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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
1778/24 R.G.V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RN
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1778/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Cipriano Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Cipriano Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 12/09/2008 in NI (TR) precisando che dall'unione non sono nati figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 punto 2 lettera b Legge n.
898/1970 come modificata dalla Legge 74/1987 lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e in NI in data 12/09/2008, Controparte_1 Parte_1 trascritto negli atti di matrimonio del Comune di NI quale atto n. 102, parte I, Uff. 1, dell'anno 2008 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di NI di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/2000 e successive modificazioni;
2) disporre che la casa coniugale sita in NI Via Ippocrate n. 154/C, di proprietà al 50% ciascuno dei due figli della sola Sig.ra avuti da precedente relazione, resti alla CP_1 stessa assegnata in via esclusiva;
3) disporre che per effetto di intervenuto accordo tra i coniugi tutti gli arredi, i beni e le suppellettili presenti all'interno della casa coniugale – peraltro già di proprietà esclusiva della Sig.ra in quanto da ella acquistati- nonché i doni di nozze, resteranno CP_1 assegnati in via esclusiva alla moglie, con facoltà per il Sig. e previo accordo tra le Pt_1 parti, di recarsi presso la casa coniugale onde prelevare eventuali beni strettamente personali ivi eventualmente ancora rimasti;
4) disporre che il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile l'importo di euro 200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT;
5) disporre che, per intervenuta intesa tra i ricorrenti, gli stessi hanno raggiunto l'accordo su tutti i rapporti economici tra loro intercorrenti e che non hanno null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12/09/2008 tra Pt_1
e in NI (TR) alle condizioni indicate nel
[...] Controparte_1 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
RN (TR) (atto n. 102, parte I, Uff. 1, anno 2008);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RN
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1778/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Cipriano Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Cipriano Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 12/09/2008 in NI (TR) precisando che dall'unione non sono nati figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 punto 2 lettera b Legge n.
898/1970 come modificata dalla Legge 74/1987 lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e in NI in data 12/09/2008, Controparte_1 Parte_1 trascritto negli atti di matrimonio del Comune di NI quale atto n. 102, parte I, Uff. 1, dell'anno 2008 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di NI di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/2000 e successive modificazioni;
2) disporre che la casa coniugale sita in NI Via Ippocrate n. 154/C, di proprietà al 50% ciascuno dei due figli della sola Sig.ra avuti da precedente relazione, resti alla CP_1 stessa assegnata in via esclusiva;
3) disporre che per effetto di intervenuto accordo tra i coniugi tutti gli arredi, i beni e le suppellettili presenti all'interno della casa coniugale – peraltro già di proprietà esclusiva della Sig.ra in quanto da ella acquistati- nonché i doni di nozze, resteranno CP_1 assegnati in via esclusiva alla moglie, con facoltà per il Sig. e previo accordo tra le Pt_1 parti, di recarsi presso la casa coniugale onde prelevare eventuali beni strettamente personali ivi eventualmente ancora rimasti;
4) disporre che il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile l'importo di euro 200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT;
5) disporre che, per intervenuta intesa tra i ricorrenti, gli stessi hanno raggiunto l'accordo su tutti i rapporti economici tra loro intercorrenti e che non hanno null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12/09/2008 tra Pt_1
e in NI (TR) alle condizioni indicate nel
[...] Controparte_1 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
RN (TR) (atto n. 102, parte I, Uff. 1, anno 2008);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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