Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, anche dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine per la comparizione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 456, comma 3, cod.proc.pen., in quanto il richiamo operato dal nuovo comma terzo dell'art. 557 cod.proc.pen. alle disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale in quanto compatibili, non esclude l'utilizzo del termine previsto per il giudizio immediato che pure è incompatibile con il rito davanti al giudice monocratico, in quanto il procedimento monitorio deve essere improntato a criteri di economicità e speditezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 24346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24346 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 09/04/2003
1. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 772
3. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 36470/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES VI n. a Cerignola il 4 ottobre 1964;
avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 19 giugno 2001. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. C. Di Zenzo che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Atti al P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ES NZ ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino, emessa in data 19 giugno 2001, con la quale veniva condannato per il reato di detenzione di salame cotto nocivo alla salute, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 552 terzo comma c.p.p., poiché in sede di opposizione a decreto penale era stato chiesto il decreto di citazione a giudizio, mentre era stato emesso il decreto che dispone il giudizio con termine di comparizione diverso, la violazione dell'art. 5 lett. d) l. n. 283 del 1962, poiché non sussisteva l'alterazione del prodotto alimentare da germi patogeni imputabile al processo di lavorazione del salame, ma ad altre cause e la violazione dell'art.163 bis disp. att. c.p.p., poiché lo stabilimento era ubicato a
Santena, per cui era competente la sezione distaccata di Moncalieri, sicché doveva essere seguita la procedura indicata nella norma d'attuazione mediante la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, il quale avrebbe individuato il giudice competente. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per quanto attiene alla violazione del termine per comparire in seguito all'opposizione a decreto penale il collegio non condivide un'isolata pronuncia di questa sezione (Cass. sez. 3^ 29 agosto 2001 n. 32418, Carnevaletti rv. 220342), che, traendo spunto dalle modifiche introdotte dalla legge n.479 del 1999, ha innovato la costante giurisprudenza di questa Corte, relativa alla pregressa formulazione, (Cass. sez. 1^ 15 maggio 1992 n. 1533, confl. Competenza g.i.p. Verona in proc. Zanella rv. 190001 e Cass. sez. 1^ 26 gennaio 1993 n. 6999, Bartolini rv. 192780), secondo cui il termine minimo per comparire a seguito di opposizione a decreto penale è quello di venti giorni ex art. 456 c.p.p. e non quello di quarantacinque giorni stabilito all'epoca dall'art. 555 c.p.p., in quanto il rinvio alla disciplina dettata per il procedimento innanzi al Tribunale, contenuto nell'art. 565 primo comma c.p.p., determina il collegamento alla disposizione di cui all'art. 429 quarto comma c.p.p., dettato per il giudizio quando l'imputato e la persona offesa non sono stati presenti all'udienza preliminare. Le argomentazioni svolte nella pronuncia che non si condivide, a quanto è dato comprendere, si fondano sulla "clausola di riserva", stabilita dal vigente art. 557 c.p.p., che opera il rinvio alle disposizioni del titolo 5^ del libro sesto "in quanto applicabili", sicché, poiché la norma che disciplina il giudizio immediato, con il relativo termine dilatorio di trenta giorni non è compatibile con il rito davanti al giudice monocratico, che esclude strutturalmente il giudizio immediato, ci si deve riferire al termine più ampio di sessanta giorni, stabilito dall'art. 552 terzo comma c.p.p., salva l'applicazione della riduzione a quarantacinque giorni per i casi di urgenza. La diversità del termine viene giustificata in base all'ordinanza della Corte Costituzionale n. 411 del 1991 "per l'esigenza fondamentale di assegnare all'interessato un lasso temporale che gli permetta di organizzare la difesa, di svolgere eventuali investigazioni per proprio