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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
738/2023 R.G
Promosso da
(Cod. Fisc. nato a Parte_1 C.F._1
ON (MC) il 09.09.1949, residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliano Stracci e
Sandro Evangelisti
Appellante
Contro
, (CF: ), corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Civitanova Marche Via Mazzini 42/50, in persona dell'amministratore pt, in persona del legale rappresentante pt, con sede Controparte_2 in Civitanova Marche rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Formica appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 603/2023 del Tribunale di
Macerata, pubblicata il 18.7.2023
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, previa ogni occorrenda declaratoria del caso,
- in accoglimento del presente gravame ed in riforma, nei limiti della presente impugnazione, della sentenza n. 630/2023 emessa dal
Tribunale Civile di Macerata nella persona del GOT Dott.ssa B. Silenzi in data 18.07.2023, pubblicata in pari data ai sensi dell'art.281 quinquies cpc, nonché notificata dal in Controparte_3 data 19 luglio 2023 a mezzo PEC con la quale è stato così statuito: “Il
Tribunale di Macerata, Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso in favore del , in persona Controparte_4 dell'Amministratore pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CAP come per legge. Così deciso in Macerata il 18/07/23”.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
- accertare e dichiarare, in virtù dell'annullamento in autotutela della delibera impugnata da parte del di Controparte_1
Civitanova Marche, subito dopo la notifica dell'atto di citazione, e prima della prima udienza di comparizione e trattazione, la cessazione della materia del contendere, con riconoscimento della soccombenza in capo al convenuto ed in favore dell'odierno appellante e per CP_1
l'effetto - condannare il Condomini Mazzini 42/50 di Civitanova Marche al pagamento della somma di € 2.652,86 quale quota parte spettante al prefato condomino appellante a titolo di rimborso per le spese di riscaldamento, oltre interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
- condannare il alla Controparte_4 restituzione, a favore di , delle somme riscosse in Parte_1 forza della sentenza di primo grado, di cui deve essere disposta la riforma nei limiti della presente impugnazione pari ad € 413,42 ovverosia un sesto del totale di € 2.480,62 euro come da documento che si allega (doc. D)
Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”
per l'appellato:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria del caso,
RIGETTARE l'appello formulato e tutte le domande ivi contenute, con integrale conferma della sentenza resa dal Tribunale di Macerata n.
630/2023
E comunque
Nel merito
In Via PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale proposta stante il mancato corretto esercizio della condizione di procedibilità, per tutti i motivi ampiamente esposti nella superiore narrativa;
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: nella denegata ipotesi di accoglimento della superiore domanda il Tribunale adito dovrà dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale promossa essendo cessata la materia del contendere;
IN VIA VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: nella denegata ipotesi di accoglimento delle superiori domande il Tribunale adito dovrà rigettare le domande così come formulate stante la pendenza di una identica causa dinnanzi al Tribunale di Macerata RG 2625/2021 tra i medesimi attori ed i condomini distaccati, e pertanto si chiede di emettere ogni provvedimento ritenuto necessario per evitare un contrasto tra giudicati;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande formulate da parte degli attori per le motivazioni meglio spiegate nella superiore narrativa,
e condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni ex art 96 1 e 3 comma per i danni cagionati al convenuto, nella misura che CP_1 sarà ritenuta di giustizia.
Vittoria di diritti spese ed onorari di causa.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata, con la sentenza sopra indicata, dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava gli attori, tra cui l'odierno appellante, alla refusione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante, unitamente ad altri condomini, impugnava la delibera dell'assemblea del condominio di Civitanova CP_4
Marche assunta in data 22.6.2021 nella parte relativa all'approvazione di tre consuntivi con cui si ripartivano i costi per il riscaldamento per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
Dopo la regolare notifica della citazione, avvenuta in data 4 maggio
2022 e prima dell'udienza di comparizione parti fissata al 27 settembre
2022, il annullava la delibera condominiale impugnata CP_4 mediante una assemblea condominiale convocata in data 23 agosto 2022, con conseguente cessazione della materia del contendere, circostanza questa mai contestata da nessuna delle parti.
