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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6597/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6597/2021 promossa da:
, difeso in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato come da procura in atti
Parte attrice
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
D'Alonzo, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva attorea. L'Avv. ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Bergamo di condannare ai sensi dell'art. 2043 cod.civ. o dell'art. 2394 cod.civ. il signor
[...]
e, per l'effetto, di condannare il convenuto a pagare l'importo di € 8.423,15 oltre interessi. CP_1 1.1. L'attore ha dedotto di aver assistito in diverse controversie quale legale la società ork CP_2
scarl, su incarico del signor prima amministratore, poi dal luglio del 2018 CP_1
liquidatore della società.
1.2. In ordine al compenso, l'attore ha dedotto che, come emerge dal documento prodotto sub n. 1, le parti hanno pattuito che, una volta incassato l'importo di € 5.149,99 (pari a quanto dovuto dalla controparte dell'ultima controversia seguita dall'Avv. , vale a dire il Pt_1 Controparte_3
Con
”), la società .Work ne avrebbe versato il 60% al professionista, oltre alle spese legali del
[...] giudizio quantificate in € 1.609,08, per un importo complessivo di € 4.864,52 come da nota pro forma prodotta sub doc. n. 2.
1.3. Decorso invano il termine entro il quale la società avrebbe dovuto pagare il dovuto, inviati
Con numerosi solleciti e raggiunto finalmente un accordo di pagamento in tre rate, la società .Work nel mese di maggio del 2019 ha versato l'importo della prima rata (pari ad € 1.775,08), rimanendo poi inadempiente nel pagamento delle rimanenti due tranches. A fronte di tale inadempimento,
l'Avv. , ai sensi gli artt. 638 e 642 c.p.c., ha chiesto e ottenuto che il Giudice di Pace di Pt_1
Monza condannasse la società ork scarl a pagare immediatamente il residuo dovuto, oltre CP_2
interessi di mora e spese di lite.
Il decreto ingiuntivo n. 4174/2019 (doc. 12) non è stato opposto dalla società che è CP_2 CP_4
rimasta inadempiente, non avendo mai provveduto a pagare l'importo ingiunto.
2. (…Segue). La società ork è dunque rimasta inadempiente, pur avendo ricevuto il CP_2 pagamento dell'importo dovuto dal ”; una volta ricevuto tale importo – Controparte_3
deduce l'odierno attore - il liquidatore in conformità a quanto pattuito, avrebbe dovuto CP_1 pagare il compenso professionale dovuto all'Avv. ; il liquidatore, invece, non ha provveduto Pt_1
a versare alcunché, trattenendo così indebitamente somme che non erano sue;
pertanto, l'odierno convenuto – prosegue l'attore – si è reso responsabile di una condotta illecita sussumibile nella fattispecie criminosa dell'appropriazione indebita (il procedimento penale, iscritto in seguito a denuncia querela presentata dall'Avv. , a fronte di un'astratta riconducibilità della condotta Pt_1 contestata al delitto di appropriazione indebita, è stato archiviato dal Giudice per l'Udienza
Preliminare per tardività della querela;
cfr. doc. n. 16).
Pertanto, ai sensi dell'art. 2394 cod.civ. e comunque ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., l'attore ha chiesto di dichiarare il signor responsabile dei danni subiti dall'Avv. quale creditore CP_1 Pt_1
sociale, danneggiato dalla condotta illegittima del liquidatore che ha illegittimamente trattenuto somme destinate al pagamento del compenso professionale.
2.1. I danni lamentati dall'odierno attore sono individuati nell'atto di citazione nei seguenti pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali: a) € 3.089,44, oltre interessi moratori a titolo di pagamento del residuo della somma dovuta a titolo di compenso professionale;
b) € 700,00 a titolo di compensi ed € 76,00 a titolo di spese legali, oltre rimborso 15%, IVA e
CPA per il procedimento monitorio;
c) € 557,71 a titolo di imposta di registro pagata sul decreto ingiuntivo n. 4174/2019;
d) € 2.000,00 a titolo di spese legali sostenute dall'attore nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti del signor e finalizzato all'accertamento della condotta CP_1
criminosa dallo stesso perpetrata;
e) importo non inferiore ad € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la sofferenza interiore, i dispiacere, i malumori, le preoccupazioni e il patema d'animo vissuti a causa e in conseguenza del coinvolgimento quale parte offesa di una vicenda dal rilievo penale.
3. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituito in giudizio che ha CP_1
chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
3.1. Il convenuto ha eccepito innanzitutto che – quand'anche fosse ravvisabile una qualche forma di responsabilità in capo alla sua persona quale liquidatore – l'attore avrebbe comunque dovuto far valere il credito nei confronti della società debitrice principale;
solo in via subordinata ed eventuale, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni nei confronti del liquidatore in carica al momento della definitiva cancellazione della società e solo nell'ipotesi, insussistente nella vicenda oggetto del presente giudizio, di un operato del liquidatore che abbia operato in spregio al principio della par condicio creditorum.
3.2. Il convenuto ha quindi eccepito che con la sentenza di archiviazione il G.U.P. non ha pronunciato alcuna condanna, pertanto non esplica alcun effetto nel processo civile.
4. Rigetto della domanda attorea. La domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.
4.1. Vale premettere che è pacifico che l'Avv. ha stipulato un contratto d'opera professionale Pt_1
Con con la società .Work s.c.a.r.l.; altrettanto pacifico che l'Avv. ha fatto valere le proprie Pt_1
ragioni creditorie proponendo un ricorso ex art. 638 c.p.c., accolto dal Giudice di Pace di Monza
Con che ha condannato la debitrice .Work s.c.a.r.l. a pagare immediatamente l'importo di € 3.089,44 oltre interessi moratori e oltre spese legali.
Lo stesso attore dichiara che la debitrice non si è conformata alla suddetta condanna, mancando di pagare il dovuto. Vale precisare che l'attore non deduce nulla in ordine alla tutela delle proprie ragioni in sede esecutiva;
dal silenzio sul punto deriva dunque che l'attore non ha fatto valere le proprie ragioni in sede esecutiva (o non ha comunque fornito la prova di aver agito in sede esecutiva), pur essendo munito di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, vale a dire di un titolo che gli avrebbe consentito di aggredire il patrimonio della società debitrice. Come correttamente evidenziato da parte convenuta, l'attore non ha agito per recuperare il proprio credito nei confronti della società debitrice tutt'ora in liquidazione.
Il creditore è dunque rimasto inerte nel coltivare i rimedi giudiziali predisposti dall'ordinamento per poter ottenere soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.
4.2. Tanto premesso in ordine ai rapporti tra il creditore odierno attore e la società debitrice (ancora esistente, inattiva, ma non estinta), deve essere rigettata la domanda attorea formulata ai sensi dell'art. 2934 cod.civ. il cui disposto vale riportare per esteso:
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
La domanda attorea, alla luce di tale norma, risulta infondata per mancato soddisfacimento dell'onere di allegazione, prima ancora che dell'onere della prova. L'attore non ha allegato quali condotte ed atti siano stati posti in essere dal signor (quale amministratore prima, quale CP_1
liquidatore poi) in violazione di obblighi di legge o derivanti dallo statuto e da cui siano causalmente derivati danni al patrimonio sociale. In altri termini, l'attore non ha individuato i fatti e le circostanze da cui sarebbe dato inferire una mala gestio del signor causa di un CP_1
pregiudizio per la società. Dalla interpretazione letterale della norma emerge del resto chiaramente che il presupposto per la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 2394 cod.civ. non si risolve nella sola insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti ma richiede che tale insufficienza sia causalmente connessa all'inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale. In altri termini, l'art. 2934 cod.civ., invocato dall'attore quale causa petendi della domanda formulata nel presente giudizio, riconosce un'azione in capo ai creditori sociali nei confronti degli amministratori solo allorquando l'insufficienza del patrimonio sociale, divenuto inidoneo a soddisfare i crediti da loro vantati, sia causalmente riconducibile alla violazione di obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale.
Tanto, come già chiarito, non solo non è stato provato, ma non è stato neanche affermato dall'odierno attore che in alcun passaggio dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. individua in modo puntuale condotte sussumibili nel novero di atti e fatti posti in essere in violazione dei suddetti obblighi.
A fine di completezza vale precisare che nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. l'attore CP_ deduce che il signor “[h]a convogliato le attività della ork S.c.a.r.l. in un'altra CP_1
CP_ CP_ società, (entrambe operanti sotto l'insegna di ules), società che vede sempre CP_5 il come legale rappresentante.” Tale circostanza, meramente affermata e non ulteriormente CP_1
supportata sul piano delle deduzioni in fatto, è comunque rimasta priva di supporto probatorio, così arrestandosi, sul piano processuale, allo stadio delle mere affermazioni.
4.3. Da ultimo, occorre evidenziare l'irrilevanza ai fini del decidere dell'inciso che si rintraccia nella sentenza di archiviazione del procedimento penale iscritto contro il signor su denuncia CP_6 dell'Avv. . Scrive il G.U.P.: Pt_1
“Il Giudice […] ritenuto che il fatto descritto dall'Avv. Giovani Andrea Riccio è astrattamente riconducibile al delitto di appropriazione indebita ai sensi dell'art.
646 c.p.[…].
L'attore ritiene erroneamente che in tale inciso si possa rintracciare il riconoscimento da parte del giudice penale della sussistenza degli estremi del reato di appropriazione indebita in capo all'indagato e che, dunque, possa dirsi sussistente un accertamento già svolto in sede penale in ordine al comportamento illecito tenuto dal signor CP_1
Tale interpretazione è giuridicamente infondata. La sentenza penale di archiviazione non ha rilievo in sede civile, neanche a livello indiziario, in ordine all'accertamento della responsabilità dell'assunto autore di un illecito. Come correttamente osservato da parte convenuta, tale inciso avrebbe assunto valenza nel caso in cui la querela non fosse stata tardiva in quanto, in tal caso, il procedimento penale sarebbe potuto proseguire in quanto astrattamente la fattispecie concreta dedotta dal denunciante appariva sussumibile nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 646 c.p.
Come altrettanto correttamente rilevato da parte convenuta, aderire alla prospettazione difensiva attorea significherebbe ritenere che, in virtù di una denuncia querela, l'avvio di un procedimento penale, a prescindere dal suo esito, per il fatto stesso di esser stato avviato comporterebbe un'inferenza di valore indiziario in ordine all'accertamento della responsabilità di un convenuto in un giudizio civile di risarcimento del danno da illecito.
5. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa
(individuato con riferimento al petitum), applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria ed i valori minimi per la fase istruttoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 4.237,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA
e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese CP_1
forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6597/2021 promossa da:
, difeso in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato come da procura in atti
Parte attrice
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
D'Alonzo, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva attorea. L'Avv. ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Bergamo di condannare ai sensi dell'art. 2043 cod.civ. o dell'art. 2394 cod.civ. il signor
[...]
e, per l'effetto, di condannare il convenuto a pagare l'importo di € 8.423,15 oltre interessi. CP_1 1.1. L'attore ha dedotto di aver assistito in diverse controversie quale legale la società ork CP_2
scarl, su incarico del signor prima amministratore, poi dal luglio del 2018 CP_1
liquidatore della società.
1.2. In ordine al compenso, l'attore ha dedotto che, come emerge dal documento prodotto sub n. 1, le parti hanno pattuito che, una volta incassato l'importo di € 5.149,99 (pari a quanto dovuto dalla controparte dell'ultima controversia seguita dall'Avv. , vale a dire il Pt_1 Controparte_3
Con
”), la società .Work ne avrebbe versato il 60% al professionista, oltre alle spese legali del
[...] giudizio quantificate in € 1.609,08, per un importo complessivo di € 4.864,52 come da nota pro forma prodotta sub doc. n. 2.
1.3. Decorso invano il termine entro il quale la società avrebbe dovuto pagare il dovuto, inviati
Con numerosi solleciti e raggiunto finalmente un accordo di pagamento in tre rate, la società .Work nel mese di maggio del 2019 ha versato l'importo della prima rata (pari ad € 1.775,08), rimanendo poi inadempiente nel pagamento delle rimanenti due tranches. A fronte di tale inadempimento,
l'Avv. , ai sensi gli artt. 638 e 642 c.p.c., ha chiesto e ottenuto che il Giudice di Pace di Pt_1
Monza condannasse la società ork scarl a pagare immediatamente il residuo dovuto, oltre CP_2
interessi di mora e spese di lite.
Il decreto ingiuntivo n. 4174/2019 (doc. 12) non è stato opposto dalla società che è CP_2 CP_4
rimasta inadempiente, non avendo mai provveduto a pagare l'importo ingiunto.
