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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/07/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1408/2018
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dall'Avv.to RUSSO GIUSEPPE, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
GUARIGLIA NICOLA, giusta procura in atti;
resistente
E
(C.F. Controparte_2
), , in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, dottor P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Michel Martone e Gianluca Lucchetti, giusta
[...] procura in atti;
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2018 proponeva ricorso avverso cartella di Parte_1
pagamento N.100 2018 0019442905000, ente impositore ed . Il ricorrente CP_4 CP_5 deduceva/lamentava che si trattava di titolo notificato via PEC in forma pdf semplice, privo della ritenuta necessaria sottoscrizione in forma digitale (in formato p7m), nonché che la mancanza di codifica non garantisse l'integrità del contenuto del file, e che pertanto la notifica fosse da ritenersi nulla. Concludeva pertanto chiedendo che questo tribunale, in funzione del giudice del lavoro, dichiarasse invalido il richiamato avviso di addebito. Instaurato il contraddittorio, si costituiva e contrastava la domanda l'Agenzia delle Entrate e l' . Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa CP_5
ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Il ricorso deve essere rigettato. La notifica a mezzo posta elettronica partecipata di titoli da parte dell'ente impositore è consentita ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato art. 60, comma 7. Nello specifico, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. Tale la disciplina generale per la formazione dei titoli esattoriali
(non solo telematici): non esiste dato normativo contrario per la determinazione della necessità della sottoscrizione telematica. L'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015, 13461/2012). In tal senso ha deciso recente Corte di cassazione
(Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39513).
Né si può ritenere che la notifica risulti viziata: le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, stante la natura del contenzioso e il richiamo a principio espressi dalla Cassazione successivamente all'introduzione del presente giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e Controparte_6 Controparte_2
così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 15.07.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1408/2018
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dall'Avv.to RUSSO GIUSEPPE, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
GUARIGLIA NICOLA, giusta procura in atti;
resistente
E
(C.F. Controparte_2
), , in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, dottor P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Michel Martone e Gianluca Lucchetti, giusta
[...] procura in atti;
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2018 proponeva ricorso avverso cartella di Parte_1
pagamento N.100 2018 0019442905000, ente impositore ed . Il ricorrente CP_4 CP_5 deduceva/lamentava che si trattava di titolo notificato via PEC in forma pdf semplice, privo della ritenuta necessaria sottoscrizione in forma digitale (in formato p7m), nonché che la mancanza di codifica non garantisse l'integrità del contenuto del file, e che pertanto la notifica fosse da ritenersi nulla. Concludeva pertanto chiedendo che questo tribunale, in funzione del giudice del lavoro, dichiarasse invalido il richiamato avviso di addebito. Instaurato il contraddittorio, si costituiva e contrastava la domanda l'Agenzia delle Entrate e l' . Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa CP_5
ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Il ricorso deve essere rigettato. La notifica a mezzo posta elettronica partecipata di titoli da parte dell'ente impositore è consentita ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato art. 60, comma 7. Nello specifico, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. Tale la disciplina generale per la formazione dei titoli esattoriali
(non solo telematici): non esiste dato normativo contrario per la determinazione della necessità della sottoscrizione telematica. L'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015, 13461/2012). In tal senso ha deciso recente Corte di cassazione
(Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39513).
Né si può ritenere che la notifica risulti viziata: le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, stante la natura del contenzioso e il richiamo a principio espressi dalla Cassazione successivamente all'introduzione del presente giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e Controparte_6 Controparte_2
così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 15.07.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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