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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2024, n. 10649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10649 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1558 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. ssa Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 12/01/2024 e vertente
TRA
) , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
residente a FORO BUONAPARTE 57 a MILANO rappresentata e difesa dall'Avv. UNGARELLI
ALBERTO presso il cui studio in Milano Via Ennia n. 6/A ha eletto domicilio telematico
ATTORE
E
, nato in [...] in data [...] residente Controparte_1 C.F._2
in CAP SKIRRING 12500 CAP SKIRRING SENEGAL;
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE (rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc)
Il difensore di parte attrice dichiara: insistito per l'accoglimento ella domanda di scioglimento del matrimonio formulata in ricorso
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/01/2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile a Dakar il 07/04/2007 (trascritto Comune di Milano A. 2007 -N.1054 -P.
2 R. 03 – S. C1 ), con dalla cui unione non sono nati figli, nonché di essersi Controparte_1
separata come da sentenza del Tribunale di Milano n. 2858/2019 pubb. il 23.03.2019 , ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 28.11.2024 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ha proceduto all'audizione della parte attrice, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 04/12/2024
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte attrice è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti, hanno contratto matrimonio civile a Dakar il 07/04/2007
(trascritto Comune di Milano A. 2007 -N.1054 -P. 2 R. 03 – S. C1 ).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Milano n.
2858/2019 pubb. il 23.03.2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento/ del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Dakar il 07/04/2007
(trascritto Comune di Milano A. 2007 -N.1054 -P. 2 R. 03 – S. C1 ), da Parte_1
E Controparte_1
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 04/12/2024
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. ssa Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 12/01/2024 e vertente
TRA
) , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
residente a FORO BUONAPARTE 57 a MILANO rappresentata e difesa dall'Avv. UNGARELLI
ALBERTO presso il cui studio in Milano Via Ennia n. 6/A ha eletto domicilio telematico
ATTORE
E
, nato in [...] in data [...] residente Controparte_1 C.F._2
in CAP SKIRRING 12500 CAP SKIRRING SENEGAL;
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE (rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc)
Il difensore di parte attrice dichiara: insistito per l'accoglimento ella domanda di scioglimento del matrimonio formulata in ricorso
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/01/2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile a Dakar il 07/04/2007 (trascritto Comune di Milano A. 2007 -N.1054 -P.
2 R. 03 – S. C1 ), con dalla cui unione non sono nati figli, nonché di essersi Controparte_1
separata come da sentenza del Tribunale di Milano n. 2858/2019 pubb. il 23.03.2019 , ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 28.11.2024 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ha proceduto all'audizione della parte attrice, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 04/12/2024
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte attrice è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti, hanno contratto matrimonio civile a Dakar il 07/04/2007
(trascritto Comune di Milano A. 2007 -N.1054 -P. 2 R. 03 – S. C1 ).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Milano n.
2858/2019 pubb. il 23.03.2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento/ del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Dakar il 07/04/2007
(trascritto Comune di Milano A. 2007 -N.1054 -P. 2 R. 03 – S. C1 ), da Parte_1
E Controparte_1
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 04/12/2024
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato