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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1550/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, visto ed applicato l'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe tra
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Piccarreta, giusta mandato apposto su foglio separato e trasmessa nel fascicolo informatico
- RICORRENTE
Contro
, (P.I. in persona del Legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Papagni, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo informatico
- RESISTENTE
Conclusioni (come da atti introduttivi, richiamate a verbale d'udienza del 20.3.2025):
Oggetto: assicurazione contro i danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha adito codesto Tribunale al fine di ivi Parte_1
sentir condannare la Compagnia assicurativa su intestata alla corresponsione dell'indennizzo dovuto in forza del contratto assicurativo n. 1/49029/148/1340893373 denominato “Multirischi dell'Abitazione” sottoscritto tra le parti il 20/01/2016 e in ragione dei danni cagionati alla propria abitazione dalla caduta di un fulmine in data 10.1.2022, oltre che al risarcimento del danno subito per effetto delle spese sostenute nel promosso procedimento di istruzione preventiva. Ha dedotto, in sintesi, il ricorrente, a fondamento della propria domanda: a) che l'abitazione di sua proprietà, sita in Bisceglie, in data 10/01/2022 alle ore 19.40 circa, aveva subito ingenti danni, per effetto della caduta di un fulmine;
b) che tali danni erano ricoperti dalla polizza stipulata tra le parti in data 20/01/2016 (polizza n. 1/49029/148/1340893373), contenente la sezione incendio, a copertura dei
“danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, causati, tra l'altro, da azione meccanica del fulmine”; c) che in data 25.1.2022 la compagnia aveva effettuato un sopralluogo a mezzo di società di propria fiducia, la quale aveva elaborato un report tecnico constatando i danni subiti, mentre il ricorrente aveva trasmesso alla medesima un elenco dettagliato e documentato dei pregiudizi patiti;
d) che, tuttavia, la convenuta aveva rigettato la richiesta di indennizzo, ritenendo che i danni constatati fossero riconducibili a “Fenomeno elettrico”, garanzia supplementare non presente nel contratto intercorso tra le parti, ma che tale diniego era erroneo, atteso che danni erano riconducibili esclusivamente a fenomeni atmosferici, come da apposita perizia di parte;
e) che anche il ctu nominato in corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., azionato dal ricorrente, aveva accertato che i danni per cui è causa erano causati dell'azione meccanica del fulmine, altresì quantificando i danni subiti dall'immobile nell'importo complessivo di euro 9.930,00 iva inclusa;
f) che, inoltre il ricorrente aveva sostenuto ulteriori spese riconnesse al procedimento di istruzione preventiva e a quello di mediazione, per complessivi € 5.810,37 di cui: € 2.806,50 per spese e competenze legali, € 1.686,27 per CTU versata all'Ing. € 1.268,80 per spese di CTP (ing. € 48,80 per spese di avvio Per_1 Persona_2
procedimento di mediazione;
g) che la convenuta aveva riconosciuto soltanto l'importo di euro 800,00, consegnando assegno di pari importo, che era stato trattenuto dall'istante in acconto della maggior somma dovuta, agendo con l'odierno procedimento per la differenza.
Ha concluso, pertanto, richiedendo di: “1) accertare e dichiarare la Compagnia di Assicurazioni
tenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto in favore del ricorrente in forza Controparte_1 obbligazioni contrattuali previste dalla polizza n. 1/49029/148/1340893373 denominata “Multirischi dell'Abitazione sottoscritta il 20/01/2016 così come già accertato e dettagliatamente descritto nell'elaborato di C.T.U. rassegnato nel procedimento Rg 4385/2022 del Tribunale di Trani;
2) per effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di €
8.500,00 (decurtato l'importo di € 800,00 già erogato) oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di messa in mora e fino all'effettivo soddisfo, o di quell'altra maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, per i danni riportati a seguito dell'evento dedotto, 3) condannare altresì la società convenuta per i medesimi motivi di cui in narrativa al pagamento della ulteriore somma di €
5.810,37 a titolo di danno emergente, o di quell'altra maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia;
4) vittoria di spese e competenze del presente procedimento anche in considerazione della attività espletata per il tentativo obbligatorio di mediazione.”.
