che sono state verificate nei files alterazioni delle date.
Nulla di tutto ciò appare decisivo per concludere, anche nella forma del dubbio, che il SS non era elencato tra gli affiliati al clan dei casalesi nella "lista copertone", ovvero che detta lista non fosse memorizzata nel computer sequestrato a ON ZO, cl. 1974 ed in forza di quale norma processuale un così decisivo reperto probatorio dovrebbe essere dichiarato inutilizzabile. Quanto poi alla violazione dell'art. 360 c.p.p., evocato dalla difesa a tutela dei diritti difensivi di ON ZO, cl. 1974, trattasi di censura irricevibile, giacché non riferibile all'imputato impugnante.
Ancorché non essenziale, infine, per la confutazione delle tesi difensive, osserva la Corte che gli accertamenti eseguiti dagli inquirenti sul computer di cui innanzi sono di natura certamente ripetibile, come costantemente ribadito da numerose (e niente affatto isolate) pronunce di questa Corte di legittimità (Cass., Sez. 1, 05/03/2009, n. 14511; id. 26/02/2009, n. 11863; 30/4/2009, n. 23035).
2.2 Manifestamente infondata è poi la censura affidata dalla difesa del SS al secondo motivo di impugnazione.
Anche in questo caso infatti la dedotta omissione argomentativa sulla attendibilità soggettiva dei collaboranti, anche in questo caso del tutto genericamente esposta, trova puntuale smentita nella motivazione puntualmente sviluppata dalla corte di secondo grado nelle già indicate pagina 48-51 della sentenza impugnata. Quanto, invece, all'assenza di specifiche dichiarazioni collaborative relative ad episodi concreti dai quali dedurre l'affectio societatis del prevenuto, si richiama il dato inconfutabile della sua totale disponibilità partecipativa al sodalizio, provata dalle concordi dichiarazioni di almeno otto collaboratori di giustizia, dal suo inserimento nella "lista di copertone" e dallo stipendio mensile del quale l'imputato fruiva a carico del gruppo.
3.1 Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo di impugnazione, proposto da ON ZO (primo motivo è stato trattato con quello analogo proposto dal ricorrente IS, par. 1 che precede) giacché del tutto generico.
A fronte infatti delle specifiche elencazioni, ad opera di nove collaboratori di giustizia, delle funzioni dal medesimo svolte, importanti e rilevanti, sempre e comunque espressive di un ruolo verticistico all'interno del clan, si duole la difesa ricorrente della mancata riqualificazione della sua condotta in termini di minore rilevanza associativa.
La difesa in particolare, estrapola un passo della motivazione per evidenziare la mancanza di concordi dichiarazioni collaborative sul ruolo effettivo dell'imputato, in relazione al quale, viceversa, la corte non ha dubbi, allorché argomenta che i propalanti "descrivono invero concordemente la sua vicinanza ai vertici del ... gruppo camorristico e la sua funzione di referente rispetto agli stessi nei confronti degli altri partecipi e degli altri sottogruppi affiliati".
4. Manifestamente infondati sono, infine, il terzo motivo del ricorso SS ed il terzo motivo del ricorso ON, entrambi incentrati sul trattamento sanzionatorio sia per la quantificazione della pena sia per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In tema di determinazione della misura della pena giova rammentare che il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass., Sez. 2, 19/03/2008, n. 12749. In riferimento poi alle attenuanti generiche, ai fini della loro applicabilità o del diniego, assolve all'obbligo della motivazione della sentenza il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ritenuti di particolare rilievo come elementi concreti della di lui personalità, non essendo affatto necessario che il giudice di merito compia una specifica disamina di tutti gli elementi che possono consigliare o meno una particolare mitezza nell'irrogazione della pena (Cass., Sez. 5, 06/09/2002, n. 30284; Cass.,Sez. 2, 11/02/2010, n. 18158) ovvero, il che è lo stesso, alla gravità della condotta giudicata.
Nel caso di specie la Corte ha dapprima illustrato le ragioni della doglianza e ad esse ha poi opposto non solo la estrema gravità del reato, ma anche la persistente pericolosità sociale dimostrata dai due imputati, da tempo ormai inseriti in uno dei gruppi criminali più violenti della storia criminale nazionale, oltre che gravati da numerosi precedenti penali.
Palese pertanto, in applicazione dei principi innanzi esposti, la manifesta infondatezza della censura in esame sia sotto il profilo del difetto di motivazione che della violazione di legge.
5.1 ricorsi vanno, in conclusione, rigettati ed i ricorrenti condannati, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2015