Sentenza 18 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/12/2003, n. 19408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19408 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula B RE1 94 08 /0 3 A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.15014/01 Dr.Ettore Mercurio Consigliere Rel 16671/01 " Mario Putaturo DO IS " Luciano Vigolo " Rep. "I Cron. 35077 "1 Raffaele Foglia " Ud. 21/5/2003 " Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N.15014/01) proposto da RA IN KA KRAUSE, elett.dom.in Roma, via Bergamp n.3 presso lo studio dell'avv. Amos Andreoni che, unitamente all'avv.Michele De Felice,lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO;
E Sul ricorso (R.G.N.16671/01) proposto Da 3126 R 1 SALERNO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAT ,elett. dom. in Roma, alla via L.G.Faravelli n.22 (già alla via Roccaporena n.34), presso lo studio dell'avv. .Raffaele De Luca Tamajo che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
RA IN KA KRAUSE, rapp.to e difeso coma sopra;
COTRORICORRENTE AL RICORSO INCIDENTALE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Salerno in data 12 giugno 2000, n.198 (R.G.N.618/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 22/5/2003,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo DO IS;
uditi gli avv. Michele De Felice e Raffaele De Luca Tamajo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr. Umberto De Augustinis che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva 22 marzo-8 aprile 1994 il Pretore del lavoro di Salerno,in accoglimento del ricorso depositato il 6 N ! novembre 1992 contro la locale Università degli Studi da RA Erwin Karl AU, lettore di madre lingua straniera in forza di contratto stipulato ai sensi dell'art.28 DPR n.382 del 1980, accertava che tra le parti era intercorso un rapporto di 2 lavoro subordinato a tempo indeterminato per gli anni accademici 1992-93 e 1993-94 e che il ricorrente aveva diritto alla fruizione della retribuzione comprensiva degli istituti normativi retributivo iniziale del professore parametrati al livello 3 associato a tempo definito. - Con ordinanza in pari data il Pretore disponeva il prosieguo del giudizio per la determinazione delle eventuali differenze dovute;
quindi, revocava il provvedimento di nomina di consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto della domanda di condanna generica del ricorrente, e, con sentenza definitiva del 2 febbraio 1996,confermava la prima statuizione. Tanto premesso,il AU,con ricorso depositato il 5 febbraio 1996, conveniva davanti al Pretore del lavoro di Salerno l'Università degli Studi e, deducendo di avere svolto anche per l'anno accademico 1994-95 attività didattica di insegnamento della lingua straniera attraverso corsi regolari, insegnamento nei e svolgimento di corsi e laboratori linguistici, programmazione lezioni, scelta di testi, assistenza agli studenti, valutazione delle prove d'esame,correzione di elaborati e valutazione degli stessi,predisposizione di materiale di sussidio e che, in forza del giudicato formatosi sulla sentenza definitiva, aveva diritto alla ユ corresponsione di differenze retributive sulla base dei parametri previsti per i professori associati di prima nomina a tempo definito, ne chiedeva la condanna al pagamento delle somme a tale titolo dovutegli. 3 ка Nella resistenza della convenuta e all'esito di consulenza tecnica d'ufficio,il Pretore,con sentenza del 13 maggio 1997,in accoglimento del ricorso, condannava l'Università degli Studi al pagamento in favore del lettore della somma di lire 2 16.438.502, oltre accessori come per legge. 1 Avverso la decisione proponeva gravame 1'Università e il Tribunale, con sentenza del 12 giugno 2000,in parziale accoglimento 1'Università degli Studi al pagamentodell'appello, condannava della diminore somma di lire 9.650.766, oltre accessori legge, sulla base delle differenze previste per il ricercatore,in luogo del professore associato,confermando nel resto. Il AU ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi cui ha resistito con controricorso l'Università degli studi di Salerno proponendo ricorso incidentale con due motivi.Il AU ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi contro la stessa sentenza in un solo processo, ai sensi dell'art.335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il cui esame va anticipato per ragioni logiche e giuridiche, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione dell'art.5 D.L. n.530 del 1993 e 4 : dell'art.324 c.p.c. nonché insufficiente e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, si censura l'impugnata sentenza per avere apoditticamente affermato che sulla sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, accertata मि era formato ildal Pretore con pronuncia del 22 marzo 1994, si giudicato sicchè non poteva più discutersi della natura dell'attività prestata. Sennonchè il Tribunale non ha considerato che:il D.L. n.593 ב del 1993, all'art.5,ha trasformato gli allora lettori di madre 1 lingua straniera di cui all'art. 28 DPR n.392 del 1980 in collaboratori ed esperti liguistici per cui il rapporto di lavoro attraverso di tale figura professionale ha subito un mutamento quella che si configura come una novazione ope legis;
il citato DL n.530 ha esplicato efficacia anche per gli anni accademici dedotti nel presente giudizio, essendo stato ripetutamente reiterato sino alla emanazione del DL n.120 del 1995, convertito nella legge n.236 del 1995, a seguito della nota pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 1993 che ha riguardato il rapporto dei lettori determinando l'adeguamento dell'ordinamento interno alle statuizioni del Giudice comunitario;
fra le stesse parti era intercorso quindi,per intervenuta novazione ope legis, un nuovo rapporto di lavoro subordinato privato che poteva essere sia a indeterminato che determinato onde l'opportunità di un tempo nuovo, diverso accertamento atteso che l'Università degli Studi di Salerno bene avrebbe potuto, a fronte di temporanee 3 esigenze, stipulare con l'ex lettore un contratto a termine. 2 In definitiva, la statuizione sulla natura del rapporto de quo ad opera della sentenza pretorile del 1994 non fa stato tra le parti in quanto non esplica efficacia di giudicato. Il motivo va rigettato perché infondato. 5 In primo luogo va respinta l'eccezione di inammissibilità del motivo di impugnazione, formulata dalla difesa del lettore nel duplice profilo che la tesi della novazione del rapporto è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità e che la 2 ricorrente incidentale non ha nemmeno indicato in quale atto del I giudizio di merito avesse denunciato la doglianza. L'Università ha dedotto, invero, una novazione ope legis,e non una transazione novativa che avrebbe integrato un fatto estintivo in giudiziodella pretesa avversaria da fare valere tempestivamente e ritualmente dalla parte che avesse inteso avvalersene (vedi Cass., 12 novembre 1998, n.11458). E in tale aspetto il giudice d'appello, qualora avesse rilevato una variazione del quadro normativo di riferimento e l'operatività nella specie della disciplina, avrebbe dovuto applicare d'ufficio le nuove norme. Ciò premesso, è opportuno ricordare che, secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema, i principi in tema di giudicato, che interessano il caso in esame, possono così riassumersi: l'interpretazione del giudicato esterno, ossia formatosi in diverso processo, è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità, se non nel suo contenuto, certamente per dell'art.2909 C.C. ovvero per vizi di motivazioneviolazione (Cass., 4 luglio 1997, n.6036;8 agosto 1996,n.7264); in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il 6 contenuto, come ad esempio in Hordine al rapporto di lavoro subordinato ed alle conseguenti obbligazioni retributive,il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro.Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni, tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto di diritto, che ° modifichi ilmuti il contenuto materiale del rapporto о ne regolamento (Cass.,6 marzo 2001, n. .3230,in mot. ; Cass.,26 maggio 1999, n.5131,S.U. 7 luglio 1999, n.383; vedi anche Cass.,10 aprile 2002, n.5108). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che, nel richiamare nella specie, in cui si trattava di un rapporto giuridico di durata, gli effetti del giudicato formatosi sulla pronuncia pretorile 8 aprile 1994, in ordine alla esistenza tra le stesse parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avente ad oggetto le medesime prestazioni,ha ritenuto preclusa ogni ulteriore indagine sul punto, relativamente all'anno accademico 1994-95, successivo per quanto in precedenza indicato a quelli presi in considerazione, sull'implicito presupposto della invariabilità della situazione di fatto e di diritto. Ed invero, sulla situazione di fatto dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio (quantità e natura delle prestazioni rese in relazione alle somme percepite), non poteva non darsi 7 rilievo sul piano probatorio al comportamento dell'Università che - in una causa celebrata con il rito del -come di seguito di vedrà specificamente contestato alcunchè sia nella lavoro non aveva prima memoria difensiva, ai sensi dell'art.416 c.p.c.,che successivamente, ponendo in discussione solo con il ricorso in appello, e quindi tardivamente, la qualificazione del rapporto di lavoro, sotto il profilo della subordinazione e della durata, e l'entità dei compensi liquidati. Doveva perciò ritenersi protratto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione ad un'attività lavorativa del tutto identica a quella degli anni passati e alla mancanza di qualsiasi prova sulla sua intervenuta risoluzione, con conseguente non variazione per l'anno accademico de quo della situazione di fatto, rispetto a quella presa in considerazione dalla sentenza passata in cosa giudicata. Né tanto meno era mutato il quadro normativo poiché ad una fattispecie in cui si controverteva di un diritto fatto valere (pretese differenze retributive) per l'anno accademico 1994-95 non era sicuramente applicabile il DL 21 aprile 1995, n.120,convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno n.236, ossia una normativa entrata in vigore successivamente ai fatti dedotti la quale aveva previsto l'espletamento di bandi concorsuali per l'assunzione. L'art. 4 della detta legge, nel regolamentare in via definitiva la nuova figura professionale del collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze determinato, ha, infatti, condizionato temporanee, a tempo 8 l'assunzione ad una selezione pubblica (insieme alla previsione di un regime retributivo transitorio fino alla stipulazione del primo contratto collettivo). Né poteva ritenersi l'applicabilità nell'anno accademico : 1994-95 del DL n.530 del 1993 che, all'art.5,ha disciplinato la figura dei collaboratori e degli esperti linguistici di lingua madre, abrogando l'art.28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,n.382.Le disposizioni di detto DL, non - che hanno anticipato le linee convertito, anche se ripresentato della futura riforma - hanno previsto pur sempre l'assunzione per selezione pubblica, condizione quest'ultima nella specie non verificatasi. Del resto anche la sentenza del Pretore di Salerno 22 marzo-8 aprile 1994,passata in giudicato, ha ritenuto la valenza soltanto per il futuro della normativa rispetto agli anni presi in considerazione. Ed è significativo in tali sensi che la legge 21 giugno 1995,n.236 abbia previsto, al comma 3 dell'art.4,la conservazione, a taluni effetti,dei diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti,essendo evidente che, se -in ipotesi - fosse stata del tutto operativa la disciplina dei DL, il legislatore non avrebbe dovuto salvaguardare con una norma apposita effetti che si sarebbero altrimenti verificati. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciandosi contraddittorietà, insufficienza e carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, si deduce che il Tribunale, come d'altronde il giudice di primo grado, non ha disposto alcun mezzo 9 istruttorio diretto a verificare l'effettivo svolgimento dei compiti dedotti in giudizio dagli ex lettori, limitandosi ad affidarsi alla mera presunzione che nei periodi successivi a quello previamente azionato il contenuto delle prestazioni rese : non aveva subito mutamenti rispetto a quello accertato con il primo giudizio e che tale presunzione non era stata superata da prova contraria dell'Università la quale non aveva nemmeno contestato in modo specifico l'allegato dato fattuale. In tal modo il giudice d'appello ha accreditato una indebita inversione dell'onere della prova fondando la decisione su una mera presunzione non supportata da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, deponenti a favore del proprio convincimento e della adottata. Incombeva, infatti, al ricorrente,e non al decisione convenuto, dimostrare i fatti addotti a fondamento della domanda. Né il giudice del merito ha disposto idonea istruzione ammettendo in ipotesi la prova per testi o l'interrogatorio libero delle parti. Ma anche in altro aspetto il Tribunale è incorso in vizi di motivazione allorchè ha ritenuto provato lo svolgimento delle attività affermate, ritenendo ad esse proporzionato un parametro retributivo corrispondente al trattamento economico dei ricercatori non confermati sul solo rilievo dello svolgimento da 3 parte di questi ultimi di un'attività didattica integrativa analoga a quella svolta dai lettori le cui prestazioni erano equivalenti sotto il profilo quantitativo. Ed invero i lettori non svolgono attività didattica integrativa analoga a quella dei ricercatori, bensì di mera 10 esercitazione ai fini dell'apprendimento di una lingua straniera, ai sensi dell'art.28 del DPR n.382 del 1980, tanto da essere assunti non in forza di titoli accademici,ma del mero dato fattuale di essere di madre lingua straniera. Dalla lettura dell'art.32 dello stesso DPR relativo ai compiti dei ricercatori è evidente la diversità delle di categorie professionali opposte efunzioni, trattandosi incomparabili. Infine va rilevato che il 21 maggio 1996,quindi anteriormente alla data di pronuncia del dispositivo della sentenza impugnata, è intervenuto il contratto collettivo del comparto Università che ha identificato, all'art. 51,1 comma, le mansioni dei lettori, stabilendo al 4° comma una retribuzione oraria che rappresenta una forma apposita di trattamento economico non agganciata agli elementi retributivi di specifiche figure professionali. Il Tribunale avrebbe dovuto perciò, essendo pacifico lo svolgimento da parte del lettore-ricorrente degli stessi compiti previsti dalla disciplina collettiva, assumere come parametro di riferimento, ai fini della determinazione della giusta tabellari consacratiretribuzione, i minimi nel CCNL di categoria, ritenendo del tutto adeguate le valutazioni dei soggetti collettivi. Né tanto meno il giudice d'appello ha fatto uso di altri parametri di riferimento. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c.,324 e 327 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in 11 ordine alla presunta insussistenza di giudicato in relazione alle sentenze 22 marzo 1994 e 7 dicembre 1995 del Pretore di Salerno, ai sensi dell'art.360 nn.
1.3 e 5 c.p.c.,si deduce che il Tribunale, nell'applicare al rapporto di lavoro dedotto il parametro retributivo costituito dai compensi corrisposti ai . ricercatori non confermati,in luogo di quelli erogati al professore associato a tempo definito, ha disatteso l'accertamento sul punto compiuto con autorità di cosa giudicata, relativamente agli anni accademici 1992/93 e 1993/94, dalla sentenza parziale 22 marzo-8 aprile 1994,di accertamento e condanna generica,cui era seguita la sentenza definitiva del 2 febbraio 1996,n.2416. Ed invero, le domande erano state formulate in tali giudizi e nel presente con riferimento all'art.36 della Costituzione e con assoluta identità dei motivi di diritto, in relazione a periodi di lavoro immediatamente successivi (a.a. 1992/93,1993/94, 1994/95), sicchè l'unico accertamento di fatto richiesto dalle due azioni era quello in ordine alla mera quantificazione delle differenze retributive spettanti per i su ,in ragione dell'applicazione al rapporto del parametro indicati, i retributivo sancito dalle precedenti decisioni. In ogni caso il giudice d'appello, anche a ritenere influente due successivi la diversità dei periodi oggetto dei giudizi, avrebbe dovuto rilevare che il ricorrente, di cui erano certi per la mancata contestazione da parte dell'Università l'unicità del rapporto di lavoro, che si era esteso su più anni accademici,l'identità delle mansioni svolte e l'orario di servizio 12 effettuato, aveva diritto a beneficiare del medesimo trattamento a quelli retributivo anche per periodi eventualmente successivi oggetto del primo giudizio, ai sensi dell'art, 36 della Costituzione.Tanto più che le retribuzioni percette negli anni accademici in questione erano rimaste invariate. Dei due motivi,da esaminarsi congiuntamente, va accolto perché fondato il primo motivo del ricorso principale mentre va rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale. Va innanzi tutto rilevato che diversamente da quanto assunto dalla ricorrente incidentale - la dimostrazione dello svolgimento dei compiti da parte del lettore nell'anno accademico 1994-95 non è stata affatto fondata soltanto sulla presunzione che il contenuto delle prestazioni rese non avesse subito mutamenti rispetto a quanto accertato con la sentenza dell'8 aprile 1994, passata in giudicato. Il Tribunale, dopo avere premesso che il AU aveva indicato nel ricorso introduttivo del giudizio il tipo,la durata delle prestazioni rese (tutte ascrivibili all'ambito dell'insegnamento della madre lingua straniera, secondo l'articolazione in precedenza richiamata) e l'entità della retribuzione corrisposta dalla datrice di lavoro rispetto a quella spettante, ha soprattutto valorizzato, nel rito del lavoro, come argomento di prova la condotta processuale dell'Università che era venuta meno, ex art.416 c.p.c., all'onere di prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione,circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda ed i conteggi 13 allegati per la quantificazione del credito (vedi Cass.,S.U., 23 gennaio 2002, n.761).Tanto più che, sempre sul piano probatorio, non dell'esatta ricostruzione dei fatti era di poco conto, al fine allegati,il comportamento tenuto in corso di giudizio dall'Università la quale non aveva nemmeno contestato i conteggi operati dal consulente tecnico d'ufficio, nominato in primo grado, ete quate, prima di svolgere i calcoli delle somme dovute al lettore sulla scorta del parametro retributivo del professore associato di prima nomina a tempo definito, aveva necessariamente individuato, in linea con quanto dedotto dal ricorrente-attore, l'entità delle prestazioni,la loro natura e durata e l'importo della retribuzione in concreto erogata dalla datrice. E' invece fondata la censura del ricorrente principale in ordine alla violazione delle norme sul giudicato. Tribunale, nell'individuare le differenze dovute con Il al trattamento riguardo del ricercatore non confermato, ha, invero, disatteso nel profilo retributivo, in una fattispecie di rapporto di durata in cui era rimasta invariata la situazione di fatto e di diritto (vedi Cass.,S.U.,7 luglio 1999, n.383 cit.), l'accertamento sul punto compiuto con autorità di cosa giudicata