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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di EF, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3610 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VENTRIGLIA LUIGI, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso a mezzo funzionario dal dott.
CONTI GIAMPIERO, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
-resistente -
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 6.10.2025 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento esponendo di essere docente assunta con contratto a tempo determinato per gli anni scolatici 2022/23 e di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
Deduceva, quindi, di essere stata ingiustamente escluso dall'erogazione del beneficio, in quanto docente a tempo determinato.
In diritto, rilevava l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di CP_2 ruolo dall'erogazione della “cd. Carta Elettronica del docente”, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
1 Richiamava pronunce della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato e della
Cassazione, deducendo la irragionevolezza della differenza di trattamento tra personale precario e di ruolo, in spregio ai precetti costituzionali.
Chiedeva, infine, il riconoscimento del proprio diritto e la condanna del CP_1 all'attribuzione del beneficio in questione. Il , ritualmente convenuto, si costituiva eccependo l'incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale adito in favore di quello di EL e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Agrigento sollevata dal , avverso la quale il ricorrente non ha CP_1 proposto alcuna difesa nelle note di trattazione scritta- Invero, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il
Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
È pacifico in giurisprudenza che la suddetta norma ha natura speciale istituente una competenza funzionale inderogabile.
Nel caso di specie, da un estratto del SIDI relativo alla posizione della ricorrente prodotto dal resistente si evince che la docente dal 1.9.2025 presta CP_1 servizio presso l'Istituto Comprensivo OR Romagnoli di EL (CL).
Tale circostanza radica la competenza territoriale del Tribunale di EL ai sensi dell'art. 413 c. IV c.p.c. sopra richiamato.
Appare equa, attesa la definizione in rito la compensazione delle spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 413 e 428 c.p.c.; il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, declina la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di EL (CL); termine di legge per la riassunzione;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Agrigento, 03/12/2025
Il Giudice
EM Di EF
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