Decreto cautelare 20 giugno 2025
Ordinanza cautelare 23 luglio 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00638/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2025, proposto da
Acciaierie d’Italia S.p.A., in Amministrazione Straordinaria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Statte, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Puglia, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. 0008839 del 4 giugno 2025, con il quale il Comune di Statte ha disposto, in relazione alla cava di calcare sita in località “Mater Gratiae” nel Comune di Statte, “la sospensione dell'attività estrattiva autorizzata dal provvedimento Regionale DIR. n° 281 del 19/11/2018 e successive rettifiche di cui ai provvedimenti DIR. n° 339 del 17/12/2018 e DIR. n° 007 del 16/01/2019 con decorrenza dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione del presente provvedimento”;
- del provvedimento prot. n. 5722 del 10 aprile 2025, con il quale il Comune di Statte:
(i) ha diffidato la Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a provvedere nel termine di trenta giorni al versamento degli oneri previsti dall'art. 10 della L.R. n. 22/2019, in relazione all'attività estrattiva assentita con riferimento alla cava “Mater Gratiae” per l'anno 2023 applicando, altresì, in danno della stessa Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 5 della L.R. n. 22/2019 per l'omesso pagamento degli oneri finanziari previsti dall'art. 10 della stessa norma;
(ii) ha comunicato alla medesima Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria “l'avvio del procedimento finalizzato alla adozione del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva per mancata ottemperanza all'obbligo previsto dalla L.R. n. 22/2019 ed in particolare dall'art. 10 e dell'art. 30 comma 1 lett. g)”;
- del provvedimento prot. n. 2178 del 10 febbraio 2025, con il quale il Comune di Statte ha diffidato la Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a provvedere nel termine di 20 giorni “alla trasmissione formale a questo Ente via P.e.c. dei documenti relativi alla statistica mineraria anno 2024 (riferimento anno 2023) unitamente ad un prospetto relativo agli importi da corrispondere quale tariffa mineraria con le eventuali riduzioni spettanti in base alle disposizioni regionali” nonchè “al pagamento degli importi dovuti quale tariffa mineraria sia a favore della Regione Puglia che a favore di questo Ente Civico” preannunciando, in difetto di adempimento, “l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva, per mancata ottemperanza all'obbligo di fornire le informazioni e documentazione in ragione di quanto previsto dalla L.R. n. 22/2019 ed in particolare dall'art. 17 e dall'art. 30 comma 1 lett. f)”;
- di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Statte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato R. Corciulo per il Ministero resistente, Avv. T. Serrano, in sostituzione dell'Avv. G. Misserini, per il Comune di Statte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 19.06.2025 e depositato in pari data, la Società ricorrente - già Arcelor Mittal Italia S.p.A., oggi in Amministrazione Straordinaria, che è titolare del contratto di affitto di ramo d’azienda con obbligo condizionato di acquisto definito con contratto stipulato in data 28 giugno 2017 tra Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. (controllante di AdI) e Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. 0008839 del 4 giugno 2025, con il quale il Comune di Statte ha disposto, in relazione alla cava di calcare sita in località “Mater Gratiae” nel Comune di Statte, “la sospensione dell'attività estrattiva autorizzata dal provvedimento Regionale DIR. n° 281 del 19/11/2018 e successive rettifiche di cui ai provvedimenti DIR. n° 339 del 17/12/2018 e DIR. n° 007 del 16/01/2019 con decorrenza dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione del presente provvedimento”; del provvedimento prot. n. 5722 del 10 aprile 2025, con il quale il Comune di Statte: (i) ha diffidato la Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a provvedere nel termine di trenta giorni al versamento degli oneri previsti dall'art. 10 della L.R. n. 22/2019, in relazione all'attività estrattiva assentita con riferimento alla cava “Mater Gratiae” per l'anno 2023 applicando, altresì, in danno della stessa Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 5 della L.R. n. 22/2019 per l'omesso pagamento degli oneri finanziari previsti dall'art. 10 della stessa norma; (ii) ha comunicato alla medesima Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria “l'avvio del procedimento finalizzato alla adozione del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva per mancata ottemperanza all'obbligo previsto dalla L.R. n. 22/2019 ed in particolare dall'art. 10 e dell'art. 30 comma 1 lett. g)”; del provvedimento prot. n. 2178 del 10 febbraio 2025, con il quale il Comune di Statte ha diffidato la Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a provvedere nel termine di 20 giorni “alla trasmissione formale a questo Ente via P.e.c. dei documenti relativi alla statistica mineraria anno 2024 (riferimento anno 2023) unitamente ad un prospetto relativo agli importi da corrispondere quale tariffa mineraria con le eventuali riduzioni spettanti in base alle disposizioni regionali” nonchè “al pagamento degli importi dovuti quale tariffa mineraria sia a favore della Regione Puglia che a favore di questo Ente Civico” preannunciando, in difetto di adempimento, “l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva, per mancata ottemperanza all'obbligo di fornire le informazioni e documentazione in ragione di quanto previsto dalla L.R. n. 22/2019 ed in particolare dall'art. 17 e dall'art. 30 comma 1 lett. f)”, nonché di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione e falsa applicazione degli art. 2, comma 2bis e 4ter del D.L. n. 347/2003 convertito con modificazioni dalla L. n. 39/2004 e s.m.i., degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 270/1999 nonché degli artt. 93 e ss. e 110 e ss. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, perplessità, falso presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione
II - Violazione e falsa applicazione degli artt. art. 1, co. 1 e co. 2-bis, 7 e 10 della Legge 241/1990 e dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza e buon andamento della P.A.. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.
III - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della Legge 241/1990. Violazione dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza e buon andamento della P.A.
Con decreto cautelare n. 258/2025, pubblicato il 20.06.2025, è stata accolta parzialmente l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica, si ravvisa la presenza dei presupposti di legge, contemplati dall’art. 56 c.p.a., per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria ed urgente e, in particolare, dell’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la Società ricorrente (necessità di preservare la continuità dell’attività produttiva, di interesse strategico nazionale, svolta dagli stabilimenti siderurgici gestiti in affitto di ramo d’azienda dalla predetta ricorrente), tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione.”
Ha sospeso, quindi, provvisoriamente l’efficacia del provvedimento impugnato comunale prot. n. 0008839 del 4 Giugno 2025, e ha fissato, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare Camera di Consiglio del 22.07.2025.
Il 20.06.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
Il 01.07.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Statte, chiedendo di dichiarare inammissibile, irricevibile e comunque integralmente rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il 19.07.2025, il Comune di State ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, previa reiezione della istanza cautelare, di dichiarare irricevibile, inammissibile, e comunque integralmente rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, poiché infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza cautelare n. 330/2025, pubblicata il 23.07.2025, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, apparendo condivisibili le censure formulate nel primo motivo di ricorso (l’obbligazione di pagamento degli oneri previsti quale tariffa mineraria dall’art. 10 L.R. n. 22/2019, in relazione all’attività estrattiva inerente la cava di calcare sita in località “Mater Gratiae” per l’anno 2023 e della correlata sanzione amministrativa per omesso pagamento ex art. 33 comma 5 della medesima L.R. n. 22/2019, non è esigibile in ragione dell’avvenuta ammissione nel 2024 della Società ricorrente alla procedura di Amministrazione Straordinaria per le grandi Imprese in stato di insolvenza, ex artt. 2 e seguenti D.L. n. 347/2003, convertito in Legge n. 39/2004; la qualificazione pubblica o privatistica dei predetti oneri non ha rilevanza ai fini di causa, né occorreva alcuna richiesta in tal senso della Società ricorrente al Giudice Delegato per la predetta procedura di A.S.), anche tenuto conto che lo stesso Comune di Statte ha presentato domanda di ammissione al passivo della procedura concorsuale de qua (sia pure in relazione al credito inerente le annualità pregresse) e che, stante l’inesigibilità predetta, non ha pregio il richiamo operato dall’Amministrazione Comunale alla pretesa doverosità dei (consequenziali) provvedimenti impugnati, si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora) per la concessione della invocata tutela cautelare collegiale e, in particolare, dell’allegato pregiudizio grave e irreparabile per la Società ricorrente, sussistendo la necessità di preservare la continuità dell’attività produttiva, di interesse strategico nazionale, svolta dagli stabilimenti siderurgici gestiti in affitto di ramo d’azienda dalla predetta ricorrente.“
Ha sospeso, quindi, l’efficacia dei provvedimenti impugnati, e ha fissato, per la trattazione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del 15.04.2026.
Il 14.03.2026, la Società ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 24.03.2026, il Comune di Statte ha depositato delle memorie di replica, chiedendo di dichiarare irricevibile, inammissibile, e comunque integralmente rigettare il ricorso.
Nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto, nei sensi di seguito indicati.
Con il primo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione degli art. 2, comma 2bis e 4ter del D.L. n. 347/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 39/2004 e s.m.i., degli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 270/1999, nonché degli artt. 93 e ss. e 110 e ss. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto, l’impugnato provvedimento prot. n. 0008839 del 4 giugno 2025, con il quale il Comune di Statte ha disposto, in relazione alla cava di calcare sita in località “Mater Gratiae” nel Comune di Statte, la sospensione dell'attività estrattiva autorizzata dal provvedimento Regionale DIR. n° 281 del 19/11/2018 e successive rettifiche di cui ai provvedimenti DIR. n° 339 del 17/12/2018 e DIR. n° 007 del 16/01/2019, sarebbe stato emesso dall’Amministrazione comunale sulla base di un presupposto insussistente, ovverosia l’inadempimento della Società ricorrente rispetto al pagamento degli oneri finanziari previsti per l’esercizio dell’attività estrattiva dall’art. 10 della L.R. 22/2019).
A dire della Società ricorrente, infatti, la pretesa del Comune di Statte di esigere l’immediato pagamento degli oneri di cui all’art. 10 della L.R. 22/2019, relativi ad attività svolte per l’attività estrattiva svolta nel 2023 e, dunque, anteriormente all’ammissione all’Amministrazione Straordinaria, sarebbe illegittima in ragione della attuale inesigibilità del credito de quo e della impossibilità di eseguire il pagamento degli oneri dovuti per l’attività estrattiva svolta per l’anno solare 2023 con le modalità e i tempi indicati dall’Amministrazione comunale, e ciò in ragione dell’avvenuta sottoposizione della stessa ricorrente dal 20.02.2024 alla procedura di Amministrazione Straordinaria per le grandi imprese in crisi, che imporrebbe il previo accertamento del credito in sede concorsuale e la sua liquidazione secondo le procedure previste dalla legge.
L’assunto è fondato.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 330/2025, con la quale si è rilevata la sussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris (oltre che del periculum in mora), con la articolata motivazione sopra riportata.
A tanto vi è solo da aggiungere che, con il decreto di ammissione dell'impresa alla procedura di Amministrazione Straordinaria, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 347/2023, convertito dalla Legge n. 39/2004, si determinano sia lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente, sia anche gli effetti di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
L’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 270/1999, che reca la “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”, richiamato dall’art. 4 ter, comma 1, del Decreto Legge n. 347/2023, convertito dalla Legge n. 39/2004, stabilisce, inoltre, al primo comma che “L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario.”, con la conseguenza che, il creditore, avrebbe dovuto seguire la procedura concorsuale prevista dalla normativa richiamata, attraverso la proposizione di domanda di ammissione al passivo e non, invece, come accaduto nel caso di specie, chiedendo il pagamento del credito originato dall’attività estrattiva compiuta dall’odierna ricorrente presso la Cava nell’anno 2023, direttamente nei confronti della stessa Società in Amministrazione Straordinaria, depositando domanda di insinuazione al passivo in relazione al credito inerente le annualità pregresse e, per il credito reclamato per l’annualità del 2023, presupposto del provvedimento di sospensione dell’attività estrattiva oggetto dell’impugnato provvedimento prot. n. 0008839 del 4 giugno 2025 (come si legge nella memoria depositata in giudizio dall’odierna ricorrente in data 14.03.2026), solamente in data 17 giugno 2025.
Pertanto, il richiamato art. 10 della Legge Regionale pugliese n. 22/2019 risulta, al caso di specie, inapplicabile in ragione dell’avvenuta ammissione nel 2024 della Società ricorrente alla procedura di Amministrazione Straordinaria per le grandi Imprese in stato di insolvenza, ex artt. 2 e seguenti del Decreto Legge n. 347/2003, convertito in Legge n. 39/2004, con la conseguenza che, gli impugnati provvedimenti del Comune di Statte, poggiando su di un presupposto (quale l’omesso pagamento dell’onere finanziario previsto dall’art. 10 della L.R. n. 22/2019) nella specie, per le ragioni sopra evidenziate, insussistenti, si rivelano illegittimi e devono, quindi, essere annullati.
3. Per tutto quanto sinteticamente esposto, da ritenersi assorbente di ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto e va disposto, per l’effetto, l’annullamento dei gravati provvedimenti.
4. Sussistono nondimeno i presupposti di legge, stante la peculiarità e complessità della controversia, per disporre la compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti del Comune di Statte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA MO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | PA MO |
IL SEGRETARIO