Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2005, n. 23615
CASS
Sentenza 7 aprile 2005

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Il delitto di frode processuale, reato di pericolo a consumazione anticipata, è integrato da qualsiasi immutazione artificiale dello stato dei luoghi o delle cose, commessa al fine di inquinare le fonti di prova o di ingannare il giudice nell'accertamento dei fatti. Costituendo tale finalità il dolo specifico e non un elemento oggettivo del reato, il fatto che il giudice non abbia ancora disposto l'assunzione del mezzo di prova non assume alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del reato.

Non è viziato da nullità ai sensi dell'art. 552, comma secondo, cod.proc.pen., sotto il profilo dell'insufficiente specificazione del luogo di comparizione, il decreto di citazione a giudizio che, qualora si tratti di città di modeste dimensioni, rechi esclusivamente l'indicazione del Comune dove ha sede il tribunale, senza indicare anche la via e il numero civico, ove esso è ubicato, e neppure l'aula di udienza, atteso che tali omissioni non possono costituire fattore di incertezza circa il luogo di comparizione, agevolmente individuabile usando la normale diligenza.

Il termine minimo di comparizione di venti giorni che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 557, comma terzo cod.proc.pen., anche al giudizio di opposizione a decreto penale di condanna innanzi al tribunale monocratico, deve essere rispettato con riferimento alla prima notificazione del citato decreto ed alla udienza originariamente fissata per la comparizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2005, n. 23615
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23615
    Data del deposito : 7 aprile 2005

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