Sentenza 13 giugno 2001
Massime • 1
Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine dilatorio per la comparizione è quello di sessanta giorni stabilito dall'art. 552, comma 3, c.p.p., atteso che il disposto del nuovo art. 557 c.p.p. (secondo il quale per il procedimento monitorio si osservano le disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale) opera solo in quanto le norme richiamate siano applicabili anche al rito davanti al giudice monocratico, con la conseguenza che non può ritenersi richiamato nella disciplina del rito davanti al giudice monocratico, l'art. 464 c.p.p., il quale regolamenta il giudizio conseguente all'opposizione prevedendo, per il giudizio immediato, un termine dilatorio di trenta giorni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2001, n. 32418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32418 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 13/06/2001
Dott. PIERLUIGI ONORATO - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 2191
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 35121/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ET PI UI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 6.7.2000 dal giudice unico del tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia. Vista la sentenza denunciata e il ricorso, Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. PIluigi Onorato, Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 6.7.2000 il giudice unico del tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, ha condannato PI UI LE alla pena di lire 800.000 di ammenda come colpevole del reato di cui agli artt. 48 e 58 lett. b) D.P.R. 303/1956, perché - quale legale rappresentante della s.r.l. Timone - aveva adibito un immobile a lavorazioni industriali senza dame comunicazione alla USL competente (accertato in Senigallia il 17.3.1998).
2 - Il LE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi a sostegno. In particolare:
a) lamenta nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione degli artt. 557, 464 e 456, comma 3, c.p.p., giacché non era stato rispettato il termine minimo per la comparizione. b) in subordine solleva questione di illegittirnità costituzionale degli artt. 464 e 557 c.p.p. se diversamente interpretati, per violazione dell'art. 24 Cost.;
c) erronea applicazione della norma incriminatrice, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che nella nozione di "adattamento" di un edificio o locale per adibirlo a lavorazioni industriali, di cui all'art. 48 D.P.R. 303/1956 fosse compreso anche la semplice predisposizione delle apparecchiature necessarie per le lavorazioni, indipendentemente da qualsiasi opera edilizia.
Motivi della decisione
3 - Il primo motivo di ricorso è fondato.
Come risulta dagli atti, in data 29.2.2000 il LE aveva proposto opposizione a decreto penale di condanna, senza richiedere giudizio abbreviato o applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ovvero l'oblazione. Il giudice monocratico, quindi, disponeva decreto di citazione per il giudizio "ordinario" (ex. art. 557 c.p.p. così come modificato dalla legge c.d. Carotti n. 479 del 16.12.1999). Alla udienza, il difensore eccepiva in via preliminare il mancato rispetto del termine di comparizione di sessanta giorni, stabilito per il giudizio "ordinario", e comunque del termine di venti giorni stabilito per il giudizio immediato. Ma il giudice respingeva l'eccezione, osservando che la norma applicabile (evidentemente riferendosi all'art. 565 c.p.p., che peraltro era stato già abrogato dall'art. 44 della citata legge n. 479 del 16.12.1999) non prevedeva uno specifico termine dilatorio per la notifica del decreto che dispone il giudizio in seguito a opposizione a decreto penale. Ma l'eccezione era fondata e legittimamente è stata riproposta nel ricorso per cassazione, posto che il decreto dispositivo del giudizio era stato notificato il 19.6.2000 per l'udienza del 6.7.2000 (con un termine dilatorio di appena diciassette giorni).
Invero, per il principio tempus regit actum doveva applicarsi la più volte citata legge 479/1999, che ha modificato tutto il libro ottavo del codice di rito relativo al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. Secondo il disposto del nuovo art. 557, comma 3, c.p.p. per il procedimento monitorio si applicano, in quanto applicabili, le disposizione del titolo 5^ del libro sesto, che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale.
Il rinvio così operato è anzitutto all'art.464 c.p.p., secondo il quale a) se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette il decreto che dispone il giudizio, da notificarsi all'imputato e alla persona offesa almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza (ex art. 456 c.p.p. al quale la norma fa rinvio); b) se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza, dandone avviso alle parti almeno cinque giorni prima.
Si pone a questo punto il problema se della norma richiamata sia:
applicabile anche la disciplina per il giudizio immediato, e del relativo termine dilatorio di 20 giorni, posto che - com'è noto - il giudizio immediato non è previsto tra i riti speciali davanti al tribunale in composizione monocratica, presso il quale non è prevista l'udienza preliminare.
La giurisprudenza di questa corte ha già risolto positivamente il problema, sotto la vigenza della normativa precedente alla c.d. legge Carotti. In tal senso hanno deciso Sez. 1^ sent. n. 1533 del 15.5.1992, c.c. 9.4.1992, confl. comp. g.i.p. pretura Verona in proc. Zanella, rv. 190001, e Sez. 1^, sent. n. 6999 del 26.1.1993, ud. 18.11.1992, Bartolini, rv. 192780, osservando che, nel giudizio innanzi al pretore a seguito di opposizione a decreto penale, il termine minimo per comparire è quello di venti giorni (stabilito dall'art. 456) e non quello di quarantacinque giorni (stabilito dall'allora vigente art. 555 c.p.p.). Ma non si può fare a meno di rilevare che nella normativa previgente la norma dell'art. 565, che operava il rinvio alla disciplina stabilita per il procedimento monitorio davanti al tribunale, cioè alle disposizioni del titolo 5^ del libro sesto, era diversa dall'omologa norma del vigente art. 557, giacché - a differenza di questa - non conteneva la clausola "in quanto applicabili". Orbene, se la nuova disposizione dell'art. 557 ha un senso è proprio quello di limitare il rinvio alle disposizioni che regolano il rito davanti al giudice collegiale solo in quanto siano applicabili anche al rito davanti al giudice monocratico. E la norma che disciplina il giudizio immediato, con il relativo termine dilatorio di venti giorni (ora aumentato a trenta per effetto dell'art. 14 della legge 1.3.2001 n. 63), non può ritenersi applicabile al rito davanti al giudice monocratico, che esclude strutturalmente il giudizio immediato. Se ne deve concludere che, dopo la riforma della legge 479/1999, nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico il termine dilatorio è quello di sessanta giorni, stabilito dall'art. 552, comma 3, c.p.p. (salva la riduzione a quarantacinque giorni per i casi di urgenza); - mentre se è chiesto il giudizio abbreviato, il termine dilatorio è quello di cinque giorni, stabilito dal secondo periodo dell'art. 464 c.p.p.. Resta la particolarità del termine previsto nel giudizio davanti al giudice monocratico, che è più lungo di quello previsto nel giudizio davanti al giudice collegiale. Ma già la Corte costituzionale aveva giustificato questa particolarità durante la normativa previgente, in ragione della speciale struttura del processo pretorile (ord. n. 411 del 12.11.1991). La giustificazione permane, anche dopo le incisive modifiche introdotte dalla legge 479/1999, per l'esigenza fondamentale di assegnare all'interessato un lasso temporale che gli permetta di organizzare la difesa, di svolgere eventuali investigazioni per proprio conto, di rintracciare e far citare testimoni.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi e la nullità della sentenza impugnata ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., con rinvio allo stesso tribunale ex art.623 lett. d) c.p.p..
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2001