dalla sentenza 8 aprile 1994 che aveva statuito il riconoscimento di tutti gli istituti di diritto privato parametrati al livello del professore associato a tempo definito...agganciato alla dinamica. Sono da considerarsi, invece, assorbiti tutti gli altri motivi con cui si è denunciato: (secondo motivo), violazione e falsa 14 applicazione dell'art.36 della Costituzione e dell'art. 28 DPR 11 c.c., nonché vizio di luglio 1980, n.382,in relazione all'art.2103 motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., per non avere il l'impossibilità di determinare per Tribunale considerato che periodi successivi di un medesimo rapporto di lavoro la c.d. equa retribuzione in misura inferiore a quella individuata da precedenti pronunce derivava, oltre che dalle dedotte ragioni motivazioni sostanziali, stante il processuali,da evidenţi del compenso desumibile dal su principio di irriducibilità motivo), violazione e falsa indicato art.2103 c.c.; (terzo Costituzione e dell'art.28 DPR applicazione dell'art.36 della n.382 del 1980 nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art.360 - in via nn. 3 e 5 c.p.c.,per avere reso l'impugnata sentenza ulteriormente subordinata,nella denegata ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di ricorso con declaratoria di insussistenza in 0 in parte della res iudicata il giudizio di congruità tutto - giudizialmenteretribuzione, ex art.36 Cost., verificando della l'affinità tra le mansioni e i compiti svolti dai lettori, ritenuti pacifici, e l'impegno didattico garantito dalle categorie professionali dei professori associati e dei ricercatori, senza considerare che il ricorrente aveva chiesto, nell'atto introduttivo del giudizio, l'adeguamento retributivo in riferimento al parametro fissato dal citato art.28 della retribuzione di professore associato a tempo definito;
(quarto motivo), in via gradata violazione e falsa applicazione dell'art.36 della Costituzione e dell'art.28 DPR n.382 del 1980 nonché vizio di 15 出 di applicazione di un motivazione in relazione alla richiesta dell'art.360 nn.
1.3 e 5 parametro retributivo diverso, ai sensi l'impugnata sentenza ingiustamente disatteso, al c.p.c.,per avere determinazione del compenso spettante, la richiesta fine della ° subordinata di parametrare la retribuzione dovuta anziché ai minimi previsti per i professori associati ad una misura intermedia tra tale parametro e quello applicabile ai ricercatori ovvero di adottarne ulteriori;
(quinto motivo),in via ancor più e falsa applicazione dell'art.36 dellasubordinata, violazione Costituzione e dell'art.28 del DPR n.382 del 1980 in relazione al parametro "ricercatori non confermati",si censura l'impugnata sentenza per avere adottato quale parametro di riferimento per la determinazione della c.d. equa retribuzione dei lettori quello della retribuzione dei ricercatori non confermati, negando così solo alla categoria professionale dei lettori di 1.m.s. il diritto retribuzione di usufruire di un meccanismo rivalutativo della previsto per la generalità del personale, in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 48 trattato C.E. In definitiva, alla stregua degli argomenti svolti,va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti tutti gli altri, rigettato il ricorso incidentale.La sentenza impugnata deve essere A quindi cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro giudice che, nell'uniformarsi ai principi e criteri enunciati, determinerà le differenze spettanti al AU secondo il parametro del professore associato a tempo definito, rivalutato 16 secondo la dinamica cui è agganciato, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA ○ DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
P.Q.M.
PELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 il primo motivo del La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie ricorso principale, assorbiti tutti gli altri, rigettato il ricorso incidentale;
cassa, in relazione al motivo accolto, e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Potenza. Roma, 21 maggio 2003 Vid Il Presidente Il Consigliere est. Hans Pull Game маси IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 DIC. 2003 oggi, IKGANCELLIERE * 17