Sentenza 9 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2003, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RAIMONDI Raffaele - Presidente - del 09/12/2003
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 18324/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 28.11.2002 dal tribunale monocratico di S. Angelo dei Lombardi.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Claudio Giannelli, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 28.11.2002, emessa in seguito a opposizione a decreto penale, il tribunale monocratico di S. Angelo dei Lombardi ha dichiarato CA AC colpevole del reato di cui all'art. 19 D.P.R. 303/1956 perché, quale legale responsabile della s.p.a.
t., non aveva effettuato in luoghi separati - pur essendo possibile - le lavorazioni pericolose o insalubri, in modo da non esporvi senza necessita i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. Per l'effetto il tribunale ha condannato il AC alla pena di E.
1.600 di ammenda.
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi a sostegno.
In particolare deduce:
a) nullit? della sentenza per violazione degli arti 557, 464 e 456, comma 3, c.p.p., perché - come eccepito alla udienza dibattimentale del 28.11.2002 - il decreto di citazione a giudizio era stato notificato tardivamente senza rispettare il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;
b) improcedibilità dell'azione penale, giacché non era stata correttamente eseguita la procedura di cui agli artt. 19 ss. D.Lgs. 758/1994, in quanto il verbale di accertamento della infrazione con il quale l'imputato veniva ammesso alla oblazione speciale, di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo era stato notificato a tale FR FU, responsabile del personale della società, e non al contravventore;
c) conseguente violazione del diritto di difesa, giacché il vizio di notificazione aveva privato l'imputato della facoltà di estinguere la contravvenzione;
d) mancanza di motivazione in ordine alla qualifica in capo al AC di legale rappresentante della società al momento del fatto. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il primo motivo di ricorso è fondato.
In seguito all'opposizione al decreto penale presentata dal AC, il giudice per le indagini preliminari, in data 24.4.2002, ha emesso il decreto di citazione a giudizio per la udienza del 18.9.2002. notificato all'imputato in data 14.6.2002. e quindi - considerata la sospensione feriale dei termini - con il termine di 49 giorni liberi prima dell'udienza fissata.
Per verificare la tempestività o meno della notifica occorre far riferimento all'art. 577. comma 3, c.p.p., che per il procedimento monitorio davanti al tribunale monocratico dispone l'osservanza delle disposizioni stabilite per il procedimento monitorio davanti al tribunale collegiale (titolo V del libro sesto) "in quanto applicabili".
Ad avviso di questo collegio, per effetto di questa clausola limitativa (introdotta dal legge c.d. Carotti del 16.12.1999 n. 479), non può applicarsi il termine di trenta giorni liberi stabilito dal combinato disposto degli artt. 464, comma 1. e 456, comma 3, c.p.p. per il giudizio immediato davanti al tribunale collegiale, atteso che nel processo davanti al tribunale monocratico non è previsto il giudizio immediato. È giocoforza pertanto applicare il termine libero di sessanta giorni previsto dal l'art. 552, comma 3 c.p.p. per il giudizio ordinario davanti al tribunale monocratico. Da una parte, questa appare essere la volontà del legislatore, che l'interprete non può disattendere, soprattutto in una materia così delicata come quella dei diritti della difesa;
dall'altra essa sembra essere l'effetto della differenza sistematica tra il giudizio davanti al tribunale collegiale e quello davanti al tribunale monocratico. E infatti nel giudizio ordinario davanti al primo il termine di comparizione è molto più breve (venti giorni, ex art. 429, commi 3 e 4, c.p.p.) di quello stabilito per il giudizio ordinario davanti al tribunale monocratico (sessanta giorni, ex art. 552, comma 3, succitato). Il che si giustifica per il fatto che il primo giudizio è preceduto dall'udienza preliminare, in cui viene delibata la fondatezza dell'imputazione nel contraddittorio delle parti e si realizza la piena discovery delle fonti di prova raccolte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero;
mentre nel secondo giudizio, mancando l'udienza preliminare, l'imputato deve avere maggior tempo a disposizione per conoscere le fonti di prova, svolgere eventuali investigazioni difensive, rintracciare e far citare testimoni e in genere organizzare la propria difesa. Vero è che nel rito speciale conseguente all'opposizione al decreto penale, quando la competenza è del tribunale collegiale, l'imputato non può avvalersi dell'usuale sequenza del rito ordinario (udienza preliminare e dibattimento), ma deve scegliere un altro dei riti alternativi da lui azionabili (giudizio immediato, giudizio abbreviato o ed. patteggiamento della pena), ai sensi dell'art. 461, comma 3, c.p.p.. È però altrettanto vero che, se invece la competenza è del tribunale monocratico, l'imputato deve scegliere ai sensi dell'art. 557, comma 1, c.p.p., tra il giudizio ordinario (mancando il giudizio immediato), il giudizio abbreviato o il patteggiamento della pena.
La conseguenza di questa complessa articolazione sistematica è che nel rito conseguente all'opposizione davanti al tribunale collegiale il termine dilatorio per la comparizione è di trenta giorni, se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato (artt. 464, primo periodo del primo comma, e 456, comma 3) e di cinque giorni, se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato (art. 464, secondo periodo del primo comma). Mentre, nello stesso rito davanti al tribunale monocratico il termine dilatorio per la comparizione è di sessanta giorni per il giudizio ordinario, salva la riduzione a quarantacinque giorni per i casi di urgenza (art. 552, comma 3) e di cinque giorni per il giudizio abbreviato (artt. 557, terzo comma, e 464, primo comma).
4 - Come già accennato, la clausola limitativa "in quanto applicabili" di cui all'art. 557, è stata introdotta dalla legge 479/1999. Prima, di questa legge, l'omologa norma dell'art. 565, per l'opposizione a decreto penale davanti al pretore, imponeva l'osservanza delle norme prescritte per l'opposizione a decreto penale davanti al tribunale, senza la limitazione a quelle applicabili. Per conseguenza si riteneva che nel giudizio pretorile di opposizione a decreto penale il termine di comparizione fosse di venti giorni, ex art. 456 c.p.p., e non di quarantacinque giorni, ex art. 555 allora vigente (cfr. Cass. Sez. 1^, n. 1533 del 15.5.1992, confi, compet. g.i.p. Verona in proc. Zanella, rv. 190001; Cass. Sez. 1^, n. 6999 del 26, 1.1993, Bartolini, rv. 192780). Dopo l'entrata in vigore della legge 479/1999, una sentenza di questa sezione, traendo le conseguenze della suddetta clausola limitativa, ha ritenuto che nel giudizio ordinario conseguente all'opposizione a decreto penale davanti al tribunale monocratico il termine di comparizione sia di sessanta giorni (Sez. 3^, n. 32418 del 29.8.2001, Carnevaletti, rv. 220342).
Contro questa conclusione si è espressa altra sentenza della sezione, che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 479/1999, ha ritenuto ugualmente applicabile davanti al giudice monocratico il termine dilatorio di trenta giorni previsto per il giudizio immediato (Sez. 3^, n. 24346 del 5.6.2003, Esposito, rv. 225198). Questo collegio ritiene condivisibile la opzione ermeneutica adottata nella sentenza Carnevaletti sia per le ragioni già esposte nel paragrafo precedente, sia perché non risultano dirimenti le pur consistenti obiezioni formulate nella sentenza Esposito. Non è decisiva la considerazione della natura speciale del procedimento monitorio, che -secondo la costante giurisprudenza costituzionale - è improntato a criteri di economicità processuale e di massima speditezza. Infatti la massima economicità e speditezza del procedimento monitorio sono state richiamate dal giudice delle leggi per argomentare la legittimità costituzionale della disciplina positiva che esclude in detto procedimento l'avviso di conclusione delle indagini e la udienza preliminare (v. soprattutto ordinanze 8/2003 e 32/2003); ma non possono evidentemente essere utilizzate per manipolare ermeneuticamente la disciplina positiva vigente in punto di termine dilatorio per la comparizione, che è il tempus deliberandi che il legislatore concede all'imputato per organizzare le proprie strategie difensive".
Per la stessa ragione non appare decisiva l'argomentazione secondo cui è incongruo concedere un termine maggiore per reati meno gravi, quali quelli sottoposti al giudice monocratico, e un termine minore per reati più gravi, quali quelli affidati alla competenza del tribunale collegiale. Non appare infatti, questa, una inconguenza tale da eccedere il limite del ragionevole esercizio dei potere discrezionale spettante al legislatore.
Sotto diverso profilo non convince l'altra obiezione fondata sull'asserita incompatibilità tra i decreto di citazione ordinario di cui all'art. 552 c.p.p. e il rito monitorio. Si può infatti replicare che l'art. 552 gioca come norma generale, alla quale si ricorre, solo in quanto applicabile, per disporre la citazione a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale.
5 - In conclusione, nel caso di specie, non è stato rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni imposto dall'art. 552 c.p.p.. Gli altri motivi di ricorso, peraltro infondati, restano assorbiti. Per conseguenza la sentenza impugnata va annullata ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., con rinvio al giudice a quo ex art. 623 lett. d) c.p.p..
P.Q.M.
la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di S. Angelo dei Lombardi.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004