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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3808/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3808/2025 V.G. posta in decisione il
13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
D'Azzo Ubaldini n.10, C.F. (avv. Patrizia Bortoletto) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ugolino D'Azzo Ubaldini n.10, C.F. (avv. Maria Domenica Viggiani) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
26/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 30 giugno 2012 in
Cesena (FC), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 40, p. II, serie A, anno 2012; preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesena (FC) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1 – I coniugi vivranno separati, come per legge. La Sig.ra ha già lasciato Parte_1 unitamente ai figli la casa coniugale ed in accordo con il Sig. in data 23 Parte_2 maggio 2025 si è trasferita a Faenza (RA) in Corso Mazzini, n.127 in un appartamento condotto in locazione. Entro la fine del corrente anno, la Sig.ra trasferirà la propria residenza Pt_1 presso l'immobile che attualmente occupa in locazione dandone formale comunicazione al competente Comune.
2 – La casa familiare, di proprietà del Sig. , rimane a quest'ultimo assegnata, Parte_2 nel suo possesso e nella sua piena disponibilità, avendo già provveduto la Sig.ra alla Pt_1 restituzione delle relative chiavi di accesso ed essendosi trasferita, unitamente ai figli, presso l'appartamento in Faenza (RA) Corso Mazzini, n.127 condotto in locazione, per il quale il Sig.
ha provveduto a pagare le spese di agenzia, a versare il deposito cauzionale ed i Pt_2 canoni in scadenza nelle more del deposito del presente ricorso.
3 – I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre. fuori Regione e rientrando a Faenza solo nel week end. Resta inteso che, in caso di Pt_2 trasferimento o diversa presenza/avvicinamento a Faenza del Sig. , le condizioni Pt_2 relative ai minori verranno conseguentemente riviste.
Durante le festività natalizie i minori trascorreranno una settimana con la madre ed una con il padre, compatibilmente con le rispettive ferie dei genitori, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno con l'uno e con l'altro genitore;
i minori potranno comunque fare visita nei suddetti giorni anche all'altro genitore e ai parenti ove vi sia l'accordo tra le parti in tal senso. Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno tre giorni con la madre e tre giorni con il padre, secondo il calendario scolastico del
[...]
alternando di anno in anno la domenica di Pasqua ed il Lunedì Controparte_1 dell'Angelo con l'uno e con l'altro genitore, salvo diversi accordi ed esigenze lavorative dei genitori. Durante l'estate, fermo il regime ordinario, i minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, nei periodi che verranno concordati tra i genitori e reciprocamente comunicati quanto al piano ferie entro il mese di giugno di ciascun anno.
Eventuali modifiche ai programmi estivi potranno essere fatte in accordo tra le parti.
5 – Il genitore con cui i minori trascorreranno i pomeriggi, le giornate ed i pernotti si impegna ad occuparsi di fare svolgere ai figli i compiti scolastici e ad accompagnarli, se necessario, alle eventuali lezioni private, attività sportive, scout o comunque attività extrascolastiche, sia infrasettimanali che durante il fine settimana.
6 - I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, reciprocamente e per figli minori.
7 - I genitori, di comune accordo, potranno sempre concordare tempi di visita e di permanenza diversi ed in deroga rispetto a quelli indicati nel piano genitoriale ed in atto, in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e personali e sempre tenendo in considerazione le esigenze ed i desideri dei figli, anche in ragione del modificarsi dell'età e degli impegni dei ragazzi.
8 – I genitori di comune accordo e reciprocamente prevedono che verranno valorizzate le relazioni familiari anche se tali relazioni familiari, che comunque non verranno ostacolate, non potranno essere intese come sostitutive della relazione genitore figlio né dovranno mai rappresentare per tale relazione o per i figli pregiudizio alcuno.
9 - Ad esclusiva tutela dei figli, i Sigg.ri e si impegnano a non presentare, in Pt_2 Pt_1 nessun caso prima del decorso di due anni dall'omologa della presente separazione, nuovi compagni ai figli e comunque si impegnano a garantire una accorta gradualità nell'introdurre altre e diverse figure di riferimento nella vita dei ragazzi, avendo altresì cura di confrontarsi tra loro prima di qualsiasi iniziativa in tal senso che andrà comunque sospesa ove si rivelasse in qualsiasi modo pregiudizievole per i figli. I Sigg.ri e si impegnano altresì a Pt_2 Pt_1 non introdurre nella vita dei figli compagni occasionali che non rappresentino per loro stessi legami significativi e presumibilmente duraturi.
10 – I coniugi stabiliscono che il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 Per_1 Per_2 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese;
quanto alle spese straordinarie, preventivamente concordate tra le parti come da indicazioni del Protocollo in materia di famiglia presso il Tribunale di Ravenna, saranno suddivise tra le parti in ragione del 60% a carico del Sig. e 40% a carico della Sig.ra Pt_2 Pt_1
Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie dei figli e con il loro codice fiscale di riferimento saranno fruite dai ricorrenti nella medesima percentuale in cui vengono ripartite e sostenute.
Resta inteso che l'eventuale diniego di un genitore ad affrontare una attività/spesa, immotivato o motivato con argomento contrario all'interesse dei figli, così come il mancato riscontro, varrà come tacito assenso alla attività/spesa proposta. L'assegno unico familiare sarà interamente utilizzato dalla sig.ra presso la quale allo stato i minori trascorrono Pt_1 maggiore tempo;
11 – I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti (docc.nn.12 e 13) e di rinunciare quindi reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento.
12 - Il Sig. verserà altresì mensilmente alla Sig.ra la somma di € 600,00 e non Pt_2 Pt_1 oltre quale contributo per la locazione di un alloggio dove la Sig.ra si è trasferita, Pt_1 locazione per la quale il Sig. ha apposto la propria firma in qualità di garante restando Pt_2 inteso che, ove gli fosse richiesto in tale qualità di pagare i canoni di locazione in ipotesi non versati dalla Sig.ra verrà automaticamente meno per il Sig. l'obbligo di Pt_1 Pt_2 versare alla Sig.ra la somma equivalente a ciò destinata;
in relazione a tale immobile Pt_1 il Sig. ha provveduto a pagare le spese di agenzia e a versare il deposito cauzionale, Pt_2 restando inteso ovviamente che al termine del contratto la caparra versata sarà a lui restituita.
13 - La Sig.ra si impegna entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso a Pt_1 ritirare la denuncia querela proposta nei confronti del Sig. in data 10 e 15 gennaio Pt_2
2025, a non depositarne in futuro per fatti antecedenti questo accordo, a non costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento che dovesse originarsi a seguito della denuncia querela presentata e comunque a rinunciare in quella sede a qualunque richiesta di risarcimento nei confronti del Sig. per fatti antecedenti alla sottoscrizione del presente ricorso. La Pt_2
Sig.ra dichiara altresì di non avere presentato o proposto altre denunce o querele Pt_1 ulteriori nei confronti del Sig. rispetto a quella sopra menzionata. Pt_2
Ad eccezione di quanto pattuito, i coniugi dichiarano altresì di non avere nulla a che pretendere a qualsiasi titolo o ragione l'uno verso l'altra e viceversa.
Le condizioni sopra riportate avranno efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione del ricorso. Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti con esonero degli avvocati alla solidarietà.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 - I coniugi stabiliscono che le visite paterne ai minori, allo stato, saranno limitate ai fine settimana, dalle ore 8.30 del sabato mattina, con ritiro dei bambini da parte del padre dall'abitazione di Corso Mazzini, n.127, alle ore 18.00 della domenica sera, con ritiro da parte della madre in via Ubaldini, n.10 (vedi piano genitoriale allegato – doc.n.11), lavorando il Sig.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3808/2025 V.G. posta in decisione il
13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
D'Azzo Ubaldini n.10, C.F. (avv. Patrizia Bortoletto) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ugolino D'Azzo Ubaldini n.10, C.F. (avv. Maria Domenica Viggiani) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
26/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 30 giugno 2012 in
Cesena (FC), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 40, p. II, serie A, anno 2012; preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesena (FC) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1 – I coniugi vivranno separati, come per legge. La Sig.ra ha già lasciato Parte_1 unitamente ai figli la casa coniugale ed in accordo con il Sig. in data 23 Parte_2 maggio 2025 si è trasferita a Faenza (RA) in Corso Mazzini, n.127 in un appartamento condotto in locazione. Entro la fine del corrente anno, la Sig.ra trasferirà la propria residenza Pt_1 presso l'immobile che attualmente occupa in locazione dandone formale comunicazione al competente Comune.
2 – La casa familiare, di proprietà del Sig. , rimane a quest'ultimo assegnata, Parte_2 nel suo possesso e nella sua piena disponibilità, avendo già provveduto la Sig.ra alla Pt_1 restituzione delle relative chiavi di accesso ed essendosi trasferita, unitamente ai figli, presso l'appartamento in Faenza (RA) Corso Mazzini, n.127 condotto in locazione, per il quale il Sig.
ha provveduto a pagare le spese di agenzia, a versare il deposito cauzionale ed i Pt_2 canoni in scadenza nelle more del deposito del presente ricorso.
3 – I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre. fuori Regione e rientrando a Faenza solo nel week end. Resta inteso che, in caso di Pt_2 trasferimento o diversa presenza/avvicinamento a Faenza del Sig. , le condizioni Pt_2 relative ai minori verranno conseguentemente riviste.
Durante le festività natalizie i minori trascorreranno una settimana con la madre ed una con il padre, compatibilmente con le rispettive ferie dei genitori, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno con l'uno e con l'altro genitore;
i minori potranno comunque fare visita nei suddetti giorni anche all'altro genitore e ai parenti ove vi sia l'accordo tra le parti in tal senso. Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno tre giorni con la madre e tre giorni con il padre, secondo il calendario scolastico del
[...]
alternando di anno in anno la domenica di Pasqua ed il Lunedì Controparte_1 dell'Angelo con l'uno e con l'altro genitore, salvo diversi accordi ed esigenze lavorative dei genitori. Durante l'estate, fermo il regime ordinario, i minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, nei periodi che verranno concordati tra i genitori e reciprocamente comunicati quanto al piano ferie entro il mese di giugno di ciascun anno.
Eventuali modifiche ai programmi estivi potranno essere fatte in accordo tra le parti.
5 – Il genitore con cui i minori trascorreranno i pomeriggi, le giornate ed i pernotti si impegna ad occuparsi di fare svolgere ai figli i compiti scolastici e ad accompagnarli, se necessario, alle eventuali lezioni private, attività sportive, scout o comunque attività extrascolastiche, sia infrasettimanali che durante il fine settimana.
6 - I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, reciprocamente e per figli minori.
7 - I genitori, di comune accordo, potranno sempre concordare tempi di visita e di permanenza diversi ed in deroga rispetto a quelli indicati nel piano genitoriale ed in atto, in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e personali e sempre tenendo in considerazione le esigenze ed i desideri dei figli, anche in ragione del modificarsi dell'età e degli impegni dei ragazzi.
8 – I genitori di comune accordo e reciprocamente prevedono che verranno valorizzate le relazioni familiari anche se tali relazioni familiari, che comunque non verranno ostacolate, non potranno essere intese come sostitutive della relazione genitore figlio né dovranno mai rappresentare per tale relazione o per i figli pregiudizio alcuno.
9 - Ad esclusiva tutela dei figli, i Sigg.ri e si impegnano a non presentare, in Pt_2 Pt_1 nessun caso prima del decorso di due anni dall'omologa della presente separazione, nuovi compagni ai figli e comunque si impegnano a garantire una accorta gradualità nell'introdurre altre e diverse figure di riferimento nella vita dei ragazzi, avendo altresì cura di confrontarsi tra loro prima di qualsiasi iniziativa in tal senso che andrà comunque sospesa ove si rivelasse in qualsiasi modo pregiudizievole per i figli. I Sigg.ri e si impegnano altresì a Pt_2 Pt_1 non introdurre nella vita dei figli compagni occasionali che non rappresentino per loro stessi legami significativi e presumibilmente duraturi.
10 – I coniugi stabiliscono che il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 Per_1 Per_2 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese;
quanto alle spese straordinarie, preventivamente concordate tra le parti come da indicazioni del Protocollo in materia di famiglia presso il Tribunale di Ravenna, saranno suddivise tra le parti in ragione del 60% a carico del Sig. e 40% a carico della Sig.ra Pt_2 Pt_1
Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie dei figli e con il loro codice fiscale di riferimento saranno fruite dai ricorrenti nella medesima percentuale in cui vengono ripartite e sostenute.
Resta inteso che l'eventuale diniego di un genitore ad affrontare una attività/spesa, immotivato o motivato con argomento contrario all'interesse dei figli, così come il mancato riscontro, varrà come tacito assenso alla attività/spesa proposta. L'assegno unico familiare sarà interamente utilizzato dalla sig.ra presso la quale allo stato i minori trascorrono Pt_1 maggiore tempo;
11 – I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti (docc.nn.12 e 13) e di rinunciare quindi reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento.
12 - Il Sig. verserà altresì mensilmente alla Sig.ra la somma di € 600,00 e non Pt_2 Pt_1 oltre quale contributo per la locazione di un alloggio dove la Sig.ra si è trasferita, Pt_1 locazione per la quale il Sig. ha apposto la propria firma in qualità di garante restando Pt_2 inteso che, ove gli fosse richiesto in tale qualità di pagare i canoni di locazione in ipotesi non versati dalla Sig.ra verrà automaticamente meno per il Sig. l'obbligo di Pt_1 Pt_2 versare alla Sig.ra la somma equivalente a ciò destinata;
in relazione a tale immobile Pt_1 il Sig. ha provveduto a pagare le spese di agenzia e a versare il deposito cauzionale, Pt_2 restando inteso ovviamente che al termine del contratto la caparra versata sarà a lui restituita.
13 - La Sig.ra si impegna entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso a Pt_1 ritirare la denuncia querela proposta nei confronti del Sig. in data 10 e 15 gennaio Pt_2
2025, a non depositarne in futuro per fatti antecedenti questo accordo, a non costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento che dovesse originarsi a seguito della denuncia querela presentata e comunque a rinunciare in quella sede a qualunque richiesta di risarcimento nei confronti del Sig. per fatti antecedenti alla sottoscrizione del presente ricorso. La Pt_2
Sig.ra dichiara altresì di non avere presentato o proposto altre denunce o querele Pt_1 ulteriori nei confronti del Sig. rispetto a quella sopra menzionata. Pt_2
Ad eccezione di quanto pattuito, i coniugi dichiarano altresì di non avere nulla a che pretendere a qualsiasi titolo o ragione l'uno verso l'altra e viceversa.
Le condizioni sopra riportate avranno efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione del ricorso. Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti con esonero degli avvocati alla solidarietà.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 - I coniugi stabiliscono che le visite paterne ai minori, allo stato, saranno limitate ai fine settimana, dalle ore 8.30 del sabato mattina, con ritiro dei bambini da parte del padre dall'abitazione di Corso Mazzini, n.127, alle ore 18.00 della domenica sera, con ritiro da parte della madre in via Ubaldini, n.10 (vedi piano genitoriale allegato – doc.n.11), lavorando il Sig.