conto, di rintracciare e far citare testimoni", mentre sarebbe minimo quello di venti giorni ora elevati a trenta dall'art. 14 l. n. 63 del 2001, stabilito dall'art. 456 c.p.p.. Il riferimento alla giurisprudenza costituzionale su indicato non sembra pertinente, ove si consideri che quella pronuncia concerne una pretesa disparità di trattamento tra i termini di comparizione previsti per il giudizio dinanzi al Tribunale ed, all'epoca, (al Pretore e su una violazione della legge delega circa la massima semplificazione del procedimento pretorile ed è fondala sulla possibilità di richiedere i riti alternativi fino all'inizio del dibattimento e sulle attività incombenti sul P.M. dopo decorso il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto di citazione, sicché si è in presenza di argomentazioni eccentriche rispetto al tema trattato (individuazione del termine dilatorio per la citazione in seguito ad opposizione a decreto penale). Pertanto, sarebbe stato più opportuno richiamare quella costante giurisprudenza della Consulta sotto il vigore del precedente codice di rito (sent. n. 27 del 1966 ed ord. n. 195 del 1970) e dell'attuale (sent. n. 274 del 1997; ord. n. 432 del 1998 ed ord. n. 325 del 1999), di recente ribadita ( ord. n. 8 e n. 32 del 2003), secondo cui il procedimento monitorio è "improntato a criteri di economicità processuale e di massima speditezza", "operando il decreto quale mezzo di contestazione dell'accusa definitiva" "cosicché l'esperimento dei mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, si colloca nel vero e proprio giudizio che segue l'opposizione" (ord. n. 432 del 1998 e n. 325 del 1999), onde non è possibile omologare il procedimento per decreto con altri e i soprattutto con quello ordinario senza considerare l'eterogeneità dei dati normativi (ord. n. 548 del 1999) e la possibilità di modulare le forme di esercizio del diritto di difesa in relazione alle caratteristiche dei singoli procedimenti speciali", escludendosi in quello per decreto "una notevole dilatazione dei tempi processuali" (ord. n. 32 del 2003), tanto più che la Consulta è stata particolarmente attenta alla peculiare disciplina della notificazione del decreto penale (sent. n. 504 del 2000), cui si sono ispirate recenti modifiche legislative (art. 460 terzo comma c.p.p. come sostituito dalla legge n.60 del 2001 ed art. 460 quarto comma c.p.p. diverso dall'art. 159 primo comma c.p.p. in relazione alla notifica di copia del decreto penale al difensore d'ufficio o eventualmente a quello di fiducia ed all'impossibilità di effettuare la notificazione all'imputato con il rito degli irreperibili, dovendosi in questo caso seguire un altro tipo di procedimento).
Peraltro, ove si volesse esaltare il dato testuale con un'interpretazione "ad litteram" non seguita dalla dottrina, che si è occupata del tema, e si intendesse valorizzare esclusivamente quel punto delle decisioni della Corte Costituzionale nel quale si fa assumere al giudizio conseguente all'opposizione, in cui è possibile l'esperimento dei mezzi di difesa, la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, bisognerebbe anche considerare una "compatibilita reciproca o biunivoca" cioè se i requisiti propri A del decreto di citazione a giudizio stabiliti dall'art. 522 c.p.p. si attagliano a quello conseguente all'opposizione, pure attraverso un raffronto con la dottrina e giurisprudenza costante nella vigenza della precedente normativa prima della riforma attuata con la legge n.479 del 1999. Infatti, in via generale, in una visione sistematica potrebbe notarsi che, nonostante l'assenza della locuzione "in quanto applicabili", nel vigore della pregressa normativa si era ritenuto applicabile il minor termine di cui all'art. 429 c.p.p. in relazione all'art. 565 primo comma c.p.p., nonostante si discutesse in dottrina ed in giurisprudenza con orientamenti contrastanti (circa la possibilità di richiedere l'accesso ai riti alternativi fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (cfr. in senso favorevole Corte Cost. sent. n. 334 del 1991 con riguardo all'oblazione ed al patteggiamento;