2. (…Segue). La società ork è dunque rimasta inadempiente, pur avendo ricevuto il CP_2 pagamento dell'importo dovuto dal ”; una volta ricevuto tale importo – Controparte_3
deduce l'odierno attore - il liquidatore in conformità a quanto pattuito, avrebbe dovuto CP_1 pagare il compenso professionale dovuto all'Avv. ; il liquidatore, invece, non ha provveduto Pt_1
a versare alcunché, trattenendo così indebitamente somme che non erano sue;
pertanto, l'odierno convenuto – prosegue l'attore – si è reso responsabile di una condotta illecita sussumibile nella fattispecie criminosa dell'appropriazione indebita (il procedimento penale, iscritto in seguito a denuncia querela presentata dall'Avv. , a fronte di un'astratta riconducibilità della condotta Pt_1 contestata al delitto di appropriazione indebita, è stato archiviato dal Giudice per l'Udienza
Preliminare per tardività della querela;
cfr. doc. n. 16).
Pertanto, ai sensi dell'art. 2394 cod.civ. e comunque ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., l'attore ha chiesto di dichiarare il signor responsabile dei danni subiti dall'Avv. quale creditore CP_1 Pt_1
sociale, danneggiato dalla condotta illegittima del liquidatore che ha illegittimamente trattenuto somme destinate al pagamento del compenso professionale.
2.1. I danni lamentati dall'odierno attore sono individuati nell'atto di citazione nei seguenti pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali: a) € 3.089,44, oltre interessi moratori a titolo di pagamento del residuo della somma dovuta a titolo di compenso professionale;
b) € 700,00 a titolo di compensi ed € 76,00 a titolo di spese legali, oltre rimborso 15%, IVA e
CPA per il procedimento monitorio;
c) € 557,71 a titolo di imposta di registro pagata sul decreto ingiuntivo n. 4174/2019;
d) € 2.000,00 a titolo di spese legali sostenute dall'attore nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti del signor e finalizzato all'accertamento della condotta CP_1
criminosa dallo stesso perpetrata;
e) importo non inferiore ad € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la sofferenza interiore, i dispiacere, i malumori, le preoccupazioni e il patema d'animo vissuti a causa e in conseguenza del coinvolgimento quale parte offesa di una vicenda dal rilievo penale.
3. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituito in giudizio che ha CP_1
chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
3.1. Il convenuto ha eccepito innanzitutto che – quand'anche fosse ravvisabile una qualche forma di responsabilità in capo alla sua persona quale liquidatore – l'attore avrebbe comunque dovuto far valere il credito nei confronti della società debitrice principale;
solo in via subordinata ed eventuale, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni nei confronti del liquidatore in carica al momento della definitiva cancellazione della società e solo nell'ipotesi, insussistente nella vicenda oggetto del presente giudizio, di un operato del liquidatore che abbia operato in spregio al principio della par condicio creditorum.
3.2. Il convenuto ha quindi eccepito che con la sentenza di archiviazione il G.U.P. non ha pronunciato alcuna condanna, pertanto non esplica alcun effetto nel processo civile.
4. Rigetto della domanda attorea. La domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.
4.1. Vale premettere che è pacifico che l'Avv. ha stipulato un contratto d'opera professionale Pt_1
Con con la società .Work s.c.a.r.l.; altrettanto pacifico che l'Avv. ha fatto valere le proprie Pt_1
ragioni creditorie proponendo un ricorso ex art. 638 c.p.c., accolto dal Giudice di Pace di Monza
Con che ha condannato la debitrice .Work s.c.a.r.l. a pagare immediatamente l'importo di € 3.089,44 oltre interessi moratori e oltre spese legali.
Lo stesso attore dichiara che la debitrice non si è conformata alla suddetta condanna, mancando di pagare il dovuto. Vale precisare che l'attore non deduce nulla in ordine alla tutela delle proprie ragioni in sede esecutiva;
dal silenzio sul punto deriva dunque che l'attore non ha fatto valere le proprie ragioni in sede esecutiva (o non ha comunque fornito la prova di aver agito in sede esecutiva), pur essendo munito di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, vale a dire di un titolo che gli avrebbe consentito di aggredire il patrimonio della società debitrice. Come correttamente evidenziato da parte convenuta, l'attore non ha agito per recuperare il proprio credito nei confronti della società debitrice tutt'ora in liquidazione.
