Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARTINI LETIZIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 FIRENZE presso il difensore avv. CONTE ANDREA
Parte ricorrente contro
(GIA' ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSO CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
RICCARDO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA 50 ROMA presso il difensore avv. FUSO RICCARDO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha contenuto in giudizio (già , formulando le seguenti Parte_1 CP_1 CP_2
conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente a decorrere dal settembre 2016, o a decorrere dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa e/o essere ritenuta di giustizia, sono ascrivibili al livello VI del CCNL Telecomunicazioni e, per l'effetto, ordinare alla convenuta ad attribuire al ricorrente il livello VI, CCNL Telecomunicazioni a decorrere dal marzo 2017 o dalla diversa data che dovesse essere ritenuta di giustizia.
2. Per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente le differenze retributive tra quanto avrebbe avuto diritto a percepire se fosse stato correttamente inquadrato al VI livello della declaratoria contrattuale e quanto effettivamente percepito, a decorrere dalla data di inizio dello svolgimento delle superiori mansioni, sino all'effettiva attribuzione del livello superiore, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese”. Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della società resistente (all'epoca SIP) dal 5.9.1994 con inquadramento – da ultimo – al V livello CCNL Telecomunicazioni, ha riferito di aver operato: Con
- dal settembre 2016 all'ottobre 2021, quale coordinatore del Presidio gestito da presso l'
[...]
e relativo alla fornitura dell'infrastruttura informatica a seguito di Parte_2
( e, successivamente, ; Persona_1 Persona_2
- da ottobre 2021 a dicembre 2021, quale coordinatore di un gruppo di circa 25 persone (quasi tutte in smart working) dislocale in varie province toscane (Firenze, Siena, Prato, Pistoia), monitorando ed affrontando le varie problematiche emerse al fine di risolverle mediante l'adozione di concrete azioni in tal senso (adozione di un apposito percorso formativo personalizzato per ciascun membro al fine di aumentare il relativo livello delle conoscenze informatiche;
sostituzione dei dispositivi obsoleti presso le abitazioni dei colleghi;
risoluzione delle problematiche tecniche sulle linee telefoniche;
riorganizzazione dell'uso della modulistica per snellire l'operatività dei colleghi);
- da gennaio 2022, svolgendo mansioni di Project Manager in relazione al “Piano Scuola” avviato dal
MISE per il collegamento a banda larga di tutti i plessi scolastici delle scuole primarie e dell'infanzia,
Con nell'ambito della gara che si è aggiudicata in Toscana relativamente al “Lotto 6”. In particolare, in Con tale veste egli ha il compito di: coordinare e controllare l'operato delle ditte esterne incaricate da di progettare, installare e realizzare gli impianti;
definire gli obiettivi intermedi che garantiscano il rispetto della tempistica prevista;
controllare il raggiungimento degli stessi attraverso un coordinamento generale delle ditte esterne e delle strutture interne;
risolvere eventuali problematiche in punto di rilascio permessi, autorizzazione di accesso e richieste documentali da parte degli istituti scolastici.
Il ricorrente ha quindi sostenuto che le mansioni da lui svolte a partire da settembre 2016 siano inquadrabili nel superiore livello VI del CCNL applicato.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi, contestando comunque la genericità delle allegazioni a base delle domande e l'infondatezza delle stesse, concludendo per il relativo e, in subordine, per la detraibilità del superminimo ad personam percepito da già dal settembre 2016. Pt_1
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
*** Premesso che in ricorso sono presenti una dettagliata allegazione delle mansioni svolte ed una adeguata comparazione di esse con i contenuti e i tratti caratterizzanti delle declaratorie contrattuali in questione, si rileva che per il CCNL Telecomunicazioni (doc. 47 fasc. ric.; doc. 24 fasc. res.):
• il V livello appartiene a “lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”;
• il VI livello è proprio della “lavoratrice/tore che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con la facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
Come si vede, i due diversi livelli di inquadramento, pur riguardando entrambi compiti di natura specialistica che richiedono conoscenze di tipo “specialistico”, si differenziano per il diverso grado di autonomia richiesto, più circoscritta a profili operativi e a compiti tecnici da eseguire per i dipendenti di V livello (“adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano”) e più ampia e rivolta ad aspetti decisionali in ambito gestionali ed organizzativi per quelli del VI livello (“facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”).
Inoltre, mentre i lavoratori inquadrati al V livello curano “il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate” e svolgono “compiti specialistici ad elevata tecnicalità” (in un contesto che è confermato essere propriamente operativo), quelli cui è riferibile il VI livello esercitano “funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo” (attività che si proiettano sul piano della gestione e della organizzazione.
L'istruttoria testimoniale assunta1 ha permesso di dimostrare che – anzitutto presso il presidio Pt_1
composto da oltre 400 apparati: docc. 1, 12 e 32 fasc. ric. – abbia costituito il punto di Pt_2 1 Teste di parte ricorrente collega del ricorrente e dipendente della resistente fino a novembre Persona_3
2021, che ha riferito per l'attività resa da presso il presidio da settembre 2016 a ottobre 2021: Pt_1 Pt_2
“Il ricorrente è stato sempre presente nel 2016-2021 all'interno del presidio, nei primi tempi con lui vi è stato con il quale ho però avuto pochi rapporti;
più rapporti lì ho avuti dal 2019 con Per_1 Per_2
, tecnico che ha sostituto il Anche con il ricorrente ho avuto maggiori rapporti dal 2019,
[...] Per_1 prima qualche volta ma non ricordo bene, nel 2019 siamo entrati in contatto quando vi sono stati problemi alle videocomunicazioni;
con il suo intervento capimmo quale era il problema. Il presidio è sempre stato composto da due persone. L'attività del presidio consiste nel garantire il funzionamento della rete locale (fisica e wifi) del di media complessità (apparati wifi, swich, access control), oltre alla rete internet. CP_3
Sempre intorno al 2019 e fino al 2021 i rapporti con il ricorrente li ho stretti anche perché dal 2019 ho iniziato a seguire un tecnico progettista destinato a risolvere eventuali problematiche del CP_3
Da questo momento i rapporti con il ricorrente si sono intensificati, tipo almeno due volte a settimana, via email o telefonico. Presso il presidio mi sarò recato in tutto una decina di volte, ci sono andato o CP_3 per riunioni convocate o per affrontare o risolvere problematiche alla rete e in questi casi avevo supporto del ricorrente e della;
in un caso ricordo che il aveva un collegamento interno tramite fibra Per_2 CP_3 con e fu chiesto di potenziare tale collegamento, che era singolo;
non sapendo io come fosse fatta CP_4 la rete interna, fu il ricorrente che fece con me i sopralluoghi e decise il ricorrente quali apparati e quali risorse di rete impiegare per il potenziamento del collegamento;
fu lui a decidere la mappatura di rete e io ratificai questo in un documento. In questo caso ricordo che si vennero a unire tecnologie diverse (Huawei per il e Cisco per e il ricorrente con lo specialista Cisco decise di fare una piattaforma di CP_3 CP_4 prova senza toccare l'esistente, tale piattaforma fu creata e funzionò e io ricevetti dal ricorrente una email con allegato un documento di 10 pagine contenente la descrizione del funzionamento della piattaforma e che è poi diventato la base del progetto di espansione delle due aziende;
io poi ho fatto di tale documento un copia e incolla e ho redatto il relativo documento firmandolo.
Preciso che questa descritta era la modalità ordinaria di svolgimento della mia attività, sia per il CP_3 che per gli altri enti, i quali hanno diverse tecnologie, lavorando io sulla base delle personae che lavorano in autonomia e fanno test e lavorano sul piano operativo.
Aggiungo che almeno in tre casi mi è capitato, a fronte di richieste di ampliamento rete o lavori sulla lan, che il ricorrente abbia provveduto in autonomia ad effettuare gli interventi, tanto che quando io mi sono recato sul posto questi risultavano già atti o quasi terminati;
al fine di fare ciò, il ricorrente utilizzava pezzi presenti in scorta e io ricevevo quindi da lui una richiesta di fornitura di nuovi apparati e materiali che io e la mia struttura autorizzavamo;
io curavo la parte tecnica dell'approvvigionamento e poi la mia struttura commerciale autorizzava l'acquisto. Proprio per questo e per la capacità e la rapidità degli interventi del ricorrente, quest'ultimo aveva un ottimo rapporto con il referente AY CO DI, il quale si relazione direttamente con il ricorrente per queste richieste.
