Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
Ai sensi degli articoli 464, comma primo, e 456, comma terzo, cod. proc. pen., il termine a comparire per il giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica è pari a trenta giorni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2007, n. 6377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6377 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 22/11/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1189
Dott. CAMMINO Matilde - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 4993/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AS MO n. Roma 20 settembre 1971;
avverso la sentenza emessa in data 24 febbraio 2006 dalla Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. Monetti Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Di Noto Giuseppe, del foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 15 aprile 2004 il Tribunale di Roma dichiarava EG BI MO colpevole del reato di ricettazione, accertato in Roma il 15 aprile 1993 e avente ad oggetto un ciclomotore di provenienza furtiva. L'imputato veniva condannato, con le circostanze attenuanti genetiche e con i benefici di legge, alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Detta sentenza veniva confermata in data 24 febbraio 2006 dalla Corte di appello di Roma. La Corte territoriale riteneva infondata l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, per mancato rispetto del termine per comparire. Nel merito affermava che potevano ritenersi provate sia la provenienza illecita del mezzo che la consapevolezza di tale provenienza da parte dell'imputato in considerazione delle condizioni del ciclomotore sottoposto a controllo (privo della targhetta di identificazione del telaio e del contrassegno identificativo del proprietario del mezzo, con il blocco di accensione manomesso e il bloccasterzo spaccato) e del fatto che il EG BI, sprovvisto al momento del controllo delle chiavi di accensione e del certificato di conformità, fosse rimasto contumace nel giudizio di primo grado.
Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato dal difensore che deduce con il primo motivo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in quanto la Corte territoriale, pur non potendo utilizzare le dichiarazioni del supposto proprietario del ciclomotore che erano state assunte dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari e pur avendo i verbalizzanti esaminati come testi dichiarato di non aver eseguito indagini sulla provenienza del ciclomotore sequestrato, ha ritenuto comunque accertata la provenienza delittuosa del mezzo. La circostanza che al momento del controllo eseguito il 15 aprile 1993 il ciclomotore, guidato dall'imputato, presentasse la manomissione del blocco di accensione e del bloccasterzo e fosse privo della targhetta di identificazione del telaio non avrebbe, secondo il ricorrente, valenza decisiva sul piano probatorio ai fini della responsabilità penale in ordine al delitto di ricettazione. Inoltre non costituirebbe prova del reato presupposto, che deve per espressa previsione legislativa essere un delitto, la sola mancanza della targhetta di identificazione del telaio che integra una mera violazione amministrativa. Non sarebbe stata raggiunta quindi la certezza in ordine alla provenienza furtiva o comunque delittuosa del ciclomotore e la Corte territoriale avrebbe errato nell'attribuire, per supportare un quadro indiziario insufficiente, valore probatorio al silenzio dell'imputato che aveva il diritto di rimanere contumace. La L. n. 46 del 2006, entrata in vigore pochi giorni dopo la sentenza impugnata, aveva peraltro modificato l'art. 533 c.p.p., comma 1 nel senso che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio".
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il termine a comparire nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna che si svolge dinanzi al giudice monocratico sia quello di trenta giorni previsto dall'art. 456 c.p.p., comma 3, richiamato dall'art. 464 c.p.p., comma 3 che disciplina il giudizio conseguente all'opposizione, e non quello di sessanta giorni previsto dall'art. 552 c.p.p., comma 3, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la ratio di un termine lungo di sessanta giorni è quella di concedere all'imputato citato a giudizio un congruo tempus deliberandi per l'eventuale scelta di un rito speciale, mentre con l'opposizione al decreto penale tale scelta è stata già esercitata. Il ricorrente richiama il diverso orientamento, ritenuto più corretto sul piano logico e interpretativo, secondo il quale il termine da osservarsi per la notifica del decreto di citazione deve essere nel caso considerato quello previsto per tutti i procedimenti dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nei quali non vi è l'udienza preliminare e quindi quello di sessanta giorni previsto dall'art. 552 c.p.p., comma 3 (Cass. sez. 3^ 13 giugno 2001 n. 32418).