Con comparsa di risposta del 1.6.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, invocando il rigetto dell'avversa domanda, in ragione: i) dell'inoperatività della copertura, atteso che, come accertato dal perito di parte, la causa dei danni era da ricondurre “a sbalzi di tensione consequenziali alla caduta del fulmine”, rientranti nella garanzia “fenomeno elettrico”, non inclusa nel contratto, al pari dei danni ad impianti e pannelli fotovoltaici, espressamente esclusi;
ii) della nullità, per violazione del principio del contraddittorio, della ctu svolta in sede di ATP atteso che, da un lato, il ctu non avrebbe accolto la richiesta di differimento delle operazioni peritali avanzata dal CTP e, dall'altro, non sarebbe stato concesso termine per depositare le relative osservazioni;
iii) della contestazione, in via subordinata, del quantum debeatur, poiché: - le somme richieste da parte attrice a titolo di competenze legali della fase di ATP non sarebbero “rapportate allo scaglione di valore della medesima fase” e non sarebbero dimostrate;
- quelle richieste a titolo di rimborso delle spese di CTP non sarebbero “provate nella loro necessarietà” e sarebbero “comunque, eccessive, così come quelle di attivazione della mediazione”; - quelle di cui all'indennizzo, andrebbero valutate al netto degli scoperti e franchigie previste dall'art. 3.7.3 (50% delle singole somme rispettivamente assicurate;
scoperto del 10% con il minimo di €
250,00).
Ha concluso, dunque, richiedendo: “previa declaratoria di nullità della CTU svolta nel procedimento ex articolo 696bis c.p.c., rigetti la domanda proposta nei confronti della convenuta società assicuratrice per le ragioni esposte, con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge.
Salvezze e riserve”.
Con ordinanza del 15.6.2023 è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. (“riconoscimento da parte della convenuta di un importo pari ad euro 9.000,00 a titolo risarcitorio, oltre ad un rimborso forfettario per le spese di lite pari a complessivi euro 4.000,00, oltre accessori”), accettata dal ricorrente e rifiutata dalla Compagnia convenuta.
Istruita la causa a mezzo documentale e di integrazione peritale, all'udienza del 20.3.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come da relativo verbale d'udienza, e discussione orale dei procuratori, la stessa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
----------
La domanda è fondata, nei termini e per le ragioni di seguito enunciate.
1. In rito. L'utilizzabilità della ctu. Occorre premettere, in rito, che la ctu svolta in sede di ATP deve ritenersi pienamente utilizzabile nel presente giudizio, in quanto: i) in ordine all'eccepito mancato differimento delle operazioni peritali, oltre a non esservi prova dell'avvenuta ricezione del messaggio PEC con la richiesta di differimento, non vi è alcuna allegazione e prova del menzionato impedimento del CTP, sicché lo stesso risulta ingiustificato, non essendo dunque il ctu tenuto a darvi rilievo;
ii) in ordine al termine per controdedurre, l'eventuale vizio è stato sanato in corso di causa, mercé la concessione di termine per presentare osservazioni e né il ricorrente né la resistente hanno formulato osservazioni nel termine loro concesso, né entro il medesimo termine hanno formulato istanza di proroga;
iii) alcuna ulteriore censura avverso la ctu è stata formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni, successiva al concesso termine per le osservazioni, con conseguente sanatoria di eventuali vizi.
2. Il merito. L' “an debeatur”.
Venendo, dunque, al merito della domanda, giova premettere, in punto di diritto, che in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr., in tal senso, di recente, Cass. Civ., sez. VI , 03/02/2023, n. 3446;
Cass. Civ. sez. VI, 07/11/2022, n.32637; Cass. Civ. 21/12/2017, n. 30656), onere che resta immutato anche qualora l'assicuratore alleghi l'esclusione della garanzia, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (cfr. Cass. Civ., sez. I , 14/06/2018 , n. 15630). Viceversa,
l'applicazione del massimale, dello scoperto e delle franchigie previste in polizza, non costituendo elementi essenziali del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, né fatti generatori del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elementi limitativi dell'obbligo dell'assicuratore (id est: fatti impeditivi), ricadono nell'alveo delle eccezioni in senso stretto, il cui onere di allegazione incombe sul convenuto, nei limiti delle preclusioni assertive (cfr., sul punto, Cass. Civ. sez. III , 13/10/2021 , n. 27913; Cass. civ. sez. III, 28/02/2020, n.5625; Cass. Civ., sez. III, 18/02/2016, n.3173).
Nel caso di specie il ricorrente ha dato prova del fatto costitutivo della propria domanda e, cioè, della verificazione del sinistro in relazione al rischio assicurato e secondo l'ambito di operatività della polizza intercorsa tra le parti.
