Sentenza 7 aprile 2005
Massime • 3
Il delitto di frode processuale, reato di pericolo a consumazione anticipata, è integrato da qualsiasi immutazione artificiale dello stato dei luoghi o delle cose, commessa al fine di inquinare le fonti di prova o di ingannare il giudice nell'accertamento dei fatti. Costituendo tale finalità il dolo specifico e non un elemento oggettivo del reato, il fatto che il giudice non abbia ancora disposto l'assunzione del mezzo di prova non assume alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del reato.
Non è viziato da nullità ai sensi dell'art. 552, comma secondo, cod.proc.pen., sotto il profilo dell'insufficiente specificazione del luogo di comparizione, il decreto di citazione a giudizio che, qualora si tratti di città di modeste dimensioni, rechi esclusivamente l'indicazione del Comune dove ha sede il tribunale, senza indicare anche la via e il numero civico, ove esso è ubicato, e neppure l'aula di udienza, atteso che tali omissioni non possono costituire fattore di incertezza circa il luogo di comparizione, agevolmente individuabile usando la normale diligenza.
Il termine minimo di comparizione di venti giorni che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 557, comma terzo cod.proc.pen., anche al giudizio di opposizione a decreto penale di condanna innanzi al tribunale monocratico, deve essere rispettato con riferimento alla prima notificazione del citato decreto ed alla udienza originariamente fissata per la comparizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2005, n. 23615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23615 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 07/04/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 682
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO SE - Consigliere - N. 12168/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA LO, nata a [...] il [...];
2) NI NA, nato a [...] il [...];
3) ZO NO, nato a [...]il [...];
4) SE EM, nato a [...] il [...];
5) SE ER, nato a [...] il [...];
6) LI SS, nato a [...] il [...];
7) MA EL, nata a [...] il [...];
8) ON RL, nato a [...] l'[...];
9) BO UI, nato a [...] l'[...];
10) DI LE EL, nato a [...] il [...];
11) DI LE RI, nata a [...] il [...];
12) TA ER, nato a [...] il [...];
13) AN RI, nata a [...] l'[...];
14) DE IU IO, nato a [...] il [...];
15) LO IO IO, nato a [...] il [...];
16) BI SE, nato a [...] il [...];
17) IA MI, nato a [...] il [...];
18) LO EL, nata a [...] il [...];
19) ZI NI, nata a [...] l'[...];
20) AN RA, nato a [...] il [...];
21) AN TT, nato a [...]il [...];
22) SC AN, nata a [...] il [...];
23) AG MO, nata a [...] il [...];
24) SC OM, nato a [...]-Chiovenda il 22.08.1968;
25) FE AB, nato a [...]il [...];
avverso la sentenza resa il 26.6.2002 dalla corte d'appello di Torino. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza in ordine ai reati di cui all'art. 110 t.u.l.p.s. e agli artt. 718 e 719 c.p., annullamento con rinvio nei confronti di:
SC AN in ordine ai delitti, il rigetto nel resto del ricorso della medesima IL, il rigetto degli altri ricorsi;
Udito il difensore degli imputati SO LO, AN NA, GU NO, IS EM, IS ER, OL SS e MA EL, avv. SE Di Noto, in sostituzione dell'avv. ER Zanetta, che ha insistito nel ricorso. Udito il difensore degli imputati IL AN, AG MO e IL OM, MA AR, che ha insistito nel ricorso;
Udito il difensore di Tassinari ER, avv. PA Parlamenti, in sostituzione dell'avv. Marco Martines, che ha insistito nel ricorso. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Nel corso del 1998 diversi giocatori che avevano subito ingenti perdite con apparecchi videopoker e con altri simili apparecchi elettronici installati in molti esercizi pubblici di Verbania, Stresa, AV, EG e LO OC, sospettando di essere stati truffati con macchine truccate, presentavano varie denunce agli organi di polizia giudiziaria. Questi aprivano indagini, sottoponevano a sequestro probatorio numerosi apparecchi nell'ottobre dello stesso anno e denunciavano all'autorità giudiziaria i gestori degli esercizi pubblici e i titolari delle ditte che avevano loro fornito gli apparecchi.
