TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9094/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/07/2025 da 1) Parte_1 nata [...] in [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N.
4 - Lettera: B - Interno: 06, (MI) Parte_2
e
2) Parte_3
Nato il 24/02/1975 in NAPOLI (NA) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.
4 - Lettera: B - Interno: 06, I) Parte_2 entrambi assistiti con l'Avv. Sonia Gaiola, del foro di Milano, con studio professionale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47 (C.F. ; pec: C.F._3 Email_1 presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Locate di Triulzi (MI) (anno 2000 atto n. 2 reg. parte II serie A)
• separati con sentenza n. 655/2024 pubblicata in 19/06/2024 r.g. 2388/2024, passata in giudicato in data 19/06/2024 con i seguenti figli: nato il 22/06/2001 in MILANO (MI), C.F. Persona_1
maggiorenne ed indipendente economicamente, cittadino italiano;
C.F._4
, nata il [...] in [...], C.F. maggiorenne ma Parte_4 C.F._5 non indipendente economicamente
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore, resterà fino al raggiungimento della maggiore età a settembre affidata congiuntamente ai genitori, restando a vivere presso la madre nella casa coniugale, la figlia concorderà direttamente con il padre la frequentazione;
2) La casa familiare sita a VIA DELLE ROSE N.
4 - Lettera: B - Interno: 06, PIEVE Pt_2
(MI) (catasto fabbricati fg 11 particella 122 subalterno 206 natura A2, nonché di un box fg 11 particella 122 sub 37) verrà posta in vendita, entrambi i signori e Parte_1 Pt_3 si obbligano reciprocamente a vendere a terzi l'immobile e la pertinenza, con il ricavato
[...] verrà estinto il mutuo ed il residuo verrà versato integralmente a favore della signora Parte_1 per garantirle l'acquisto di un immobile a sé intestato.
3) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_3 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 400 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, terrà inoltre a proprio carico il 100% delle spese straordinarie come da protocollo;
4) il signor verserà a titolo di assegno di divorzio alla signora Parte_3 Parte_1
l'importo di euro 800,00 mensile in via anticipata il 5 di ogni mese;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Locate di Triulzi (MI), il 24/04/2000 tra e Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locate di Triulzi (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG