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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/09/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 24.09.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13207 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Filannino;
Ricorrente
E
[...]
Controparte_1 in persona del
[...] CP_2
p.t., rappresentato e difeso dalla Dirigente dott.ssa Giuseppina Lotito;
Resistente
OGGETTO: retribuzione professionale docente
*******
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, ha premesso Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, nella qualità di CP_1 docente – precaria - con contratto a tempo determinato, per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, specificando di essere diventata docente di ruolo a partire dall'a.s. 2024-2025. Ha allegato di non aver percepito la c.d. “Retribuzione Professionale
Docente” (R.P.D.) per le annualità scolastiche 2020-2021 e 2021-2022, emolumento invece percepito a partire dall'annualità 2022-2023.
Ha, sul punto, invocato il divieto di discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, chiedendo di vedere accertato il suo diritto alla percezione dell'emolumento invocato, anche tenendo conto dell'aggiornamento del C.C.N.L. “Comparto Scuola” del 06.12.2022.
Instauratosi il contradditorio, l'Amministrazione convenuta ha sostenuto l'infondatezza della avversa pretesa.
Ha allegato che l'emolumento richiesto dalla ricorrente è riconosciuto in capo ai docenti a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (quindi che svolgono l'attività lavorativa sino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche – 30 giugno - e non anche a coloro che hanno rivestito incarichi temporanei.
Ha sostenuto le ragioni che giustificano il diverso trattamento tra i docenti di ruolo e non di ruolo, ma con incarico di lunga durata, rispetto a coloro invece che hanno svolto supplenze brevi.
Ha inoltre contestato la quantificazione operata dalla ricorrente. Difatti, ha sostenuto la necessità di un adeguamento del conteggio, tenendo conto sia delle giornate in cui la ricorrente era stata assente dal servizio (oltre quelle in cui aveva osservato un orario di lavoro ridotto), sia del corretto importo giornaliero, pari ad euro 5,816666666666667 (prima dell'aggiornamento
C.C.N.L. “Comparto Scuola” del 06.12.2022), senza applicazione di alcun arrotondamento.
Quindi, l'Amministrazione convenuta ha concluso per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, ai fini della quantificazione di quanto dovuto, ha chiesto tenersi conto, sia del numero di ore settimanali effettivamente svolte, sia dell'importo giornaliero corretto.
Pag. 2 di 8 All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione è utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale intervenuto sull'argomento.
Come ben noto alle parti, in base alle previsioni di contrattazione collettiva, la retribuzione professionale docenti è un compenso individuale con natura fissa riconosciuto sulla base dell'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. “Comparto
Scuola” del 15.03.2001, il cui comma 1 prevede che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinate dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attributi al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, con la specificazione, al comma
3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
L'art. 7 del C.C.N.L. 15.03.2001, in merito alle modalità di calcolo del relativo compenso, ha stabilito che deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “per i periodi i servizio o di situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Ciò posto, sul possibile riconoscimento del sopradetto emolumento, anche in capo a tutti i docenti precari, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che
Pag. 3 di 8 attribuisce la <> a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere delle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle <<modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. < i>
31.8.1999>> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. n. 20015/2018).
Su questa scia, anche la successiva giurisprudenza di legittimità ha sostenuto il riconoscimento della medesima voce retributiva, tanto sulla scorta dell'interpretazione letterale delle previsioni di contrattazione collettiva
(“che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti”), quanto “sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. n. 6293/2020; Cass. n. 6435/2020).
Del resto, l'emolumento per cui è causa ha una natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto rientra nelle “condizioni di impiego” (Cass n.
1773/2017).
Conseguentemente, la retribuzione professionale docenti, essendo ricompresa tra le “condizioni di impiego”, deve essere riconosciuta non solo ai docenti di ruolo ma anche a tutti i precari, in virtù di quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori che sono assunti con contratto a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
Pag. 4 di 8 indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In effetti, data la perfetta corrispondenza delle mansioni e delle caratteristiche dell'impiego, il solo fatto di essere stati destinatari di supplenze brevi e temporanee non può giustificare il mancato riconoscimento in capo all'odierna ricorrente dell'emolumento per cui è causa.
Al riguardo valgono, in particolare, i principi giustamente richiamati nell'atto introduttivo della presente controversia, in base ai quali: “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato
e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C177/10
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione>> (
[...]
, cit., punto 42) ... d) non è sufficiente che la diversità di Persona_1 trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
Pag. 5 di 8 contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi)”.
Tutto quanto sopra riportato depone in senso favorevole circa il riconoscimento della retribuzione professionale docenti anche in capo all'odierna ricorrente per gli anni scolastici controversi, dovendosi tener conto che la prestazione lavorativa resa dal docente con un contratto a tempo determinato è comparabile a quella del docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, motivo per il quale non vi sono elementi che portano ad escluderne l'attribuzione.
Fermo restando che la ricorrente rivendica tale emolumento per i soli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, è possibile procedere alla determinazione dell'importo dovuto.
Si rileva, preliminarmente, che le eccezioni sollevate dal CP_1 convenuto su quest'ultimo profilo sono condivise da questo Tribunale.
Difatti, nella quantificazione di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docente, è necessario considerare esclusivamente i giorni di servizio prestati dalla ricorrente, escludendo sia i giorni non lavorativi o di assenza dal servizio, sia l'eventuale orario ridotto prestato.
Attraverso la produzione dei certificati di presenza, è dato evincere i giorni di effettiva presenza e quelli in cui ha lavorato con orario Parte_1 ridotto - quindi per 12 ore settimanali e non 24 -.
Inoltre, come allegato dal , l'importo giornaliero corretto è pari ad CP_1 euro 5,816666666666667 – non arrotondato per eccesso a euro 5,82 – per il servizio effettivamente prestato sino a dicembre 2021; tale importo è stato rivalutato, a partire da gennaio 2022, per un totale giornaliero di euro 6,15.
Di conseguenza, è possibile giungere alla quantificazione che segue.
Pag. 6 di 8 Per il periodo lavorativo svolto a partire dall'anno 2020 sino a dicembre 2021
(in seguito al quale l'importo giornaliero dell'RPD è stato rivalutato), la retribuzione professionale giornaliera è commisurata in euro
5,816666666666667; per tale periodo ha prestato orario Parte_1 di lavoro pieno, 25 ore su 25 settimanali per la gran parte dell'annualità scolastica 2021-2021 (salvo i periodi dal 16 al 19 novembre 2021, dal 29 al
30 novembre 2021 e dal 9 al 21 dicembre 2021 in cui ha svolto sempre orario pieno ma per 24 ore su 24 settimanali); si giunge, pertanto, ad un totale di 266 giorni che, moltiplicati per il valore giornaliero della retribuzione professionale docente, determina una somma totale pari ad euro 1.547,23.
Per il periodo lavorativo svolto a decorrere da gennaio 2022 sino a giugno
2022, la retribuzione professionale giornaliera è commisurata – tenendo conto della rivalutazione - in euro 6,15; per tale periodo ha Parte_1 prestato orario di lavoro ridotto, 12 ore su 24 settimanali;
si giunge, pertanto, ad un totale di 151 giorni che, moltiplicati per il valore giornaliero della retribuzione professionale docente, determina una somma totale pari ad euro 928,65. Tuttavia, considerato l'orario ridotto, l'importo va pertanto dimezzato, per un totale pari ad euro 464,32.
Da tali motivazioni si evince che la somma complessiva a titolo di RPD a cui ha diritto la ricorrente, relativamente agli anni scolastici 2020-2021 e 2021-
2022, è pari ad euro 2.011,55.
Si precisa che, a tale importo, si deve aggiungere la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n. 724 del
1994.
In conclusione, sulla base di quanto sopra detto, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
In merito alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 13207 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per il periodo rivendicato, aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022, secondo i giorni di effettiva presenza e per l'orario di lavoro espletato;
- per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento di complessivi € 2.011,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese processuali che liquida in € complessivi 1.030,00, cui vanno aggiunti il rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 24.09.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 24.09.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13207 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Filannino;
Ricorrente
E
[...]
