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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2784/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giovanni Pruneddu, avv. Valeria Atzeri e avv.
Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 novembre 2021, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per CP_1 danno biologico da malattia professionale (“lesioni alla colonna”), a suo dire contratta a causa della propria attività di taglialegna, prima, e autotrasportatore, poi, come da domanda amministrativa del 27 gennaio 2021, rigettata dall'Istituto come la successiva opposizione.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di dell'attività di taglialegna dalla metà degli anni Ottanta fino al 2016, Parte_1
addetto alla movimentazione manuale della legna (fino ai primi anni Novanta) e al taglio dei tronchi con l'uso di sega elettrica (fino al 2000 circa), addetto anche, per 10/30 giorni all'anno, al taglio di alberi con l'uso di motosega e alla movimentazione dei tronchi e pagina 1 di 3 addetto alla sistemazione della legna all'interno del cassone del mezzo di trasporto;
dal
2016, autista stagionale (nella stagione estiva, per tre anni) di mezzi di trasporto di prodotti alimentari, nella tratta tra Assemini e Porto Cervo, addetto allo scarico della merce nel luogo di destinazione (cfr. deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 17 novembre
2023).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 19 agosto 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “lombalgia cronica per spondilodiscoartrosi e protrusioni discali multiple, con restringimento dei neuroforami degli ultimi spazi vertebrali bilateralmente”.
Lo stesso consulente, tenendo conto delle lavorazioni sopra ricostruite, ha riconosciuto l'origine professionale della patologia “spondilodiscopatia del tratto lombare”, alla quale ha associato un danno biologico del 7 percento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non contestate dalle parti, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 7 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27 gennaio 2021.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante CP_1
(commisurato ad un danno biologico del 7 percento), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27 gennaio 2021.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1
essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone gli stessi dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e pagina 2 di 3 deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale Parte_1
commisurato ad un danno biologico in misura del 7 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27 gennaio 2021;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo spettante in favore del ricorrente CP_1
commisurato al danno biologico del 7 percento oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27 gennaio 2021;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
in separato decreto.
Cagliari, 25 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2784/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giovanni Pruneddu, avv. Valeria Atzeri e avv.
Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 novembre 2021, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per CP_1 danno biologico da malattia professionale (“lesioni alla colonna”), a suo dire contratta a causa della propria attività di taglialegna, prima, e autotrasportatore, poi, come da domanda amministrativa del 27 gennaio 2021, rigettata dall'Istituto come la successiva opposizione.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di dell'attività di taglialegna dalla metà degli anni Ottanta fino al 2016, Parte_1
addetto alla movimentazione manuale della legna (fino ai primi anni Novanta) e al taglio dei tronchi con l'uso di sega elettrica (fino al 2000 circa), addetto anche, per 10/30 giorni all'anno, al taglio di alberi con l'uso di motosega e alla movimentazione dei tronchi e pagina 1 di 3 addetto alla sistemazione della legna all'interno del cassone del mezzo di trasporto;
dal
2016, autista stagionale (nella stagione estiva, per tre anni) di mezzi di trasporto di prodotti alimentari, nella tratta tra Assemini e Porto Cervo, addetto allo scarico della merce nel luogo di destinazione (cfr. deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 17 novembre
2023).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 19 agosto 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “lombalgia cronica per spondilodiscoartrosi e protrusioni discali multiple, con restringimento dei neuroforami degli ultimi spazi vertebrali bilateralmente”.
Lo stesso consulente, tenendo conto delle lavorazioni sopra ricostruite, ha riconosciuto l'origine professionale della patologia “spondilodiscopatia del tratto lombare”, alla quale ha associato un danno biologico del 7 percento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non contestate dalle parti, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 7 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27 gennaio 2021.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante CP_1
(commisurato ad un danno biologico del 7 percento), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27 gennaio 2021.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1
essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone gli stessi dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e pagina 2 di 3 deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale Parte_1
commisurato ad un danno biologico in misura del 7 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27 gennaio 2021;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo spettante in favore del ricorrente CP_1
commisurato al danno biologico del 7 percento oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27 gennaio 2021;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
in separato decreto.
Cagliari, 25 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3