TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 151/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 151/2025 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Bartaletti
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Paolo Bartaletti
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nascevano rispettivamente , in data 12/07/2011 ed in data Per_1 CP_2
27/07/2016, rilevata l'interruzione della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse dei minori all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 17/1/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e Controparte_1 Parte_1 chiedevano disciplinarsi le modalità di affidamento e visita dei loro figli ed e ogni altro aspetto anche patrimoniale nell'interesse degli Per_1 CP_2 stessi.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse dei figli minori degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) I figli ed vengono affidati ai genitori in modo condiviso. Per_1 CP_2
Gli stessi risiederanno con la madre presso la casa familiare di MB (LI)
Via Giacomo Matteotti n. 35.
Il padre starà con i bambini ogni giovedì sera prendendoli dalla madre alle
19.30 e portandoli a scuola la mattina del venerdì; a settimane alterne starà inoltre con i bambini o dal venerdì sera alle 19.30 sino al sabato pomeriggio quando le restituirà alla madre o dal sabato pomeriggio sino al lunedì mattina, quando li porterà a scuola. Stesse modalità anche quando la scuola è chiusa.
Tale sistema di visita viene attuato dal 2018 senza alcun problema manifestato dai minori.
Per le festività natalizie il padre terrà con sé i bambini per 5 giorni consecutivi alternando, negli anni, il giorno di Natale, San RO e Befana.
Per le festività estive il padre potrà tenere con sé i bambini per almeno 15 giorni (anche consecutivi).
I ricorrenti concordano altresì che gli importi degli assegni unici familiari vengano percepiti integralmente dalla sig.ra come avviene Parte_1 attualmente;
2) L'abitazione familiare di Via Giacomo Matteotti n. 35, in comproprietà dei ricorrenti al 50%, viene assegnata alla sig.ra che la abiterà Parte_1 unitamente ai figli minori ed Per_1 CP_2
I ricorrenti danno atto che le rate del mutuo, dal 2018, sono sempre state pagate dalla sig.ra in via esclusiva;
i ricorrenti regolarizzeranno tale Parte_1 aspetto in separata sede, sia per il futuro che per il passato;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei due figli minori la somma mensile complessiva di € 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c a lei intestato, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche da effettuare in via di urgenza e scolastiche obbligatorie, e documentate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento e a rimborsarle all'altro genitore entro e non oltre il mese successivo a quello di presentazione.
2 La somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT senza necessità di richiesta scritta.
All farà carico anche il 50% delle spese straordinarie, previamente CP_1 concordate, come da protocollo CNF;
4) Le parti resteranno proprietari esclusivi dei beni mobili registrati loro rispettivamente intestati descritti in premessa;
5) Spese legali sono da intendersi integralmente compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 27/3/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 151/2025 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Bartaletti
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Paolo Bartaletti
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nascevano rispettivamente , in data 12/07/2011 ed in data Per_1 CP_2
27/07/2016, rilevata l'interruzione della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse dei minori all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 17/1/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e Controparte_1 Parte_1 chiedevano disciplinarsi le modalità di affidamento e visita dei loro figli ed e ogni altro aspetto anche patrimoniale nell'interesse degli Per_1 CP_2 stessi.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse dei figli minori degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) I figli ed vengono affidati ai genitori in modo condiviso. Per_1 CP_2
Gli stessi risiederanno con la madre presso la casa familiare di MB (LI)
Via Giacomo Matteotti n. 35.
Il padre starà con i bambini ogni giovedì sera prendendoli dalla madre alle
19.30 e portandoli a scuola la mattina del venerdì; a settimane alterne starà inoltre con i bambini o dal venerdì sera alle 19.30 sino al sabato pomeriggio quando le restituirà alla madre o dal sabato pomeriggio sino al lunedì mattina, quando li porterà a scuola. Stesse modalità anche quando la scuola è chiusa.
Tale sistema di visita viene attuato dal 2018 senza alcun problema manifestato dai minori.
Per le festività natalizie il padre terrà con sé i bambini per 5 giorni consecutivi alternando, negli anni, il giorno di Natale, San RO e Befana.
Per le festività estive il padre potrà tenere con sé i bambini per almeno 15 giorni (anche consecutivi).
I ricorrenti concordano altresì che gli importi degli assegni unici familiari vengano percepiti integralmente dalla sig.ra come avviene Parte_1 attualmente;
2) L'abitazione familiare di Via Giacomo Matteotti n. 35, in comproprietà dei ricorrenti al 50%, viene assegnata alla sig.ra che la abiterà Parte_1 unitamente ai figli minori ed Per_1 CP_2
I ricorrenti danno atto che le rate del mutuo, dal 2018, sono sempre state pagate dalla sig.ra in via esclusiva;
i ricorrenti regolarizzeranno tale Parte_1 aspetto in separata sede, sia per il futuro che per il passato;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei due figli minori la somma mensile complessiva di € 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c a lei intestato, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche da effettuare in via di urgenza e scolastiche obbligatorie, e documentate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento e a rimborsarle all'altro genitore entro e non oltre il mese successivo a quello di presentazione.
2 La somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT senza necessità di richiesta scritta.
All farà carico anche il 50% delle spese straordinarie, previamente CP_1 concordate, come da protocollo CNF;
4) Le parti resteranno proprietari esclusivi dei beni mobili registrati loro rispettivamente intestati descritti in premessa;
5) Spese legali sono da intendersi integralmente compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 27/3/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
3