Controparte_1 in persona del
[...] CP_2
p.t., rappresentato e difeso dalla Dirigente dott.ssa Giuseppina Lotito;
Resistente
OGGETTO: retribuzione professionale docente
*******
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, ha premesso Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, nella qualità di CP_1 docente – precaria - con contratto a tempo determinato, per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, specificando di essere diventata docente di ruolo a partire dall'a.s. 2024-2025. Ha allegato di non aver percepito la c.d. “Retribuzione Professionale
Docente” (R.P.D.) per le annualità scolastiche 2020-2021 e 2021-2022, emolumento invece percepito a partire dall'annualità 2022-2023.
Ha, sul punto, invocato il divieto di discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, chiedendo di vedere accertato il suo diritto alla percezione dell'emolumento invocato, anche tenendo conto dell'aggiornamento del C.C.N.L. “Comparto Scuola” del 06.12.2022.
Instauratosi il contradditorio, l'Amministrazione convenuta ha sostenuto l'infondatezza della avversa pretesa.
Ha allegato che l'emolumento richiesto dalla ricorrente è riconosciuto in capo ai docenti a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (quindi che svolgono l'attività lavorativa sino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche – 30 giugno - e non anche a coloro che hanno rivestito incarichi temporanei.
Ha sostenuto le ragioni che giustificano il diverso trattamento tra i docenti di ruolo e non di ruolo, ma con incarico di lunga durata, rispetto a coloro invece che hanno svolto supplenze brevi.
Ha inoltre contestato la quantificazione operata dalla ricorrente. Difatti, ha sostenuto la necessità di un adeguamento del conteggio, tenendo conto sia delle giornate in cui la ricorrente era stata assente dal servizio (oltre quelle in cui aveva osservato un orario di lavoro ridotto), sia del corretto importo giornaliero, pari ad euro 5,816666666666667 (prima dell'aggiornamento
C.C.N.L. “Comparto Scuola” del 06.12.2022), senza applicazione di alcun arrotondamento.
Quindi, l'Amministrazione convenuta ha concluso per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, ai fini della quantificazione di quanto dovuto, ha chiesto tenersi conto, sia del numero di ore settimanali effettivamente svolte, sia dell'importo giornaliero corretto.
Pag. 2 di 8 All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione è utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale intervenuto sull'argomento.
Come ben noto alle parti, in base alle previsioni di contrattazione collettiva, la retribuzione professionale docenti è un compenso individuale con natura fissa riconosciuto sulla base dell'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. “Comparto
Scuola” del 15.03.2001, il cui comma 1 prevede che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinate dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attributi al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, con la specificazione, al comma
3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
L'art. 7 del C.C.N.L. 15.03.2001, in merito alle modalità di calcolo del relativo compenso, ha stabilito che deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “per i periodi i servizio o di situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Ciò posto, sul possibile riconoscimento del sopradetto emolumento, anche in capo a tutti i docenti precari, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che
Pag. 3 di 8 attribuisce la <
31.8.1999>> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. n. 20015/2018).
Su questa scia, anche la successiva giurisprudenza di legittimità ha sostenuto il riconoscimento della medesima voce retributiva, tanto sulla scorta dell'interpretazione letterale delle previsioni di contrattazione collettiva
(“che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti”), quanto “sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. n. 6293/2020; Cass. n. 6435/2020).
Del resto, l'emolumento per cui è causa ha una natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto rientra nelle “condizioni di impiego” (Cass n.
1773/2017).
Conseguentemente, la retribuzione professionale docenti, essendo ricompresa tra le “condizioni di impiego”, deve essere riconosciuta non solo ai docenti di ruolo ma anche a tutti i precari, in virtù di quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori che sono assunti con contratto a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
Pag. 4 di 8 indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In effetti, data la perfetta corrispondenza delle mansioni e delle caratteristiche dell'impiego, il solo fatto di essere stati destinatari di supplenze brevi e temporanee non può giustificare il mancato riconoscimento in capo all'odierna ricorrente dell'emolumento per cui è causa.
