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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/06/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1422/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 1422/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. PANZINI LUCIA;
contro
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GOBBI GIANLUCA.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: Le parti all'udienza del 4.6.2025 hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
contratto ad Ancona il 18/12/2004 e la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
2. si è costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. All'udienza del 4.6.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia sullo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n.
74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 914/2017 del 09/06/2017 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 16.5.2017. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il
18/12/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 223, parte
2, serie A dell'anno 2004.
5. La causa va poi rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni sollevate dalle parti. La regolamentazione delle spese di lite avverrà con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e Parte_1
ad Ancona il 18/12/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Ancona al n. 223, parte 2, serie A dell'anno 2004; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
riserva con separata ordinanza l'indicazione dell'udienza prevista per la prosecuzione del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 1422/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. PANZINI LUCIA;
contro
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GOBBI GIANLUCA.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: Le parti all'udienza del 4.6.2025 hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
contratto ad Ancona il 18/12/2004 e la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
2. si è costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. All'udienza del 4.6.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia sullo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n.
74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 914/2017 del 09/06/2017 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 16.5.2017. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il
18/12/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 223, parte
2, serie A dell'anno 2004.
5. La causa va poi rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni sollevate dalle parti. La regolamentazione delle spese di lite avverrà con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e Parte_1
ad Ancona il 18/12/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Ancona al n. 223, parte 2, serie A dell'anno 2004; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
riserva con separata ordinanza l'indicazione dell'udienza prevista per la prosecuzione del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi