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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del 24.09.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito telematico della stessa, nella causa civile iscritta al n. 5332/2024 R.G.L., vertente
T R A
(CF , in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandra Stasi e Federica Caroprese
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cucinella
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 7.6.2024 e notificato in data 12.6.2024, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04320249007033206000,
[...] notificata a mezzo PEC in data 21.05.2024, limitatamente ai crediti aventi natura previdenziale sottesi alle cartelle di pagamento n. 04320160007370277001 e n. 04320170008453209001 e agli avvisi di addebito n. 34320180002233503000, n. 34320180003022177000, n. 34320180003022278000, n.
34320190001870980000 e n. 34320190001871283000, di importo pari a € 128.394,54, deducendone l'illegittimità per violazione dell'articolo 1, commi 231 e ss., della Legge n. 197/2022 (c.d.
Rottamazione Quater), norma in base alla quale era possibile la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo con il pagamento (in unica soluzione o ratealmente) delle somme senza corrispondere gli interessi, le sanzioni, gli interessi di mora ed il c.d. aggio di riscossione.
1 In particolare, la società opponente ha esposto di aver depositato le seguenti dichiarazioni di adesione, regolarmente ricevute dall' : Controparte_1
1. dichiarazione di adesione del 27/04/2023 prot. W-2023042706391191, avente ad oggetto cartelle di natura previdenziale, a seguito della quale l' aveva inviato Controparte_1 documento rif. AT – 04390202300533764180;
2. dichiarazione di adesione del 08/06/2023 prot. W-2023060807105625, avente ad oggetto solo cartelle di natura tributaria non oggetto della presente opposizione, in accoglimento della quale l' aveva inviato il documento rif. AT – 04390202300533766180; Controparte_1
3. dichiarazione di adesione del 30/06/2023 prot. W-2023063008708142, avente ad oggetto cartelle tributarie e previdenziali, in accoglimento della quale l' aveva Controparte_1 inviato il documento rif. AT - 04390202300533767180, contenenti il riepilogo delle somme da pagare a seguito della richiesta di definizione.
Ha aggiunto che riscontrando le cartelle oggetto di domanda di definizioni con quelle indicate nell'intimazione opposta, si evinceva che tutte le cartelle indicate nell'intimazione opposta erano state oggetto di adesione agevolata.
Tutto ciò premesso, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, disporre
- anche inaudita altera parte - la sospensione dell'intimazione di pagamento n. 043
20249007033206000, notificata a mezzo pec in data 21/5/2024, in relazione ai soli carichi di ruolo aventi natura previdenziale (cartelle di pagamento n. 04320160007370277001 e n.
04320170008453209001 ed avvisi di addebito nn. 34320180002233503000 –
34320180003022177000 – 34320180003022278000 – 34320190001870980000 –
34320190001871283000) per un importo di € 128.394,54 (di cui € 242,05 a titolo di spese esecutive) per i motivi esposti nel presente atto;
- nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 043 20249007033206000, notificata a mezzo pec in data 21/5/2024, in relazione ai soli carichi di ruolo aventi natura previdenziale (cartelle di pagamento n.
04320160007370277001 e n. 04320170008453209001 ed avvisi di addebito nn.
34320180002233503000 – 34320180003022177000 – 34320180003022278000 –
34320190001870980000 – 34320190001871283000) per un importo di € 128.394,54 (di cui € 242,05
a titolo di spese esecutive) e, per l'effetto, annullarla per tutti i motivi esposti nel presente atto”.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, l' premessa la regolarità della propria costituzione in giudizio, effettuata a CP_1 mezzo di difensore in ossequio della normativa vigente in materia, posto che l'art. 11, comma 2, del
2 d.lgs. 546/1992, così come novellato, prevedeva che l' , nei cui confronti era Controparte_2 stato proposto il ricorso, potesse stare in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, nel merito, ha sostenuto che il ricorrente aveva dichiarato l'avvenuto pagamento di tre rate per € 41.052,63 utilizzando il servizio SUMUP ed allegando una presunta ricevuta di pagamento che veniva disconosciuta per cui, stante l'inesistenza dell'originale, non poteva essere ritenuto valido e, inoltre, il suddetto importo, nonostante accurate verifiche, non risultava ancora accreditato, per cui contestava il pagamento dedotto.
Ha, infine, eccepito l'anomalia dello strumento di pagamento utilizzato, che prevedeva generalmente una commissione dell'1,95% che non corrispondeva a quella indicata sulla contabile, ove invece erano indicati € 1,50 a riprova della non genuinità del documento.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, dopo l'udienza del 24.09.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente previa acquisizione di note di trattazione scritta da entrambe le parti.
2.- Nel merito, il ricorso in opposizione è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, in corso di causa parte opponente ha adeguatamente documentato di aver corrisposto le rate scadute dalla stessa dovute in forza dell'adesione alla cd. Rottamazione Quater.
In particolare, in data 26.9.2024 è stata prodotta:
- una nota diretta al difensore della firmata digitalmente dalla dott.ssa Parte_1
responsabile della nella quale sono elencati i pagamenti oggetto di Persona_1 CP_3 definizione agevolata e le date in cui gli stessi sono stati effettuati dalla Parte_1 come risulta dal sistema dei pagamenti pagoPA (“piattaforma pagoPA”), nonché
- n. 21 ricevute in formato .pdf attestanti i pagamenti stessi.
Trattasi della stessa documentazione acquisita nell'omologo giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia per i carichi di natura tributaria (v. sentenza n.
1793/2024 resa in data 30.9.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia – Pa Sezione 1, allegata alle note di parte ricorrente del 22.09.2025), sulla quale anche in questa sede Pa l' nulla ha dedotto (si vedano note di successive alla Controparte_1 produzione documentale in questione).
Alla luce di quanto sinora argomentato, l'opposta intimazione di pagamento n. 043
20249007033206000 deve essere annullata limitatamente ai carichi di natura non tributaria- previdenziale, di importo pari ad €. 128.394,54 (di cui €. 242,05 a titolo di spese esecutive).
3.- Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza della parte opposta.
3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 043
20249007033206000 limitatamente ai carichi di natura non tributaria-previdenziale, di importo pari ad €. 128.394,54 (di cui €. 242,05 a titolo di spese esecutive);
b) condanna l' alla refusione, in favore della Controparte_1 delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 6.115,00 per Parte_1 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali al 15%, come per legge.
Foggia, data del deposito
La Giudice dott.ssa Valentina di Leo
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