Sentenza 29 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2004, n. 14377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14377 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZD RI LI IN, in persona del Sig. AL IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 94 INT 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO PARTENOPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OO DI CH AN & C SAS, in persona del Socio Accom.e Amm.re Dr. AN CH, AVICOLA CSTELLANA SRL, in persona dell'Amm.re Unico Sig. EO DI LA, AI DI AD MA & C SAS, in persona del socio Acce Ammo.re Sig. AR AD, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO 36, presso lo studio dell'avvocato RENATO DELLA BELLA, che li difende unitamente agli avvocati PAOLO FABBRI, GIORGIO FABBRI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
INCUBATOIO SETTECROCIARI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 88/01 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 25/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/04 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato FARTENOPE Giorgio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato DELLA BELLA Renato, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26 ed il 29 maggio 1995 l'Azienda Agricola F.lli Morini conveniva in giudizio, avanti al tribunale di Ravenna, l'Incubatoio Settecrociari, la s.r.l. CEE ZOO, la s.r.l. Avicola Castellana, la s.a.s. G.A.I.A. e la s.a.s. Agrizoo, esponendo che il 9.9 ed il 3.10.1994 aveva concluso due separati contratti con le società convenute, tutte facenti parte del "gruppo Amadori"; che in forza di tali accordi aveva acquistato 1.400.000 uova da cova di razza pesante, da consegnare in più soluzioni a prezza decrescente, dietro pagamento di complessive L. 607.637.068; che fin dalle prime forniture le uova avevano presentato vizi che ne diminuivano in modo notevole il valore (alcune con guscio fragile, rotto, incrinato e con difetti di calcificazione, altre sovradimensionate sia per peso che per massa); che tali difetti avevano provocato una turbativa del normale ciclo di incubazione, con abbassamento della fertilità delle uova ben al di sotto del limite contrattualmente determinato dell'85%; che aveva immediatamente denunciato i vizi delle uova ai produttori ed il 26.9.1994, dopo aver versato L. 135.770,400, aveva sospeso i pagamenti;
che solo l'11.11.1994 il "gruppo Amadori" aveva inviato un suo tecnico, che aveva riconosciuto i difetti nella fornitura del 7.11.1994 ed aveva per questo concesso sconti;
che le analisi di laboratorio da essa azienda agricola disposte avevano confermato l'esistenza dei vizi, evidenziando nel tuorlo la presenza di anticorpi del virus dell'anemia infettiva del pollo;
che i clienti ai quali aveva ceduto le uova da cova avendo ottenuto scarsi risultati, non avevano pagato e, in alcuni casi, avevano chiesto di essere risarciti.
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva che le società convenute Fossero condannate al risarcimento dei danni sotto forma di una riduzione del prezzo non inferiore al 50% di quello pattuito. Con atto di citazione notificato il 26.5.1995, l'Agrizoo s.a.s., l'Avicola Castellana S.r.l., la CEE ZOO s.r.l. e la G.A.I.A. s.a.s. a loro volta convenivano in giudizio l'Azienda Agricola F.lli Morini e deducevano il grave inadempimento di quest'ultima, esponendo che quando l'esecuzione del contratto aveva avuto inizio e le prime partite di uova erano state consegnate e regolarmente pagate, il prezzo di mercato delle uova era inaspettatamente diminuito;
che l'acquirente aveva visto in gran parte sfumare i vantaggi che il contratto le offriva;
che gli inesistenti vizi, genericamente lamentati, celavano in realtà l'intenzione di sottrarsi agli obblighi pattiziamente assunti;
che la sospensione dei pagamenti ed il rifiuto, espresso il 19.4.1995, di ritirale la merce avevano peraltro arrecato gravi danni alle esponenti.
Le attrici pertanto chiedevano che la convenuta fosse condannata a pagare il residuo prezzo delle forniture ed a risarcire i danni, provocati sia dal recesso unilaterale, sia dal mancato pagamento delle uova.
Le due cause erano riunite.
Incubatoio Settecrociari non si costituiva ed era dichiarato contumace.
Le parti producevano documentazione e deducevano prova per interrogatorio e per testi.
Il giudice istruttore, con ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 16.5.1996, rilevato che l'Azienda Agricola F.lli Morini sostanzialmente riconosceva di essere tenuta a corrispondere alle società venditrici il 50% delle somme pretese, le ordinava di pagare L. 145.972.800 all'Agrizoo, L.
2.735.000 all'Avicola Castellana, L. 68.472.056 alla CEE ZOO e L. 32.095.000 alla G.A.I.A.. Infine il Tribunale, con sentenza n. 698/98, rigettava tutte le domande avanzate dall'Azienda Agricola F.lli Morini, che proponeva appello avverso detta sentenza.
Le Società, convenute in primo grado, proponevano appello incidentale, chiedendo l'accoglimento della loro domanda di risarcimento del danno, respinta dal tribunale per mancanza di prove. La corte d'appello di Bologna, con sentenza del 25.1.2001, respingeva sia l'appello principale che quello incidentale.
L'Azienda Agricola F.lli Morini ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.
La. S.a.s. Agrizoo di LU RM e C., la s.r.l. Avicola Castellana, la S.r.l. CEE ZOO e la s.a.s. Gestioni Agricole Immobiliari G.A.I.A. di IN IN e C. hanno resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., perché il giudice di appello, pur avendo riconosciuto che le uova erano affette dal virus dell'anemia infettiva, erroneamente non valutato le conseguenze di tale malattia da un punto di vista scientifico, ignorando inoltre che la ricorrente sia con la prova testimoniale sia con la copiosa documentazione prodotta sia con le analisi ed indagini scientifiche svolte aveva fornito la prova dei vizi denunciati.
La corte d'appello, inoltre, aveva respinto immotivatamente la richiesta di C.T.U. per accertare se l'anemia infettiva del pollo è una malattia che causa, quando i riproduttori ne sono colpiti, nelle uova bassa fertilità e problemi di schiusa e condiziona nel pulcini nati la vitalità e la vita produttiva, con gravi mortalità. Deduce la ricorrente che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame della relativa istanza, allorché il mezzo istruttorio sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia.
Il motivo è infondato e va respinto.
La sentenza impugnata, con motivazione congrua e puntuale, esente da vizi logici o da errori di diritto, ha chiarito (a pagg. 7 e segg.) che il mancato ricorso alla procedura stabilita dall'art. 1513 cod. civ., - pur non comportando alcuna preclusione o limitazione dei mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti delle cose vendute, - tuttavia, in caso di contestazione, esige che la prova deve essere particolarmente rigorosa, tale da generare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte interessata possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo (cfr., in senso conforme, Cass. sentt. n. 6767/1994 e n. 3, 425/1987). Motiva ancora la corte di merito che, in difetto di verifica, è necessario che il compratore fornisca elementi positivi e specifici che consentano l'accertamento giudiziale sia dell'identità tra la cosa asseritamente viziata e la cosa oggetto della compravendita, sia degli stessi vizi lamentati;
che nella specie tale prova era mancata, perché alcuni testi avevano riferito che le uova consegnate all'Azienda Agricola Morini non presentavano alcun difetto, altri avevano sostenuto che le uova avevano il guscio fragile, erano di pezzatura superiore alla norma e presentavano difetti di calcificazione;
che le analisi fatte eseguire dalla ricorrente erano irrilevanti, sia perché disposte in assenza di contraddittorio, sia perché non provavano l'identità tra le uova analizzate e quelle oggetto delle vendite in contestazione, sia perché non avevamo confermato l'esistenza dei vizi lamentati, e cioè uova con guscio fragile, rotte, incrinato, con difetto di calcificazione, sovradimensionate e con scarsa fertilità, accertando soltanto la presenza nel tuorlo di anticorpi nei confronti del virus dell'anemia infettiva del pollo;
che la presenza di un anticorpo non significa che un pregresso contatto organico con il virus"; che la documentazione prodotta dall'attuale ricorrente era irrilevante, perché proviene da una sola parte;
che la garanzia prestata dalle società appellate riguardava solo la fertilità, cioè l'avvenuta fecondazione delle uova e la loro conseguente capacità di schiusa;
che "quest'ultimo evento, in mancanza di uno specifico patto, - la cui esistenza nel presente giudizio non è stata neppure dedotta, - non può essere considerato oggetto di garanzia, perché il suo realizzarsi dipende da fattori affatto estranei al produttore delle uova e propri, invece, del compratore, per cui ne discendeva l'inutilità di ogni indagine volta ad accertare la scarsa percentuale di natività"; che nessuna prova era stata offerta dell'avvenuto riconoscimento dei difetti da parte dei venditori;
che non costituiva riconoscimento implicito dei vizi dell'intera fornitura il fatto che i venditori avessero constatato la fragilità di sole 2.000 uova su oltre 1.100.000 consegnate ed avessero provveduto ad un'irrisoria diminuzione del prezzo. Pertinenti e rilevanti sono, infine, le considerazioni della sentenza impugnata sull'inammissibilità della C.T.U., sia per il tempo trascorso, che impedisce l'indagine, sia "per la mancanza di prova certa sull'identità e sullo stato dei prodotti venduti, che rende superflua ogni ricerca volta a provare l'astratta capacità di determinate malattie di provocare la ridotta fertilità delle uova e, in seguito, la morte, la malformazione o la scarsa vitalità del pulcino".
Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di omesse e contraddittoria motivazione, denunciato dalla ricorrente, per l'esauriente esposizione da parte del giudice di appello delle ragioni che hanno portato al rigetto della sua domanda. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 100 per spese ed in euro 4000 (quattromila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004