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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10579 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa LA RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 264/2024 promossa da:
DA LL AU (C.F.: ) con il patrocinio degli Avv.ti Marianna C.F._1 Rita De Cinque e Umberto Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marianna Rita De Cinque in Roma, Via Giovanni Nicotera, in virtù di procura speciale in atti
- parte opponente – contro
( ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Emanuela Malatesta e domicilio eletto in Pescara, Corso Umberto I n. 94 in virtù di procura speciale in atti.
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti:
per parte opponente (come da memoria autorizzata del 16.6.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, disattesa ogni contraria istanza, ragione, deduzione, eccezione e/o domanda: a) in via principale: dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza del decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, revocarlo e comunque dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra in favore Parte_1 di;
CP_1 b) in via subordinata: accertare e dichiarare che il credito vantato dal Sig. nei confronti CP_1 della Dott.ssa a titolo di ripetizione delle spese straordinarie dal primo sostenute Parte_1 ammonta ad € 1.322,50 (pari al 50% della somma di € 2.645,00) e, per l'effetto, dichiararne l'intervenuta estinzione per compensazione con il maggior credito vantato dalla seconda, a titolo di risarcimento e spese legali, così come indicato al paragrafo 15 che precede, in forza rispettivamente della sentenza del Tribunale Civile di Roma, n. 6284 del 22 marzo 2013 e della sentenza della Corte pagina 1 di 8 d'Appello di Roma, n. 1798 del 17 marzo 2022 e, per l'effetto, revocare il decreto opposto in quanto illegittimo e/o infondato;
c) in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare che il credito, nella misura, minore o maggiore, indicata nel decreto ingiuntivo opposto, vantato dal Sig. nei confronti della CP_1 Dott.ssa a titolo di ripetizione delle spese straordinarie dal primo sostenute, si è Parte_1 estinto integralmente per intervenuta compensazione con il maggior credito vantato dalla seconda, a titolo di risarcimento e spese legali, così come indicato al paragrafo 15 che precede, in forza rispettivamente della sentenza del Tribunale Civile di Roma, n. 6284 del 22 marzo 2013 e della sentenza della Corte d'Appello di Roma, n. 1798 del 17 marzo 2022 ovvero nelle ulteriori sentenze che verranno prodotte in corso di causa, e, per l'effetto, revocare il decreto opposto in quanto illegittimo e/o infondato;
d) In ogni caso: condannare il Sig. al risarcimento dei danni in favore della Sig.ra CP_1
, da liquidare anche d'ufficio ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c.; Parte_1 e) Sempre in ogni caso: condannare il Sig. al pagamento delle spese di lite, oltre 15% CP_1 spese generali, Iva e Cpa come per legge e condannare il convenuto al pagamento in favore della Sig,ra , di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, c.p.c., Parte_1 ultimo comma.”
per parte opposta (come da memoria autorizzata del 13.06.2025)
“IN VIA PRELIMINARE: Si chiede che il Giudice adito disponga lo stralcio delle espressioni “padre inseguito dalla Procura della Repubblica da sedici anni” e delle qualificazioni dell'azione giudiziaria esercitata dalla scrivente come “paradosso, provocazione, assurdo” così come dell'espressione “E, quelle sentenze, bontà sua, le ha pure depositate.” stante la violazione dell'art. 89 c.p.c. rimettendo al Giudice adito la valutazione sul risarcimento del danno in pregiudizio del per le espressioni CP_1 che non solo sono sconvenienti ed offensive ma non rilevano ai fini del procedimento di che trattasi. NEL MERITO: in via principale: rigettare la dispiegata opposizione da parte della sig.ra e, Parte_1 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 16829/2023 R.G. 35736/2023 Tribunale di Roma e, comunque, accertare e dichiarare che il è creditore nei confronti della sig.ra CP_1
per l'importo di Euro 15.325,95 dichiarando compensato tale importo con il Parte_1 credito vantato dalla sig.ra a titolo di spese legali giuste sentenze Tribunale di Roma n. Parte_1 6560/2014 per Euro 3.355,98, Corte di Appello di Roma n. 11504/202 per Euro 5836,48, Tribunale di Roma sentenza 15580/2022 per Euro 3939,62, e Tribunale di Roma sentenza n. 12477/2018 per Euro 2801,51 sino alla concorrenza del suddetto importo. Con condanna alle spese di lite” in via subordinata: rigettare la dispiegata opposizione e accertare che il credito vantato dal sig.
[...]
nei confronti della sig.ra è pari ad Euro 15.325,95 e/o alla somma CP_1 Parte_1 maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio dichiarando compensato l'importo che sarà determinato dal Giudice adito con il credito vantato dalla sig.ra a titolo Parte_1 di spese legali giuste sentenze Tribunale di Roma Sezione penale n. 6560/2014, Corte di Appello di Roma Sezione penale n. 11504/202, Tribunale di Roma Sezione penale sentenza 15580/2022 e Tribunale di Roma Sezione penale. Con compensazione delle spese di lite”.
Oggetto: Opposizione a d.i. Spese straordinarie nell'interesse della prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si pagina 2 di 8 rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di opposizione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo n. 16829 del 6.11.2023 (RG 35736/23) a mezzo del quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare in favore dell'ex coniuge l'importo di € 15.325,95 a titolo di rimborso CP_1 pro quota (50%) delle spese straordinarie che quest'ultimo deduceva di avere in via esclusiva anticipato nell'interesse dei tre figli della coppia;
il tutto in conformità a quanto disposto dalla sentenza di separazione e, successivamente, da quella di divorzio che, regolando il relativo regime di contribuzione, avevano entrambe previsto la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per i tre figli.
Nell'opporsi al provvedimento monitorio eccepiva la carenza di prova degli Parte_2 esborsi dedotti che asseriva documentati nella ridotta misura di € 2.645,00 (copia contabile bonifico eseguito in data 29 maggio 2023 in favore della per il pagamento di “contributi speciali” per il CP_2 figlio ed € 390,00 (bollettino postale del 15 ottobre 2018 per un viaggio di studio della figlia Per_1
), riconoscendo, seppure in via subordinata, il credito del per l'importo di € 1.322,50 Per_2 CP_1 (pari al 50% della somma di € 2.645,00) mentre per la seconda voce di spesa (€ 390,00) contestava che si trattasse di spesa obbligatoria o concordata così come per le restanti spese.
Formulava, in ogni caso, eccezione di compensazione opponendo alla pretesa monitoria crediti significativamente superiori nei confronti del di cui lamentava la risalente e perdurante CP_1 inadempienza al contributo di mantenimento dei figli;
nello specifico chiedeva dichiararsi la compensazione legale del credito del nella misura sopra indicata o in quella diversa CP_1 eventualmente accertata con i crediti portati dalle sentenze di seguito indicate che le parti pacificamente assumevano ormai passate in giudicato: • Sentenza Tribunale Civile di Roma, n. 6284 del 22 marzo 2013 i. € 7.500,00, a titolo di risarcimento;
ii. € 5.000,00, oltre Iva e Cpa, a titolo di pagamento delle spese legali;
• Sentenza Corte d'Appello di Roma, n. 1798 del 17 marzo 2022: i. € 6.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c.; ii. € 6.000,00, oltre 15%, Iva e Cpa, a titolo di pagamento delle spese legali. Tanto premesso concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva, non tempestivamente, , lamentando l'uso di espressioni offensive e CP_1 sconvenienti in asserita violazione degli art. 89 cpc e 52 codice deontologico forense e, comunque, contrastante con le esigenze dell'ambiente processuale, censurando in particolare che l'azione monitoria era stata qualificata come “paradosso, provocazione ed assurdo” e che il medesimo CP_1 era stato indicato come un “padre inseguito dalla Procura della Repubblica da sedici anni!” oltre ad inutili espressioni sarcastiche quali “E, quelle sentenze, bontà sua, le ha pure depositate.”
Nel merito contestava le avverse deduzioni in ordine al difetto di prova degli esborsi, deduceva che le spese oggetto della pretesa monitoria avevano natura routinaria e che, pertanto, non necessitavano di preventiva concertazione tra i genitori. Eccepiva la insussistenza dei presupposti per la dichiarazione della compensazione legale, deducendo che poteva tutt'al più ammettersi la compensazione giudiziale con alcuni crediti della portati da vari titoli giudiziali emessi in sede penale (diversi da Parte_2 quelli opposti dalla stessa e, nello specifico, sentenza Tribunale di Roma Sezione penale n. Parte_2 6560/2014, sentenza Corte di Appello di Roma Sezione penale n. 11504/202, sentenza Tribunale di Roma Sezione penale sentenza 15580/2022).
Tanto premesso, concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo e/o comunque per la condanna della ex coniuge al pagamento della diversa somma eventualmente accertata da compensarsi con i maggiori crediti dalla medesima vantati come sopra indicato.
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, veniva celebrata la prima udienza ove non comparivano personalmente le parti (sebbene il difensore di parte opposta fosse munito di delega per la pagina 3 di 8 partecipazione all'udienza in sostituzione della parte), non potendosi dunque esperire il tentativo di conciliazione.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione complessivamente depositata dalle parti, inammissibile la prova testimoniale richiesta da parte opposta per il divieto stabilito dall'art. 2721 c.c., la causa, previa concessione di un termine per memorie autorizzate (depositate da entrambe le parti), veniva rinviata all'udienza del 8 luglio 2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
A tale udienza compariva soltanto il procuratore di parte opponente che discuteva la causa riportandosi alle memorie da ultimo depositate. Riservata la decisione all'esito della camera di consiglio, il giudice, visto l'art. 281sexies c.p.c. ultimo comma. riservava il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
******
In via preliminare deve dichiararsi la tardività e la conseguente inutilizzabilità della documentazione depositata da parte opponente unitamente alla memoria autorizzata del 16.6.2025, trattandosi di documentazione (Sentenza di Cassazione del 22.5.2024) intervenuta antecedentemente all'udienza del 21.10.2024 in occasione della quale avrebbe ben potuto essere tempestivamente depositata.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Premesso che il giudizio di opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve verificare non solo la sussistenza dei requisiti per l'emissione del provvedimento monitorio ma la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale i convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis, Cass. n.2421 del 2006), si osserva.
Deve in primo luogo rilevarsi la incerta allegazione degli esborsi oggetto della richiesta di rimborso.
Il ha, dapprima, proposto richiesta di ingiunzione per €19.324,00, sollecitato dal giudice del CP_1 monitorio a depositare un prospetto dettagliato delle spese straordinarie per ciascun figlio, ha prodotto un elenco di spese per il complessivo importo di € 25.319,90 di cui € 12.659,95 (50%) di spettanza della;
nonostante ciò ha riquantificato incongruamente la domanda monitoria in € Parte_2 15.325,9, importo per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.
In sede di comparsa di costituzione – invariato il totale dell'importo richiesto - sono state diversamente quantificate le voci di spesa per il figlio che da € 12.311,00 sono passate ad € 17.697,00, con Per_1 ciò generando una certa confusione nella domanda.
Alla luce di quanto sopra ritiene questo giudice, ai fini della quantificazione della domanda creditoria, di fare riferimento al prospetto delle spese depositato dal nella fase monitoria di seguito CP_1 riprodotto, dovendosi intendere gli importi eccedenti rispetto a tale prospetto relativi a spese non ritualmente allegate.
pagina 4 di 8 Tanto premesso deve osservarsi che non tutti gli esborsi oggetto della richiesta di rimborso risultano adeguatamente provati.
In linea generale deve rilevarsi che la produzione documentale alla quale deve intendersi affidata la prova degli esborsi in ragione del divieto posto dall'art. 2721 c.c che questo giudice non vede ragione di superare (Cass. civ. n. 8181/2022), non sempre è risultata ordinata ma, piuttosto, effettuata senza il supporto di adeguata allegazione, talvolta non leggibile (in via esemplificativa contributo 2019 2020), talaltra duplicata, in alcuni casi non univocamente riferibile all'esborso dedotto (meri scontrini).
Per quanto attiene alle spese universitarie per i due figli maggiori non vale a fondare il diritto al rimborso la mera attestazione cumulativa delle rate pagate che rappresenta un documento meramente riepilogativo.
Diversamente potrà considerarsi raggiunta la prova del pagamento quando, unitamente alla medesima, sia stata prodotta documentazione che provi l'effettuazione del pagamento, come le ricevute rilasciate a seguito di pagamento con carta di credito tramite POS sia fisico che online (ricevuta POS) da cui si evinca, per coincidenza di importo e temporale, la riferibilità dell'esborso alla spesa, valorizzato il dato che il possesso della ricevuta in capo ad un soggetto consente in via presuntiva di affermare la riferibilità del pagamento al medesimo. pagina 5 di 8 In ragione di quanto sopra esposto potrà riconoscersi il diritto al rimborso per le seguenti voci: per il figlio Per_1 contributi speciali 2022 – 2023 € 2.646,00 analisi 19.09.2021 € 60 analisi 30.08.2021 € 60 (sul presupposto che è noto che la fattura per prestazioni mediche rilasciata al momento del pagamento, contributo speciale 2018 – 2019 10.5.2019 € 825 contributo speciale 2018 – 2019 20.06. 2019 € 820 tasse universitarie 11.10.2021 € 940 contributo speciale 2018 2019 del 6.9.2019 € 855; per un totale complessivo di € 6.206 e, dunque, € 3.103 per la quota della;
Parte_2 per la figlia Per_2 iscrizione IULM 17.06.2022 per € 1.636,00,
l'iscrizione al liceo classico in quanto riconosciuta da controparte per € 390; spese odontoiatriche per le quali è stata rilasciata fattura nei confronti di per euro 502,46 CP_1 per un totale di € 2.528, e, dunque, € 1264 di spettanza della . Parte_2 per il figlio Per_3 unicamente le analisi per euro 47,44, dunque 23,77, di spettanza della . Parte_2
Complessivamente può dichiararsi il diritto al rimborso del nei confronti della ex coniuge per CP_1
€ 4.390,77 (€ 3.103 + € 1264 + € 23,77).