Entrambi i motivi addotti sono infondati, per cui il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Quanto al secondo motivo, che in ordine logico precede il primo, la Corte condivide l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità che individua in trenta giorni il termine a comparire per il giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna che si svolge dinanzi al giudice monocratico (Cass. sez. 4^ 29 settembre 2003, Gabriele;
sez. 3^ 9 aprile 2003 n. 24346; sez. 3^ 7 aprile 2005 n. 23615, imp. Basso e altri). Detto orientamento ritiene applicabile al decreto di citazione a giudizio che viene emesso ai sensi dell'art. 557 c.p.p. quanto previsto dall'art. 464 c.p.p., comma 1, che disciplina in via generale il giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna e prevede in particolare che "se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'art. 456 c.p.p., commi 2, 3 e 5". L'art. 456 c.p.p., comma 3 prevede che il decreto di giudizio immediato venga comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni (il termine, originariamente di venti giorni, è stato aumentato a trenta L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 14, comma 1 sul giusto processo) prima della data fissata per il giudizio.
Il contrario orientamento richiamato nel ricorso (Cass. Sez. 3^ 13 giugno 2001 n. 32418; 9 dicembre 2003 n. 2639), secondo il quale il termine a comparire sarebbe invece quello di sessanta giorni previsto dall'art. 552 c.p.p., comma 3 per l'ordinario decreto di citazione diretta a giudizio davanti al giudice monocratico (salva la riduzione a quarantacinque giorni per i casi di urgenza), trova invece il suo fondamento nell'art. 557 c.p.p., comma 3 che prevede dopo la riforma della L. n. 479 del 1999, in caso di opposizione a decreto penale, l'applicazione delle disposizioni relative al procedimento per decreto contenute nel libro 6^, titolo 5^, del codice di rito (artt.459 e 464 c.p.p.) solo "in quanto applicabili". La norma che disciplina il giudizio immediato, con il relativo termine dilatorio di trenta giorni, non sarebbe applicabile al rito davanti al giudice monocratico, che esclude strutturalmente il giudizio immediato. La Corte ritiene che tale ultimo orientamento non tenga nel dovuto conto le rilevanti differenze esistenti tra il decreto di citazione diretta a giudizio previsto dall'art. 552 c.p.p. e quello previsto dall'art. 557 c.p.p.. Il decreto di citazione diretta, con il quale il pubblico ministero esercita l'azione penale (art. 550 c.p.p.), deve contenere ai sensi dell'art. 552 c.p.p., comma 1, lett. f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli artt. 438 e 444 c.p.p. ovvero presentare domanda di oblazione e pertanto la previsione di un termine di comparizione di sessanta giorni appare correlata anche all'esigenza di consentire all'imputato di valutare la convenienza di accedere ai riti speciali. Il decreto previsto dall'art. 557 c.p.p. viene invece emesso dal giudice su richiesta dell'opponente, il quale effettua una scelta definitiva tra le alternative postegli (la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. e la presentazione della domanda di oblazione sono precluse, ai sensi dell'art. 557 c.p.p., comma 2, nel giudizio conseguente all'opposizione). Sotto questo profilo il decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 557 c.p.p. appare assimilabile al decreto che viene emesso dal giudice ai sensi dell'art. 456 c.p.p., commi 1, 3 e 5 (con la previsione di un termine a comparire di trenta giorni) nel caso in cui l'opponente a decreto penale abbia chiesto, operando anche in questo caso una scelta definitiva tra le diverse opzioni previste dall'art. 464 c.p.p., il giudizio immediato. Il termine di comparizione inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 552 c.p.p. (in cui la previsione di un termine lungo corrisponde a particolari esigenze difensive dovendo l'imputato valutare anche la convenienza di chiedere l'applicazione di riti speciali) avrebbe pertanto una ragionevole giustificazione nel caso in cui l'opponente - come avviene sia nell'ipotesi prevista dall'art. 464 c.p.p. che in quella prevista dall'art. 557 c.p.p. - abbia fatto una scelta che gli precluda l'ulteriore accesso a riti alternativi ed appare, inoltre, più rispondente alle peculiarità del procedimento monitorio improntato a criteri di economicità processuale e di massima speditezza incompatibili con una notevole dilatazione dei tempi processuali (ordinanza Corte Costituzionale n. 32 del 2003). L'applicazione anche per il decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 557 c.p.p. dei termini di comparizione previsti per il decreto emesso ex art. 464 c.p.p. eviterebbe l'incongruità, in caso di opposizione a decreto penale, di un termine dilatorio più lungo per reati di minore gravità quali quelli riservati alla competenza del giudice monocratico. Il solo fatto che il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica non preveda il giudizio immediato (rito secondo il quale va celebrato ai sensi dell'art. 461 c.p.p., comma 3 il giudizio di opposizione a decreto penale, ove l'opponente non si sia avvalso della facoltà di chiedere l'oblazione, il patteggiamento o il giudizio abbreviato) non può rendere, del resto, incompatibile l'applicazione delle norme generali dell'istituto del decreto penale (e quindi dei termini dilatori previsti dall'art. 456 c.p.p., comma 3, espressamente richiamato dall'art. 464 c.p.p.) al decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 557 c.p.p., considerato anche che i reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica per i quali può essere emesso decreto penale non sono di regola compresi tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare, rispetto alla quale il giudizio immediato costituisce l'alternativa. Infondato è anche il primo motivo, che in ordine logico segue quello di natura esclusivamente processuale in quanto concerne la prova del delitto di ricettazione.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che per l'affermazione della responsabilità in ordine al reato di ricettazione non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne' dei suoi autori, ne' dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Cass. sez. 4^ 7 novembre 1997 n. 11303, imp. Bernasconi). La Corte di cassazione ha inoltre più volte ribadito che non è indispensabile che la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto e che la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede, e quindi anche dalla qualità delle cose e dagli altri elementi considerati dall'art. 712 c.p.p. in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla "res" siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto (Cass. sez. 6^ 4 giugno 1997 n. 6753, imp. Finocchi e altri;
sez. 2^ 7 aprile 2004 n. 18034; sez. 4^ 12 dicembre 2006 n. 4170 imp. Azzaouzi).
Nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha espresso le ragioni del proprio convincimento - sia in ordine alla provenienza illecita del ciclomotore sottoposto a controllo sia sulla consapevolezza di tale origine da parte dell'imputato che era alla guida del mezzo - con una motivazione immune da vizi logico-giuridici. In particolare la Corte di appello ha fatto riferimento ad una serie di specifici, gravi ed inequivoci elementi (il ciclomotore era privo della targhetta di identificazione del telaio e del contrassegno identificativo del proprietario del mezzo;
il blocco di accensione era manomesso e il bloccasterzo era spaccato;
l'imputato era sprovvisto delle chiavi di accensione e del certificato di conformità) dai quali ha desunto, attraverso un ineccepibile ragionamento logico-deduttivo, la prova dell'origine furtiva del ciclomotore e dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. Quanto alla contumacia dell'imputato, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha ritenuto i molteplici, seri ed univoci elementi indiziari sopra indicati, esaminati nel loro complesso, di per sè idonei a provare con certezza gli estremi del reato contestato, ponendo in rilievo la contumacia dell'imputato solo per evidenziare la oggettiva mancata proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti che potesse giustificare una diversa valutazione. Inconferente appare infine il richiamo alla modifica dell'art. 533 c.p.p. introdotta dalla L. n. 46 del 2006 in quanto la previsione che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio ha carattere meramente descrittivo, poiché anche in precedenza il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 (Cass. sez. 2^ 21 aprile 2006 n. 19575, imp. Serino;
sez. 1^ 11 maggio 2006 n. 20371, imp. Ganci;
sez. 1^ 28 giugno 2006 n. 30402, imp. Volpon), e comunque nel caso di specie gli elementi di responsabilità evidenziati non avrebbero giustificato, per quanto sopra detto, ragionevoli dubbi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008