Il Tribunale, allora, nel decidere sulla ripartizione delle spese di lite in base alla cd soccombenza virtuale, ritenendo fondata l'eccezione di improcedibilità del giudizio per non essere stata validamente espletata la procedura di mediazione obbligatoria, condannava gli attori in solido e, quindi, tra essi, l'odierno appellante, al rimborso delle spese di lite sostenute dal convenuto. CP_1
Avverso detta sentenza proponeva appello il solo affidato ai Parte_1 motivi che di seguito si illustrano.
Si costituiva il Via Mazzini 42/50 che chiedeva il rigetto CP_1 dell'appello perché infondato.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e viste le memorie conclusionali e di replica, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'improcedibilità del giudizio per mancato corretto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, sul presupposto che gli attori, non comparsi personalmente, avevano delegato il loro difensore, Avv Evangelisti, non a mezzo di procura notarile, necessaria ai fini del conferimento dei poteri di rappresentanza sostanziale il cui conferimento è indispensabile per sostituire la parte durante la procedura di mediazione.
Sulla scorta di detta statuizione, il Giudice di primo grado aveva ritenuto la soccombenza di essi attori con condanna alle spese, nonostante il avesse annullato la delibera impugnata dopo CP_4 la notifica della citazione, facendo cessare la materia del contendere.
Il motivo è fondato e va accolto.
Invero, a prescindere dai requisiti di forma necessari per conferire al delegato procura sostanziale per partecipare alla procedura di mediazione, essendo ormai pacifico che non risulta sufficiente la procura ad litem conferita al difensore, deve rilevarsi che è incontestato tra le parti e documentalmente provato che l'odierno appellante ha partecipato personalmente a tutte le riunioni tenutesi dinanzi al mediatore (cfr verbali del 13.1.2022, del 16.3.2022, del 30.3.2022 e del 3.5.2022).
Ne discende che, quantomeno per l'odierno appellante, la mediazione era stata correttamente instaurata e che, quindi, alcuna improcedibilità doveva essere pronunciata, dovendosi sottolineare come le singole impugnazioni da parte di ognuno dei condomini, costituiscono, all'evidenza, domande autonome che dovevano, semmai, essere trattate separatamente dal tribunale.
Giammai, quindi, si può ritenere improcedibile il giudizio promosso dall'odierno appellante, con la conseguenza che, anche in tema di distribuzione delle spese di lite, lo stesso non può in alcun modo ritenersi soccombente.
Ne discende che, una volta pronunciata la cessazione della materia del contendere, il giudice, come effettivamente fatto dal tribunale, deve procedere alla regolazione delle spese di lite secondo le disposizioni generali contenute negli artt. 91 e 92 c.p.c..
È pacifico, infatti, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere non implica affatto e necessariamente una statuizione di compensazione delle spese, restando il dovere del giudice, in mancanza di diverso accordo tra le parti, di valutare la soccombenza virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite, sicché il giudice adìto - dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio
- liquiderà le spese del giudizio applicando il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ. sez. II, 23/09/2022, n. 27979;
Cass. civ. Sez. VI, 31.07.2018).
Orbene, è evidente che il contegno del che ha revocato la CP_4 delibera impugnata dopo la notifica della citazione, facendo venire meno l'interesse ad agire dell'odierno appellante, ha comportato per lo stesso la necessità di affrontare un giudizio che, se il decisum assembleare fosse stato revocato in precedenza, non avrebbe dovuto intraprendere e coltivare.
Ne discende che, nei confronti almeno dell'odierno appellante, sussiste la piena soccombenza del che doveva essere condannato CP_1 alla refusione delle spese di lite.
Il condominio sarà tenuto poi a rimborsare all'appellante la somma dallo stesso versata a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con l'ulteriore motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ometteva di esaminare la domanda risarcitoria spiegata da esso appellante nel primo grado di giudizio, domanda con la quale aveva chiesto il rimborso dei costi sostenuti per il riscaldamento, sul presupposto che il distacco dall'impianto centralizzato di alcuni condomini, aveva comportato un aggravio di costi per i condomini, tra cui esso appellante, che erano rimasti collegati all'impianto di riscaldamento centralizzato.
Orbene, ritiene la Corte che non sussista la prova dei suddetti maggiori costi, non potendosi ritenere, come anche l'appellante fa che la circostanza per cui in data 03/05/2022, quindi in epoca antecedente la notifica dell'atto di citazione, i singoli condomini si erano impegnati a pagare una somma addirittura superiore, non accettata dagli attori in primo grado, sia un riconoscimento della debenza delle somme de quibus, essendo all'evidenza una delle condizioni di una più ampia proposta conciliativa che non ha natura confessoria, per mancanza di
"animus confitendi", costituendo l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione.
Ne discende che detto motivo di doglianza andrà rigettato.
Per quanto attiene alle spese di lite, in conseguenza della pronuncia adottata, dovrà procedersi ad un nuovo regolamento delle stesse, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cassazione civile sez. II, 01/06/2025,
n.14728).
Ne discende che in considerazione della parziale soccombenza dell'appellante sul secondo motivo di appello e del per il CP_4 resto, si reputa di dover compensare in misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendo la restante parte a carico del maggiormente soccombente. CP_1
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 738/2023, così provvede
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il alla Controparte_1 refusione in favore di delle spese del giudizio, nella Parte_1 misura di due terzi, spese liquidate per l'intero: quanto al giudizio di primo grado che liquida in euro 860.00 per compensi ed in euro 44.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
quanto al presente grado di giudizio, in euro 1930.00 per compensi ed in euro 174.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. condanna l'appellato a restituire la somma eventualmente versata dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
738/2023 R.G
Promosso da
(Cod. Fisc. nato a Parte_1 C.F._1
ON (MC) il 09.09.1949, residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliano Stracci e
Sandro Evangelisti
Appellante
Contro
, (CF: ), corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Civitanova Marche Via Mazzini 42/50, in persona dell'amministratore pt, in persona del legale rappresentante pt, con sede Controparte_2 in Civitanova Marche rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Formica appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 603/2023 del Tribunale di
Macerata, pubblicata il 18.7.2023
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, previa ogni occorrenda declaratoria del caso,
- in accoglimento del presente gravame ed in riforma, nei limiti della presente impugnazione, della sentenza n. 630/2023 emessa dal
Tribunale Civile di Macerata nella persona del GOT Dott.ssa B. Silenzi in data 18.07.2023, pubblicata in pari data ai sensi dell'art.281 quinquies cpc, nonché notificata dal in Controparte_3 data 19 luglio 2023 a mezzo PEC con la quale è stato così statuito: “Il
Tribunale di Macerata, Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso in favore del , in persona Controparte_4 dell'Amministratore pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CAP come per legge. Così deciso in Macerata il 18/07/23”.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
- accertare e dichiarare, in virtù dell'annullamento in autotutela della delibera impugnata da parte del di Controparte_1
Civitanova Marche, subito dopo la notifica dell'atto di citazione, e prima della prima udienza di comparizione e trattazione, la cessazione della materia del contendere, con riconoscimento della soccombenza in capo al convenuto ed in favore dell'odierno appellante e per CP_1
l'effetto - condannare il Condomini Mazzini 42/50 di Civitanova Marche al pagamento della somma di € 2.652,86 quale quota parte spettante al prefato condomino appellante a titolo di rimborso per le spese di riscaldamento, oltre interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
- condannare il alla Controparte_4 restituzione, a favore di , delle somme riscosse in Parte_1 forza della sentenza di primo grado, di cui deve essere disposta la riforma nei limiti della presente impugnazione pari ad € 413,42 ovverosia un sesto del totale di € 2.480,62 euro come da documento che si allega (doc. D)
Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”
per l'appellato:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria del caso,
RIGETTARE l'appello formulato e tutte le domande ivi contenute, con integrale conferma della sentenza resa dal Tribunale di Macerata n.
