CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MURANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC305R200293 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 23/7/2024
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.TC305T200293/2024 del 24/4/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, con cui l'Ufficio ha provveduto a recuperare l'imposta IRPEF per € 1240,00, l'imposta sostitutiva per € 1097,00, per un totale di € 2337,00 oltre interessi e sanzioni. Eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per omessa sottoscrizione da parte del Direttore dell'Ufficio o in assenza di prova di un valido provvedimento di delega. Inoltre eccepiva la nullità dell'atto impugnato per carenza dei poteri del funzionario che l'ha sottoscritto, con conseguente difetto di sottoscrizione. Nel merito evidenziava di aver assolto alle contestazioni dell'Ufficio mediante produzione di dichiarazioni integrative.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, che impugnava e contestava il contenuto del ricorso introduttivo ed evidenziava la legittimità del suo operato, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
All'odierna udienza il rappresentante dell'Ufficio dichiarava di aver depositato una richiesta di cessazione della materia del contendere, essendo stato sottoscritto dalle parti un accordo conciliativo, per cui chiedeva l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Indi, il procedimento veniva introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince dalla memoria depositata dall'Agenzia delle Entrate le parti hanno sottoscritto un accordo in data 8/10/2025 con cui hanno conciliato la lite in relazione all'avviso di accertamento impugnato, riferito all'anno 2018.
La conciliazione impone la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MURANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC305R200293 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 23/7/2024
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.TC305T200293/2024 del 24/4/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, con cui l'Ufficio ha provveduto a recuperare l'imposta IRPEF per € 1240,00, l'imposta sostitutiva per € 1097,00, per un totale di € 2337,00 oltre interessi e sanzioni. Eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per omessa sottoscrizione da parte del Direttore dell'Ufficio o in assenza di prova di un valido provvedimento di delega. Inoltre eccepiva la nullità dell'atto impugnato per carenza dei poteri del funzionario che l'ha sottoscritto, con conseguente difetto di sottoscrizione. Nel merito evidenziava di aver assolto alle contestazioni dell'Ufficio mediante produzione di dichiarazioni integrative.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, che impugnava e contestava il contenuto del ricorso introduttivo ed evidenziava la legittimità del suo operato, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
All'odierna udienza il rappresentante dell'Ufficio dichiarava di aver depositato una richiesta di cessazione della materia del contendere, essendo stato sottoscritto dalle parti un accordo conciliativo, per cui chiedeva l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Indi, il procedimento veniva introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince dalla memoria depositata dall'Agenzia delle Entrate le parti hanno sottoscritto un accordo in data 8/10/2025 con cui hanno conciliato la lite in relazione all'avviso di accertamento impugnato, riferito all'anno 2018.
La conciliazione impone la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.