Al riguardo valgono, in particolare, i principi giustamente richiamati nell'atto introduttivo della presente controversia, in base ai quali: “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato
e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C177/10
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione>> (
[...]
, cit., punto 42) ... d) non è sufficiente che la diversità di Persona_1 trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
Pag. 5 di 8 contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi)”.
Tutto quanto sopra riportato depone in senso favorevole circa il riconoscimento della retribuzione professionale docenti anche in capo all'odierna ricorrente per gli anni scolastici controversi, dovendosi tener conto che la prestazione lavorativa resa dal docente con un contratto a tempo determinato è comparabile a quella del docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, motivo per il quale non vi sono elementi che portano ad escluderne l'attribuzione.
Fermo restando che la ricorrente rivendica tale emolumento per i soli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, è possibile procedere alla determinazione dell'importo dovuto.
Si rileva, preliminarmente, che le eccezioni sollevate dal CP_1 convenuto su quest'ultimo profilo sono condivise da questo Tribunale.
Difatti, nella quantificazione di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docente, è necessario considerare esclusivamente i giorni di servizio prestati dalla ricorrente, escludendo sia i giorni non lavorativi o di assenza dal servizio, sia l'eventuale orario ridotto prestato.
Attraverso la produzione dei certificati di presenza, è dato evincere i giorni di effettiva presenza e quelli in cui ha lavorato con orario Parte_1 ridotto - quindi per 12 ore settimanali e non 24 -.
Inoltre, come allegato dal , l'importo giornaliero corretto è pari ad CP_1 euro 5,816666666666667 – non arrotondato per eccesso a euro 5,82 – per il servizio effettivamente prestato sino a dicembre 2021; tale importo è stato rivalutato, a partire da gennaio 2022, per un totale giornaliero di euro 6,15.
Di conseguenza, è possibile giungere alla quantificazione che segue.
Pag. 6 di 8 Per il periodo lavorativo svolto a partire dall'anno 2020 sino a dicembre 2021
(in seguito al quale l'importo giornaliero dell'RPD è stato rivalutato), la retribuzione professionale giornaliera è commisurata in euro
5,816666666666667; per tale periodo ha prestato orario Parte_1 di lavoro pieno, 25 ore su 25 settimanali per la gran parte dell'annualità scolastica 2021-2021 (salvo i periodi dal 16 al 19 novembre 2021, dal 29 al
30 novembre 2021 e dal 9 al 21 dicembre 2021 in cui ha svolto sempre orario pieno ma per 24 ore su 24 settimanali); si giunge, pertanto, ad un totale di 266 giorni che, moltiplicati per il valore giornaliero della retribuzione professionale docente, determina una somma totale pari ad euro 1.547,23.
Per il periodo lavorativo svolto a decorrere da gennaio 2022 sino a giugno
2022, la retribuzione professionale giornaliera è commisurata – tenendo conto della rivalutazione - in euro 6,15; per tale periodo ha Parte_1 prestato orario di lavoro ridotto, 12 ore su 24 settimanali;
si giunge, pertanto, ad un totale di 151 giorni che, moltiplicati per il valore giornaliero della retribuzione professionale docente, determina una somma totale pari ad euro 928,65. Tuttavia, considerato l'orario ridotto, l'importo va pertanto dimezzato, per un totale pari ad euro 464,32.
Da tali motivazioni si evince che la somma complessiva a titolo di RPD a cui ha diritto la ricorrente, relativamente agli anni scolastici 2020-2021 e 2021-
2022, è pari ad euro 2.011,55.
Si precisa che, a tale importo, si deve aggiungere la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n. 724 del
1994.
In conclusione, sulla base di quanto sopra detto, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
In merito alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 13207 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per il periodo rivendicato, aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022, secondo i giorni di effettiva presenza e per l'orario di lavoro espletato;
- per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento di complessivi € 2.011,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese processuali che liquida in € complessivi 1.030,00, cui vanno aggiunti il rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 24.09.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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