Pacifico tra le parti che il regolamento giudiziale delle medesime ne prevede la ripartizione al 50%, in ordine alla sollevata eccezione di difetto di preventiva concertazione deve rammentarsi che sul punto la Suprema Corte (Cass. Ord. 21726/ 2018) ha chiaramente previsto che il genitore convenuto per il rimborso non possa limitarsi ad una difesa meramente assertiva ma debba fondare il proprio dissenso su articolati e specifici motivi circa la non rispondenza della spesa all'interesse del figlio o dimostrare la sua insostenibilità economica in rapporto alla utilità della spesa.
Nel caso in esame parte opponente non ha avanzato nessuna specifica contestazione né addotto validi motivi di dissenso alle spese che, anzi, ha parzialmente riconosciute (cfr spese universitarie).
In ordine alla formulata eccezione di compensazione legale, si osserva.
Quanto alla sussumibilità della presente fattispecie nell'alveo di cui all'art. 1243, co. 1 c.c., giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza n. 23225 del 2016, ribadendo il consolidato orientamento di legittimità, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
“A) "Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in pagina 6 di 8 tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
Avendo riferimento al credito prioritariamente opposto in compensazione da parte opponente (soggetto che formula l'eccezione cui spetta l'indicazione del credito da opporre in compensazione) e, nello specifico, al credito di € 5.000,00 (oltre Iva e Cpa per la refusione delle spese legali) portato dalla Sentenza Tribunale Civile di Roma, n. 6284 del 22 marzo 2013, lo stesso deve ritenersi certo, liquido, non contestato ed esigibile e, dunque, nella sussistenza di tutti i requisiti dell'art. 1243 c.c. primo comma, il credito accertato in capo al può considerarsi interamente estinto per compensazione CP_1 con tale ultimo credito a far data dal sorgere dei crediti dedotti in giudizio.
La compensazione legale opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che l'accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già realizzatosi. La pretesa creditoria del era dunque insussistente ed il decreto CP_1 ingiuntivo andrà dunque revocato.
Per quanto riguarda le espressioni offensive e sconvenienti di cui si chiede la cancellazione, le stesse non hanno, a parere di questo giudice, potenzialità offensiva, rientrando nella normale dialettica processuale (“paradosso, provocazione ed assurdo”), limitandosi a dare atto, seppure in maniera enfatica, di una realtà oggettiva che ha visto il interessato da vicende penali e conservano in CP_1 ogni caso attinenza con l'oggetto del decidere non risultando avulse dalla controversia, ciò che ne esclude la cancellazione come pure la tutela risarcitoria (Cass. civ. n. 14552/2009). Non sussistono i presupposti per la condanna del ex art. 96 cpc primo e terzo comma, anche in CP_1 considerazione del fatto che il medesimo ha chiesto che il suo credito venisse compensato con il maggior credito della ex coniuge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara creditore di per l'importo di euro 4.390,77; CP_1 Parte_2 dichiara integralmente estinto il suddetto credito per intervenuta compensazione legale con il maggior credito della di cui in parte motiva;
Parte_2 in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 16829/23 (RG 35736/23) del Tribunale di Roma;
rigetta la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. I e III comma formulata da parte CP_1 opponente;
rigetta la richiesta di parte opposta di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive (“padre inseguito dalla Procura della Repubblica da sedici anni” e delle qualificazioni dell'azione giudiziaria esercitata dalla scrivente come “paradosso, provocazione, assurdo” così come dell'espressione “E, quelle sentenze, bontà sua, le ha pure depositate.”).
Condanna ( ), al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 C.F._2 [...]
(C.F.: ) che liquida in euro 2.540 per compensi oltre i.v.a., Parte_2 C.F._1 c.p.a. e rimborso spese generali.
Rigetta ogni altra domanda.
pagina 7 di 8 Roma, 14 luglio 2025
Il Giudice
LA RR
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa LA RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 264/2024 promossa da:
DA LL AU (C.F.: ) con il patrocinio degli Avv.ti Marianna C.F._1 Rita De Cinque e Umberto Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marianna Rita De Cinque in Roma, Via Giovanni Nicotera, in virtù di procura speciale in atti
- parte opponente – contro
( ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Emanuela Malatesta e domicilio eletto in Pescara, Corso Umberto I n. 94 in virtù di procura speciale in atti.
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti:
per parte opponente (come da memoria autorizzata del 16.6.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, disattesa ogni contraria istanza, ragione, deduzione, eccezione e/o domanda: a) in via principale: dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza del decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, revocarlo e comunque dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra in favore Parte_1 di;
CP_1 b) in via subordinata: accertare e dichiarare che il credito vantato dal Sig. nei confronti CP_1 della Dott.ssa a titolo di ripetizione delle spese straordinarie dal primo sostenute Parte_1 ammonta ad € 1.322,50 (pari al 50% della somma di € 2.645,00) e, per l'effetto, dichiararne l'intervenuta estinzione per compensazione con il maggior credito vantato dalla seconda, a titolo di risarcimento e spese legali, così come indicato al paragrafo 15 che precede, in forza rispettivamente della sentenza del Tribunale Civile di Roma, n. 6284 del 22 marzo 2013 e della sentenza della Corte pagina 1 di 8 d'Appello di Roma, n. 1798 del 17 marzo 2022 e, per l'effetto, revocare il decreto opposto in quanto illegittimo e/o infondato;
c) in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare che il credito, nella misura, minore o maggiore, indicata nel decreto ingiuntivo opposto, vantato dal Sig. nei confronti della CP_1 Dott.ssa a titolo di ripetizione delle spese straordinarie dal primo sostenute, si è Parte_1 estinto integralmente per intervenuta compensazione con il maggior credito vantato dalla seconda, a titolo di risarcimento e spese legali, così come indicato al paragrafo 15 che precede, in forza rispettivamente della sentenza del Tribunale Civile di Roma, n. 6284 del 22 marzo 2013 e della sentenza della Corte d'Appello di Roma, n. 1798 del 17 marzo 2022 ovvero nelle ulteriori sentenze che verranno prodotte in corso di causa, e, per l'effetto, revocare il decreto opposto in quanto illegittimo e/o infondato;
d) In ogni caso: condannare il Sig. al risarcimento dei danni in favore della Sig.ra CP_1
, da liquidare anche d'ufficio ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c.; Parte_1 e) Sempre in ogni caso: condannare il Sig. al pagamento delle spese di lite, oltre 15% CP_1 spese generali, Iva e Cpa come per legge e condannare il convenuto al pagamento in favore della Sig,ra , di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, c.p.c., Parte_1 ultimo comma.”
per parte opposta (come da memoria autorizzata del 13.06.2025)
“IN VIA PRELIMINARE: Si chiede che il Giudice adito disponga lo stralcio delle espressioni “padre inseguito dalla Procura della Repubblica da sedici anni” e delle qualificazioni dell'azione giudiziaria esercitata dalla scrivente come “paradosso, provocazione, assurdo” così come dell'espressione “E, quelle sentenze, bontà sua, le ha pure depositate.” stante la violazione dell'art. 89 c.p.c. rimettendo al Giudice adito la valutazione sul risarcimento del danno in pregiudizio del per le espressioni CP_1 che non solo sono sconvenienti ed offensive ma non rilevano ai fini del procedimento di che trattasi. NEL MERITO: in via principale: rigettare la dispiegata opposizione da parte della sig.ra e, Parte_1 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 16829/2023 R.G. 35736/2023 Tribunale di Roma e, comunque, accertare e dichiarare che il è creditore nei confronti della sig.ra CP_1
per l'importo di Euro 15.325,95 dichiarando compensato tale importo con il Parte_1 credito vantato dalla sig.ra a titolo di spese legali giuste sentenze Tribunale di Roma n. Parte_1 6560/2014 per Euro 3.355,98, Corte di Appello di Roma n. 11504/202 per Euro 5836,48, Tribunale di Roma sentenza 15580/2022 per Euro 3939,62, e Tribunale di Roma sentenza n. 12477/2018 per Euro 2801,51 sino alla concorrenza del suddetto importo. Con condanna alle spese di lite” in via subordinata: rigettare la dispiegata opposizione e accertare che il credito vantato dal sig.
[...]
nei confronti della sig.ra è pari ad Euro 15.325,95 e/o alla somma CP_1 Parte_1 maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio dichiarando compensato l'importo che sarà determinato dal Giudice adito con il credito vantato dalla sig.ra a titolo Parte_1 di spese legali giuste sentenze Tribunale di Roma Sezione penale n. 6560/2014, Corte di Appello di Roma Sezione penale n. 11504/202, Tribunale di Roma Sezione penale sentenza 15580/2022 e Tribunale di Roma Sezione penale. Con compensazione delle spese di lite”.
Oggetto: Opposizione a d.i. Spese straordinarie nell'interesse della prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si pagina 2 di 8 rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di opposizione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo n. 16829 del 6.11.2023 (RG 35736/23) a mezzo del quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare in favore dell'ex coniuge l'importo di € 15.325,95 a titolo di rimborso CP_1 pro quota (50%) delle spese straordinarie che quest'ultimo deduceva di avere in via esclusiva anticipato nell'interesse dei tre figli della coppia;
il tutto in conformità a quanto disposto dalla sentenza di separazione e, successivamente, da quella di divorzio che, regolando il relativo regime di contribuzione, avevano entrambe previsto la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per i tre figli.
Nell'opporsi al provvedimento monitorio eccepiva la carenza di prova degli Parte_2 esborsi dedotti che asseriva documentati nella ridotta misura di € 2.645,00 (copia contabile bonifico eseguito in data 29 maggio 2023 in favore della per il pagamento di “contributi speciali” per il CP_2 figlio ed € 390,00 (bollettino postale del 15 ottobre 2018 per un viaggio di studio della figlia Per_1
), riconoscendo, seppure in via subordinata, il credito del per l'importo di € 1.322,50 Per_2 CP_1 (pari al 50% della somma di € 2.645,00) mentre per la seconda voce di spesa (€ 390,00) contestava che si trattasse di spesa obbligatoria o concordata così come per le restanti spese.
Formulava, in ogni caso, eccezione di compensazione opponendo alla pretesa monitoria crediti significativamente superiori nei confronti del di cui lamentava la risalente e perdurante CP_1 inadempienza al contributo di mantenimento dei figli;
nello specifico chiedeva dichiararsi la compensazione legale del credito del nella misura sopra indicata o in quella diversa CP_1 eventualmente accertata con i crediti portati dalle sentenze di seguito indicate che le parti pacificamente assumevano ormai passate in giudicato: • Sentenza Tribunale Civile di Roma, n. 6284 del 22 marzo 2013 i. € 7.500,00, a titolo di risarcimento;
ii. € 5.000,00, oltre Iva e Cpa, a titolo di pagamento delle spese legali;
• Sentenza Corte d'Appello di Roma, n. 1798 del 17 marzo 2022: i. € 6.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c.; ii. € 6.000,00, oltre 15%, Iva e Cpa, a titolo di pagamento delle spese legali. Tanto premesso concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva, non tempestivamente, , lamentando l'uso di espressioni offensive e CP_1 sconvenienti in asserita violazione degli art. 89 cpc e 52 codice deontologico forense e, comunque, contrastante con le esigenze dell'ambiente processuale, censurando in particolare che l'azione monitoria era stata qualificata come “paradosso, provocazione ed assurdo” e che il medesimo CP_1 era stato indicato come un “padre inseguito dalla Procura della Repubblica da sedici anni!” oltre ad inutili espressioni sarcastiche quali “E, quelle sentenze, bontà sua, le ha pure depositate.”
Nel merito contestava le avverse deduzioni in ordine al difetto di prova degli esborsi, deduceva che le spese oggetto della pretesa monitoria avevano natura routinaria e che, pertanto, non necessitavano di preventiva concertazione tra i genitori. Eccepiva la insussistenza dei presupposti per la dichiarazione della compensazione legale, deducendo che poteva tutt'al più ammettersi la compensazione giudiziale con alcuni crediti della portati da vari titoli giudiziali emessi in sede penale (diversi da Parte_2 quelli opposti dalla stessa e, nello specifico, sentenza Tribunale di Roma Sezione penale n. Parte_2 6560/2014, sentenza Corte di Appello di Roma Sezione penale n. 11504/202, sentenza Tribunale di Roma Sezione penale sentenza 15580/2022).
Tanto premesso, concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo e/o comunque per la condanna della ex coniuge al pagamento della diversa somma eventualmente accertata da compensarsi con i maggiori crediti dalla medesima vantati come sopra indicato.
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, veniva celebrata la prima udienza ove non comparivano personalmente le parti (sebbene il difensore di parte opposta fosse munito di delega per la pagina 3 di 8 partecipazione all'udienza in sostituzione della parte), non potendosi dunque esperire il tentativo di conciliazione.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione complessivamente depositata dalle parti, inammissibile la prova testimoniale richiesta da parte opposta per il divieto stabilito dall'art. 2721 c.c., la causa, previa concessione di un termine per memorie autorizzate (depositate da entrambe le parti), veniva rinviata all'udienza del 8 luglio 2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
A tale udienza compariva soltanto il procuratore di parte opponente che discuteva la causa riportandosi alle memorie da ultimo depositate. Riservata la decisione all'esito della camera di consiglio, il giudice, visto l'art. 281sexies c.p.c. ultimo comma. riservava il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
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In via preliminare deve dichiararsi la tardività e la conseguente inutilizzabilità della documentazione depositata da parte opponente unitamente alla memoria autorizzata del 16.6.2025, trattandosi di documentazione (Sentenza di Cassazione del 22.5.2024) intervenuta antecedentemente all'udienza del 21.10.2024 in occasione della quale avrebbe ben potuto essere tempestivamente depositata.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Premesso che il giudizio di opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve verificare non solo la sussistenza dei requisiti per l'emissione del provvedimento monitorio ma la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale i convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis, Cass. n.2421 del 2006), si osserva.
Deve in primo luogo rilevarsi la incerta allegazione degli esborsi oggetto della richiesta di rimborso.
Il ha, dapprima, proposto richiesta di ingiunzione per €19.324,00, sollecitato dal giudice del CP_1 monitorio a depositare un prospetto dettagliato delle spese straordinarie per ciascun figlio, ha prodotto un elenco di spese per il complessivo importo di € 25.319,90 di cui € 12.659,95 (50%) di spettanza della;
nonostante ciò ha riquantificato incongruamente la domanda monitoria in € Parte_2 15.325,9, importo per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.
In sede di comparsa di costituzione – invariato il totale dell'importo richiesto - sono state diversamente quantificate le voci di spesa per il figlio che da € 12.311,00 sono passate ad € 17.697,00, con Per_1 ciò generando una certa confusione nella domanda.
Alla luce di quanto sopra ritiene questo giudice, ai fini della quantificazione della domanda creditoria, di fare riferimento al prospetto delle spese depositato dal nella fase monitoria di seguito CP_1 riprodotto, dovendosi intendere gli importi eccedenti rispetto a tale prospetto relativi a spese non ritualmente allegate.
pagina 4 di 8 Tanto premesso deve osservarsi che non tutti gli esborsi oggetto della richiesta di rimborso risultano adeguatamente provati.
In linea generale deve rilevarsi che la produzione documentale alla quale deve intendersi affidata la prova degli esborsi in ragione del divieto posto dall'art. 2721 c.c che questo giudice non vede ragione di superare (Cass. civ. n. 8181/2022), non sempre è risultata ordinata ma, piuttosto, effettuata senza il supporto di adeguata allegazione, talvolta non leggibile (in via esemplificativa contributo 2019 2020), talaltra duplicata, in alcuni casi non univocamente riferibile all'esborso dedotto (meri scontrini).
Per quanto attiene alle spese universitarie per i due figli maggiori non vale a fondare il diritto al rimborso la mera attestazione cumulativa delle rate pagate che rappresenta un documento meramente riepilogativo.
Diversamente potrà considerarsi raggiunta la prova del pagamento quando, unitamente alla medesima, sia stata prodotta documentazione che provi l'effettuazione del pagamento, come le ricevute rilasciate a seguito di pagamento con carta di credito tramite POS sia fisico che online (ricevuta POS) da cui si evinca, per coincidenza di importo e temporale, la riferibilità dell'esborso alla spesa, valorizzato il dato che il possesso della ricevuta in capo ad un soggetto consente in via presuntiva di affermare la riferibilità del pagamento al medesimo. pagina 5 di 8 In ragione di quanto sopra esposto potrà riconoscersi il diritto al rimborso per le seguenti voci: per il figlio Per_1 contributi speciali 2022 – 2023 € 2.646,00 analisi 19.09.2021 € 60 analisi 30.08.2021 € 60 (sul presupposto che è noto che la fattura per prestazioni mediche rilasciata al momento del pagamento, contributo speciale 2018 – 2019 10.5.2019 € 825 contributo speciale 2018 – 2019 20.06. 2019 € 820 tasse universitarie 11.10.2021 € 940 contributo speciale 2018 2019 del 6.9.2019 € 855; per un totale complessivo di € 6.206 e, dunque, € 3.103 per la quota della;
Parte_2 per la figlia Per_2 iscrizione IULM 17.06.2022 per € 1.636,00,
l'iscrizione al liceo classico in quanto riconosciuta da controparte per € 390; spese odontoiatriche per le quali è stata rilasciata fattura nei confronti di per euro 502,46 CP_1 per un totale di € 2.528, e, dunque, € 1264 di spettanza della . Parte_2 per il figlio Per_3 unicamente le analisi per euro 47,44, dunque 23,77, di spettanza della . Parte_2
Complessivamente può dichiararsi il diritto al rimborso del nei confronti della ex coniuge per CP_1
€ 4.390,77 (€ 3.103 + € 1264 + € 23,77).
Pacifico tra le parti che il regolamento giudiziale delle medesime ne prevede la ripartizione al 50%, in ordine alla sollevata eccezione di difetto di preventiva concertazione deve rammentarsi che sul punto la Suprema Corte (Cass. Ord. 21726/ 2018) ha chiaramente previsto che il genitore convenuto per il rimborso non possa limitarsi ad una difesa meramente assertiva ma debba fondare il proprio dissenso su articolati e specifici motivi circa la non rispondenza della spesa all'interesse del figlio o dimostrare la sua insostenibilità economica in rapporto alla utilità della spesa.
Nel caso in esame parte opponente non ha avanzato nessuna specifica contestazione né addotto validi motivi di dissenso alle spese che, anzi, ha parzialmente riconosciute (cfr spese universitarie).
In ordine alla formulata eccezione di compensazione legale, si osserva.
Quanto alla sussumibilità della presente fattispecie nell'alveo di cui all'art. 1243, co. 1 c.c., giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza n. 23225 del 2016, ribadendo il consolidato orientamento di legittimità, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
“A) "Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in pagina 6 di 8 tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
Avendo riferimento al credito prioritariamente opposto in compensazione da parte opponente (soggetto che formula l'eccezione cui spetta l'indicazione del credito da opporre in compensazione) e, nello specifico, al credito di € 5.000,00 (oltre Iva e Cpa per la refusione delle spese legali) portato dalla Sentenza Tribunale Civile di Roma, n. 6284 del 22 marzo 2013, lo stesso deve ritenersi certo, liquido, non contestato ed esigibile e, dunque, nella sussistenza di tutti i requisiti dell'art. 1243 c.c. primo comma, il credito accertato in capo al può considerarsi interamente estinto per compensazione CP_1 con tale ultimo credito a far data dal sorgere dei crediti dedotti in giudizio.
La compensazione legale opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che l'accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già realizzatosi. La pretesa creditoria del era dunque insussistente ed il decreto CP_1 ingiuntivo andrà dunque revocato.
Per quanto riguarda le espressioni offensive e sconvenienti di cui si chiede la cancellazione, le stesse non hanno, a parere di questo giudice, potenzialità offensiva, rientrando nella normale dialettica processuale (“paradosso, provocazione ed assurdo”), limitandosi a dare atto, seppure in maniera enfatica, di una realtà oggettiva che ha visto il interessato da vicende penali e conservano in CP_1 ogni caso attinenza con l'oggetto del decidere non risultando avulse dalla controversia, ciò che ne esclude la cancellazione come pure la tutela risarcitoria (Cass. civ. n. 14552/2009). Non sussistono i presupposti per la condanna del ex art. 96 cpc primo e terzo comma, anche in CP_1 considerazione del fatto che il medesimo ha chiesto che il suo credito venisse compensato con il maggior credito della ex coniuge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara creditore di per l'importo di euro 4.390,77; CP_1 Parte_2 dichiara integralmente estinto il suddetto credito per intervenuta compensazione legale con il maggior credito della di cui in parte motiva;
Parte_2 in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 16829/23 (RG 35736/23) del Tribunale di Roma;
rigetta la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. I e III comma formulata da parte CP_1 opponente;
rigetta la richiesta di parte opposta di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive (“padre inseguito dalla Procura della Repubblica da sedici anni” e delle qualificazioni dell'azione giudiziaria esercitata dalla scrivente come “paradosso, provocazione, assurdo” così come dell'espressione “E, quelle sentenze, bontà sua, le ha pure depositate.”).
Condanna ( ), al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 C.F._2 [...]
(C.F.: ) che liquida in euro 2.540 per compensi oltre i.v.a., Parte_2 C.F._1 c.p.a. e rimborso spese generali.
Rigetta ogni altra domanda.
pagina 7 di 8 Roma, 14 luglio 2025
Il Giudice
LA RR
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