Per come ho visto, la era tecnico che faceva capo al ricorrente, la circostanza la posso riferire Per_2 perché in occasione di alcune mie richieste a lei, anche semplici, la stessa mi rispondeva di aspettare di essere autorizzata a farlo da parte del Pt_1
ADR parte ricorrente: Per progettazione si intende in TIM trovare soluzioni tecniche e relativa valorizzazione;
nell'ambito degli interventi di cui sopra il ricorrente faceva le soluzioni tecniche, che io mi trovato già fatte, le verificavamo ma andavano sempre bene;
mentre la relativa valorizzazione era compito mio e del mio gruppo.
Nulla so di una eventuale valutazione della da parte del ricorrente, quanto alla formazione posso Per_2 dire che la nulla sapeva della tecnologia Huawei quando è arrivata e poi ne aveva appreso le Per_2 conoscenze, e quindi penso proprio che sia stato il ricorrente a formarla sul punto.
Non saprei dire se, appena arrivato nel 2016, il ricorrente abbia implementato o contribuito alla implementazione della rete interna del CP_3 So che il ricorrente aveva l'account di amministrazione (admin), l'ho visto perché ciò era necessario per effettuare alcuni interventi che lui ha fatto e a cui ho assistito;
attraverso tale account si può accedere a tutti i dispositivi del e ciò permette la loro relativa configurazione;
solo lui aveva tale account, uno CP_3 analogo non lo aveva la ., la quale aveva un account che consentiva alla stessa di visionare e Per_2 leggere i log della diagnostica dei vari dispostivi ma che non le consentiva di effettuare modifiche alla configurazione delle stesse e ciò immagino per ragioni di sicurezza collegate ai rischi di blocco del sistema in caso di errata configurazione dei dispositivi”. Teste di parte ricorrente collega del ricorrente e dipendente della resistente, la cui Testimone_1 deposizione ha riguardato tutto il periodo:
“Io non ho lavorato presso il so che lo ha fatto il ricorrente, se non ricordo male vi ha lavorato dal CP_3 2018 al 2020. So comunque riferire delle attività che all'interno di tale commessa che il ricorrente ha svolto, perché ci siamo sentiti pressochè quotidianamente per motivi tecnici di lavoro;
ricordo anche che il ricorrente, quando doveva iniziare a lavorare presso il mi chiamò per propormi di andare anche io, ma CP_3 Co rifiutai, anche se ricevetti da lui documentazione relativa all'appalto al tempo vinto da . Per quanto riferitomi dal ricorrente e per come ricordo era scritto nel bando di gara, posso riferire che il ricorrente svolgeva mansioni di gestione e coordinamento dei ticket aperti all'interno dell'ospedale da parte degli uffici del medesimo;
tali ticket potevano riguardare problematiche hardware, software e di infrastrutture reti, es. mancato funzionamento della rete di un'area dell'edificio, analisi del traffico per rallentamenti di rete;
la commessa riguardava internet e fonia tramite internet;
il ricorrente faceva anche l'ampliamento della rete per edifici nuovi o aree nuove, oltre al relativo collaudo e chiusura di tutti i ticket. Oltre al ricorrente, a lavorare in tale commessa vi era la collega . Persona_2
Quando prima ho parlato di coordinamento, mi sono riferito alla formazione fatta dal ricorrente in favore di questa collega e alla attività di indicazione circa i compiti da fare effettuata nei confronti di quest'ultima dal ricorrente. Queste circostanze le so perché riferitemi dal ricorrente. Io non ho avuto mai contatti con la
. Per_2
Mi ricordo che una volta io e il ricorrente ci sentimmo perché lui doveva mettere in rete 10 nuovi access point e ci confrontammo circa le migliori modalità tecniche per fare ciò, cioè l'individuazione del tipo di protocollo usato da questi access point per dialogare tra di loro, cioè scegliere tra i vari protocolli (tre o quattro) forniti dalla ditta produttrice degli access point, nel senso vi può essere un protocollo che risolve meglio problematiche di rete, un altro che segnala più tempestivamente determinati problemi e così via;
non ricordo nel caso di specie in base a quali parametri fu scelto il protocollo poi adottato per questi nuovi access point;
preciso peraltro che, per la scelta di questi protocolli, vi sono delle linee guida fornite dal produttore dell'apparato, che prevedono come farlo funzionare e gestirlo. Il ricorrente poi si relazionava con le ditte esterne fornitrici degli strumenti per chiedere aggiornamenti software e patch di sicurezza, ci saranno state al riguardo delle scadenze programmate e poi, all'occorrenza, la richiesta poteva provenire direttamente dal ricorrente. In caso di problematiche segnala tramite ticket, ove era necessario per risolvere il problema, il ricorrente apriva a sua un ticket sul portale aziendale per chiedere l'intervento di imprese terze;
questa circostanza la so perché riferitami dal ricorrente e ciò poteva avvenire in caso di interruzione di cavi o linee o danni all'hardware. Che io sappia, sempre in forza del mio rapporto con il ricorrente, era lui che, ricevuto il ticket, interveniva per risolvere il problema direttamente o chiedendo l'ausilio delle ditte terze come ho detto. ADR parte ricorrente: Vi erano anche altri soggetti di TIM coinvolti in questa commessa, ma non sul piano tecnico, sul piano tecnico operavano solo il ricorrente e la collega , così come con le ditte sterne. Per_2
ADR parte resistente: il ricorrente mi trasmise un documento che, se non ricordo male, era denominato
“Consip Lan”, questo è il documento a cui ho fatto riferimento all'inizio e che mi fu inviato dal ricorrente per farmi vedere quale sarebbe stata l'attività da svolgere. ADR parte ricorrente: che io sappia, il ricorrente interveniva per ogni tipo di problematica o guasto, sia primo che di secondo livello, operando anche sulle relative configurazioni.