630/2023
E comunque
Nel merito
In Via PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale proposta stante il mancato corretto esercizio della condizione di procedibilità, per tutti i motivi ampiamente esposti nella superiore narrativa;
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: nella denegata ipotesi di accoglimento della superiore domanda il Tribunale adito dovrà dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale promossa essendo cessata la materia del contendere;
IN VIA VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: nella denegata ipotesi di accoglimento delle superiori domande il Tribunale adito dovrà rigettare le domande così come formulate stante la pendenza di una identica causa dinnanzi al Tribunale di Macerata RG 2625/2021 tra i medesimi attori ed i condomini distaccati, e pertanto si chiede di emettere ogni provvedimento ritenuto necessario per evitare un contrasto tra giudicati;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande formulate da parte degli attori per le motivazioni meglio spiegate nella superiore narrativa,
e condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni ex art 96 1 e 3 comma per i danni cagionati al convenuto, nella misura che CP_1 sarà ritenuta di giustizia.
Vittoria di diritti spese ed onorari di causa.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata, con la sentenza sopra indicata, dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava gli attori, tra cui l'odierno appellante, alla refusione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante, unitamente ad altri condomini, impugnava la delibera dell'assemblea del condominio di Civitanova CP_4
Marche assunta in data 22.6.2021 nella parte relativa all'approvazione di tre consuntivi con cui si ripartivano i costi per il riscaldamento per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
Dopo la regolare notifica della citazione, avvenuta in data 4 maggio
2022 e prima dell'udienza di comparizione parti fissata al 27 settembre
2022, il annullava la delibera condominiale impugnata CP_4 mediante una assemblea condominiale convocata in data 23 agosto 2022, con conseguente cessazione della materia del contendere, circostanza questa mai contestata da nessuna delle parti.
Il Tribunale, allora, nel decidere sulla ripartizione delle spese di lite in base alla cd soccombenza virtuale, ritenendo fondata l'eccezione di improcedibilità del giudizio per non essere stata validamente espletata la procedura di mediazione obbligatoria, condannava gli attori in solido e, quindi, tra essi, l'odierno appellante, al rimborso delle spese di lite sostenute dal convenuto. CP_1
Avverso detta sentenza proponeva appello il solo affidato ai Parte_1 motivi che di seguito si illustrano.
Si costituiva il Via Mazzini 42/50 che chiedeva il rigetto CP_1 dell'appello perché infondato.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e viste le memorie conclusionali e di replica, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'improcedibilità del giudizio per mancato corretto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, sul presupposto che gli attori, non comparsi personalmente, avevano delegato il loro difensore, Avv Evangelisti, non a mezzo di procura notarile, necessaria ai fini del conferimento dei poteri di rappresentanza sostanziale il cui conferimento è indispensabile per sostituire la parte durante la procedura di mediazione.
Sulla scorta di detta statuizione, il Giudice di primo grado aveva ritenuto la soccombenza di essi attori con condanna alle spese, nonostante il avesse annullato la delibera impugnata dopo CP_4 la notifica della citazione, facendo cessare la materia del contendere.
Il motivo è fondato e va accolto.
Invero, a prescindere dai requisiti di forma necessari per conferire al delegato procura sostanziale per partecipare alla procedura di mediazione, essendo ormai pacifico che non risulta sufficiente la procura ad litem conferita al difensore, deve rilevarsi che è incontestato tra le parti e documentalmente provato che l'odierno appellante ha partecipato personalmente a tutte le riunioni tenutesi dinanzi al mediatore (cfr verbali del 13.1.2022, del 16.3.2022, del 30.3.2022 e del 3.5.2022).
