Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 24346
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, anche dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine per la comparizione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 456, comma 3, cod.proc.pen., in quanto il richiamo operato dal nuovo comma terzo dell'art. 557 cod.proc.pen. alle disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale in quanto compatibili, non esclude l'utilizzo del termine previsto per il giudizio immediato che pure è incompatibile con il rito davanti al giudice monocratico, in quanto il procedimento monitorio deve essere improntato a criteri di economicità e speditezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 24346
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24346
    Data del deposito : 9 aprile 2003

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