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12 dicembre 1991
12 dicembre 1991
Art. 45. Dei giudici 1. Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata:
a) dal giudice di pace; b) dal pretore; c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla Corte di cassazione; f) dal tribunale per i minorenni; g) dal megistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza;
Nota all'art. 45:
- Il testo dell'art. 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941 , gi modificato dall'art. 1 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 499 , come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1 (Dei giudici). - La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata:
a) dal giudice di pace;
b) dal pretore;
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla Corte di cassazione;
f) dal Tribunale per i minorenni;
f) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza.
Sono regolati da leggi speciali (l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato), le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonche' le giurisdizioni per i ratei militari e marittimi".
"La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata:
a) dal giudice di pace; b) dal pretore; c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla Corte di cassazione; f) dal tribunale per i minorenni; g) dal megistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza;
Nota all'art. 45:
- Il testo dell'art. 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941 , gi modificato dall'art. 1 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 499 , come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1 (Dei giudici). - La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata:
a) dal giudice di pace;
b) dal pretore;
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla Corte di cassazione;
f) dal Tribunale per i minorenni;
f) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza.
Sono regolati da leggi speciali (l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato), le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonche' le giurisdizioni per i ratei militari e marittimi".
Commentari • 2
- 1. Un giudice onorario professionale comune agli stati membri: un’utopia possibileMargherita Morelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
Sommario: 1. Introduzione – 2. Premessa – Obiettivi della Rete Europea delle Associazioni dei Giudici Laici. 3. Proposta per un progetto di valorizzazione del ruolo della magistratura laica e onoraria e per la sua implementazione. – 4. Principi costituzionali e ordinamentali: 4.1. Fonti Costituzionali – 4.2. Regio Decreto n° 12 del 30.1 1941(Ordinamento Giudiziario) – 5. Stato di diritto – 6. Carichi di ruolo – 7. Spending review – 8. Storia e vicende del giudice laico e onorario negli Stati Membri.Cenni – 9. Armonizzazione dei sistemi giudiziari tra gli obiettivi della C.E. – 10. European Small Claims Procedure (ESCP) e Provvedimento Europeo di Ingiunzione – 11. Direttive in materia di …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/11/2002, n. 15721Provvedimento: […] In accoglimento di tale primo motivo di ricorso, non essendosi adeguata la sentenza impugnata al principio di diritto sopra indicato nel riconoscimento della diversa competenza per materia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, essa deve essere cassata in relazione a detto motivo e deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce in composizione ordinaria. 4 Con il secondo motivo di ricorso il Ministero di Grazia e Giustizia denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 45 della legge n. 374 del 1991 e 3 della legge n. 27 del 1981, quest'ultimo come autenticamente interpretato dalla legge n. 425 del 1984, […]Leggi di più...
- competenza per materia·
- funzionario onorario·
- legge n. 27 del 1981·
- indennità giudiziaria·
- giurisdizione giudice del lavoro·
- rapporto di servizio·
- legge n. 374 del 1991·
- art. 360 c.p.c.·
- art. 409 c.p.c.·
- giurisdizione giudice ordinario