Cass. sez. 3^ 27 maggio 1996 n. 5249. Cassinoli rv. 204970; Cass. sez. 3^ 1 marzo 1996 n. 2247, Pappalardo rv. 205396 e con riferimento ad altre sezioni Cass. sez. 1^ 12 novembre 1991 n. 1143, Veneziano rv. 191210 e Cass. sez. 6^ 29 marzo 1993 in Cass. pen. 1995, 90 m.71 contra Cass. sez. 1^ 9 luglio 1993, Camerieri rv. 195422 e Cass. sez. 3^ 14 gennaio 1992, Nesci rv. 188883), sicché un termine più lungo poteva rispondere ad effettive esigenze difensive per la scelta del rito, in sede dibattimentale la quale è ormai normativamente esclusa dall'art.557 c.p.p. e dagli artt. 461 e 464 terzo comma c.p.p. e ritenuta non irragionevole, ne' in contrasto con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza dalla Corte Costituzionale, trattandosi di scelta legislativa non irrazionale (ord. n. 127 del 2001). Inoltre, oltre a questa considerazione generale e sistematica, che fa propendere per ritenere applicabile lo schema del decreto del giudizio immediato ed il termine di comparizione di trenta giorni, altra se ne aggiunge valutando le ragioni del termine dilatorio di sessanta giorni per comparire nel decreto di citazione dinanzi al giudice monocratico, giustificato dalla necessità dell'imputato di prendere anche una decisione sull'eventuale richiesta di un epilogo non dibattimentale, mentre sembrerebbe incongruo prevedere un termine minore per il giudizio in seguito ad opposizione per reati più gravi ed uno maggiore per quelli sottoposti al giudizio del giudice monocratico, sicché pure un'interpretazione adeguatrice milita a favore della tesi, che ritiene solo di trenta giorni il termine per comparire.
Peraltro, indipendentemente da dette argomentazioni generali, sistematiche e costituzionali, che pure dovrebbero assumere un certo significato, un raffronto con il contenuto del decreto di citazione di cui all'art. 552 c.p.p. rende avvertiti dell'impossibilità di ritenere compatibile id est "applicabile" questa disciplina, giacché l'avviso concernente la facoltà di nominare un difensore di fiducia (art. 522 primo comma lett. e) c.p.p.), mal si concilia con la nomina di un difensore di ufficio, cui notificare copia del decreto penale (art. 460 terzo comma c.p.p.) e con lo stesso avviso previsto dall'art. 460 primo comma lett. g) c.p.p. l'avviso di richiedere i riti alternativi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 552 primo comma lett. f) c.p.p.), si pone del tutto in contrasto con il disposto dell'art. 557 c.p.p., e l'avviso di conclusione delle indagini all'indagato ex art. 415 bis c.p.p. non è applicabile al procedimento per decreto, secondo unanime giurisprudenza costituzionale e di legittimità, mentre detta serie di avvisi è prescritta a pena di nullità (art. 552 secondo comma c.p.p.). Un raffronto di compatibilita fra i due decreti trova ulteriore conforto nell'espressa previsione contenuta nel primo comma dell'art. 464 c.p.p. dell'esclusione dalle caratteristiche del decreto che dispone il giudizio in sede di opposizione del secondo comma dell'art. 456 c.p.p., che si riferisce, appunto, alla inserzione dell'avviso che "l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.", sicché detto decreto di citazione appare meglio modulato alle esigenze del procedimento di opposizione a decreto penale. Pertanto il termine per comparire nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale è quello di giorni trenta, previsto dall'art. 456 terzo comma c.p.p., giacché la norma appare applicabile e compatibile ai sensi dell'art. 557 c.p.p., sicché non si è verificata la dedotta nullità. Il secondo motivo procedurale non considera che la suddivisione del Tribunale in più sezioni distaccate non determina alcuna questione di competenza territoriale (cfr. ex plurimis Cass. sez. 3^ 17 gennaio 2000 n. 431, Spinozzi rv. 215465), mentre per il principio di tassatività delle nullità l'omessa adozione della procedura indicata nell'art. 163 bis disp. att. c.p.p. determina una mera irregolarità e non una nullità, in quanto si tratta di un procedimento amministrativo interno. Infine, la censura sostanziale attiene ad accertamenti fattuali e diverse ricostruzioni delle risultanze processuali non ammesse in sede di legittimità.
Pertanto, non è fondato questo motivo, poiché il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici ed ineccepibile o ha attribuito la presenza del germe patogeno alla fase successiva del confezionamento e della conservazione a causa delle condizioni igieniche non perfette nei locali di produzione, evidenziati anche dalla presenza di altro germe patogeno in un'attrezzatura non utilizzata direttamente per la produzione del salame cotto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2003