A tale riguardo, deve ritenersi che il ricorrente abbia dato prova della caduta di un fulmine presso l'immobile di sua proprietà e assicurato con la polizza “multirischi abitazione”: sul punto, sia sufficiente richiamare la stessa relazione di parte depositata dalla resistente, nella quale testualmente di dichiara: “Possiamo, con certezza, ricondurre la causa dei danni a sbalzi di tensione consequenziali alla caduta del fulmine menzionato in denuncia e confermato dalle verifiche CESI”; inoltre, anche il ctu nominato in sede di ATP ha dichiarato di aver “provveduto ad acquisire presso il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale dell'Aeronautica Militare Italiana i dati meteo Cont dell'intera giornata del 10/01/2022 per la zona ampia del nord barese e del sud della e le scariche di fulminazione registrate dal Servizio”, constatando che “in effetti alle ore 18.53 UTC (alle ore 19.53 in Italia), un fulmine negativo di corrente -14 kA è caduto nella zona dell'immobile in questione, in una area di probabilità che include l'immobile del sig. ”. L'ausiliario, inoltre, ha Parte_1 potuto verificare e documentare a mezzo di supporto fotografico i “danni ancora rilevabili in sito tanto all'immobile quanto alle apparecchiature”.
La contesa tra le parti, dunque, verte principalmente sulla verifica della riconducibilità dell'evento così descritto e dei danni lamentati da parte attrice (al bene immobile e a quanto ivi contenuto) alla copertura assicurativa in atti.
Al riguardo, risulta pacifico, dalla lettura della polizza di causa e delle relative condizioni generali, che rientrino nella copertura assicurativa “i danni materiali e diretti alle cose assicurate,
…causati da… azione meccanica del fulmine” (art. 3, lett. a e art.
3.1. c.g.c.)”, mentre ne sono esclusi, in quanto ricompresi nella garanzia supplementare “fenomeni elettrici”, non pattuita tra le parti, “i danni materiali e diretti…causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati” (3.6.2. c.g.c.).
Occorre chiarire, dunque, se i danni patiti dall'attrice siano riconducibili all'azione meccanica del fulmine o siano viceversa da attribuire ad un fenomeno elettrico.
Il Tribunale, sul punto, intende condividere le conclusioni cui è pervenuto il ctu, il quale ha optato per la prima delle due ipotesi, riconducendo i danni subiti all'azione diretta del fulmine.
Al riguardo, il ctu ha rilevato che “Non essendo contestato dalle Parti che un fulmine abbia colpito direttamente l'immobile, presumibilmente sull'antenna TV, si è rilevato dai danni ancora rilevabili in sito e dei documenti agli atti, che i danni all'immobile e alle apparecchiature sono accompagnati dalla presenza di bruciature, principi di incendio e scoppio, anche nelle murature vicine all'apparecchio danneggiato (come nel caso dell'antenna, della centrale di allarme, del quadro elettrico, della caldaia, delle prese a muro, ecc…). Questa circostanza è proprio tipica dell'azione diretta del fulmine e della forte energia termica che esso sviluppa nel passaggio verso terra tramite le strutture e gli impianti del fabbricato colpito. Questa energia termica che accompagna il passaggio di un fulmine, che altro non è che una azione meccanica, nulla ha a che vedere con un fenomeno elettrico. Pertanto, si può dichiarare che i danni causati a seguito dell'evento dedotto sull'immobile di proprietà del ricorrente sono conseguenza dell'azione meccanica del fulmine”.
Il rilievo tecnico offerto dall'ausiliario appare condivisibile, essendo congruamente motivato e non contestato dalla resistente.
Ne deriva, dunque, l'adempimento, da parte del ricorrente, all'onere della prova su di esso incombente, in termini di compatibilità tra evento verificato e copertura assicurativa.
3. “Il quantum debeatur”.
In ordine alla stima dei danni, il ctu ha proceduto alla relativa quantificazione tenendo conto del “report danni della su incarico della resistente e firmato dal ricorrente” e delle condizioni CP_3 di polizza (art. 2.11., garanzia prestata con valore a nuovo), “facendo riferimento ad una indagine di mercato del prodotto nuovo originale o similare per caratteristiche, oppure alla stima dei costi di riparazione presumibili per gli apparecchi che al momento del sopralluogo risultavano già riparati” e considerando la sostituzione con dispositivo analogo per gli apparati elettronici e i costi di riparazione per gli impianti. L'ausiliario ha quindi quantificato i danni nella misura pari ad euro 9.930,000, iva inclusa, secondo la specifica tecnica dettagliatamente elencata a pag. 11 della relazione.