Quale project management, ruolo ricoperto dal ricorrente da fine 2021, il ricorrente svolge le medesime mie attività (io lo faccio per Toscana Ovest, il ricorrente per Toscana Est), che consistono nel coordinamento e gestione di progetti e bandi per le scuole (Bando scuole 1 e Bando Scuole 2 per il PNRR), il ricorrente ha anche il bando sanità e alcuni bandi di scuole per ST (io, a mia volta, ne ho altri).
In particolare, sia io che il ricorrente ci occupiamo di gestire la catena del processo, dall'inizio alla fine, per fare in modo di raggiungere gli obiettivi e i vari step di piano;
concretamente, ci relazioniamo con le riferimento non solo per la risoluzione delle varie problematiche all'hardware, al software e alle infrastrutture e reti, ma anche per la progettazione e per l'ampliamento della rete;
nel fare ciò, il ricorrente non solo ha operato in autonomia (ricevendo direttamente dalla committenza le richieste di risoluzione dei problemi e adottando le soluzioni tecniche per risolverli), ma anche assicurando un contributo professionale autonomo e innovativo con autonomia di iniziativa (laddove si è trattato di ampliare la rete per nuovi edifici o nuove aree, come risulta anche dai docc. 27-29 fasc. ric.; oppure quando si è trattato di rafforzare il collegamento con l' e progettare un nuovo Controparte_5
segmento di rete e fu il ricorrente a decidere quali apparati e quali risorse di rete impiegare e quale fosse la mappatura di rete, tanto che il suo superiore si limitò a ratificare quanto deciso dal Per_3
ricorrente ed a firmare il progetto elaborato dallo stesso ricorrente).
E' poi stato dimostrato che, all'interno di questo presidio, abbia formato sulla tecnologia Huawei Pt_1 gli altri colleghi che ivi hanno lavorato succedendosi tra di loro ( e ), che “facevano Per_1 Per_2 capo” al ricorrente e ricevevano da questi indicazioni sui compiti da svolgere;
ancora, è stato il Con ricorrente a svolgere un ruolo di raccordo non solo con la committenza, ma anche con i settori coinvolti e con la ditta costruttrice degli apparati (teste . Per_3
Le convergenti risultanze delle deposizioni dei testi di parte ricorrente e della cui Per_3 Tes_1
attendibilità non vi è ragione di dubitare, sono considerate idonee sul piano probatorio a fotografare le attività e le modalità di svolgimento della prestazione del ricorrente, senza essere inficiate da quanto dichiarato dal teste di parte resistente (dipendente della resistente quale responsabile Testimone_2
dei tecnici di Firenze): quest'ultimo, a differenza degli altri testi, non ha mai lavorato a contatto con il imprese in appalto per Fiber Coop, indicando alle stesse le priorità e le modalità delle lavorazioni, controlliamo la revisione dei verbali e dei processi di collaudo, redatti da altri, per la chi usura e la inviamo alla committenza, precisando che questi documenti non sono da noi firmati;
ancora, gestiamo i processi interni, cioè ci relazioniamo con vari dipartimenti interni di Fiber Coop e ciò è necessario per far funzionare nei tempi tutta la catena aziendale, cioè in particolare chiediamo, tramite email o telefonate, la lavorazione dei vari processi necessari per l'andamento dei bandi;
ancora, monitoriamo l'andamento dello sviluppo del bando ed effettuiamo le riunioni per verificare l'andamento dei bandi.
ADR parte ricorrente: i macro obiettivi del bando (in genere, scadenze semestrali); sono predeterminati, il ricorrente, come del resto anche io, fissa alle aziende obiettivi intermedi al fine di raggiungere nei tempi l'obiettivo finale predeterminato, controllandone il raggiungimento. Il numero di scuole coinvolte nei bandi è predeterminato, spetta poi al ricorrente, come del resto a me, individuare in concreto a quali scuole far arrivare la fibra, e questa scelta viene fatta in base a criteri di opportunità (es., vicinanza tra loro delle scuole, che rende più agevole la gestione operativa degli interventi), oppure eventuali urgenze segnalate da enti. E' poi il ricorrente, come del resto io, a tenere contatti con la scuola in vista degli accessi delle ditte terze o per ricevere la documentazione relativa agli interventi e collaudi effettuati, sincerandosi che le ditte esterne abbiano le certificazioni richieste per ragioni di sicurezza. E' sempre il ricorrete che si occupa dell'approvvigionamento dei materiali presso le ditte esterne”. ricorrente, si è relazionato solo con i coordinatori dei gruppi tecnici, si è recato presso il 3 o 4 CP_3
volte in tutto ed è quindi meno attendibile circa quali possano essere state le attività effettivamente rese dal ricorrente;
ciò trova conferma nel fatto che il teste ha qualificato come “piccolo” il presidio Tes_2
del Meyer (che conta invece ben 400 apparati) e ha circoscritto la relativa attività principalmente a quella di “manutenzione” della linea, quando invece essa (come risulta dalla documentazione sopra richiamata e dalle dichiarazioni degli altri testi) si è concretizzata anche nella progettazione e implementazione di nuove linee e potenziamenti di essi.
Anche le mansioni svolte dal ricorrente quale Project Manager a partire da gennaio 2022 in relazione al progetto di installazione della fibra presso gli istituti scolastici, presentano i tratti caratteristici di quelle inquadrate nel VI livello. Invero, il teste ha confermato che è il ricorrente a relazionarsi Tes_1
direttamente con le ditte esterne, ad impartire indicazioni e tempi di lavorazione che consentano di raggiungere gli obiettivi, ad indicare le modalità delle lavorazioni, a controllare la revisione dei verbali e dei processi di collaudo, a gestire “i processi interni” al fine di “far funzionare nei tempi tutta la catena aziendale”, ad effettuare la verifica ed il monitoraggio della corretta esecuzione al bando, a fissare alle aziende “gli obiettivi intermedi al fine di raggiungere nei tempi l'obiettivo finale predeterminato, controllandone il raggiungimento”, ad individuare in concreto “a quali scuole far arrivare la fibra” sulla base di criteri di opportunità, a tenere “i contatti tra le scuole, le ditte”.
Concludendo, il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato nel livello VI del CCNL Telecomunicazioni a decorrere dal 1.3.2017, decorsi i 6 mesi di svolgimento delle mansioni superiori (art. 24 CCNL applicato).
Infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa al diritto al pagamento delle relative differenze retributive, la cui domanda è contenuta entro luglio 2007, stante il principio di diritto sancito da Cass., 26246/2022 (“Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n.
92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori”).
Il ricorrente ha quindi diritto, a far data dal 1.9.2016, al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante in virtù dell'inquadramento al livello VI del CCNL Telecomunicazioni e quanto effettivamente percepito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo, con relativa condanna in capo alla società resistente.
La condanna è generica (come richiesto in ricorso), senza che quindi sia necessario prendere posizione sulla natura assorbibile o meno dell'assegno ad personam percepito dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione rigettate,
1) accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del superiore livello VI Parte_1
del CCNL Telecomunicazioni con decorrenza 1.3.2017;
2) condanna al pagamento, in favore del medesimo ricorrente, a far data dal Controparte_2
1.9.2017, delle differenze retributive tra quanto spettante in virtù dell'inquadramento al livello VI del
CCNL Telecomunicazioni e quanto effettivamente percepito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
3) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_2 Parte_1
5.500,00 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.