Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2001, n. 32418
CASS
Sentenza 13 giugno 2001

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Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine dilatorio per la comparizione è quello di sessanta giorni stabilito dall'art. 552, comma 3, c.p.p., atteso che il disposto del nuovo art. 557 c.p.p. (secondo il quale per il procedimento monitorio si osservano le disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale) opera solo in quanto le norme richiamate siano applicabili anche al rito davanti al giudice monocratico, con la conseguenza che non può ritenersi richiamato nella disciplina del rito davanti al giudice monocratico, l'art. 464 c.p.p., il quale regolamenta il giudizio conseguente all'opposizione prevedendo, per il giudizio immediato, un termine dilatorio di trenta giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2001, n. 32418
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32418
    Data del deposito : 13 giugno 2001

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