Ne discende che, quantomeno per l'odierno appellante, la mediazione era stata correttamente instaurata e che, quindi, alcuna improcedibilità doveva essere pronunciata, dovendosi sottolineare come le singole impugnazioni da parte di ognuno dei condomini, costituiscono, all'evidenza, domande autonome che dovevano, semmai, essere trattate separatamente dal tribunale.
Giammai, quindi, si può ritenere improcedibile il giudizio promosso dall'odierno appellante, con la conseguenza che, anche in tema di distribuzione delle spese di lite, lo stesso non può in alcun modo ritenersi soccombente.
Ne discende che, una volta pronunciata la cessazione della materia del contendere, il giudice, come effettivamente fatto dal tribunale, deve procedere alla regolazione delle spese di lite secondo le disposizioni generali contenute negli artt. 91 e 92 c.p.c..
È pacifico, infatti, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere non implica affatto e necessariamente una statuizione di compensazione delle spese, restando il dovere del giudice, in mancanza di diverso accordo tra le parti, di valutare la soccombenza virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite, sicché il giudice adìto - dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio
- liquiderà le spese del giudizio applicando il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ. sez. II, 23/09/2022, n. 27979;
Cass. civ. Sez. VI, 31.07.2018).
Orbene, è evidente che il contegno del che ha revocato la CP_4 delibera impugnata dopo la notifica della citazione, facendo venire meno l'interesse ad agire dell'odierno appellante, ha comportato per lo stesso la necessità di affrontare un giudizio che, se il decisum assembleare fosse stato revocato in precedenza, non avrebbe dovuto intraprendere e coltivare.
Ne discende che, nei confronti almeno dell'odierno appellante, sussiste la piena soccombenza del che doveva essere condannato CP_1 alla refusione delle spese di lite.
Il condominio sarà tenuto poi a rimborsare all'appellante la somma dallo stesso versata a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con l'ulteriore motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ometteva di esaminare la domanda risarcitoria spiegata da esso appellante nel primo grado di giudizio, domanda con la quale aveva chiesto il rimborso dei costi sostenuti per il riscaldamento, sul presupposto che il distacco dall'impianto centralizzato di alcuni condomini, aveva comportato un aggravio di costi per i condomini, tra cui esso appellante, che erano rimasti collegati all'impianto di riscaldamento centralizzato.
Orbene, ritiene la Corte che non sussista la prova dei suddetti maggiori costi, non potendosi ritenere, come anche l'appellante fa che la circostanza per cui in data 03/05/2022, quindi in epoca antecedente la notifica dell'atto di citazione, i singoli condomini si erano impegnati a pagare una somma addirittura superiore, non accettata dagli attori in primo grado, sia un riconoscimento della debenza delle somme de quibus, essendo all'evidenza una delle condizioni di una più ampia proposta conciliativa che non ha natura confessoria, per mancanza di
"animus confitendi", costituendo l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione.
Ne discende che detto motivo di doglianza andrà rigettato.
Per quanto attiene alle spese di lite, in conseguenza della pronuncia adottata, dovrà procedersi ad un nuovo regolamento delle stesse, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cassazione civile sez. II, 01/06/2025,
n.14728).
Ne discende che in considerazione della parziale soccombenza dell'appellante sul secondo motivo di appello e del per il CP_4 resto, si reputa di dover compensare in misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendo la restante parte a carico del maggiormente soccombente. CP_1
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 738/2023, così provvede
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il alla Controparte_1 refusione in favore di delle spese del giudizio, nella Parte_1 misura di due terzi, spese liquidate per l'intero: quanto al giudizio di primo grado che liquida in euro 860.00 per compensi ed in euro 44.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
quanto al presente grado di giudizio, in euro 1930.00 per compensi ed in euro 174.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. condanna l'appellato a restituire la somma eventualmente versata dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico