Art. 45. Dei giudici 1. Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata:
a) dal giudice di pace; b) dal pretore; c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla Corte di cassazione; f) dal tribunale per i minorenni; g) dal megistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza;
Nota all'art. 45:
- Il testo dell'art. 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941 , gi modificato dall'art. 1 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 499 , come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1 (Dei giudici). - La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata:
a) dal giudice di pace;
b) dal pretore;
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla Corte di cassazione;
f) dal Tribunale per i minorenni;
f) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza.
Sono regolati da leggi speciali (l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato), le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonche' le giurisdizioni per i ratei militari e marittimi".
"La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata:
a) dal giudice di pace; b) dal pretore; c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla Corte di cassazione; f) dal tribunale per i minorenni; g) dal megistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza;
Nota all'art. 45:
- Il testo dell'art. 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941 , gi modificato dall'art. 1 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 499 , come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1 (Dei giudici). - La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata:
a) dal giudice di pace;
b) dal pretore;
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla Corte di cassazione;
f) dal Tribunale per i minorenni;
f) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza.
Sono regolati da leggi speciali (l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato), le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonche' le giurisdizioni per i ratei militari e marittimi".