Il creditore è dunque rimasto inerte nel coltivare i rimedi giudiziali predisposti dall'ordinamento per poter ottenere soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.
4.2. Tanto premesso in ordine ai rapporti tra il creditore odierno attore e la società debitrice (ancora esistente, inattiva, ma non estinta), deve essere rigettata la domanda attorea formulata ai sensi dell'art. 2934 cod.civ. il cui disposto vale riportare per esteso:
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
La domanda attorea, alla luce di tale norma, risulta infondata per mancato soddisfacimento dell'onere di allegazione, prima ancora che dell'onere della prova. L'attore non ha allegato quali condotte ed atti siano stati posti in essere dal signor (quale amministratore prima, quale CP_1
liquidatore poi) in violazione di obblighi di legge o derivanti dallo statuto e da cui siano causalmente derivati danni al patrimonio sociale. In altri termini, l'attore non ha individuato i fatti e le circostanze da cui sarebbe dato inferire una mala gestio del signor causa di un CP_1
pregiudizio per la società. Dalla interpretazione letterale della norma emerge del resto chiaramente che il presupposto per la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 2394 cod.civ. non si risolve nella sola insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti ma richiede che tale insufficienza sia causalmente connessa all'inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale. In altri termini, l'art. 2934 cod.civ., invocato dall'attore quale causa petendi della domanda formulata nel presente giudizio, riconosce un'azione in capo ai creditori sociali nei confronti degli amministratori solo allorquando l'insufficienza del patrimonio sociale, divenuto inidoneo a soddisfare i crediti da loro vantati, sia causalmente riconducibile alla violazione di obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale.
Tanto, come già chiarito, non solo non è stato provato, ma non è stato neanche affermato dall'odierno attore che in alcun passaggio dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. individua in modo puntuale condotte sussumibili nel novero di atti e fatti posti in essere in violazione dei suddetti obblighi.
A fine di completezza vale precisare che nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. l'attore CP_ deduce che il signor “[h]a convogliato le attività della ork S.c.a.r.l. in un'altra CP_1
CP_ CP_ società, (entrambe operanti sotto l'insegna di ules), società che vede sempre CP_5 il come legale rappresentante.” Tale circostanza, meramente affermata e non ulteriormente CP_1
supportata sul piano delle deduzioni in fatto, è comunque rimasta priva di supporto probatorio, così arrestandosi, sul piano processuale, allo stadio delle mere affermazioni.
4.3. Da ultimo, occorre evidenziare l'irrilevanza ai fini del decidere dell'inciso che si rintraccia nella sentenza di archiviazione del procedimento penale iscritto contro il signor su denuncia CP_6 dell'Avv. . Scrive il G.U.P.: Pt_1
“Il Giudice […] ritenuto che il fatto descritto dall'Avv. Giovani Andrea Riccio è astrattamente riconducibile al delitto di appropriazione indebita ai sensi dell'art.
646 c.p.[…].
L'attore ritiene erroneamente che in tale inciso si possa rintracciare il riconoscimento da parte del giudice penale della sussistenza degli estremi del reato di appropriazione indebita in capo all'indagato e che, dunque, possa dirsi sussistente un accertamento già svolto in sede penale in ordine al comportamento illecito tenuto dal signor CP_1
Tale interpretazione è giuridicamente infondata. La sentenza penale di archiviazione non ha rilievo in sede civile, neanche a livello indiziario, in ordine all'accertamento della responsabilità dell'assunto autore di un illecito. Come correttamente osservato da parte convenuta, tale inciso avrebbe assunto valenza nel caso in cui la querela non fosse stata tardiva in quanto, in tal caso, il procedimento penale sarebbe potuto proseguire in quanto astrattamente la fattispecie concreta dedotta dal denunciante appariva sussumibile nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 646 c.p.
Come altrettanto correttamente rilevato da parte convenuta, aderire alla prospettazione difensiva attorea significherebbe ritenere che, in virtù di una denuncia querela, l'avvio di un procedimento penale, a prescindere dal suo esito, per il fatto stesso di esser stato avviato comporterebbe un'inferenza di valore indiziario in ordine all'accertamento della responsabilità di un convenuto in un giudizio civile di risarcimento del danno da illecito.
5. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa
(individuato con riferimento al petitum), applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria ed i valori minimi per la fase istruttoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 4.237,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA
e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese CP_1
forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo