Sentenza 13 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/2002, n. 15943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15943 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2002 |
Testo completo
15 943/02 IN NOME DE POPOLO ITALIA LA CORTE SUPREMAD DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE 040rew Aufesional Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2783/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Michele VARRONE Consigliere - Cron.37353 Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 4192 Rel. Consigliere Ud.06/05/02 Dott. Fabio Consigliere MAZZA Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € 0.77 13 NOV. 2009. sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE RU NO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIOVANNI GURRIERI con studio in 95100 CATANIA VIA ORTO LIMONI 46, che lo difende, giusta delega in atti;
NCELLERIA ricorrente -
contro
NO NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SATRICO 65, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FERNANDEZ, che lo difende anche disgiuntamente 2002 all'avvocato MARCO BASAGNI, giusta delega in atti;
1044 controricorrente avverso l'ordinanza del Pretore di SANREMO, emessa il 20/10/98 (R.G. 603/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Giovanni GURRIERI;
udito l'Avvocato Luigi FERNADEZ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avvocato Antonio Abbagnano, permesso di aver pre- stato la propria attività professionale in favore di SS BR in un giudizio svoltosi dinanzi alla Pretu- lera di Taggia e di non aver percepito dal cliente proprie competenze per diritti di procuratore, ne ha chiesto la liquidazione al Pretore di Sanremo. Con or- dinanza del 20.10.1998 il Pretore, in assenza del Rus- So, ha ritenuto corretta la parcella prodotta dal ri- corrente ed ha posto а carico del SS le spese del procedimento camerale. Ricorre il SS con tre motivi. Resiste l'avvocato Abbagnano con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col secondo motivo della impugnazione, che per an- tecedenza logica va previamente esaminato, il ricorren- 2 te denunzia violazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ. Sostiene che il contraddittorio proces- suale avrebbe dovuto essere integrato nei confronti di AZ CE, che -a suo avviso avrebbe assunto la qualità di litisconsorte necessaria del SS, avendo conferito, congiuntamente a lui, all'avvocato Abbagnano il mandato difensivo per il giudizio celebratosi dinan- zi al Pretore di Taggia. La censura non ha fondamento, giacchè la AZ, in quanto obbligato in solido col SS al pagamento delle competenze dell'avvocato, non potuto ritenersi litisconsorte necessaria avrebbe dell'intimato (Cass. 24.4.2001 n. 6043; Cass. 26.3.2001 n. 4364). Col primo e col terzo motivo, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 91 e 100 cod. proc. civ. Lamenta illegittimamente il Pretore di Sanremo avrebbe che provveduto alla liquidazione delle spese del procedi- mento camerale, dal momento che la materia del conten- dere era cessata, perché il SS aveva pagato all'avvocato Abbagnano le sue competenze prima della notificazione del ricorso e del decreto del Pretore. La doglianza non ha fondamento. La proposizione del ricor- so ha comportato la erogazione di nuove spese da parte dell'avvocato e la maturazione di nuove sue competenze 3 e, pertanto, correttamente il Pretore ha liquidato le une e le altre in base al principio della soccombenza (Cass. 26.11.1980 n. 6183; Cass.
5.8.1981 n. virtuale 4889). Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e comp en- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 6.5.2002 IIIE CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Mofranticcizes' مارا IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello 123.11 10.33. EF133,414 Depositata in Cancellería 80665 6.00 Oggi, 13 11.02 145,44 TOT IL GANCELLIESE Dolls sich. CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 211 25.1.2012 serie 4 al n. 3809 versate € 145.44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)