Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7890/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, e novellato dal D.lgs. 164/24 preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA ex art 281 terdecies c.p.c. ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7890/2024
R.G.A.C. avente ad oggetto: restituzione somme di denaro, vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore – elettivamente domiciliata in Napoli alla via San. Domenico n. 18, presso lo studio dell'avv. Edoardo Stelo dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all' avv. Danila Carbone in virtù di procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò Pt_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona_1
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n. 14 - 00142, rapp.ta e difesa dall'avv. Teofilo Migliaccio presso il cui studio, sito in viale Augusto n.132 Napoli elegge domicilio
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentante dom.to per la carica presso
[...] la sede in ROMA alla via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, CF.
13756881002, al pagamento della complessiva somma di Euro 22948,04 oltre al maggior danno da commisurarsi agli interessi ex art 1284 IV comma cpc sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa della odierna procedura ed attribuzione all'avv. Edoardo Stelo e Danila Carbone che si dichiarano anticipatari.”.
A fondamento della spiegata pretesa, la parte ricorrente deduceva quanto segue: che “in data 01\09\2022 l' notificava alla atto CP_3 Parte_1 di pignoramento dei crediti presso terzi ex art 72 bis dpr 602\1973 assumendo di vantare un credito di Euro 24324,24 in forza della cartella esattoriale 071 2022 0049304601 000”; che l' sottoponeva, quindi, “a CP_3 pignoramento presso il terzo (debitor debitoris) Ministero – Uffici Scolastici
Regionali - Ufficio Scolastico Regionale Campania - le somme da quest'ultimo dovute alla (indicate in euro 22948,04) Parte_1 Cont ordinandole di disporre il pagamento direttamente a favore di essa in forza del predetto art. 77bis DPR 602\1973”; che, ancora, veniva proposta opposizione al predetto pignoramento, ma l'amministrazione esecutata provvedeva ugualmente al pagamento a favore di di €. 22948,04, di poi CP_3 eseguito in data 27\09\2022; che la cartella di pagamento esattoriale 071 2022
0049304601000, posta a fondamento del pignoramento presso terzi, veniva in ogni caso impugnata dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, che, con sentenza
36891 pubblicata il 18\10\2023, in accoglimento del ricorso presentato, la annullava;
che, infine, notificata quest'ultima sentenza all' questa non CP_3 provvedeva alla restituzione delle somma ricevuta in data 27\09\2022 di €.
22948,04 dal Ministero – Uffici Scolastici Regionali_ Ufficio Scolastico
Regionale Campania, quale debitor debitoris della ricorrente.
Si costituiva l' contestando l'avverso dedotto in giudizio dal ricorrente, CP_3 eccependo l'improcedibilità dell'azione promossa per non essere stata preventivamente esperita la procedura amministrativa di rimborso.
Ritenuta la controversia di natura documentale, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 10/02/2025 per la discussione del ricorso, udienza sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
In linea generale, va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura amministrativa di rimborso, posto che
- 2 - alcuna norma sembra prevedere tale presupposto quale condizione di procedibilità della domanda, né, invero, la stessa difesa dell' indica il CP_3 dato normativo di riferimento.
Tanto chiarito, occorre affermare che la domanda proposta è fondata e va accolta.
L'azione promossa dalla ricorrente si inquadra nell'ambito della c.d. condictio indebiti di cui agli artt. 2033 e ss. c.c., ne consegue che, ai fini del suo accoglimento, è indispensabile che il solvens dimostri l'assenza della causa debendi e l'eseguito pagamento in favore dell'accipiens; l'art. 2033 c.c. prevede, infatti, che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Orbene, nel caso di specie, risulta, invero, documentalmente provato il pagamento ad opera del debitor debitoris nei riguardi della resistente (v. CP_3
Doc. 4 produzione parte ricorrente); risulta, ancora, provata la caducazione giudiziale del titolo in forza del quale è stato eseguito il pagamento in questione (v. Doc. 6 produzione parte ricorrente); infine, rileva il contegno processuale della parte resistente, potendo all'uopo operare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. , laddove quest'ultima ha fondato, in effetti, l'intera generica difesa su di un supposta, ma infondata, condizione di procedibilità dell'azione avanzata dal ricorrente, omettendo di svolgere specifiche contestazioni di merito, chiedendo nel merito dichiararsi cessata la materia del contendere deducendo che essa “ha attivato la pratica di restituzione delle richieste somme” (circostanza, comunque, non provata).
Da quanto precede, appare fuor dubbio che l' debba essere condannata a CP_3 restituire alla ricorrente la somma di cui alla domanda e pari ad €. 22.948,04. Per ciò che concerne gli interessi da calcolarsi su tale somma, la ricorrente ha richiesto l'applicazione dell'art 1284 co 4 c.c. Al riguardo, nonostante un orientamento della giurisprudenza di legittimità di segno contrario, il più recente indirizzo ha affermato che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.”(cfr. Cass. III, 03/01/2023, sent. n. 61).
Tanto chiarito, essendo il debito restitutorio in parola un debito di valuta, competono, a titolo di risarcimento del danno gli interessi di cui si è detto,
- 3 - rammentando, di contro, che il maggior danno, oltre i predetti interessi, va sempre provato dal creditore (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/06/2006, n. 13339).
Infine, tali interessi sono dovuti dal giorno della proposizione della presente domanda, risultando, di contro, non provata la mala fides dell'accipiens.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi ridotti del 30% in assenza di questioni di fatto e di diritto, previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione in cui ricade la controversia, tenuto conto, altresì, delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto, con attribuzione agli avvocati costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, condanna l' CP_3
a restituire alla prima, la somma di €. 22.948,04, oltre interessi legali di cui all' art. 1284 co 4 c.c. decorrenti come in parte motiva;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_3 ricorrente che liquida in € 264 per esborsi ed €. 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Edoardo
Stelo e Danila Carbone, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 10/02/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 4 -