All'esito delle indagini, su richiesta del pubblico ministero, il g.i.p. del tribunale di Verbania emetteva decreto penale di condanna per la contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv., 110, 718, 719 nn. 2, 3 e 4 c., e 110 t.u.l.p.s..
A seguito di tempestive opposizioni, gli imputati venivano rinviati a giudizio immediato davanti al tribunale monocratico di Verbania. I relativi processi venivano riuniti tra loro e con altro processo intentato
contro
OM IL, AN IL, MO AG e AB FE perché in data 24.10.1998 il IL e il FE venivano sorpresi dai carabinieri presso il bar Cavour di Verbania mentre stavano manomettendo uno degli apparecchi elettronici ivi sequestrati, dal quale avevano verosimilmente già asportato il denaro incassato (lire 1.156.000 in banconote di vario taglio) e sostituito la scheda di programmazione. Nella circostanza il IL e il FE, nonché MO AG, socia e coadiutrice nel bar, si erano barricati dietro una porta. Veniva peraltro incriminata anche AN IL, titolare del bar e sorella di OM, che era stata nominata custode dell'apparecchio sequestrato. Tutti i predetti venivano imputati per violazione dei sigilli (art. 349 c.p.), frode processuale (art. 374 c.p.) e furto del denaro (art. 624 c.p.).
2 - All'esito del giudizio il tribunale di Verbania, con sentenza del 13.7.2000, dichiarava:
a) i gestori e i noleggiatori responsabili della contravvenzione per il gioco d'azzardo, con l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 719 c.p. (fatto commesso in un pubblico esercizio), escluse le aggravanti di cui al n. 3 e 4 dello stesso articolo (poste rilevanti e partecipazione al gioco di minori di anni diciotto);
b) OM e AN IL, MO AG e AB FE responsabili di violazione dei sigilli (art. 349 c.p.) e di frode processuale (art. 374 c.p.), mentre li assolveva dall'imputazione di furto, per difetto del presupposto dell'altruità del denaro. Tutti venivano condannati a pene varie, con la pena accessoria della pubblicazione della sentenza sul giornale "La Stampa" (per tutti salvo che FE) e con la confisca delle somme di denaro in sequestro e di tutti gli apparecchi sequestrati ad eccezione di due installati presso il bar Universo di Sonetti e il bar Grand'Italia di Zanoia.
3 - Su impugnazione dei difensori, la corte d'appello di Torino, con sentenza del 26.6.2002, assolveva RE US dalla contravvenzione per gioco d'azzardo, non essendo risultato pienamente provato che egli si fosse concretamente inserito nella società noleggiatrice degli apparecchi;
confermava la condanna per gli altri trentatrè appellanti, riducendo solo la pena per alcuni imputati, e confermava la sentenza impugnata anche per le statuizioni accessorie.
4 - Tutti gli imputati condannati, ad eccezione di EL NE, PA NA, ES EC, RE IS, NA RI AR e RI TT, hanno presentato ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, deducendo a sostegno vari motivi, appresso esposti e valutati.
Con memoria scritta tempestivamente depositata il difensore di AN IL, OM IL e MO AG ha insistito sulla prescrizione dei reati contravvenzionali e sulla insussistenza del delitto di cui all'art. 374 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
5 - Gli imputati NO GU, ER IS, EM IS, EL MA e SS OL lamentano nullità della sentenza per violazione dell'art. 456, comma 3, c.p.p. per il mancato rispetto dei venti giorni liberi stabiliti per la notifica del decreto di citazione a giudizio.
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto penale davanti al tribunale monocratico, a norma dell'art. 557/3 c.p.p., si osservano in quanto applicabili le disposizioni del titolo 5^ del libro 6^, e quindi anche l'art. 464, comma 1, che rinvia per l'emissione del decreto di citazione a giudizio immediato all'art. 456, secondo il quale il decreto deve essere notificato all'imputato almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio (modificati in trenta giorni con l'art. 14 legge 1.3.2001 n. 63: per la fattispecie di causa, quindi, vigeva il termine libero di venti giorni).
È pacifico in atti che il termine suddetto era stato rispettato per l'udienza fissata il 4.4.2000, ma in seguito l'udienza era stata anticipata al 9.3.2000 e il relativo avviso era stato notificato sette giorni, ma non venti giorni, liberi prima della udienza anticipata.
La corte d'appello ha respinto l'eccezione osservando che il termine di comparizione era stato ugualmente rispettato "dovendosi aver riguardo alla prima notifica, che garantiva infatti a ciascun imputato un congruo intervallo di tempo per la preparazione della difesa ed essendo stata anticipata la nuova udienza senza che esso venisse meno".
L'argomentazione della corte, in apparenza poco comprensibile, è in realtà giuridicamente corretta alla luce dell'art. 465 c.p.p., che è applicabile anche al processo davanti al tribunale in composizione monocratica in virtù del generico richiamo operato dall'art. 549 c.p.p.. Infatti la norma anzidetta attribuisce al presidente del tribunale, e quindi anche al giudice monocratico del tribunale, ove ricorrano giustificati motivi, il potere di anticipare l'udienza già fissata (nel caso di specie ex art. 456 c.p.p.), stabilendo che il decreto di anticipazione deve essere notificato all'imputato e al difensore e comunicato al pubblico ministero almeno sette giorni prima della nuova udienza, fermi restando i termini minimi per comparire previsti in via generale (dall'art. 429, commi 3 e 4, c.p.p. espressamente richiamato, ma anche, necessariamente, dall'art. 456 c.p.p.). Ciò significa che il termine minimo di comparizione, che è necessario per preparare la difesa, deve essere rispettato con riferimento alla prima notificazione del decreto che dispone il giudizio (nella specie immediato) e alla udienza originariamente fissata per la comparizione.
Considerato che
le parti sono già a conoscenza col dovuto preavviso della udienza di comparizione, il legislatore ha imposto inoltre che, ove tale udienza venga anticipata per giustificati motivi organizzativi, il relativo decreto di anticipazione sia notificato e comunicato almeno sette giorni prima della nuova udienza. Quest'ultimo termine, che il legislatore considera sufficiente per preavvisare le parti della anticipazione della udienza, non interferisce con il termine generale di comparizione come sopra determinato.
Alla luce della disciplina di cui all'art. 465 c.p.p., dunque, la censura deve essere respinta.
6 - Gli imputati FE, OM e AN IL e AG hanno dedotto nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 555 (ora 552) comma l, lett. d) c.p.p., giacché il decreto conteneva una indicazione insufficiente del luogo di comparizione, essendo questo determinato soltanto come "tribunale di Verbania", senza via e numero civico, e senza specificazione dell'aula di udienza.
Anche questa censura è infondata, atteso che la semplice indicazione del tribunale di Verbania come luogo di comparizione doveva ritenersi sufficiente, considerato che in un comune di circa 30.000 abitanti l'anzidetto ufficio pubblico, usando la normale diligenza, era di facile reperibilità attraverso le indicazioni stradali o le informazioni assunte presso vigili urbani o cittadini. Anche l'omessa indicazione dell'aula di udienza in un piccolo tribunale come quello di Verbania non poteva costituire fattore di incertezza per l'imputato, giacché questi, usando sempre la normale diligenza, poteva rintracciare l'aula acquisendo le informazioni più opportune presso uscieri, cancellieri o altro personale amministrativo. In altri termini, la nullità del decreto di citazione a giudizio è stabilita dall'art. 552 (prima 555). comma 1 lett. d) e comma 2, c.p.p. soltanto quando l'indicazione del luogo (e del tempo) di comparizione manca o è inidonea allo scopo di informare le parti e i loro difensori degli elementi topografici (e cronologici) necessari per l'esercizio dei loro diritti.
In tal senso è la giurisprudenza di questa corte, la quale ha ritenuto la nullità del decreto di citazione a giudizio solo quando l'ufficio giudiziario è diviso in sezioni e il decreto di citazione non indica la sezione (Sez. 5^ n. 10218 del 9.10.1995, Branchi, rv. 203005; contro però Sez. 3^, n. 4074 del 31.3.2000, Evola, 215830, che limita la nullità al caso in cui l'omessa indicazione della sezione è tale, in relazione alla situazione concreta, da provocare un'incertezza assoluta sul luogo di comparizione); ovvero quando il decreto indica un giorno diverso da quello effettivo della udienza (Sez. 6^, n. 8794 del 30.9.1996, Rotondale, rv. 205907); ovvero quando indica un'aula specifica diversa da quella in cui il dibattimento è celebrato (Sez. 6^, n. 9900 del 17.9.1998, Gabrini, rv. 213051) ovvero un luogo diverso da quello reale, come la sezione distaccata al posto della sezione centrale (Sez. 1^, n. 18942 del 26.4.2001, Tavernaro, rv. 218921); ma non ha mai ritenuto la nullità del decreto quando la indicazione imposta dalla norma codicistica non era errata, ma semplicemente priva di alcune precisazioni non essenziali allo scopo.
Su questa linea una sentenza ha espressamente stabilito che "non è viziato da nullità ai sensi dell'art. 552, comma 2, c.p.p., sotto il profilo dell'insufficiente specificazione del luogo della comparizione, il decreto di citazione a giudizio che, qualora si tratti di piccolo centro dotato di un unico ufficio giudiziario, rechi esclusivamente l indicazione del Comune dove ha sede la sezione distaccata competente per il giudizio, non richiedendo l ari. 552, comma, lett. d) la ulteriore indicazione della via, del numero civico, del piano o dell'aula di udienza, a meno che sia necessaria per evitare concrete incertezze circa il luogo di comparizione" (Cass. Sez. 1^, n. 4488 del 5.2.2002, Giaquinta, rv. 220621).
7 - Altri imputati (GU, AN, ER ed EM IS, SO, MA e OL) hanno dedotto la nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione dell'art. 552, comma 1, lett. c) c.p.p., lamentando una confusa enunciazione del fatto, con l'indicazione di apparecchi mai posseduti (slot machine). Ma anche questa censura va disattesa, giacché il fatto di aver utilizzato apparecchi elettronici per gioco d'azzardo è stato enunciato nei capi di imputazione in modo sufficientemente chiaro e preciso, a nulla rilevando al riguardo che il tipo degli apparecchi incriminati sia stato specificato in modo asseritamente erroneo (videopoker e slot machine, anziché solo videopoker).
8 - Molti ricorrenti, e precisamente SO, AN, GU, EM ed ER IS, OL, ON, RL e UI NE, EL e RI di Leo, AN e OM IL, AG, hanno eccepito la prescrizione dei reati contravvenzionali in materia di giochi d'azzardo.
Il motivo è fondato.
Come già accennato sopra, i gestori e i noleggiatori dei videogiochi erano stati imputati e giudicati responsabili (ad eccezione di RE US, assolto in appello) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 718, 719 n. 2 c.p. e 110 t.u.l.p.s., perché, in concorso tra gestore e noleggiatore, con più azioni esecutive di un disegno criminoso, avevano tenuto o agevolato un gioco d'azzardo, installando e utilizzando i suddetti apparecchi elettronici, con l'aggravante di aver commesso il fatto in un esercizio pubblico: fino all'ottobre 1998 (data del sequestro degli apparecchi).
Orbene, la corte di appello ha escluso la prescrizione invocata dagli appellanti, ritenendo in sostanza che ricorreva sia il concorso formale tra il reato codicistico e quello di cui all'art. 110 t.u.l.p.s. sia la continuazione, e che la prescrizione iniziava a decorrere dalla data di cessazione della continuazione (ottobre 1998), sicché non era ancora maturata (pag. 28 della sentenza impugnata).
Così argomentando però la corte torinese non si è accorta che i due reati formalmente concorrenti hanno diverso trattamento sanzionatorio (arresto e ammenda, quello di cui agli artt. 718 e 719 c.p.; sola ammenda, quello di cui all'art. 110 t.u.l.p.s.) e per conseguenza anche diverso periodo prescrizionale (quattro anni e mezzo, il primo, tre anni, il secondo, comprese le interruzioni). Per conseguenza, erroneamente non ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 110 t.u.l.p.s. contestato agli imputati, già maturata alla data dell'ottobre 2001.
Alla data odierna è poi maturata anche la prescrizione del reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p.. A norma dell'art. 587 c.p.p. il motivo di impugnazione, avendo carattere oggettivo e non personale, estende i suoi effetti a tutti gli altri imputati per lo stesso reato di cui agli artt. 110 t.u.l.p.s. e 718, 719 c.p.. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio in ordine a tutti i reati contravvenzionali contestati per gioco d'azzardo, perché estinti per prescrizione, non ricorrendo nessuna causa di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Invero, tutti i motivi di ricorso formulati dai ricorrenti sul merito del gioco d'azzardo o sulla legittimità costituzionale della fattispecie penale non sono fondati, e tanto meno hanno quella evidente fondatezza richiesta dall'art. 129 c.p.p.. Da questo proscioglimento degli imputati deriva: a) tutti gli imputati del solo reato contravvenzionale di gioco d'azzardo vanno esenti da pena;
b) per AN IL, OM IL e MO AG, condannati anche per i delitti di cui agli 349 e 374 c.p., va eliminata la pena irrogata a titolo di continuazione per i reati contravvenzionali estinti, che corrisponde a trenta giorni di reclusione ed euro 100 di multa per ciascuno;
c) è annullata la pena accessoria della pubblicazione, che a norma dell'art. 722 c.p. presuppone la condanna;
d) è annullata la confisca delle somme di denaro in sequestro, che ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p., nonché dell'art. 722 c.p., presuppone una sentenza di condanna;
d) resta confermata la confisca di tutti gli apparecchi elettronici disposta dai giudici di merito, giacché quest'ultima è misura di sicurezza patrimoniale imposta obbligatoriamente dall'art. 110, comma 9, t.u.l.p.s. indipendentemente dalla condanna, in ragione della intrinseca criminosità degli apparecchi stessi, quale si desume dal connesso obbligo di distruzione (Cass. Sez. 3^, n. 22930 del 26.5.2003, Dini, rv. 225297; Cass. Sez. 3^, n. 8127 del 25.2.2004, P.M. in proc. De Gaetano, rv. 227553).
9 - Ancora, i predetti GU, AN, ER ed EM IS, SO, MA e OL, lamentano: a) il mancato accoglimento della domanda di oblazione formulata ex art. 162 bis in ordine al reato di cui all'art. 110 t.u.l.p.s. (respinta dal giudice con l'erronea argomentazione che trattasi di contravvenzione punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda); b) la mancata pronuncia della corte d'appello in conseguenza alla rinuncia alla sospensione condizionale della pena formulata dagli appellanti. Le censure (peraltro fondate) restano assorbite dall'accoglimento della censura precedente e dalla conseguente estinzione dei reati contravvenzionali.
10 - Restano quindi da esaminare i motivi di ricorso formulati da AN e OM IL, MO AG e AB FE in ordine ai delitti di violazione dei sigilli e di frode processuale. I predetti sono stati imputati e condannati:
a) per il delitto di cui all'art. 374 c.p. perché, in concorso tra loro, essendo pendenti vari procedimenti penali nel corso dei quali erano stati sottoposti a sequestro numerosi apparecchi elettronici per il gioco d'azzardo, al fine di trarre in inganno il consulente nominato dal pubblico ministero per accertare le caratteristiche del videogioco o comunque il giudice, avevano aperto uno di questi videogiochi (presenti nel bar Cavour di Verbania) prelevando parte del denaro incassato e iniziando a sostituire i meccanismi elettronici di funzionamento;
b) per il delitto di cui all'art. 349 c.p. perché, in concorso tra loro, con la condotta descritta sub a), pur non alterando fisicamente i sigilli apposti sui videogiochi, avevano violato il vincolo imposto con i sigilli medesimi.
I ricorrenti contestano la sussistenza del primo reato perché non era stato ingannato il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, come previsto dall'art. 374 c.p., ma si era soltanto manomesso un apparecchio sul quale doveva svolgersi una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in fase di indagini preliminari.
Contestano altresì la sussistenza del secondo reato, perché non ricorreva nessuna materiale distruzione di sigilli, ma solo la rimozione del vetro del video sul quale era stato apposto soltanto un foglio indicante che l'apparecchio era sotto sequestro. Entrambe le censure però non meritano accoglimento.
Come ha opportunamente rilevato il pubblico ministero nella sua requisitoria orale, la frode processuale di cui all'art. 374 c.p. è un reato di pericolo a consumazione anticipata. Altrimenti detto è un reato formale, con dolo specifico, che è integrato da qualsiasi immutazione artificiale dello stato dei luoghi o delle cose commessa al fine di inquinare le fonti di prova e ingannare il giudice nell'accertamento dei fatti. Per tal fine non ha alcun rilievo il fatto che il giudice non abbia ancora disposto l'assunzione del mezzo di prova, sia esso una ispezione o una perizia, appunto perché l'inquinamento dell'accertamento giurisdizionale è solo un elemento psicologico e non un elemento materiale del reato. Sulla stessa linea questa corte ha già stabilito che "con interpretazione estensiva, lecita anche con norme penali, è possibile ritenere che l'art. 374 cod. pen. (frode processuale) includa anche la previsione degli accertamenti ex art. 354 cod. proc. pen. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone). (Nella specie la S.C. ha osservato che tali accertamenti, per la parte che interessa, hanno lo stesso scopo e contenuto del mezzo di ricerca della prova, disposto dall'autorità giudiziaria, che l'art. 246 cod. proc. pen. classifica come ispezione)" (Sez. 3^, n. 8699 del 26.9.1996, Perotti, rv. 206678).
Nel caso presente, i giudici di merito hanno accertato, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, che il tecnico AB FE, con il concorso materiale o morale di OM e AN IL e di MO AG, aveva iniziato a manomettere i meccanismi elettronici dell'apparecchio sequestrato nel momento in cui i carabinieri fecero il sopralluogo nel bar Cavour di Verbania, con l'intento evidente di trarre in inganno la futura attività di cognizione del giudice.
Quanto al delitto di cui all'art. 349 c.p., la giurisprudenza costante di questa corte ha chiarito che il reato si realizza, indipendentemente dalla violazione dei sigilli (o di qualsiasi altro segno indicante il divieto di manomissione della cosa), con qualsiasi attività idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità apposto sulla res dalla pubblica autorità. Attività che nel caso di specie gli imputati hanno compiuto aprendo l'apparecchio sequestrato e iniziando a manomettere i meccanismi di funzionamento. Concludendo su questo punto va respinto in foto il ricorso del FE, con conseguente condanna alle spese processuali, mentre i ricorsi di AN e OM IL e di MO AG vanno respinti solo limitatamente alle predette censure in ordine ai delitti contestati.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati contravvenzionali perché estinti per prescrizione. Per l'effetto elimina nei confronti di IL AN, IL OM e AG MO la pena di trenta giorni di reclusione ed euro 100 di multa. Elimina la confisca del denaro sequestrato, ordinandone la restituzione agli aventi diritto. Rigetta nel resto i ricorso dei predetti ricorrenti. Rigetta il ricorso di FE AB, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2005