Il Tribunale intende aderire alla quantificazione effettuata dal ctu, in quanto congrua e fondata sull'esame rigoroso degli atti di causa, nonché assistita da idonea motivazione, anche in assenza di osservazioni formulate dalle parti.
A tale importo, infine, non deve esser applicato alcuno scoperto/franchigia, non essendo previsto in polizza per la garanzia Incendio.
La somma sopra menzionata, costituente debito risarcitorio c.d. di valore, deve essere rivalutata, dal deposito della ctu e sino alla presente decisione.
Gli interessi legali corrispettivi sono dovuti soltanto dalla data della decisione, con trasformazione dell'obbligazione in pecuniaria “di valuta”, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod. civ.-
4. Gli ulteriori importi richiesti dal ricorrente.
In ordine agli ulteriori importi richiesti a titolo risarcitorio dal ricorrente, giova rilevare:
a) che le spese sostenute nella fase di ATP – tanto quelle di ctu che quelle del proprio difensore - vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico risulta acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (v. Cass. n. 15492/2019), sicché trovano regolamentazione nell'ambito della ripartizione delle spese di lite;
b) le spese della consulenza di parte, parimenti, avendo natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art.92 cod. proc. civ. (v. Cass.
S.U. n. 16990/2017), circostanza da escludere, atteso l'ammontare non ingente e inferiore a quello liquidato per il ctu.
5. La responsabilità aggravata della resistente. La sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione.
La resistente, infine, dovrà esser condannata d'ufficio:
A) al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata e immotivata partecipazione al primo incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, (ora 12 bis, comma 2°), D.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile;
B) alla corresponsione in favore della controparte di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. comma terzo, c.p.c. il quale, come è noto, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, avendo una finalità sanzionatoria per le condotte abusive o pretestuose (cfr. Cass. sent. n.
27623 del 21/11/2017, Cass. 8 febbraio 2017, n. 3311 e Cass. Sez. Lav. 9 aprile 2016, n. 7726), avendo la convenuta: - resistito in giudizio nonostante la palese infondatezza e dilatorietà della propria difesa, così come emergente già dall'esito dello svolto ATP;
- tenuto una condotta processuale ostativa alla soluzione bonaria della controversia, non accettando la proposta conciliativa formulata dal Giudice (pur maggiormente favorevole rispetto all'esito della lite) ed insistendo nelle proprie eccezioni processuali nei confronti della ctu, salvo non procedere al tempestivo deposito delle osservazioni di parte, una volta concesso il relativo termine;
- infine e in ogni caso, non avendo partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo.
La somma oggetto della condanna può essere equitativamente determinata in un ammontare pari ad 1/2 delle spese legali sostenute dalla controparte (cfr. Cass. civ., sez. III , 04/07/2019, n. 17902).
6. Le spese di lite.
Le spese processuali (ivi incluse, come detto, quelle di ATP) seguono la soccombenza della resistente e vanno liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014
(come modificato dal DM n. 147/22), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.001,00) con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, dell'istruttoria svolta, del numero e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, n composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nel giudizio iscritto al n. 1550/2023 così provvede: Parte_1
1. Accoglie la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, per l'effetto, accertata la spettanza del diritto all'indennizzo e l'inadempimento della convenuta, in relazione al contratto di assicurazione intercorso tra le parti, condanna la
, al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 pari ad € 9.930,000, iva inclusa, nonché oltre rivalutazione monetaria secondo la decorrenza indicata in motivazione ed interessi dalla sentenza al saldo.
2. Pone le spese di lite a carico della resistente, e per l'effetto condanna
[...]
a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di ristoro delle spese di Controparte_1 lite l'importo complessivo di euro 10.681,87, oltre accessori così suddiviso: - per la fase di mediazione: la somma di euro 48,80 per esborsi;
- per la fase di ATP, la somma pari ad euro 1.686,27 per ctu, la somma di euro 1.268,80 per ctp e l'importo di euro 2.337,00 per compenso professionale al difensore, oltre rfsg 15%, iva e cpa ove dovuti su tale ultimo importo;
- per il presente giudizio, la somma pari ad euro 264,00 per esborsi e ad euro
5.077,00 per compensi professionali al difensore, oltre rfsg 15%, iva e cpa ove dovuti.
3. Condanna la al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Controparte_1
di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4° bis, D.lgs. 28/2010;
4. Condanna la a corrispondere in favore del ricorrente la Controparte_1
somma, determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., pari ad euro 5.300,00.
Così è deciso in Trani il 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, visto ed applicato l'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe tra
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Piccarreta, giusta mandato apposto su foglio separato e trasmessa nel fascicolo informatico
- RICORRENTE
Contro
, (P.I. in persona del Legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Papagni, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo informatico
- RESISTENTE
Conclusioni (come da atti introduttivi, richiamate a verbale d'udienza del 20.3.2025):
Oggetto: assicurazione contro i danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha adito codesto Tribunale al fine di ivi Parte_1
sentir condannare la Compagnia assicurativa su intestata alla corresponsione dell'indennizzo dovuto in forza del contratto assicurativo n. 1/49029/148/1340893373 denominato “Multirischi dell'Abitazione” sottoscritto tra le parti il 20/01/2016 e in ragione dei danni cagionati alla propria abitazione dalla caduta di un fulmine in data 10.1.2022, oltre che al risarcimento del danno subito per effetto delle spese sostenute nel promosso procedimento di istruzione preventiva. Ha dedotto, in sintesi, il ricorrente, a fondamento della propria domanda: a) che l'abitazione di sua proprietà, sita in Bisceglie, in data 10/01/2022 alle ore 19.40 circa, aveva subito ingenti danni, per effetto della caduta di un fulmine;
b) che tali danni erano ricoperti dalla polizza stipulata tra le parti in data 20/01/2016 (polizza n. 1/49029/148/1340893373), contenente la sezione incendio, a copertura dei
“danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, causati, tra l'altro, da azione meccanica del fulmine”; c) che in data 25.1.2022 la compagnia aveva effettuato un sopralluogo a mezzo di società di propria fiducia, la quale aveva elaborato un report tecnico constatando i danni subiti, mentre il ricorrente aveva trasmesso alla medesima un elenco dettagliato e documentato dei pregiudizi patiti;
d) che, tuttavia, la convenuta aveva rigettato la richiesta di indennizzo, ritenendo che i danni constatati fossero riconducibili a “Fenomeno elettrico”, garanzia supplementare non presente nel contratto intercorso tra le parti, ma che tale diniego era erroneo, atteso che danni erano riconducibili esclusivamente a fenomeni atmosferici, come da apposita perizia di parte;
e) che anche il ctu nominato in corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., azionato dal ricorrente, aveva accertato che i danni per cui è causa erano causati dell'azione meccanica del fulmine, altresì quantificando i danni subiti dall'immobile nell'importo complessivo di euro 9.930,00 iva inclusa;
f) che, inoltre il ricorrente aveva sostenuto ulteriori spese riconnesse al procedimento di istruzione preventiva e a quello di mediazione, per complessivi € 5.810,37 di cui: € 2.806,50 per spese e competenze legali, € 1.686,27 per CTU versata all'Ing. € 1.268,80 per spese di CTP (ing. € 48,80 per spese di avvio Per_1 Persona_2
procedimento di mediazione;
g) che la convenuta aveva riconosciuto soltanto l'importo di euro 800,00, consegnando assegno di pari importo, che era stato trattenuto dall'istante in acconto della maggior somma dovuta, agendo con l'odierno procedimento per la differenza.
Ha concluso, pertanto, richiedendo di: “1) accertare e dichiarare la Compagnia di Assicurazioni
tenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto in favore del ricorrente in forza Controparte_1 obbligazioni contrattuali previste dalla polizza n. 1/49029/148/1340893373 denominata “Multirischi dell'Abitazione sottoscritta il 20/01/2016 così come già accertato e dettagliatamente descritto nell'elaborato di C.T.U. rassegnato nel procedimento Rg 4385/2022 del Tribunale di Trani;
2) per effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di €
8.500,00 (decurtato l'importo di € 800,00 già erogato) oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di messa in mora e fino all'effettivo soddisfo, o di quell'altra maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, per i danni riportati a seguito dell'evento dedotto, 3) condannare altresì la società convenuta per i medesimi motivi di cui in narrativa al pagamento della ulteriore somma di €
5.810,37 a titolo di danno emergente, o di quell'altra maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia;
4) vittoria di spese e competenze del presente procedimento anche in considerazione della attività espletata per il tentativo obbligatorio di mediazione.”.
Con comparsa di risposta del 1.6.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, invocando il rigetto dell'avversa domanda, in ragione: i) dell'inoperatività della copertura, atteso che, come accertato dal perito di parte, la causa dei danni era da ricondurre “a sbalzi di tensione consequenziali alla caduta del fulmine”, rientranti nella garanzia “fenomeno elettrico”, non inclusa nel contratto, al pari dei danni ad impianti e pannelli fotovoltaici, espressamente esclusi;
ii) della nullità, per violazione del principio del contraddittorio, della ctu svolta in sede di ATP atteso che, da un lato, il ctu non avrebbe accolto la richiesta di differimento delle operazioni peritali avanzata dal CTP e, dall'altro, non sarebbe stato concesso termine per depositare le relative osservazioni;
iii) della contestazione, in via subordinata, del quantum debeatur, poiché: - le somme richieste da parte attrice a titolo di competenze legali della fase di ATP non sarebbero “rapportate allo scaglione di valore della medesima fase” e non sarebbero dimostrate;
- quelle richieste a titolo di rimborso delle spese di CTP non sarebbero “provate nella loro necessarietà” e sarebbero “comunque, eccessive, così come quelle di attivazione della mediazione”; - quelle di cui all'indennizzo, andrebbero valutate al netto degli scoperti e franchigie previste dall'art. 3.7.3 (50% delle singole somme rispettivamente assicurate;
scoperto del 10% con il minimo di €
250,00).
Ha concluso, dunque, richiedendo: “previa declaratoria di nullità della CTU svolta nel procedimento ex articolo 696bis c.p.c., rigetti la domanda proposta nei confronti della convenuta società assicuratrice per le ragioni esposte, con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge.
Salvezze e riserve”.
Con ordinanza del 15.6.2023 è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. (“riconoscimento da parte della convenuta di un importo pari ad euro 9.000,00 a titolo risarcitorio, oltre ad un rimborso forfettario per le spese di lite pari a complessivi euro 4.000,00, oltre accessori”), accettata dal ricorrente e rifiutata dalla Compagnia convenuta.
Istruita la causa a mezzo documentale e di integrazione peritale, all'udienza del 20.3.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come da relativo verbale d'udienza, e discussione orale dei procuratori, la stessa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
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La domanda è fondata, nei termini e per le ragioni di seguito enunciate.
1. In rito. L'utilizzabilità della ctu. Occorre premettere, in rito, che la ctu svolta in sede di ATP deve ritenersi pienamente utilizzabile nel presente giudizio, in quanto: i) in ordine all'eccepito mancato differimento delle operazioni peritali, oltre a non esservi prova dell'avvenuta ricezione del messaggio PEC con la richiesta di differimento, non vi è alcuna allegazione e prova del menzionato impedimento del CTP, sicché lo stesso risulta ingiustificato, non essendo dunque il ctu tenuto a darvi rilievo;
ii) in ordine al termine per controdedurre, l'eventuale vizio è stato sanato in corso di causa, mercé la concessione di termine per presentare osservazioni e né il ricorrente né la resistente hanno formulato osservazioni nel termine loro concesso, né entro il medesimo termine hanno formulato istanza di proroga;
iii) alcuna ulteriore censura avverso la ctu è stata formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni, successiva al concesso termine per le osservazioni, con conseguente sanatoria di eventuali vizi.
2. Il merito. L' “an debeatur”.
Venendo, dunque, al merito della domanda, giova premettere, in punto di diritto, che in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr., in tal senso, di recente, Cass. Civ., sez. VI , 03/02/2023, n. 3446;
Cass. Civ. sez. VI, 07/11/2022, n.32637; Cass. Civ. 21/12/2017, n. 30656), onere che resta immutato anche qualora l'assicuratore alleghi l'esclusione della garanzia, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (cfr. Cass. Civ., sez. I , 14/06/2018 , n. 15630). Viceversa,
l'applicazione del massimale, dello scoperto e delle franchigie previste in polizza, non costituendo elementi essenziali del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, né fatti generatori del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elementi limitativi dell'obbligo dell'assicuratore (id est: fatti impeditivi), ricadono nell'alveo delle eccezioni in senso stretto, il cui onere di allegazione incombe sul convenuto, nei limiti delle preclusioni assertive (cfr., sul punto, Cass. Civ. sez. III , 13/10/2021 , n. 27913; Cass. civ. sez. III, 28/02/2020, n.5625; Cass. Civ., sez. III, 18/02/2016, n.3173).
Nel caso di specie il ricorrente ha dato prova del fatto costitutivo della propria domanda e, cioè, della verificazione del sinistro in relazione al rischio assicurato e secondo l'ambito di operatività della polizza intercorsa tra le parti.
A tale riguardo, deve ritenersi che il ricorrente abbia dato prova della caduta di un fulmine presso l'immobile di sua proprietà e assicurato con la polizza “multirischi abitazione”: sul punto, sia sufficiente richiamare la stessa relazione di parte depositata dalla resistente, nella quale testualmente di dichiara: “Possiamo, con certezza, ricondurre la causa dei danni a sbalzi di tensione consequenziali alla caduta del fulmine menzionato in denuncia e confermato dalle verifiche CESI”; inoltre, anche il ctu nominato in sede di ATP ha dichiarato di aver “provveduto ad acquisire presso il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale dell'Aeronautica Militare Italiana i dati meteo Cont dell'intera giornata del 10/01/2022 per la zona ampia del nord barese e del sud della e le scariche di fulminazione registrate dal Servizio”, constatando che “in effetti alle ore 18.53 UTC (alle ore 19.53 in Italia), un fulmine negativo di corrente -14 kA è caduto nella zona dell'immobile in questione, in una area di probabilità che include l'immobile del sig. ”. L'ausiliario, inoltre, ha Parte_1 potuto verificare e documentare a mezzo di supporto fotografico i “danni ancora rilevabili in sito tanto all'immobile quanto alle apparecchiature”.
La contesa tra le parti, dunque, verte principalmente sulla verifica della riconducibilità dell'evento così descritto e dei danni lamentati da parte attrice (al bene immobile e a quanto ivi contenuto) alla copertura assicurativa in atti.
Al riguardo, risulta pacifico, dalla lettura della polizza di causa e delle relative condizioni generali, che rientrino nella copertura assicurativa “i danni materiali e diretti alle cose assicurate,
…causati da… azione meccanica del fulmine” (art. 3, lett. a e art.
3.1. c.g.c.)”, mentre ne sono esclusi, in quanto ricompresi nella garanzia supplementare “fenomeni elettrici”, non pattuita tra le parti, “i danni materiali e diretti…causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati” (3.6.2. c.g.c.).
Occorre chiarire, dunque, se i danni patiti dall'attrice siano riconducibili all'azione meccanica del fulmine o siano viceversa da attribuire ad un fenomeno elettrico.
Il Tribunale, sul punto, intende condividere le conclusioni cui è pervenuto il ctu, il quale ha optato per la prima delle due ipotesi, riconducendo i danni subiti all'azione diretta del fulmine.
Al riguardo, il ctu ha rilevato che “Non essendo contestato dalle Parti che un fulmine abbia colpito direttamente l'immobile, presumibilmente sull'antenna TV, si è rilevato dai danni ancora rilevabili in sito e dei documenti agli atti, che i danni all'immobile e alle apparecchiature sono accompagnati dalla presenza di bruciature, principi di incendio e scoppio, anche nelle murature vicine all'apparecchio danneggiato (come nel caso dell'antenna, della centrale di allarme, del quadro elettrico, della caldaia, delle prese a muro, ecc…). Questa circostanza è proprio tipica dell'azione diretta del fulmine e della forte energia termica che esso sviluppa nel passaggio verso terra tramite le strutture e gli impianti del fabbricato colpito. Questa energia termica che accompagna il passaggio di un fulmine, che altro non è che una azione meccanica, nulla ha a che vedere con un fenomeno elettrico. Pertanto, si può dichiarare che i danni causati a seguito dell'evento dedotto sull'immobile di proprietà del ricorrente sono conseguenza dell'azione meccanica del fulmine”.
Il rilievo tecnico offerto dall'ausiliario appare condivisibile, essendo congruamente motivato e non contestato dalla resistente.
Ne deriva, dunque, l'adempimento, da parte del ricorrente, all'onere della prova su di esso incombente, in termini di compatibilità tra evento verificato e copertura assicurativa.
3. “Il quantum debeatur”.
In ordine alla stima dei danni, il ctu ha proceduto alla relativa quantificazione tenendo conto del “report danni della su incarico della resistente e firmato dal ricorrente” e delle condizioni CP_3 di polizza (art. 2.11., garanzia prestata con valore a nuovo), “facendo riferimento ad una indagine di mercato del prodotto nuovo originale o similare per caratteristiche, oppure alla stima dei costi di riparazione presumibili per gli apparecchi che al momento del sopralluogo risultavano già riparati” e considerando la sostituzione con dispositivo analogo per gli apparati elettronici e i costi di riparazione per gli impianti. L'ausiliario ha quindi quantificato i danni nella misura pari ad euro 9.930,000, iva inclusa, secondo la specifica tecnica dettagliatamente elencata a pag. 11 della relazione.
Il Tribunale intende aderire alla quantificazione effettuata dal ctu, in quanto congrua e fondata sull'esame rigoroso degli atti di causa, nonché assistita da idonea motivazione, anche in assenza di osservazioni formulate dalle parti.
A tale importo, infine, non deve esser applicato alcuno scoperto/franchigia, non essendo previsto in polizza per la garanzia Incendio.
La somma sopra menzionata, costituente debito risarcitorio c.d. di valore, deve essere rivalutata, dal deposito della ctu e sino alla presente decisione.
Gli interessi legali corrispettivi sono dovuti soltanto dalla data della decisione, con trasformazione dell'obbligazione in pecuniaria “di valuta”, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod. civ.-
4. Gli ulteriori importi richiesti dal ricorrente.
In ordine agli ulteriori importi richiesti a titolo risarcitorio dal ricorrente, giova rilevare:
a) che le spese sostenute nella fase di ATP – tanto quelle di ctu che quelle del proprio difensore - vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico risulta acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (v. Cass. n. 15492/2019), sicché trovano regolamentazione nell'ambito della ripartizione delle spese di lite;
b) le spese della consulenza di parte, parimenti, avendo natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art.92 cod. proc. civ. (v. Cass.
S.U. n. 16990/2017), circostanza da escludere, atteso l'ammontare non ingente e inferiore a quello liquidato per il ctu.
5. La responsabilità aggravata della resistente. La sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione.
La resistente, infine, dovrà esser condannata d'ufficio:
A) al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata e immotivata partecipazione al primo incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, (ora 12 bis, comma 2°), D.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile;
B) alla corresponsione in favore della controparte di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. comma terzo, c.p.c. il quale, come è noto, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, avendo una finalità sanzionatoria per le condotte abusive o pretestuose (cfr. Cass. sent. n.
27623 del 21/11/2017, Cass. 8 febbraio 2017, n. 3311 e Cass. Sez. Lav. 9 aprile 2016, n. 7726), avendo la convenuta: - resistito in giudizio nonostante la palese infondatezza e dilatorietà della propria difesa, così come emergente già dall'esito dello svolto ATP;
- tenuto una condotta processuale ostativa alla soluzione bonaria della controversia, non accettando la proposta conciliativa formulata dal Giudice (pur maggiormente favorevole rispetto all'esito della lite) ed insistendo nelle proprie eccezioni processuali nei confronti della ctu, salvo non procedere al tempestivo deposito delle osservazioni di parte, una volta concesso il relativo termine;
- infine e in ogni caso, non avendo partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo.
La somma oggetto della condanna può essere equitativamente determinata in un ammontare pari ad 1/2 delle spese legali sostenute dalla controparte (cfr. Cass. civ., sez. III , 04/07/2019, n. 17902).
6. Le spese di lite.
Le spese processuali (ivi incluse, come detto, quelle di ATP) seguono la soccombenza della resistente e vanno liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014
(come modificato dal DM n. 147/22), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.001,00) con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, dell'istruttoria svolta, del numero e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, n composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nel giudizio iscritto al n. 1550/2023 così provvede: Parte_1
1. Accoglie la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, per l'effetto, accertata la spettanza del diritto all'indennizzo e l'inadempimento della convenuta, in relazione al contratto di assicurazione intercorso tra le parti, condanna la
, al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 pari ad € 9.930,000, iva inclusa, nonché oltre rivalutazione monetaria secondo la decorrenza indicata in motivazione ed interessi dalla sentenza al saldo.
2. Pone le spese di lite a carico della resistente, e per l'effetto condanna
[...]
a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di ristoro delle spese di Controparte_1 lite l'importo complessivo di euro 10.681,87, oltre accessori così suddiviso: - per la fase di mediazione: la somma di euro 48,80 per esborsi;
- per la fase di ATP, la somma pari ad euro 1.686,27 per ctu, la somma di euro 1.268,80 per ctp e l'importo di euro 2.337,00 per compenso professionale al difensore, oltre rfsg 15%, iva e cpa ove dovuti su tale ultimo importo;
- per il presente giudizio, la somma pari ad euro 264,00 per esborsi e ad euro
5.077,00 per compensi professionali al difensore, oltre rfsg 15%, iva e cpa ove dovuti.
3. Condanna la al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Controparte_1
di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4° bis, D.lgs. 28/2010;
4. Condanna la a corrispondere in favore del ricorrente la Controparte_1
somma, determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., pari ad euro 5.300,00.
Così è deciso in Trani il 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto